REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Vito MINERVA Presidente
Dott.ssa Piera MAGGI Consigliere
Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Numero 518/2009/A
nel giudizio avente ad oggetto gli appelli iscritti ai nn. 25039, 25045, 25148, 15175, 25224 e 25226 del registro di Segreteria, proposti rispettivamente dai signori:
- XXX Luciano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Stella Richter e Marcello M. Fracanzani, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Viale Mazzini n. 11;
- XXX Antonio, XXX Giovanni XXX Francesco e XXX Mauro, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Stella Richter e Marcello M. Fracanzani, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Viale Mazzini n. 11;
- XXX Michele, rappresentato e difeso dall’ Avv. Roberto Emanuele De Felice, elettivamente domiciliato presso lo studio legale De Felice in Roma, Via Filippo Corridoni n. 14);
- XXX Stelvio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Massarotto, Perfrancesco Zen e Daniele Vagnozzi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Angelico n. 103;
- XXX XXX Livio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Livio Danni XXX e Andrea Manzi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5;
- XXX Giuseppe, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Domenichelli e Luigi Manzi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5;
avverso la sentenza n. 1375/05 resa dalla Sezione Giurisdizionale per il Veneto il 31 ottobre 2005;
e nei confronti del Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto;
Visti gli atti di appello;
Vista la documentazione di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 20 maggio 2008, il Consigliere relatore, dott.ssa Rita Loreto, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale dr. Amedeo Federici, gli avvocati Marcello Fracanzani per XXX Luciano e XXX Antonio; gli Avv.ti Stefano Bigolaro e Salvatore Di Mattia per XXX Giuseppe; l’Avv. De Felice per XXX Michele; l’Avv. Salvatore Di Mattia per XXX XXX Livio; l’Avv. Vagnozzi per XXX Stelvio;
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 13 gennaio 2005 il Procuratore Regionale presso la Corte dei conti per il Veneto citava in giudizio gli odierni appellanti, in qualità di Sindaco e Vice Segretario del Comune di Tezze sul Brenta, nonché i quattro consiglieri comunali e i componenti del collegio dei revisori contabili dell’ente per sentirli condannare al pagamento, in favore dell’erario, della somma di euro 447.992,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il danno causato dall’alienazione della quota di proprietà del Comune in seno alla società XXX s.r.l e per aver concesso all’acquirente XXX S.p.a. una ingiustificata rateizzazione di pagamento senza interessi.
Risultava dagli atti che con rogito notarile del 5 gennaio 1979 il Comune di Tezze e la società Fratelli XXX s.n.c. avevano costituito la società “XXX s.r.l.” per la gestione della rete e per l’erogazione del gas metano nel territorio comunale.
A tale società, partecipata dal Comune nella misura del 45%, resa concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale (delibera n. 450 del 29.02.1980) era stata in precedenza venduta, con delibera n. 27 del 14.03.1985, la quota dell’impianto di proprietà esclusiva del Comune (50%), con contestuale stipula di un atto parasociale secondo cui, allo scadere della concessione, la proprietà dell’impianto sarebbe spettata al 50% a ciascuno dei due soci (il Comune e la XXX s.n.c.).
Nel settembre del 1985 venivano apportate delle modifiche allo statuto societario della XXX s.r.l.; infatti l’art. 8, dopo le modifiche, non subordinava più il trasferimento delle quote sociali al consenso unanime del Consiglio di Amministrazione, ma alla deliberazione dell’assemblea dei soci presa con il parere favorevole della maggioranza che rappresentasse almeno i due terzi del capitale sociale, stabilendo altresì il diritto di prelazione per i soci.
Nel 1995 l’Amministrazione comunale, allo scopo di quantificare il valore attuale della quota sociale di sua proprietà, affidava all’ing. Sottani l’incarico di predisporre una perizia di stima.
Successivamente, nell’ottobre 1999, il Comune incaricava il Sottani, già progettista dell’impianto, di redigere una nuova stima al fine di determinare il valore attuale della quota di proprietà comunale in seno alla XXX s.r.l.
Eseguita la stima, nel gennaio del 2000 il Sindaco assumeva l’iniziativa di comunicare al socio privato l’intenzione di alienargli la quote comunali della XXX s.r.l., quote stimate, secondo l’incarico affidato all’ing. Sottani, in complessive Lire 1.313.000.000 (quote riferentesi al 50% dell’impianto – metanodotto ed al 45% del restante valore sociale complessivo).
Il socio XXX s.p.a., in controproposta, chiedeva un prolungamento della durata della concessione ed offriva in pagamento Lire 1.350.000.000.
Con lettera del 17 febbraio 2000 il Sindaco comunicava a XXX s.p.a. l’accettazione della controproposta e dava corso alle procedure amministrative – tra cui la decisione di vendere, spettante al Consiglio comunale - necessarie per alienare le quote societarie.
Con delibera n. 22 del 6 marzo 2000 il Consiglio Comunale decideva conseguentemente di alienare al socio di maggioranza, la società XXX s.p.a., la quota di proprietà alle condizioni stabilite; la cessione avveniva con atto notarile del 25 maggio 2000, mentre del tutto inascoltate rimanevano le numerose richieste, provenienti dal consigliere di minoranza Bazzotto e dai componenti della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio del Comune, di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori sulla corretta valutazione delle quota sociale e sulla congruità della stima effettuata dall’ing. Sottani, malgrado la segnalazione di un evidente errore commesso nella procedura di valutazione, errore riconosciuto anche dal perito ing. Sottani in una lettera di chiarimenti inviata al Sindaco di Tezze in data 2 maggio 2000.
Con delibera di Giunta Comunale n.99 del 22 maggio 2000, preso atto di un’aggiunta di lire 10.000.000 al corrispettivo offerta dall’acquirente XXX s.p.a. quale risarcimento per eventuali mancati introiti del Comune relativi alla gestione della XXX srl nei primi mesi dell’anno, si deliberava di stabilire il pagamento rateizzato della complessiva somma di lire 1.360.000.000, e cioè L. 680.000.000 entro il 31 luglio 2000 e il saldo delle ulteriori L. 680.000.000 entro il 31.10.2000 senza la corresponsione di interessi.
Nell’atto di citazione la Procura, acquisita anche una relazione peritale del commercialista Cavallari sul corretto metodo di stima della quota sociale, illustrava diffusamente le circostanze secondo cui la cessione era avvenuta a conclusione di un procedimento amministrativo caratterizzato da illeciti ed irregolarità, fra cui: a) la scelta di affidare la stima all’ing. Sottani che, per i pregressi rapporti professionali con la XXX s.p.a. doveva ritenersi portatore di un interesse contrapposto a quello del Comune; b) la scelta di procedere a trattativa privata, mentre secondo l’art. 3 del R.D. n. 2440/1923 l’evidenza pubblica era espressamente richiesta per i contratti da cui derivino entrate per la P.A.; c) il concordamento del prezzo di vendita sulla base di un erronea sottostima del valore della partecipazione societaria da cedere: veniva in particolare rilevato un evidente errore nel metodo di stima delle immobilizzazioni materiali, avendo il Sottani preso come valore di riferimento il costo storico, mentre doveva essere preso a riferimento il valore residuo di utilizzazione del bene, non ancora ammortizzato, come previsto dall’art. 2426 del codice civile (cfr. pure art. 54, commi 1 e 2 T.U.I.R. dpr n. 917/1986); d) la rateizzazione del pagamento, senza interessi, ingiustificata ed economicamente dannosa per l’ente locale.
