IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Ref. Dott. Mauro OLIVIERO
nel giudizio pensionistico in materia di pensioni militari iscritto al
n. 10038 del registro di segreteria promosso dal Sig. S.B. nato a Palermo il 4.2.19xx e residente in R.C.
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bruno Cinanni e Maria Elena Cinanni ove ha
eletto domicilio, giusta procura a margine del ricorso;
contro il Ministero dell'Economia e
delle Finanze in persona del Ministro in carica;
contro il Comando
Generale della Guardia di Finanza in P.l.r.p.t.;
contro i provvedimenti n.11XXX/P/III notificato il
19.3.2003 e n. 25XXX del 25.7.2003 che
hanno negato il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata;
Visto l'art. 5 della legge 21 luglio
2000 n. 205;
Esaminati gli atti e i documenti di
causa;
All'udienza pubblica del 6.7.2005 uditi l'avv.
Cinanni Maria Elena ed il Ten. Col. Vittorio Sais per la Guardia di Finanza.
FATTO
Il sig. S.B., militare
della Guardia di Finanza in servizio dal 1.10.1979, con ricorso depositato il
1.8.2003 - previa regolare notifica all'Amministrazione - ha proposto
impugnazione avverso il rigetto dell' istanza presentata in data 10.1.2003
volta ad ottenere il collocamento in congedo ai sensi del d. lgs. n. 503/1992
con corresponsione del relativo trattamento pensionistico, in virtù del fatto
che tale legge non è stata mai abrogata per il personale militare e di polizia
dalla successiva normativa né, conseguentemente, le disposizioni in esso
contenute, in quanto se più favorevoli, relativamente ai requisiti necessari,
ai fini dell'acquisizione del diritto al pensionamento anticipato.
Il diniego
dell'Amministrazione era motivato sull'assunto dell'applicabilità, al caso di
specie, del D. lvo 30 aprile 1997, n. 165 ed ai sensi dell'art. 6 “….alla data del 1.12.2003, l'interessato non
avrà maturato i requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per l'accesso al
pensionamento di anzianità”.
La parte ricorrente
deduce, in diritto, molteplici motivi di doglianza sostenendo, in particolare,
già nell'anno 1997 aveva maturato i requisiti richiesti per il collocamento a
congedo, con diritto a pensione, secondo la previsione dell'art. 8 del D.lvo n.
503/92.
La determinazione
dello stesso ad accedere al trattamento pensionistico di anzianità, di cui alla
sopra citata normativa, è stata, di fatto, ostacolata da un arbitrario ed
illegittimo atteggiamento della Amministrazione; questa, infatti, con due
circolari successive la n. 282807 del 5 agosto 1997 e n. 313255 del 21 agosto
1997 - aveva diffuso, nell'ambiente militare, ovvero tra gli interessati ad
agire, la posizione normo-giuridica
assunta dal Comando Generale - Servizio Amministrativo III Divisione Ufficio
Pensioni ordinarie, il quale richiamandosi all'art. 13 co. 3° L. 724/94,
subordinava il diritto alla pensione di anzianità, oltre al possesso dei
requisiti di cui al D.lvo n. 503/92, anche all'ulteriore possesso della massima
anzianità contributiva prevista dai singoli ordinamenti (nella specie trenta
anni).
In questo clima di
incertezze, gli interessati, tra cui l'odierno ricorrente, non in possesso
della massima anzianità contributiva, facendo affidamento sulle indicazioni offerte
dalle circolari - che lasciavano intendere che non sarebbe stato corrisposto il
trattamento pensionistico, nel caso del richiesto collocamento in congedo - si
erano astenuti dal presentare le domande di collocamento in congedo, coloro che
non l'avevano ancora fatto, mentre ne chiedevano l'archiviazione quelli che,
l'avevano già presentata.
