AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



COMUNICATO

Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il  personale  non
dirigente  del  comparto  degli  enti  pubblici  non economici per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
(G.U. 274 del 25/11/2003 – Supplemento ordinario n° 182)
 
 
In data 9 ottobre 2003 alle ore 9,00 ha avuto luogo l'incontro tra:
 
L'ARAN:
 
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni
 
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
 
 
Organizzazioni Sindacali                     Confederazioni Sindacali
 
 
 
CGIL/FP                                            CGIL
 
CISL/FPS                                           CISL
 
UIL/PA                                             UIL
 
CSA DI CISAL/FIALP                                 CISAL
(fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-
confail-confill parastato)
 
 
 
RDB PI                                             RDB CUB
 
 
Al  termine  della  riunione  le  parti hanno sottoscritto l'allegato
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il  personale  non
dirigente del comparto degli enti pubblici non economici, quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
 
      
                              TITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               CAPO I
                               Art. 1
                        Campo di applicazione
 
   1.  Il  presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto
il personale - esclusi i dirigenti ed i professionisti, anche medici,
gia'  appartenenti  alla  X  qualifica  funzionale  - con rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato  o a tempo determinato, dipendente da
tutti  gli enti del comparto indicati dai quattro alinea dell'art. 5,
comma  1  del  CCNQ  sulla definizione dei comparti di contrattazione
collettiva del 18 dicembre 2002.
   2.  AI  personale del comparto soggetto a processi di mobilita' in
conseguenza  di  provvedimenti  di  soppressione,  fusione, scorporo,
trasformazione    e    riordino,   ivi   compresi   i   processi   di
privatizzazione,  riguardanti  l'ente  di appartenenza, si applica il
presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella
nuova amministrazione o ente pubblico o privato.
   3.  Nella  provincia  autonoma  di  Bolzano  il presente CCNL puo'
essere integrato ai sensi del d. Igs. 9 settembre 1997, n. 354 per le
materie ivi previste.
   4.  II  riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni  ed integrazioni e' riportato nel testo del
presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.
 
                                 Art. 2
                 Durata, decorrenza, tempi e procedure
                    di applicazione del contratto
 
   1.  Il  presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31
dicembre  2005,  per  la parte normativa ed e' valido dal 1 ° gennaio
2002 fino al 31 dicembre 2003, perla parte economica.
   2.  Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo  alla data di
stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  presente contratto.
L'avvenuta    stipulazione   viene   portata   a   conoscenza   delle
amministrazioni   interessate   con   idonea   pubblicita'  da  parte
dell'ARAN.
   3.  Gli  istituti  a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato  ed  automatico sono applicati dagli enti destinatari entro
30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
   4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In   caso   di   disdetta,  le  disposizioni  contrattuali  rimangono
integralmente  in  vigore  fino  a  quando  non  siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
   5.  Per  evitare  periodi  di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono  presentate tre mesi prima della scadenza dei contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
   6.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre
mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, a;
dipendenti  del  comparto  sara'  corrisposta  la relativa indennita'
secondo  le  scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del
23  luglio  1993.  Per l'erogazione di detta indennita' si applica la
procedura  di  cui  agli  artt.  47 e 48, comma 1, del d.lgs. 185 del
2001.
   7.  In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte
economica  da  corrispondere,  ulteriore  punto  di  riferimento  del
negoziato   sara'  costituito  dalla  comparazione  tra  l'inflazione
programmata  e  quella  effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo  quanto  previsto  dall'Accordo dei 23 luglio 1993, di cui al
comma precedente.
 