La responsabilità veniva dunque rinvenuta nei confronti del Sindaco XXX che aveva gestito l’operazione di vendita della quota sociale, del Responsabile del settore proponente XXX, dei tre revisori (XXX XXX Livio, XXX e XXX) e dei 4 assessori comunali che votarono la delibera di G.M. n. 99 del 22 maggio 2000, in cui si concedeva alla XXX la rateizzazione senza interessi.
Quanto ai consiglieri comunali presenti alla seduta del 6 marzo 2000 (verbale n. 22) che votarono a favore della proposta di vendita alla XXX s.p.a., la Procura non dava corso all’azione di responsabilità nei loro confronti, avendo ritenuto sulla base degli elementi raccolti a seguito di invito a dedurre, che gli stessi fossero stati fortemente condizionati a votare a favore della vendita dal Sindaco e, in minor misura, dal Segretario generale e dai revisori, sicchè anche in ragione delle forti perplessità manifestate dai medesimi sull’operazione, non ravvisava la sussistenza di tutti i presupposti per l’esercizio dell’azione erariale.
La Sezione Giurisdizionale del Veneto, all’esito del processo di primo grado, non individuava profili di responsabilità erariale in ordine ai primi due motivi (e cioè la scelta di affidare la stima ad un tecnico legato da pregressi rapporti professionali con la società acquirente e la decisione di ricorrere alla trattativa privata), mentre rinveniva illiceità comportamentale nell’avere gli amministratori ed il responsabile del Settore proponente (nonché segretario generale vicario) consentito, con noncuranza degli obblighi di servizio connessi ai rispettivi ruoli, la cessione della partecipazione societaria della XXX s.r.l. a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato, e quanto ai revisori dei conti (XXX Livio XXX, Michele XXX e Stelvio XXX), nell’avere essi tralasciato l’esercizio dei propri compiti con grave negligenza e trascuratezza (mancata attivazione per una verifica della attendibilità della perizia Sottani), pur essendo stati messi al corrente dei possibili errori nella perizia di stima.
Il primo giudice valutava comunque pari al 40% l’apporto causale dei consiglieri comunali non citati e rideterminava il danno economico addebitabile ai convenuti nella misura di euro 311.216,32, pari alla differenza fra il valore di mercato della quota societaria (calcolata sulla base di stima effettuata dall’Ing. Sottani) e la somma incassata dal Comune per la cessione della quota medesima, nonché ulteriori Euro 3.674,49 per la posta di danno concernente l’ingiustificata rateizzazione del corrispettivo della cessione in favore dell’acquirente XXX s.p.a., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello tutti i convenuti, eccependo i seguenti motivi di gravame:
Appello del Sindaco XXX LUCIANO (Avv.ti Paolo Stella Richter e Marcello M. Fracanzani):
1) Eccepisce in via preliminare con l’atto di appello la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per l’asserito “ruolo decisivo” che avrebbe avuto la delibera consiliare del marzo 2000, con richiesta di integrazione del contraddittorio anche nei confronti della Ragioniera Clara Calabresi.
La violazione dell’art. 102 cpc. comporta, secondo l’appellante, l’annullamento della sentenza ed il rinvio al primo giudice;
2) Sussisterebbe anche il mutamento del titolo di responsabilità, per il fatto che il Comune ha operato a trattativa privata senza una previa delibera autorizzativa di indirizzo, così introducendo in sentenza un “quid novi” non consentito, con conseguente vizio di ultrapetizione, trattandosi di contestazione di addebito apparsa per la prima volta in sentenza;
3) Quanto alla condotta, il Sindaco XXX esclude l’arbitrarietà del proprio comportamento, in quanto i contatti assunti con la XXX spa furono solo esplorativi, per verificare la disponibilità della società.
4) Sulla congruità della perizia di stima, rileva che applicare il diverso metodo di valutazione indicato dalla Procura alle plusvalenze delle immobilizzazioni materiali (valore non ancora ammortizzato invece del costo storico) avrebbe creato una plusvalenza solo teorica, ma non reale in considerazione della inalienabilità pro-quota degli impianti. Inoltre, ritiene che la valutazione prudenziale della società deriva dalla sua scarsa appetibilità, per la irrilevanza della posizione dell’azionista di minoranza (clausola di gradimento, di prelazione, ecc.) e per i mutamenti legislativi che si profilavano nel settore del gas metano (futura liberalizzazione).
5) Sulla posta di danno da rateizzazione, contesta la mancata valutazione di vantaggi economici correlativamente offerti dalla XXX, quali lo spostamento a proprie spese della centralina dell’impianto.
Chiede in via prioritaria l’annullamento della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c. e rinvio al primo giudice; in secondo luogo l’assoluzione e, in subordine, l’applicazione del potere riduttivo.
Con successiva memoria depositata il 20 marzo 2008 l’appellante ha insistito nelle richieste già formulate, preliminari e di merito.
Appello degli Assessori che votarono la delibera di G.M. n. 99 del 22 maggio 2000 (rateizzazione): XXX Antonio, XXX Giovanni, XXX Francesco e Mauro XXX (Avv.ti Paolo Stella Richter e Marcello M. Fracanzani):
1)Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione alla mancata chiamata in giudizio dei consiglieri e della ragioniera Calabresi;
2) Mutamento del titolo di responsabilità per la mancanza di delibera autorizzativa;
3) Sussistenza del vizio di ultrapetizione, poiché l’assenza della delibera autorizzativa alla trattativa privata non è stata oggetto di contestazione da parte dell’attore;
3) Il Sindaco non avrebbe condotto in via autonoma l’operazione di vendita ma solo effettuato contatti esplorativi con la XXX;
4) La perizia di stima era congrua e corretta, il metodo adottato era una scelta insindacabile del perito: Il diverso valore attribuito alle immobilizzazioni si spiega con il criterio prudenziale adottato per il peso ininfluente dell’azionista di minoranza nelle scelte societarie, a causa dei limiti imposti dallo statuto alla trasferibilità della quota (clausola di gradimento, clausola di prelazione).
5) Sul danno da rateizzazione, richiamano la compensazione con ulteriori vantaggi offerti dalla XXX s.p.a.
Chiedono: a) annullamento e rinvio al primo giudice; b) assoluzione; c) in subordine, applicazione del potere riduttivo.
Appello del revisore XXX Michele (Avv. Roberto Emanuele De Felice):
1) Contraddittorietà della motivazione: la sezione territoriale prima ha censurato la perizia dell’ing. Sottani e il calcolo del valore “a nuovo” dell’impianto, poi ha utilizzato il valore come parametro di riferimento per ritenere l’errore di stima;
2) Insufficienza della motivazione: la sentenza non indica “i comuni principi della dottrina economico-aziendale” posti a fondamento della decisione di condanna, la perizia di stima avrebbe in realtà applicato proprio i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c.;
3) Violazione dell’art. 1 della legge n. 20/’94 e del criterio di valutazione della responsabilità, in quanto è stata quantificata la condanna dei due revisori, XXX e XXX, in identica misura percentuale (3%), mentre in realtà il XXX ha assunto l’incarico solo dal 1° gennaio 2000, quindi si è interessato della vendita per un periodo limitato e comunque in misura inferiore all’altro revisore XXX, in carica dal ’97.