Tale orientamento
dell'Amministrazione, pertanto, avrebbe precluso - creando un oggettivo
disorientamento - a tutti gli aventi
diritto, la possibilità di accedere al pensionamento, con godimento del
trattamento anticipato di quiescenza, di cui al d.lvo 503/92.
Nell'illustrare i
motivi del gravame, l'interessato rileva, con diffuse argomentazioni, che non
vi è alcun dubbio sul possesso dei requisiti per il pensionamento in base alla
normativa vigente fino al 31 dicembre 1997.
Si è, quindi, data
lettura del dispositivo della sentenza di cui, di seguito, si illustrano i
motivi in fatto e in diritto.
DIRITTO
Il ricorrente postula
il diritto al pensionamento anticipato, sub-specie juris di sentenza
dichiarativa dei requisiti dal medesimo posseduti al 31.12.1997 per la
presentazione della relativa domanda del (12), ad instar degli artt. 62, 2°
comma, del R.D. n. 1214/1934 e 154, 1° comma, del DPR n. 1092/1973.
Questo Giudice,
nonostante i termini generali ed astratti in cui l'editio actionis risulta
formulata, non può che emettere una declaratoria negativa del preteso diritto
azionato, per i seguenti motivi.
Invero, per quei
ricorrenti (come l'odierno) che alla data del 31.12.1997 non avessero prodotto
domanda di pensionamento anticipato, era preclusa l'attivazione del
procedimento di accertamento dei requisiti prescritti alla medesima data, per
il principale motivo dell'inesistenza di alcuna istanza in tal senso, non
potendo ad essa in alcun modo parificarsi il quesito posto all'Amministrazione
di appartenenza, come nel caso di specie è avvenuto con la precitata richiesta.
Ragionamento, questo, che trova una sottesa conferma, per altrettanto, nella
tesi attorea diretta ad assimilare la posizione di coloro che abbiano proposto
domanda di pensionamento, successivamente revocandola, rispetto a quanti, al
pari del ricorrente, non l'abbiano affatto presentata.
Nel merito, il ricorso
sviluppa una serie di articolate argomentazioni a sostegno della normativa di
cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 del D. Lgs n. 503/1992 ritenuta applicabile (in
combinato disposto con gli artt. 52, 3° comma e 40, 2° comma del DPR n.
1092/173 sull'anzianità contributiva minima di 19 anni, sei mesi ed un giorno)
nel periodo 1.7.1995 (cessata sospensione dei trattamenti di pensionamento
anticipato ai sensi dell'art. 13, 1° comma, della legge 23.12.1994, n. 724) -
31.12.1997 (giorno precedente l'entrata in vigore delle disposizioni
restrittive di cui al D. Lvo n. 165/1997).
Senonché, è pur vero
che la novella sul trattamento pensionistico del personale militare e delle
Forze di Polizia di cui all'anzidetto D.Lgs n. 165/1997 sia l'unica applicabile
al caso di specie dall'1.1.1998, restando solo fino a tale data adattabili le
precedenti disposizioni invocate da parte ricorrente ed è, quindi, in virtù del
normale principio di successione di leggi nel tempo che va interpretato il
combinato disposto del 2° comma dell'art. 62 del R.D. n. 1214/1934 e del 1°
comma dell'art. 154 del DPR n. 1092/1973, evocato nel gravame a sostegno della
richiesta declaratoria (sentenza in luogo del decreto di collocamento a riposo)
della sussistenza delle “condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti,
sorge il diritto a pensione…” Trattasi, in sostanza, di un accertamento di
natura costitutiva del diritto a pensione, rispetto al quale la sentenza non
può sostituirsi all'an in assenza di un provvedimento amministrativo di diniego
(anche nella forma del silenzio-rigetto) che funga da presupposto processuale
della funzione giurisdizionale sostitutiva compulsata dal ricorrente. Ciò, in
quanto, in una lettura evoluta dell'ordinamento giuscontabilistico, occorre
ricondurre la fattispecie all'esame all'archetipo giurisdizionale dell'art.