                               TITOLO II
                          RELAZIONI SINDACALI
                                 CAPO I
                                 Art. 3
                          Relazioni sindacati
 
   1.  Si  conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal
CCNL   del  16  febbraio  1999,  con  le  integrazioni  previste  nei
successivi CCNL e con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
 
                                 Art. 4
    Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
 
   1.  I  contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale,
si  riferiscono  a  tutti  gli  istituti  contrattuali rimessi a tale
livello e si svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano
la  loro  efficacia  fino alla stipulazione dei successivi contratti.
Sono  fatte  salve specifiche materie previste dal presente contratto
che,  per  loro  natura,  richiedano  tempi  di negoziazione diversi,
essendo  legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione
e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
   2.  Gli  enti  costituiscono  la  delegazione  di  parte  pubblica
abilitata  alla  trattativa entro 30 giorni da quello successivo alla
data   di   stipulazione   dei  presente  contratto  e  convocano  la
delegazione  sindacale prevista dall'art. 10, comma 1, punto l, lett.
b),  dei  CCNL del 16 febbraio 1999, per l'avvio del negoziato, entro
30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
   3.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione  collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa  certificazione  degli  oneri,  secondo  i  principi  di cui
all'art. 2 del d.lgs. n. 286 dei 1999, e'
   effettuato  dai  collegio  dei  sindaci  o dei revisori ovvero, in
mancanza,  dai  nuclei  di  valutazione  o  dai  servizi di controllo
interno.  A  tal  fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita   dalla   delegazione  trattante  e'  inviata  all'organismo
competente  per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza
rilievi,  il  contratto  collettivo integrativo viene definitivamente
stipulato   e.  produce  i  conseguenti  effetti.  Eventuali  rilievi
ostativi    sono   tempestivamente   portati   a   conoscenza   delle
organizzazioni  sindacali  rappresentative. Per la parte pubblica, la
sottoscrizione   e'   demandata   al   presidente  della  delegazione
trattante.
   4.  II  contratto integrativo deve contenere apposite clausole per
quanto  concerne  i  tempi,  le  modalita' e le procedure di verifica
della loro attuazione.
   5.  Gli  enti  sono  tenuti  a  trasmettere all'ARAN, entro cinque
giorni  dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la
specificazione  delle  modalita'  di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
   6.  II  presente  articolo  sostituisce  l'art.  5 del CCNL del 16
febbraio 1999, che e', pertanto, disapplicato.
 
                                 Art. 5
     Integrazione alla disciplina della contrattazione integrativa
 
   1.  Al  fine  di incrementare i livelli qualitativi e quantitativi
dei  servizi  in risposta alla domanda dell'utenza sul territorio, il
contratto  collettivo  integrativo  a  livello  nazionale assegna una
quota non inferiore al 10% delle risorse destinate alla produttivita'
collettiva  ai  sensi dell'art. 32, comma 2, del CCNL del 16 febbraio
1999,  al finanziamento di specifici piani o progetti da elaborare da
parte   delle   sedi   periferiche   abilitate   alla  contrattazione
decentrata. Resta fermo che il pagamento delle incentivazioni avviene
a   seguito   dell'avvenuto  accertamento  del  raggiungimento  degli
obiettivi prefissati.
   2.  Le  materie  di  contrattazione integrativa di cui all'art. 4,
comma 3, lett. A (contrattazione integrativa a livello nazionale o di
sede  unica  di  ente)  del CCNL del 16 febbraio 1999, sono integrate
come segue:
   "-  individuazione  delle  posizioni  organizzative  eventualmente
incompatibili con una prestazione di lavoro a tempo parziale".
 
                                 Art. 6
            Integrazione alla disciplina della informazione
 
   1.   All'art.  6,  lett.  A),  comma  2,  lett.  A)  (informazione
preventiva  a  livello nazionale) dei CCNL del 16 febbraio 1999, dopo
la lettera k), e' aggiunta la seguente:
   "I)    ricadute    occupazionali   derivanti   dai   processi   di
esternalizzazione di attivita' e/o servizi ad altri soggetti pubblici
o  privati  o  dal  ricorso  ad  altre  forme  di  rapporto di lavoro
atipico".
 
                                 Art. 7
    Integrazione alla disciplina delle altre forme di partecipazione
 
   1.  All'art.  6, lett. D (altre forme di partecipazione), comma 2,
del  CCNL  del  16  febbraio  1999,  alla  fine  del primo periodo e'
inserita   la   seguente   integrazione:   "A   tal   fine,   rendono
obbligatoriamente il proprio parere, ancorche' non vincolante".
   2.  All'art.  6, lett. D (altre forme di partecipazione), comma 3,
dei  CCNL  del  16 febbraio 1999, nel secondo periodo, dopo le parole
"una delle quali", e' inserito il termine "necessariamente".
 