Chiede l’integrazione del contraddittorio; l’assoluzione; l’applicazione del potere riduttivo in subordine.
Appello del revisore XXX Stelvio (Avv.ti Giorgio Massarotto, Perfrancesco Zen e Daniele Vagnozzi):
1) Mancata integrazione del contraddittorio - La sentenza ha riconosciuto l’esistenza di un rilevante contributo causale (40%) nella vicenda dannosa, dato dal voto favorevole espresso dai consiglieri comunali con la deliberazione assunta nella seduta del 6 marzo 2000; ciò comporta una situazione di litisconsorzio necessario processuale, che esige la presenza in giudizio di tutti, con conseguente invalidità della pronuncia emessa. Analoga situazione si pone per la ragioniera Calabresi;
2) Erronea valutazione della perizia Sottani – In atti vi sono due elaborati peritali. La stima dell’ing. Sottani e la perizia del dott. Cavallari, di natura del tutto diversa, per cui si rendeva necessaria una CTU, negata dal giudice di primo grado, con violazione del diritto di difesa. Insiste nella richiesta di C.T.U.. Nega che il Sottani abbia fatto un errore di valutazione con riferimento alle immobilizzazioni materiali, poiché la variazione rispetto all’applicazione pura del metodo patrimoniale – reddituale è stata consapevole e motivata, e in realtà non è la perizia Sottani sottostimata, ma è l’Ascopiave ad aver pagato un prezzo fuori mercato per l’acquisto delle quote societarie dalla XXX s.p.a. Allega ulteriore perizia del dott. Lorenzo GASSA in data 16.01.2006, a dimostrazione della congruità della perizia Sottani;
3) Mancanza del requisito della colpa grave – Non sussiste grave inerzia dell’organo di controllo: i revisori hanno esaminato la perizia Sottani e chiesto un parere alla ragioniera Calabresi; si sono solo rifiutati di redigere un “parere economico ed amministrativo” sull’operazione di cessione delle quote poiché esulava dalle proprie competenze istituzionali. Non c’era errore nella perizia Sottani ma precisa scelta metodologica, le incongruenze sono sorte solo successivamente, con le plusvalenze realizzate dalla XXX a seguito della vendita alla Ascopiave. Sostiene inoltre che ipotizzare un generale dovere di controllo a carico dei Revisori per qualunque decisione attinente al Comune determinerebbe una responsabilità oggettiva dei revisori. L’organo di controllo ha agito con la massima diligenza, perizia e buona fede, e in assenza di qualsiasi dato oggettivo che potesse insinuare il dubbio sulla correttezza della procedura seguita, atteso che anche la lettera di segnalazione e avvertimento del consigliere Bazzotto era generica.
Chiede l’ annullamento della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c. e rimessione al primo giudice; l’accoglimento dell’appello; la riduzione dell’addebito, in subordine; in via istruttoria: una C.T.U. e l’escussione della teste Calabresi.
Con memoria depositata il 18 marzo 2008 ha insistito sulla correttezza della stima Sottani e sull’assenza di colpa grave e del danno; ha richiesto una CTU ed ha allegato integrazione alla perizia del 4 marzo 2008 del dr. GASSA e ulteriori elaborati peritali.
Appello del Presidente dei revisori XXX XXX Livio (Avv.ti Livio Danni e Andrea Manzi):
1) Sulla asserita competenza dei revisori – Afferma che non è affatto pacifica la circostanza che i membri del Collegio dei revisori avessero tutti la competenza necessaria per valutare i criteri di stima degli impianti di metano, solo un esperto nella materia della rete distributiva, e quindi un ingegnere come il Sottani (e non un commercialista) poteva svolgere l’incarico.
2) Sulla condotta tenuta – Non è chiaro in sentenza quale fosse il modello di condotta che avrebbe dovuto tenere il XXX e da cui si sarebbe colposamente discostato. Il consigliere Bazzotto aveva in realtà prospettato ai revisori una serie di contestazioni riguardanti, a parere dell’appellante, la mera opportunità politica ed economica di dismettere la partecipazione societaria e le modalità di vendita a trattativa privata, non il valore della cessione. Inoltre il Bazzotto chiedeva loro un parere economico ed amministrativo, e tra i compiti istituzionali dei revisori non vi era quello di rendere pareri sulla opportunità politico- economica della cessione; né potevano esprimere un parere tecnico sul contenuto di una relazione di un terzo, esperto del settore.
Inoltre il dovere di verifica e controllo dei revisori non si estende agli atti ed ai pareri che provengono dai consulenti esterni.
3) Sulla correttezza della stima – Il Sottani non ha commesso alcun errore: non vi fu alcuna sottostima delle immobilizzazioni materiali, né andava applicato il criterio “principe” di valutazione previsto dall’art. 54 del T.U. I.R. di cui al dpr. N. 917/1986; anche la perizia Cavallari, si è limitata ad indagare sulla correttezza del metodo senza accertare la congruità del valore di cessione, per cui sarebbe opportuno un nuovo accertamento tecnico.
4) Sulla colpa – Non vi è colpa grave nella condotta del XXX, semmai errore professionale scusabile; segnala inoltre la disparità di valutazione della propria responsabilità rispetto a quella degli altri due revisori.
Chiede l’assoluzione, in subordine la riduzione dell’addebito; in via istruttoria escussione testi e C.T.U.
Con memoria depositata il 25 marzo 2008 sono state ribadite le argomentazioni contenute nell’atto di appello, tendenti a dimostrare la correttezza della stima del Sottani e l’assenza di colpa grave dei revisori.
Appello del Segretario gen. Vicario e responsabile del settore XXX Giuseppe (Avv.ti Vittorio Domenichelli e Luigi Manzi):
1) Violazione del principio del contraddittorio – La sentenza impugnata ha seguito un proprio iter logico, diverso da quello indicato in citazione; infatti prima ha sostenuto la liceità del ricorso alla trattativa privata, dopo ha imputato a XXX di non aver fatto rilevare alcunché rispetto alla decisione di non procedere a gara pubblica per l’alienazione della quota di proprietà comunale. Inoltre l’art. 32 della legge n. 142/90 non prescrive una doppia deliberazione (autorizzazione alla trattativa privata e quindi approvazione della vendita diretta): siffatta contestazione non risulta mossa dal P.M.;
2) Sul comportamento assunto dallo XXX – Non c’è stata colpevole inerzia, egli si è limitato ad esprimere un parere di regolarità tecnica ex art. 53 della L. n. 142/90 per la delibera n. 22/2000 (alienazione quote) in qualità di responsabile dell’area amministrativa – Ufficio di segreteria e non quale vice segretario vicario. Esulava poi dai suoi compiti quello di richiedere un supplemento istruttorio per la valutazione della congruità della perizia di stima. Quanto al mancato inserimento, tra gli atti del consiglio, della copia dello Statuto aggiornato, la circostanza era irrilevante poiché la modifica dell’art. 8 dello statuto non cambiava la posizione di forza del socio di maggioranza;
3) Sulla dilazione di pagamento – Essa trovava giustificazione e causa sinallagmatica in contropartite contrattuali offerte dalla società XXX (spostamento gratuito della centralina, somme versate in più dalla XXX s.p.a.); inoltre alla delibera n. 99/2000 fu allegato parere di regolarità contabile della ragioniera Calabresi.
