REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Ref. Dott. Mauro OLIVIERO

 

SENTENZA

(Numero 929/2005)

 

nel giudizio pensionistico in materia di pensioni militari iscritto al n. 10038 del registro di segreteria promosso dal Sig. S.B.  nato a Palermo il 4.2.19xx e residente in R.C. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bruno Cinanni e Maria Elena Cinanni ove ha eletto domicilio, giusta procura a margine del ricorso;

         contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro in carica;

         contro il Comando Generale della Guardia di Finanza in P.l.r.p.t.;

contro i provvedimenti n.11XXX/P/III notificato il 19.3.2003 e n. 25XXX del 25.7.2003  che hanno negato il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata;

         Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;

         Esaminati gli atti e i documenti di causa;

All'udienza pubblica del 6.7.2005 uditi l'avv. Cinanni Maria Elena ed il Ten. Col. Vittorio Sais per la Guardia di Finanza.

FATTO

Il sig. S.B., militare della Guardia di Finanza in servizio dal 1.10.1979, con ricorso depositato il 1.8.2003 - previa regolare notifica all'Amministrazione - ha proposto impugnazione avverso il rigetto dell' istanza presentata in data 10.1.2003 volta ad ottenere il collocamento in congedo ai sensi del d. lgs. n. 503/1992 con corresponsione del relativo trattamento pensionistico, in virtù del fatto che tale legge non è stata mai abrogata per il personale militare e di polizia dalla successiva normativa né, conseguentemente, le disposizioni in esso contenute, in quanto se più favorevoli, relativamente ai requisiti necessari, ai fini dell'acquisizione del diritto al pensionamento anticipato.

Il diniego dell'Amministrazione era motivato sull'assunto dell'applicabilità, al caso di specie, del D. lvo 30 aprile 1997, n. 165 ed ai sensi dell'art. 6 “….alla data del 1.12.2003, l'interessato non avrà maturato i requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per l'accesso al pensionamento di anzianità”.

La parte ricorrente deduce, in diritto, molteplici motivi di doglianza sostenendo, in particolare, già nell'anno 1997 aveva maturato i requisiti richiesti per il collocamento a congedo, con diritto a pensione, secondo la previsione dell'art. 8 del D.lvo n. 503/92.

La determinazione dello stesso ad accedere al trattamento pensionistico di anzianità, di cui alla sopra citata normativa, è stata, di fatto, ostacolata da un arbitrario ed illegittimo atteggiamento della Amministrazione; questa, infatti, con due circolari successive la n. 282807 del 5 agosto 1997 e n. 313255 del 21 agosto 1997 - aveva diffuso, nell'ambiente militare, ovvero tra gli interessati ad agire, la  posizione normo-giuridica assunta dal Comando Generale - Servizio Amministrativo III Divisione Ufficio Pensioni ordinarie, il quale richiamandosi all'art. 13 co. 3° L. 724/94, subordinava il diritto alla pensione di anzianità, oltre al possesso dei requisiti di cui al D.lvo n. 503/92, anche all'ulteriore possesso della massima anzianità contributiva prevista dai singoli ordinamenti (nella specie trenta anni).

In questo clima di incertezze, gli interessati, tra cui l'odierno ricorrente, non in possesso della massima anzianità contributiva, facendo affidamento sulle indicazioni offerte dalle circolari - che lasciavano intendere che non sarebbe stato corrisposto il trattamento pensionistico, nel caso del richiesto collocamento in congedo - si erano astenuti dal presentare le domande di collocamento in congedo, coloro che non l'avevano ancora fatto, mentre ne chiedevano l'archiviazione quelli che, l'avevano già presentata.

Tale orientamento dell'Amministrazione, pertanto, avrebbe precluso - creando un oggettivo disorientamento -  a tutti gli aventi diritto, la possibilità di accedere al pensionamento, con godimento del trattamento anticipato di quiescenza, di cui al d.lvo 503/92.

Nell'illustrare i motivi del gravame, l'interessato rileva, con diffuse argomentazioni, che non vi è alcun dubbio sul possesso dei requisiti per il pensionamento in base alla normativa vigente fino al 31 dicembre 1997.

Si è, quindi, data lettura del dispositivo della sentenza di cui, di seguito, si illustrano i motivi in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorrente postula il diritto al pensionamento anticipato, sub-specie juris di sentenza dichiarativa dei requisiti dal medesimo posseduti al 31.12.1997 per la presentazione della relativa domanda del (12), ad instar degli artt. 62, 2° comma, del R.D. n. 1214/1934 e 154, 1° comma, del DPR n. 1092/1973.

Questo Giudice, nonostante i termini generali ed astratti in cui l'editio actionis risulta formulata, non può che emettere una declaratoria negativa del preteso diritto azionato, per i seguenti motivi.

Invero, per quei ricorrenti (come l'odierno) che alla data del 31.12.1997 non avessero prodotto domanda di pensionamento anticipato, era preclusa l'attivazione del procedimento di accertamento dei requisiti prescritti alla medesima data, per il principale motivo dell'inesistenza di alcuna istanza in tal senso, non potendo ad essa in alcun modo parificarsi il quesito posto all'Amministrazione di appartenenza, come nel caso di specie è avvenuto con la precitata richiesta. Ragionamento, questo, che trova una sottesa conferma, per altrettanto, nella tesi attorea diretta ad assimilare la posizione di coloro che abbiano proposto domanda di pensionamento, successivamente revocandola, rispetto a quanti, al pari del ricorrente, non l'abbiano affatto presentata.