                                 Art. 8
              Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
 
   1.  Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta
emergendo,  sempre  con  maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing,
inteso  come  forma  di  violenza  morale  o psichica in occasione di
lavoro  -  attuato  dal  datore di lavoro o da altri dipendenti - nei
confronti  di  un  lavoratore. Esso e' caratterizzato da una serie di
atti,  atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in
modo   sistematico   ed  abituale,  aventi  connotazioni  aggressive,
denigratorie  e  vessatorie  tali  da  comportare  un  degrado  delle
condizioni   di  lavoro,  idoneo  a  compromettere  la  salute  o  la
professionalita' o la dignita' del lavoratore stesso nell'ambito
   dell'ufficio  di  appartenenza  o, addirittura, tale da escluderlo
dal contesto lavorativo di riferimento.
   2.  In  relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla
risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono
la  necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare  la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza
sociale, nonche' di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze
pericolose  per la salute fisica e mentale dei lavoratore interessato
e,   piu'   in  generale,  migliorare  la  qualita'  e  la  sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
   3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6,
lett.  D)  (altre  forme  di partecipazione) dei CCNL del 16 febbraio
1999  e',  pertanto, istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore  del  presente  contratto,  uno  specifico comitato paritetico
presso ciascun ente con i seguenti compiti:
   a)   raccolta   dei   dati  relativi  all'aspetto  quantitativo  e
qualitativo  del  fenomeno  dei  mobbing in relazione alle materie di
propria competenza;
   b)   individuazione   delle  possibili  cause  del  fenomeno,  con
particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di
iavoro  o  fattori organizzativi e gestionali che possano determinare
l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
   c)  formulazione  di  proposte  di  azioni positive in ordine alla
prevenzione  e alla repressione delle situazioni di criticita', anche
al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
   d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
   4.  Le  proposte  formulate dai comitati sono presentate agli enti
per  i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare,
la   costituzione  ed  il  funzionamento  di  sportelli  di  ascolto,
nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consiglierelconsigliera di fiducia nonche' la definizione dei codici,
sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
   5.  In  relazione all'attivita' di prevenzione del fenomeno di cui
al   comma   3,   i  comitati  valutano  l'opportunita'  di  attuare,
nell'ambito  dei piani generali per la formazione, previsti dall'art.
12, idonei interventi
   formativi  e  di  aggiornamento  del personale, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
   a)  affermare  una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza  della  gravita'  del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
   b)   favorire  la  coesione  e  la  solidarieta'  dei  dipendenti,
attraverso  una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare
i1   recupero   della   motivazione   e  dell'affezione  all'ambiente
lavorativo da parte del personale.
   6.  I  comitati  sono  costituiti  da  un  componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto rappresentative e
da  un  pari  numero  di  rappresentanti dell'ente. II Presidente del
Comitato  viene  designato  tra  i  rappresentanti  dell'ente  ed  il
vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente
effettivo,  e'  previsto  un componente supplente. Ferma rimanendo la
composizione  paritetica  dei  Comitati,  di  essi  fa parte anche un
rappresentante  del  comitato per le pari opportunita', appositamente
designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le
attivita' dei due organismi.
   7. Gli enti favoriscono l'operativita' dei comitati e garantiscono
tutti  gli  strumenti  idonei  al  loro funzionamento. In particolare
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i
risultati  del  lavoro  svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a
svolgere una relazione annuale sull'attivita' svolta.
   8.  I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per
la  durata  di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione dei
nuovi.   I   componenti   dei   comitati   possono  essere  rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
 
                                CAPO II
                    PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
                                 Art. 9
                           Norma di rinvio
 
   1.  Per  le  prerogative  e  diritti sindacali, si rinvia a quanto
previsto  dal  CCNQ  del  7  agosto 1998, in particolare all'art. 10,
comma 2, relativo alle modalita' di accredito dei dirigenti sindacali
presso  gli  enti, nonche' ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9
agosto  2000,  il  13  febbraio  2001  ed  il 18 dicembre 2002 e loro
successive modifiche.
   2.  In  relazione  alla questione insorta sull'art. 9, comma 1 del
CCNL  del  16  febbraio  1999,  relativamente  alla  fruibilita'  dei
permessi  sui  luoghi di lavoro, le parti convengono sulla necessita'
di procedere ad un approfondimento in una apposita sessione negoziale
che iniziera' entro 60 giorni dalla stipula del presente CCNL.
 