Con atto depositato il 4 luglio 2006 il Procuratore Generale ha rassegnato le proprie conclusioni, rilevando in sintesi:
- l’assenza di interesse personale e diretto degli appellanti in relazione alla eccepita difettosità del contraddittorio; nessun diritto di difesa degli appellanti risulta essere stato leso dalla mancata estensione del contraddittorio, atteso che gli apporti comportamentali dei soggetti non citati sono avvenuti ad autonomi titoli e senza alcun vincolo derivante dal concorso doloso, e i contributi causali sono stati valutati incidentalmente dal giudice al fine di abbattere l’ammontare del danno risarcibile; né alcun allargamento della platea degli obbligati al risarcimento sarebbe derivata da una chiamata iussu iudicis, per la mancanza di colpa grave;
- non sussiste la violazione dell’art. 112 cpc in ordine alla mancanza di delibera autorizzativa alla trattativa privata, dal momento che, su tale specifica contestazione della Procura (attinente alla violazione delle regole ad evidenza pubblica) il primo giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti della responsabilità erariale per mancanza della prova del danno.
- Sull’elemento soggettivo della responsabilità, il Procuratore generale ha sottolineato la particolare maniera incauta e superficiale utilizzata dagli appellanti nel gestire l’operazione di vendita delle quote sociali, l’assoluta ostinazione nel trascurare le richieste di ulteriori approfondimenti istruttori avanzata dai consiglieri Ferraro e Bizzotto e dai componenti della Commissione Bilancio; il mancato rispetto delle procedura di scelta del contraente, in particolare la mancanza di delibera autorizzativa del ricorso alla trattativa privata; la dismissione patrimoniale avvenuta con trattative affrettate e secondo un prezzo contrattuale sottostimato, calcolato solo sulla base del perito Sottani – comunque legato alla controparte da precedenti rapporti professionali – senza avvalersi di alcun altro riferimento comparativo.
- Quanto alla perizia Sottani, il Procuratore ha evidenziato l’accertata erroneità della valutazione prudenziale delle quote sociali, basata sulla mera aspettativa di una modifica normativa nel settore del gas metano, così come è stato dimostrato a riconosciuto dallo stesso perito Sottani l’errore nell’utilizzo del criterio valutativo in ordine alle immobilizzazioni materiali. Il Procuratore ha quindi ritenuto ragionevole, corretta ed ampiamente motivata sul punto la decisione del primo giudice, opponendosi all’esperimento di ulteriore C.T.U., non potendo la nuova consulenza aggiungere ulteriori elementi informativi al quadro documentale a disposizione.
- Sulla seconda posta di danno, il Pubblico Ministero ha rimarcato l’inesistenza di qualsiasi pattuizione, formale ed esplicita, che dimostri l’avvenuta formazione di volontà dei contraenti nel senso di includere nel paradigma negoziale la corrispettività sinallagmatica delle due prestazioni, lo spostamento della centralina assunto a carico dalla XXX e la dilazione di pagamento accordata dal Comune di Tezze. - Con riferimento ai revisori, il parere reso si è sostanziato in mera declinatoria della competenza ad esprimersi sull’operazione di vendita, sottolineando che compito dei revisori non era quello di sostituirsi al perito Sottani e di valutare essi stessi il cespite patrimoniale, bensì di accertare l’evidente errore suggerendo all’ente un più adeguato approfondimento tecnico sul punto, che rivestiva un particolare rilievo contabile, e quindi rientrava nella competenza dei revisori.
- Analoghe considerazioni di negligenza sono state formulate per il sindaco XXX, autore e dominus delle trattative di vendita, condotte senza alcuna previa autorizzazione degli organi collegiali, e sulla base della sola stima del Sottani, e per il vice segretario XXX, estensore del parere di regolarità tecnica, che nulla ha segnalato sulla esistenza di richieste di supplemento istruttorio della commissione consiliare affari istituzionali, generali e di bilancio.
Il P.G. si è opposto infine alla richiesta di riduzione dell’addebito e alle richieste istruttorie formulate negli appelli, non ravvisandone l’indispensabilità a fini decisionali.
Ha concluso chiedendo la reiezione degli appelli e la condanna degli appellanti anche alle spese di giudizio o, in caso di assoluzione, alla pronuncia di compensazione delle spese.
Dopo un breve rinvio concesso agli appellanti per prendere visione delle conclusioni del Procuratore Generale, la causa veniva in discussione alla pubblica udienza del 20 maggio 2008. Ha preso la parola l’Avv. Marcello Fracanzani, per XXX Luciano e XXX Antonio, che ha sostenuto che il danno potrebbe al più rinvenirsi nel fatto che la XXX ha rivenduto due anni dopo l’impianto all’Ascopiave a una cifra molto più alta; in tal caso, però, la perizia Cavallari avrebbe dovuto valutare le motivazioni che avevano spinto Ascopiave a pagare un prezzo troppo alto e, in ogni caso, non vi sarebbe nesso di causalità. Neppure può ritenersi sussistente la colpa grave, stante la presenza di tre perizie agli atti; se errore vi è stato, questo è del perito e non degli amministratori. Ritiene infine sussistere, in fattispecie, il litisconsorzio necessario, poiché l’atto deliberativo di vendita non avrebbe potuto perfezionarsi senza la volontà di tutti i politici.
L’Avv. Bigolaro per Giuseppe XXX ha escluso la necessità di una previa delibera di C.C. che autorizzasse la trattativa privata.
Quanto alla imputazione di non aver informato il Consiglio comunale che lo Statuto della società era stato cambiato, la difesa ha sostenuto che le modifiche apportate non erano rilevanti e, comunque, anche la presenza in atti di una versione aggiornata dello statuto non avrebbe cambiato nulla.
In ordine al parere favorevole espresso dallo XXX sulla delibera del maggio 2000 che ha concesso la rateizzazione, l’Avv. Bigolaro ha chiarito che quella delibera ha sancito la corrispettività a favore dello spostamento della cabina, e comunque del danno doveva accorgersi chi esprimeva il parere di regolarità contabile.
L’Avv. De Felice per Michele XXX chiarisce che l’unica accusa posta a carico dei revisori è quella di non aver rilevato un errore nella valutazione del raffronto delle immobilizzazioni fra il valore attuale ed il costo storico. In realtà non può ritenersi sussistere erroneità di valutazione ai sensi dell’art. 2426 c.c. perché tale articolo detta dei principi che sono esattamente conformi a quelli usati dal consulente Sottani. Va esclusa anche la colpa, poiché non c’è errore; inoltre, i compiti istituzionali dei revisori non sono quelli di sindacare la congruità di una perizia esterna.
L’Avv. De Mattia per il Presidente dei Revisori XXX XXX ha escluso sia la sussistenza del danno, poiché il prezzo di cessione era conforme al prezzo di stima, sia della colpa grave, in quanto i revisori non avevano la necessaria competenza per valutare la perizia, e dovevano al più limitarsi ad una valutazione di carattere formale degli atti, intervenendo solo nei casi di grossolano errore, che in fattispecie non sussisteva.
Anche l’Avv. Di Mattia ha escluso, per i revisori, la sussistenza di colpa grave nel proprio comportamento.
L’Avv. Vagnozzi per XXX Stelvio ha escluso, nel comportamento dei revisori, la presenza di colpa grave, e ha richiamato a tal proposito la complessità della situazione, la presenza di più perizie, l’idoneità della perizia Sottani e l’assenza del danno.