2932 c.c. (in virtù dell'estensione alle dichiarazioni unilaterali di volontà,
quali i provvedimenti, delle norme applicabili ai contratti ex art. 1324 c.c.)
e cioè al potere (tutto processuale, non sostanziale) di agire per l'attuazione
coattiva della pretesa insoddisfatta, una volta però che, sul piano
sostanziale, siasi determinata la pregiudiziale crisi di cooperazione causata
dalla negazione, anche nella forma implicita del silenzio significativo, del
diritto. Di qui la predisposizione di una tutela giurisdizionale della pretesa
che risulti insoddisfatta, sub-specie juris di processo a struttura
cognitivo-costitutiva che assolva sia la funzione di accertamento della pretesa
insoddisfatta, sia il ruolo di attuazione surrogativa della pretesa stessa,
cioè di attribuzione, tramite il giudice, del bene che l'interessato avrebbe
conseguito a seguito dell'adempimento dell'obbligo (preteso ma non soddisfatto)
di emettere il provvedimento richiesto. Risulta chiaro, quindi, che il processo
interviene soltanto alla presenza di una vera e propria “crisi di
cooperazione” verificatasi a livello di diritto sostanziale, a seguito
dell'inadempimento della pretesa.
Diversamente opinando,
non si spiegherebbe l'alternativa inequivocabilmente posta dall'art. 154 del
DPR n. 1092/1973 al “provvedimento di cessazione dal servizio”, ad intendere
che i casi di “cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del
limite di età” (quale quello in esame) presuppongono, ad instar dell'art. 2
della legge n. 241/1990, l'attivazione di un necessario procedimento, mediante
una manifestazione esplicita di volontà dell'interessato “secondo le leggi
vigenti” in quel momento (non riscontrabile nel caso in giudizio).
Dal rilevato difetto
del presupposto processuale consegue, di
per sé, l'inammissibilità in rito del gravame in epigrafe e, tuttavia, per
ragioni di completezza si ritiene necessario spendere qualche riflessione anche
nel merito.
Deriva, infatti, quale
logico corollario del principio “tempus regit actum”, che non risulta possibile
riconoscere, ora per allora, la sussistenza di requisiti sanciti da una
normativa non più in vigore, a meno di non volere ammettere che il dipendente
abbia il potere di “cristallizzare” il proprio trattamento pensionistico in
base alla normativa previgente (D.Lgs n. 503/1992), per cautelarsi dalle
successive riforme pensionistiche destinate a riassettare gli equilibri di
bilancio. E ciò in disparte le deduzioni di merito dell'Amministrazione
resistente relative alla prospettata mancanza dei requisiti prescritti dalla
normativa da ultimo citata.
Ne consegue che il
ricorrente non possa avere accesso all'invocato beneficio della pensione
anticipata secondo regole non più vigenti, delle quali, in ogni caso, non si
sia per tempo avvalso con una specifica istanza.
Nelle considerazioni
che precedono trova assorbimento l'asserita illegittimità delle prefate
circolari amministrative - delle quali si chiede implicita disapplicazione - in
ragione dell'asserita fuorvianza del loro contenuto che avrebbe fatto desistere
quanti, nella fase di transizione della riforma delle pensioni, pure avendo
maturato i requisiti di anzianità contributiva minima, sarebbero stati indotti
a non produrre domanda di pensione, a cagione del paventato pericolo di essere
collocati in congedo senza diritto al trattamento di quiescenza.
Per tutte le
considerazioni suesposte, il ricorso in epigrafe si palesa inammissibile in
rito ed infondato nel merito e - come tale - da respingere, sussistendo,
peraltro, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile in rito ed infondato nel merito
e, come tale, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in
Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 06.07.2005.
IL GIUDICE
f.to (Dott. OLIVIERO Mauro)
PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO
IN SEGRETERIA IL 03/10/2005
Il
Dirigente
f.to (Dott. Maurizio Arlacchi)