                               TITOLO III
                SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
                                Art. 10
                          Principi del sistema
 
   1.  Nel  quadro  della  riforma  del  lavoro  pubblico, al fine di
garantire  il  progressivo  miglioramento  della  funzionalita' degli
uffici  nonche'  promuovere  l'efficienza  e  l'efficacia dell'azione
amministrativa,  le  parti convengono sull'opportunita' di confermare
l'attuale  sistema  di  classificazione  previsto  dal  CCNL  del  16
febbraio   1999  e  di  proseguire  nel  processo  di  valorizzazione
professionale  dei  lavoratori,  che  si  confgura  come strumento di
supporto   alla   riforma   stessa,  anche  nell'ottica  della  piena
armonizzazione con il settore privato.
   2.  Nella  prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale delle
risorse  umane,  sulla  base dell'esperienza maturata ed in relazione
alla  maggiore  flessibilita'  organizzativa  attuata con i contratti
collettivi  del  precedente  quadriennio,  le  parti ritengono che la
contrattazione   integrativa  debba  valorizzare  in  particolare,  i
seguenti    principi   gia'   enunciati   nel   citato   sistema   di
classificazione:
   a)  garanzia  di  un adeguato ed equilibrato accesso dall'esterno,
ove previsto dal vigente sistema di classificazione, per la copertura
dei posti;
   b)   valutazione  ponderata  di  tutti  i  titoli  presentati  dai
candidati,   in   relazione   alle   peculiarita'  professionali  che
caratterizzano  le  aree e i profili cui si riferiscono le selezioni;
pertanto,   ai   sensi  dell'ari.  15  del  CCNL  16  febbraio  1999,
all'esperienza  professionale, al titolo di studio, agli altri titoli
culturali  e  professionali,  ai corsi di formazione, aggiornamento e
qualificazione  professionale  ed  alle  prove  selettive  finali  e'
attribuito  un  peso  equilibrato  ai  fini  della determinazione dei
punteggio   complessivo   ottenuto   nella   graduatoria  finale  dai
dipendenti che hanno partecipato alla selezione;
   esplicito riconoscimento, nei passaggi interni di cui all'art. 15,
comma  1,  lett.  b)  del CCNL del 16 febbraio 1999, della prevalenza
alla progressione dei personale proveniente dalla posizione economica
immediatamente inferiore.
   3.  Un  ruolo fondamentale e' attribuito alla formazione continua,
che  attraverso  una  serie  organica  ed  articolata  di interventi,
costituisce  un  fondamentale fattore di accrescimento professionale,
di  aggiornamento  delle  competenze,  nonche' di affermazione di una
nuova   cultura  gestionale.  A  tal  fine  deve  essere  data  piena
attuazione  all'art.  26 del CCNL del 16 febbraio 1999 ed all'art. 12
del  presente  contratto,  in  particolare  rendendo  disponibili  le
risorse  indicate  nel  comma  7 di quest'ultimo articolo. Al fine di
completare e sostenere i processi di riorganizzazione, l'attivita' di
formazione  realizzata dagli enti e' comunque utilizzata per favorire
la  ricollocazione  funzionale  del  personale inquadrato nell'area A
verso l'area B.
   4.  Le  parti  si danno reciprocamente atto della operativita' dei
contratti  integrativi gia' stipulati, averti tra l'altro per oggetto
il  sistema  di  classificazione e, conseguentemente, si impegnano ad
assumere,   ciascuna   secondo   la  propria  autonomia,  ogni  utile
iniziativa finalizzata alla rapida applicazione degli stessi.
 