Ha insistito per una C.T.U., allegando un’ulteriore perizia di parte del dr. Gassa.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dr. Amedeo Federici, in merito all’eccepita difettosità del contraddittorio ha ricordato che i primi giudici hanno ampiamente escluso una rilevante parte del danno quantificato dalla Procura, mostrando così di aver già valutato l’apporto causale ascrivibile ai consiglieri comunali non chiamati in giudizio.
Quanto al vizio di ultrapetizione, il P.M. ha specificato che il primo giudice non ha ravvisato danno erariale in ordine alle questioni attinenti alla mancanza di gara e all’utilizzo di un perito con pregressi rapporti di lavoro con la XXX s.p.a., poiché il danno erariale è stato ravvisato invece nella sottostima del prezzo di cessione, originata anche dalla frettolosità della procedura di vendita.
In ordine alla richiesta di nuova C.T.U., il P.M. ha sottolineato che il metodo misto patrimoniale reddituale, per la sua omogeneità, consente di poter ritenere non necessario un nuovo esperimento istruttorio.
Per le restanti questioni ha fatto integrale riferimento alle conclusioni scritte.
Dopo una breve replica delle parti e del P.M., la causa è passata in decisione.
Considerato in
DIRITTO
Gli appelli vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
1. Il Collegio deve darsi carico di esaminare preliminarmente l’eccezione di difettosità del contraddittorio. Gli appellanti hanno affermato che la mancata estensione del giudizio ai soggetti non citati da parte del P.M. (consiglieri comunali e ragioniera) ha determinato la violazione del contraddittorio ed impone, di conseguenza, l’annullamento della sentenza e la remissione della causa ai primi giudici.
L’eccezione viene prospettata nel rilievo che all’evento dannoso avrebbero concorso altri soggetti i cui comportamenti dovevano formare oggetto di valutazione in un unico processo, con violazione del principio di integrità del contraddittorio e delle norme sul litisconsorzio sostanziale (art. 102 c.p.c.).
L’eccezione non ha fondamento.
Il litisconsorzio necessario, la cui violazione dà luogo a nullità della sentenza, è il riflesso processuale della inscindibilità della situazione controversa facente capo a più persone le quali, proprio per l’indissolubile legame giuridico che le unisce, devono necessariamente agire o essere convenute nello stesso processo.
Occorre, in altri termini, che diritti ed obblighi facenti capo a più soggetti confluiscano in un rapporto strutturalmente unitario che, conseguentemente, deve essere oggetto di una pronuncia giudiziale anch’essa unica (Sez. III centrale, 22 marzo 2000 n. 117).
Ciò precisato, rileva il Collegio che la posizione degli appellanti e quella dei soggetti da essi indicati come litisconsorti necessari non convergono, sotto il profilo strutturale, in un unico rapporto giuridico che ne annulli l’autonomia, né gli apporti comportamentali dei soggetti esclusi sono legati da alcun vincolo derivante da concorso doloso.
D’altra parte, occorre tenere distinti i due aspetti: altro è il rapporto causale, il quale presuppone che nella genesi del danno erariale hanno concorso anche altri comportamenti oltre a quelli dei soggetti citati in giudizio; altra cosa è, invece, affermare la sussistenza, anche nei comportamenti dei non citati, dell’elemento soggettivo, dal momento che, per questi ultimi, è stata esclusa, nella specie, la colpa grave.
D’altronde, le finalità cui è preordinata l’eccezione degli appellanti (cioè l’accertamento di ulteriori elementi che abbiano assunto efficienza causale nella produzione del danno, finalizzato alla esatta quantificazione dell’apporto causale fornito dai convenuti, e, quindi, alla riduzione dell’addebito posto a loro carico) non postulano – in assenza di litisconsorzio necessario – la chiamata in giudizio di altri soggetti che si ritenga abbiano in qualche misura concorso alla produzione dell’evento stesso (ma nei cui confronti il Procuratore Regionale non abbia ritenuto di dover promuovere l’azione di responsabilità). In tal caso, infatti, la valutazione dell’efficienza causale di atti e comportamenti riferibili ad altri soggetti viene effettuata dal Giudice non già per individuare colpe e responsabilità ad essi imputabili, ma al solo fine di proporzionare la condanna dei convenuti al loro effettivo apporto causale, e non impone, dunque, la chiamata in giudizio degli stessi, ove il Procuratore Regionale – come nel caso di specie – non abbia individuato a loro carico colpa grave e responsabilità e non abbia ritenuto di dover proporre domande risarcitorie nei loro confronti. Proprio per la riscontrata mancanza di colpa grave, nessun allargamento della platea degli obbligati al risarcimento sarebbe derivata da una chiamata iussu iudicis, ed i contributi causali sono stati comunque virtualmente valutati, sia pure per incidens, dai primi giudici, con l’effetto processuale di abbattere, in proporzione, l’ammontare del danno risarcibile; e di ciò gli appellati si sono avvantaggiati.
Sicchè nessun diritto, interesse sostanziale o di difesa, per questi ultimi, risulta essere stato leso in conseguenza della mancata estensione del contraddittorio.
2- Nè vi è dimostrazione del mutamento del titolo di responsabilità, e del conseguente vizio di ultrapetizione, per il rilievo che il primo Giudice avrebbe attribuito alla circostanza che la cessione della quota societaria sia avvenuta tramite trattativa privata e senza previa delibera autorizzativa.
La violazione dell’art. 112 cp.c. scaturirebbe dal fatto che la suddetta circostanza non sarebbe stata contestata dall’attore in citazione.
La censura è priva di fondamento.
La motivazione della sentenza appellata attesta in modo inconfutabile che l’attore pubblico aveva contestato, in citazione, la violazione delle regole ad evidenza pubblica; tale violazione, tuttavia, pur sussistente, non è stata dal primo Giudice ritenuta elemento idoneo di per sé solo a fondare l’addebito di responsabilità, dovendo lo stesso essere inquadrato nel più ampio contesto delle circostanze concrete del caso.
3. In ogni caso, non sussiste violazione della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, non ravvisandosi nella specie alterazione degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi).
Secondo giurisprudenza pacifica il vizio denunciato può sussistere soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto o non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, oppure sostituendo l’azione espressamente e formalmente proposta con una diversa, fondata su altri fatti oppure su una del tutto differente causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un dissimile titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, ovvero di un nuovo tema di indagine, o questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. II, 12.6.2001, n. 7906; Corte conti, sez. I, 1.4.2005 n. 104).
Nel caso in esame non sono ravvisabili alterazioni o sostituzioni del petitum o della causa petendi da parte del giudice di primo grado, questa essendo stata semmai enucleata, nel legittimo esercizio dei giudiziali poteri di interpretazione della domanda, da una logica argomentativa comunque comune a quella seguita ab origine dalla parte pubblica (cfr. Sez. III Centrale, 11 luglio 2007 n. 199).
Può ora passarsi ai motivi di esame che investono il merito della controversia.
4. Tutti gli appellanti hanno fatto variamente richiamo alla presunta insussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità.
Esaminando gli atti di causa, emerge con evidenza che, in tutta la vicenda, le cure prestate dagli appellanti agli interessi economico-patrimoniali dell’ente locale sono state fornite in maniera incauta, affrettata, superficiale, riottosa a darsi carico e confrontarsi con perplessità e obiezioni avanzate in sede consiliare, nonché con suggerimenti di più analitiche attività di verifica provenienti dalla commissione consiliare “affari istituzionali, generali e di bilancio” del 21.02.2000, prima dunque della seduta consiliare del 6.03.2000.