Nel merito, il ricorso sviluppa una serie di articolate argomentazioni a sostegno della normativa di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 del D. Lgs n. 503/1992 ritenuta applicabile (in combinato disposto con gli artt. 52, 3° comma e 40, 2° comma del DPR n. 1092/173 sull'anzianità contributiva minima di 19 anni, sei mesi ed un giorno) nel periodo 1.7.1995 (cessata sospensione dei trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 13, 1° comma, della legge 23.12.1994, n. 724) - 31.12.1997 (giorno precedente l'entrata in vigore delle disposizioni restrittive di cui al D. Lvo n. 165/1997).

Senonché, è pur vero che la novella sul trattamento pensionistico del personale militare e delle Forze di Polizia di cui all'anzidetto D.Lgs n. 165/1997 sia l'unica applicabile al caso di specie dall'1.1.1998, restando solo fino a tale data adattabili le precedenti disposizioni invocate da parte ricorrente ed è, quindi, in virtù del normale principio di successione di leggi nel tempo che va interpretato il combinato disposto del 2° comma dell'art. 62 del R.D. n. 1214/1934 e del 1° comma dell'art. 154 del DPR n. 1092/1973, evocato nel gravame a sostegno della richiesta declaratoria (sentenza in luogo del decreto di collocamento a riposo) della sussistenza delle “condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione…” Trattasi, in sostanza, di un accertamento di natura costitutiva del diritto a pensione, rispetto al quale la sentenza non può sostituirsi all'an in assenza di un provvedimento amministrativo di diniego (anche nella forma del silenzio-rigetto) che funga da presupposto processuale della funzione giurisdizionale sostitutiva compulsata dal ricorrente. Ciò, in quanto, in una lettura evoluta dell'ordinamento giuscontabilistico, occorre ricondurre la fattispecie all'esame all'archetipo giurisdizionale dell'art. 2932 c.c. (in virtù dell'estensione alle dichiarazioni unilaterali di volontà, quali i provvedimenti, delle norme applicabili ai contratti ex art. 1324 c.c.) e cioè al potere (tutto processuale, non sostanziale) di agire per l'attuazione coattiva della pretesa insoddisfatta, una volta però che, sul piano sostanziale, siasi determinata la pregiudiziale crisi di cooperazione causata dalla negazione, anche nella forma implicita del silenzio significativo, del diritto. Di qui la predisposizione di una tutela giurisdizionale della pretesa che risulti insoddisfatta, sub-specie juris di processo a struttura cognitivo-costitutiva che assolva sia la funzione di accertamento della pretesa insoddisfatta, sia il ruolo di attuazione surrogativa della pretesa stessa, cioè di attribuzione, tramite il giudice, del bene che l'interessato avrebbe conseguito a seguito dell'adempimento dell'obbligo (preteso ma non soddisfatto) di emettere il provvedimento richiesto. Risulta chiaro, quindi, che il processo interviene soltanto alla presenza di una vera e propria “crisi di cooperazione” verificatasi a livello di diritto sostanziale, a seguito dell'inadempimento della pretesa.

Diversamente opinando, non si spiegherebbe l'alternativa inequivocabilmente posta dall'art. 154 del DPR n. 1092/1973 al “provvedimento di cessazione dal servizio”, ad intendere che i casi di “cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età” (quale quello in esame) presuppongono, ad instar dell'art. 2 della legge n. 241/1990, l'attivazione di un necessario procedimento, mediante una manifestazione esplicita di volontà dell'interessato “secondo le leggi vigenti” in quel momento (non riscontrabile nel caso in giudizio).

Dal rilevato difetto del presupposto processuale  consegue, di per sé, l'inammissibilità in rito del gravame in epigrafe e, tuttavia, per ragioni di completezza si ritiene necessario spendere qualche riflessione anche nel merito.

Deriva, infatti, quale logico corollario del principio “tempus regit actum”, che non risulta possibile riconoscere, ora per allora, la sussistenza di requisiti sanciti da una normativa non più in vigore, a meno di non volere ammettere che il dipendente abbia il potere di “cristallizzare” il proprio trattamento pensionistico in base alla normativa previgente (D.Lgs n. 503/1992), per cautelarsi dalle successive riforme pensionistiche destinate a riassettare gli equilibri di bilancio. E ciò in disparte le deduzioni di merito dell'Amministrazione resistente relative alla prospettata mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa da ultimo citata.

Ne consegue che il ricorrente non possa avere accesso all'invocato beneficio della pensione anticipata secondo regole non più vigenti, delle quali, in ogni caso, non si sia per tempo avvalso con una specifica istanza.

Nelle considerazioni che precedono trova assorbimento l'asserita illegittimità delle prefate circolari amministrative - delle quali si chiede implicita disapplicazione - in ragione dell'asserita fuorvianza del loro contenuto che avrebbe fatto desistere quanti, nella fase di transizione della riforma delle pensioni, pure avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva minima, sarebbero stati indotti a non produrre domanda di pensione, a cagione del paventato pericolo di essere collocati in congedo senza diritto al trattamento di quiescenza.

Per tutte le considerazioni suesposte, il ricorso in epigrafe si palesa inammissibile in rito ed infondato nel merito e - come tale - da respingere, sussistendo, peraltro, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile in rito ed infondato nel merito e, come tale, lo respinge.

         Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 06.07.2005.

                                                                                   IL GIUDICE

                                                                                   f.to  (Dott. OLIVIERO Mauro)

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO

IN SEGRETERIA IL 03/10/2005

          Il Dirigente

f.to (Dott. Maurizio Arlacchi)