Come ha avuto modo di rilevare la Procura Regionale prima, e la sentenza impugnata poi, il Sindaco XXX Luciano è stato il maggiore artefice delle scelte dannose per il Comune da lui amministrato, fino all’atto finale di cessione di XXX alla Società XXX, che egli ben avrebbe potuto evitare per essere più di tutti a conoscenza dei dettagli dell’operazione.
Il Sindaco XXX, infatti, ha incaricato il perito Sottani di redigere la stima di XXX, pur essendo il medesimo legato da pregressi rapporti professionali con la XXX s.p.a.; il medesimo ha gestito di propria iniziativa la trattativa con la ditta, esternando una volontà dell’Amministrazione – mai espressa in precedenti delibere – di alienare la quota societaria al prezzo risultante dalla perizia Sottani; ha trascurato la doverosa attenzione da prestare a sensibili preoccupazioni dei consiglieri di minoranza e alle reiterate rimostranze emerse dalla discussione in seno all’organo consiliare, dando corso ad una procedura svolta con approssimazione, in tempi insolitamente solleciti e alla dismissione patrimoniale secondo un prezzo contrattuale stabilito – con erronea sottovalutazione – sulla base della sola perizia Sottani, senza avvalersi di alcun altro riferimento comparativo.
Indice di scarso interesse alle scelte economiche dell’ente è stata anche la decisione del Sindaco, avallata dai comportamenti del segretario XXX e dei revisori, di procedere a trattativa privata.
Sul punto deve ricordarsi, concordando con il Procuratore Generale, che la sentenza di primo grado, pur avendo considerato non configgente apertamente con la legge il ricorso a siffatta modalità di scelta del contraente, ne ha comunque censurato le superficiali forme procedimentali attuative, anche se ha concluso per l’insufficienza di tale elemento ad integrare gli estremi della responsabilità, in mancanza di prova del danno strettamente riconducibile alle richiamate violazioni procedimentali.
Anche se la pronuncia non si è fondata ed imperniata sul mancato esperimento in sé della procedura ad evidenza pubblica, tuttavia ha mantenuto ferma – con argomentazioni che questo Collegio condivide – la rilevata illiceità dell’attuazione procedurale data alla decisione di cedere, al di fuori dell’evidenza pubblica e di gara comparativa, la quota societaria comunale senza deliberare preventivamente la modalità di scelta del contraente e, in correlazione, senza accertare preventivamente e approfondire con adeguatezza il valore economico effettivo della quota da dismettere e la migliore e massima utilità economica che il Comune avrebbe potuto conseguire dalla cessione.
Rileva il Collegio che, in ogni caso, l’esperimento della procedura ad evidenza pubblica, per sua stessa natura, avrebbe favorito la migliore ponderazione e valutazione, anche comparativa, degli interessi economici dell’ente pubblico.
In assenza dei particolari motivi di urgenza che legittimavano il ricorso alla trattativa privata, il richiamo alla c.d. “clausola di gradimento” non poteva indurre a ritenere inutilmente esperibile la gara pubblica che, stimolando la concorrenza e favorendo la trasparenza dei prezzi, si pone quale regola inderogabile nelle pubbliche contrattazioni per esigenza di individuazione del prezzo più affidabile per l’ente.
Il Vice Segretario XXX, pur avendo un minore coinvolgimento nella vicenda rispetto al Sindaco, ha tuttavia dimostrato notevole superficialità esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera e confermando la correttezza della procedura seguita rispetto alla decisione di non procedere, come dovuto, a gara pubblica, senza segnalare l’esistenza di richieste di supplemento istruttorio della commissione consiliare e la mancanza di pronuncia del collegio dei revisori, in ciò condizionando in maniera rilevante la votazione da parte dei consiglieri comunali nella seduta del 6.03.2000.
Ulteriore prova di negligenza grave viene dimostrata dallo XXX allorchè predispose il fascicolo della suddetta delibera consiliare allegando per i consiglieri lo Statuto di XXX, non aggiornato con la modifica della clausola di gradimento avvenuta nel 1985, che attribuiva il potere di esprimere il gradimento alla cessione non più all’unanimità, bensì ai 2/3 dell’Assemblea, così alimentando l’erroneo convincimento della sufficienza del dissenso anche di un solo rappresentante del Comune in seno al C.d.A. della società per impedire, se del caso ed in un momento successivo, la concentrazione societaria in capo al socio privato.
L’appellante ha ribadito gli argomenti difensivi sostenuti in primo grado ed ha affermato che i pareri espressi in ordine alle delibere del 6.3.2000 e del 22.5.2000 hanno natura di valutazioni di regolarità tecnica e non di legittimità, sono stati resi quale responsabile dell’area amministrativa – ufficio di segreteria (mentre il parere di legittimità sarebbe stato di competenza del segretario comunale) e che la modifica statutaria non aveva mutato la posizione di forza del socio di maggioranza.
Osserva questo Giudicante che le difese giustificative dell’interessato, già ritenute insufficienti in primo grado, non adducono alcun elemento idoneo ad escludere l’addebito.
In particolare, non può sottovalutarsi la posizione qualificata, da lui rivestita, quale responsabile del settore proponente lo schema di deliberazione, ed il rilievo della modifica statutaria, da valutarsi in relazione alla funzione oppositiva che potevano assumere i rappresentanti comunali nel C.d.A. sfavorevoli alla cessione, funzione divenuta oggettivamente più debole in ragione del diverso quorum deliberativo richiesto.
Inoltre lo XXX, in qualità di responsabile del Servizio che esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, è coinvolto anche nella seconda posta di danno, quella derivante dalla concessa rateizzazione alla XXX, senza interessi, del corrispettivo per la quota di XXX; parere che si tradusse nella delibera di Giunta Comunale n. 99 del 22 maggio 2000, votata dagli Assessori XXX Giovanni, XXX Francesco, XXX Antonio e XXX Mauro, su conforme indicazione del Sindaco XXX.
Anche i tre revisori, signori XXX XXX Livio XXX Michele e XXX Stelvio, con diverse argomentazioni hanno dedotto l’erroneità della decisione di prime cure e l’inesistenza di una loro colpa grave.
La censura non merita accoglimento.
Si osserva al riguardo che la sentenza appellata ha messo in rilievo la personale responsabilità dei revisori: in primo luogo, del Presidente del collegio dei revisori dell’ente, dottor XXX XXX Livio che, in totale accordo con il Sindaco, respinse le richieste del consigliere Bizzotto di procedere ad una più approfondita valutazione della perizia Sottani in considerazione dell’errore in cui era incorso il perito, ritenendo erroneamente che ciò lo avrebbe indotto a sindacare le scelte politiche dell’ente a lui precluse.
Egli è stato presente ed è intervenuto anche nella seduta consiliare del 17 aprile 2000, durante la quale, ripetutamente, ha insistito nella tesi della incompetenza assoluta ad esprimere il richiesto parere.
Anche il parere dei due revisori, reso con verbale n. 3 del 28.3.2000, si è tradotto in una declinatoria della competenza ad esprimersi sulla opportunità della cessione della quota societaria, pur essendo stato il Collegio richiesto espressamente di pronunciarsi dal consigliere di minoranza Bizzotto con lettera del 20 marzo 2000.
Così facendo, i revisori si sono sottratti ad ogni responsabilità su un atto che non si configurava quale atto politico, bensì quale atto di gestione di grande importanza economica per un ente di piccole dimensioni come il Comune di Tezze, che poteva essere impedito dai revisori semplicemente facendo ricorso alle proprie competenze professionali, che non difettavano nella materia, ed esercitando i poteri loro conferiti dalla legge e dallo Statuto del Comune.
In particolare, l’art. 239 del T.U. degli Enti Locali, riportando per lo più quanto previsto dalle disposizioni antecedenti, recita che l’organo di revisione, oltre a rendere pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio, svolge attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento, ed è tenuto alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, ecc.
Anche il Regolamento di contabilità del Comune di Tezze sul Brenta prevede, fra l’altro, all’art. 48, che il collegio dei revisori dell’ente deve riferire immediatamente al Consiglio ove riscontri gravi irregolarità di gestione.
La netta presa di posizione dei tre revisori ha sostanzialmente confortato il Sindaco e la maggioranza consiliare nel non dare alcun seguito alle preoccupazioni e rimostranze manifestate dai consiglieri Ferraro e Bizzotto e nel mantenere ferma e irrevocabile la decisione di cedere le quote sociali al prezzo quantificato nella stima redatta dall’ing. Sottani.
Rileva inoltre il Collegio, a confutazione delle doglianze espresse dagli appellanti, che ai revisori, con la sentenza impugnata, non è stata imputata l’omissione di un giudizio prognostico ex ante sull’incongruenza della perizia Sottani alla luce della non ancora verificatasi e notevole plusvalenza che, due anni dopo, il cessionario ha agevolmente potuto lucrare dalla vendita ad Ascopiave s.p.a.: basti osservare che, già all’atto del deposito della perizia Sottani e nel 2000, un consigliere comunale, e dunque un soggetto giuridicamente qualificato, aveva manifestato perplessità sul reale valore del cespite e sollecitato specificamente il collegio, così potendo destare, in qualsiasi controllore minimamente avveduto, almeno un dubbio in ordine all’opportunità di invitare l’ente locale a svolgere ulteriori approfondimenti.
D’altra parte, nessun astratto “modello di condotta” potrebbe mai indicare il giudice contabile in sentenza e ad esso parametrare l’addebito di responsabilità amministrativa, atteso che questa si riconnette e deriva dalla violazione, colposa ed inescusabile, di obblighi di servizio normativamente sanciti.
Ebbene, compito ed obbligo dei revisori non era quello di sostituirsi al perito Sottani e di procedere a valutare, essi stessi, il cespite patrimoniale oggetto di cessione ma, come non ha trascurato di rilevare la sentenza, di accertare l’esistenza di un evidente errore nel computo delle immobilizzazioni materiali, di conseguenza semmai suggerendo all’Ente un più adeguato e attento approfondimento tecnico sul punto, tanto più che la questione oggetto di richiesta di parere rivestiva un particolare rilievo contabile, di incidenza sul bilancio e sul patrimonio comunale e gestionale, specie se rapportata alla dimensione del comune, la cui unica partecipazione societaria esterna era oggetto di ipotesi di dismissione, con manifestate segnalazioni di rischi di una notevole sottovalutazione del cespite.
5. Sulla congruità della perizia Sottani – Tutti gli appellanti hanno sostenuto la congruità della perizia di stima dell’Ing. Sottani ed hanno censurato il punto decisionale della sentenza impugnata, concernente il computo delle due poste di danno (valore sottostimato della quota societaria alienata e mancato introito di interessi per la dilazione di pagamento assentita all’acquirente).
Le doglianze sono infondate.
Al riguardo giova premettere, al fine di fare definitiva chiarezza sul punto, che il danno erariale contestato agli appellanti non deriva dalla notevole plusvalenza ottenuta dalla XXX s.p.a. a seguito della vendita dell’impianto all’Ascopiave, ma dalla sottostima derivante dalla perizia Sottani per un evidente errore nella valutazione delle immobilizzazioni materiali.
Né appaiono rilevanti, ai fini dell’esonero da responsabilità, le asserite previsioni negative concernenti una ipotetica perdita di valore della quota societaria collegata a future modifiche della normativa di settore, ancora all’esame dei due rami del Parlamento al momento di assunzione delle delibere in contestazione.
E’ evento non confutabile la dimostratasi, radicale erroneità della previsione, caldeggiata con particolare convinzione dal Sindaco, di una penalizzante flessione del valore della quota posseduta in XXX s.r.l. in relazione alla futura approvazione della normativa di recepimento della direttiva comunitaria n. 98/30/CE in materia di mercato interno del gas naturale.
Infatti, a soli due anni di distanza, il privato acquirente dal Comune ha potuto realizzare un’imponente plusvalenza, vendendo l’intera azienda di distribuzione del gas all’Ascopiave s.p.a., anche se – si ribadisce – né la prospettazione attorea, né la decisione giudiziale hanno assunto ad indice parametrico tale plusvalenza per la quantificazione del danno.
La sentenza impugnata ha infatti quantificato la posta di danno attraverso l’utilizzo dello stesso criterio valutativo di azienda c.d. “misto o patrimoniale reddituale”, adoperato sia nella stima Sottani, sia nella perizia disposta dal P.M. (stima Cavallari), apportando - secondo quanto rilevato in quest’ultima perizia – una indispensabile correzione all’evidente errore presente nella stima Sottani in ordine alle immobilizzazioni materiali, dovendosi in realtà procedere, alla stregua dei criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c., alla comparazione differenziale tra il valore a nuovo di ricostruzione o sostituzione dell’impianto (lire 6.581.700.000) ed il valore residuo al netto degli ammortamenti risultante dal bilancio della XXX s.r.l. (lire 1.102.520.521).
Quanto sopra esposto trova conferma nella relazione della Guardia di Finanza – Comando Regionale P.T. Veneto – n. 32569 del 2 luglio 2004 che, all’esito degli accertamenti effettuati in relazione alla richiesta della Procura regionale, mette appunto in evidenza che, in relazione alla questione in argomento, il perito Cavallari ha precisato: “non sono chiare le ragioni per cui il perito (Sottani) abbia preso come valore di riferimento il costo storico, dato che tale costo storico rappresenta esclusivamente il costo di acquisto o di produzione di un bene. Mentre, secondo la definizione data dall’art. 2426 del codice civile, il valore del bene materiale, essendo soggetto a deperimento, deve essere indicato nel bilancio in base alla sua “residua possibilità di utilizzazione”.
Il perito della Procura ha quindi valutato la plusvalenza relativa alle immobilizzazioni materiali, tenendo anche conto che, in base all’art. 54 del T.U. delle imposte sui redditi, le plusvalenze di cessione sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato. Per effetto della sopra riportata disposizione, il dr. Cavallari ha proceduto al confronto tra il costo di ricostruzione dei beni nello stato in cui si trovavano al 31.12.1999 ed il loro valore residuo (cioè il costo non ancora ammortizzato) e, accogliendo la stima degli impianti eseguita dall’ing. Sottani, ha calcolato la plusvalenza delle immobilizzazioni materiali (e. 2.829.770,58), ottenendo un valore di cessione pari ad euro 1.121.234,14.
Dalla comparazioni tra le due valutazioni emerge chiaramente come il Comune abbia venduto sottocosto, per effetto della errata valutazione delle plusvalenze nel comparto delle immobilizzazioni materiali, la propria quota della XXX s.r.l. al socio di maggioranza, con un pregiudizio economico pari ad e. 442.915,68 (1.121.234,14 – 678.318,46 = 442.915,68).
Il Collegio mostra di condividere tale impostazione, che ha trovato altresì conferma nella seconda stima effettuata dal Cavallari, questa volta sulla base del valore commerciale ottenuto dal numero complessivo di utenze servite.
Né può sfuggire, ad ulteriore confutazione delle doglianze degli appellanti in merito alla congruità della stima Sottani, quanto lo stesso perito ebbe a dichiarare, a giustificazione del proprio operato, nella lettera al Sindato XXX in data 2 maggio 2000.
In tale nota il perito ammetteva di aver proceduto alla stima della voce “immobilizzazioni materiali” attenendosi ad un “criterio di rigorosa prudenza” e di aver stimato l’azienda ai ”prezzi minimi di mercato”“ anche in previsione di una pubblica gara, aggiungendo tuttavia che “…essendo venuta a mancare la possibilità di una gara pubblica che avrebbe consentito la verifica sul libero mercato del “prezzo minimo” da me stimato per la quota di proprietà comunale, stanno emergendo delle obiezioni più o meno fondate che lasceranno sempre dubbi sull’operato dell’estensore della perizia e su coloro che in base alla stima sono chiamati a deliberare e poi a sottoscrivere gli atti definitivi di cessione…” Il perito concludeva confermando il proprio operato, ma lasciando all’Amministrazione ogni decisione riguardante il perfezionamento dell’atto di cessione e l’eventuale verifica del risultato mediante una nuova perizia da parte di altro tecnico.
Quanto sopra avvalorava ancora di più i dubbi, più volte rappresentati, sulla congruità della perizia, dal momento che non può sottovalutarsi la circostanza che la lettera in data 2 maggio 2000, indirizzata al Sindaco, in cui il Sottani, al di là di ogni altra considerazione, ammetteva di aver stimato l’azienda ad un prezzo minimo, era un dato tecnico che avrebbe dovuto attirare l’attenzione di chi si apprestava a vendere un consistente bene di proprietà del Comune.
Per i suesposti motivi il Collegio ritiene ragionevole, corretta ed ampiamente motivata sul punto la decisione del primo giudice (che ha pure operato un equo incremento dal 15% al 25% del c.d. “sconto di minoranza” al fine di tenere adeguato conto dei limitati poteri connessi alla partecipazione societaria di minoranza) tale da non ravvisare la necessità di esperimento di ulteriore consulenza tecnica d’ufficio, che – in considerazione del novero esaustivo di elementi di giudizio raccolti – nessun elemento informativo ulteriore potrebbe aggiungere al quadro documentale già a disposizione.
6. Quanto all’ ammissibilità della documentazione (perizia di parte dell’Ing. Gassa) versata in allegato al ricorso XXX, osserva il Collegio che trattasi di nuova produzione documentale versata per la prima volta in appello e che, stanti gli orientamenti giurisprudenziali e gli sbarramenti delle preclusioni dettate dalle norme processuali, deve essere vagliata dal giudice alla stregua dell’unico presupposto – l’indispensabilità a fini decisionali – che l’art. 345 c.p.c. stabilisce per darvi ingresso in sede di gravame.
Ciò precisato, ritiene il Collegio che la documentazione allegata dall’appellante XXX non sia indispensabile a fini decisionali.
In modo analogo deve concludersi con riferimento al richiesto esperimento di prova testimoniale, tanto più che l’escussione del teste avverrebbe su un capitolo di prova (“vero che il collegio dei revisori interpellò l’economo Clara Calabresi in merito alla perizia dell’ing. Sottani?”) non influente ai fini di causa.
7. Deve pertanto confermarsi la correttezza della quantificazione del danno operata dai primi giudici, e dell’ entità degli addebiti così come ripartiti tra gli appellanti.
In proposito si osserva, a confutazione di specifiche argomentazioni difensive, che la prevalenza percentuale dell’addebito ascritto al Presidente dei revisori XXX XXX Livio trova giustificazione non nella carica presidenziale formalmente rivestita, ma nel ruolo comportamentale, più evidente ed incisivo, da lui avuto, specialmente nel corso della seduta consiliare del 17 aprile 2000.
Nessuna giuridica rilevanza assume, poi, ai fini della riparti- zione del danno, la diversa durata in carica dei due revisori, Michele XXX e Stelvio XXX, atteso che entrambi hanno avuto tempo e modo di prendere adeguata contezza della questione ed hanno maturato le loro libere e volontarie determinazioni in proposito in maniera equivalente e paritaria.
8. Anche per ciò che riguarda la seconda posta di danno (rateazione del pagamento in due tranches, disposta dalla giunta comunale con deliberazione n. 99 del 22.5.2000 e correlata mancata acquisizione di interessi compensativi per il differimento), con i correttivi apportati dal primo giudice, la sentenza appellata appare esattamente motivata.
Dagli atti di causa emerge con chiarezza la gratuità dell’onere per lo spostamento della centralina del gas già dichiarata dalla XXX s.p.a : si cita in proposito la lettera del 3 marzo 2000, ma anche la lettera del 24 gennaio 2000, dalla quale si evince chiaro l’intento della XXX s.p.a. di offrire un maggior prezzo di lire 1.350.000.000 in ragione del proposto allungamento della durata della concessione e non a causa del menzionato spostamento.
Altro elemento di giudizio è la riscontrata inesistenza di qualsiasi pattuizione, formale ed esplicita, che dimostri l’avvenuta formazione della volontà dei contraenti nel senso di includere nel paradigma negoziale la corrispettività sinallagmatica delle due prestazioni (cioè lo spostamento della centralina assunto a carico dalla XXX s.p.a. e la dilazione di pagamento assentita dal Comune).
Tali circostanze fattuali ed obiettive hanno convinto il primo giudice a ritenere esistente e provata la posta di danno azionata dall’attore, rettificata soltanto nella sua quantificazione in numerario.
Pertanto sul punto la sentenza appare correttamente motivata e non merita riforma.
9. Per tali ragioni non trovano accoglimento le richieste delle parti appellanti, di compensazione dei danni con i non provati, e soltanto asseriti, vantaggi che il Comune di Tezze avrebbe conseguito dalla rateizzazione del pagamento.
10. Neppure possono trovare ingresso le richieste di applicazione del potere riduttivo dell’addebito formulate dagli appellanti, in ciò il Collegio mostrando di condividere pienamente le motivazioni già esplicitate al riguardo dai primi giudici.
Per le suesposte considerazioni i proposti appelli vanno rigettati, con conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale – definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione reietta:
- RIGETTA gli appelli, riuniti ex art. 335 c.p.c., proposti da:
XXX Luciano, XXX Antonio, XXX Giovanni, XXX Francesco, XXX Mauro, XXX Michele, XXX Stelvio, XXX XXX Livio e XXX Giuseppe
avverso la sentenza n. 1375/05 resa dalla Sezione Giurisdizionale per il Veneto il 31 ottobre 2005.
CONDANNA gli appellanti al pagamento sia delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in Euro 5.237,15 sia delle spese processuali del presente giudizio di appello, che si liquidano in
Euro 299,35 (duecentonovantanove/35)
MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2008.
L’Estensore Il Presidente
f.to Rita LORETO f.to Vito MINERVA
Depositata il 02/09/2009