                                Art. 11
        Commissione paritetica per il sistema di classificazione
 
   1. AI fine di valorizzare il sistema di classificazione, di cui al
CCNL  del  16  febbraio  1999, quale efficace e concreto strumento di
riforma,  le  parti,  attuata la fase di prima applicazione, si danno
atto  della  necessita' di valutarne i risultati nella prospettiva di
pervenire  anche ad una semplificazione dello stesso per una migliore
gestione dei processi lavorativi.
   2.  A  tal  fine e' istituita, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore   del   presente   CCNL,   una   Commissione  paritetica  ARAN
Confederazioni  ed  Organizzazioni  sindacali firmatarie del presente
CCNL,  con  il  compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza
idonei   al  raggiungimento  degli  obiettivi  sopra  indicati  e  di
formulare  alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema
di classificazione che, in particolare, esamini la possibilita' di:
   -  attuare  una  riduzione  delle  posizioni  alle quali si accede
dall'esterno;
   -  individuare  all'interno  delle  aree  posizioni esclusivamente
economiche e le relative modalita' di sviluppo professionale;
   -   ricomporre   i   processi   lavorativi  attraverso  una  nuova
declaratoria   di   area,   con   l'indicazione  di  eventuali  norme
transitorie per il passaggio dall'attuale al nuovo sistema;
   -  valutare  le  possibili  implicazioni  sulla dotazione organica
derivanti dall'applicazione delle proposte;
   -  correlare  i  nuovi  sistemi di valutazione al nuovo modello di
classificazione.
   Eventuali  decisioni  della  commissione,  per la parte sindacale,
sono  adottate  sulla  base  della  rappresentativita' espressa dalle
stesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
   4.  A tale commissione, e' demandato anche il compito di formulare
proposte in ordine:
   a)  alla verifica della disciplina dell'area della vice dirigenza,
di  cui  all'art.  10  della  legge  n.  145  del 2002 e ai sensi del
protocollo  di  intesa  tra  governo  e  organizzazioni sindacali del
febbraio 2002;
   b)  alla  valorizzazione  delle  professionalita' specialistiche e
delle posizioni di particolare responsabilita'.
 
                               TITOLO IV
                           RAPPORTO DI LAVORO
                                 CAPO I
                                Art. 12
      Integrazione alla disciplina sulla formazione dei personale
 
   1. La disciplina dell'art. 26 dei CCNL dei 16 febbraio 1 999 sulla
formazione  dei  personale  e'  integrata  con  le  disposizioni  dei
presente articolo.
   2.  La  formazione  e  l'aggiornamento professionale dei personale
sono assunti dagli enti, come metodo permanente per la valorizzazione
delle capacita' e delle attitudini dei lavoratori e quale supporto ai
processi di cambiamento organizzativo.
   3. L'attivita' di formazione, addestramento e riqualificazione dei
personale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7bis dei d. Igs.
n.    16512001,   viene   programmata   annualmente   attraverso   la
predisposizione  di  un  piano di formazione. Detto piano tiene conto
dei  fabbisogni  formativi  rilevati,  in  relazione alle innovazioni
tecnologiche, organizzative e normative, ai processi di mobilita', ai
processi di reclutamento di nuovo personale, ai programmi di sviluppo
della qualita' dei servizi, alle esigenze di accrescimento e sviluppo
professionale,  con  particolare  riferimento alla riqualificazione e
progressione professionale del personale. Il piano individua anche le
risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle
attivabili  attraverso canali di finanziamento regionali, nazionali o
comunitari,  nonche'  i  soggetti esterni, tra quelli di cui all'art.
26,  comma  5, del CCNL 16 febbraio 1999, che saranno coinvolti nella
realizzazione delle attivita' programmate.
   4.  Gli  enti possono assumere iniziative comuni volte ad attivare
percorsi  formativi,  a  verificare  e  certificare  lo sviluppo e la
qualita'  degli  standard  dei  processi  formativi  e  a  promuovere
iniziative  e  indagini di interesse comune, anche con riferimento al
processo  di  informatizzazione della pubblica amministrazione e alla
realizzazione dei progetti promossi dalle istituzioni.
   5.  Per  garantire  gli obiettivi di una formazione permanente, in
grado di soddisfare le esigenze di riqualificazione e di piu' stretto
collegamento  tra contenuti formativi e apprendimento sul lavoro, con
un'ampia  componente  di  sviluppo informatico e tecnologico, nonche'
l'esigenza  della  massima partecipazione a costi contenuti, gli enti
assumono  il  criterio  di incrementare le iniziative di formazione a
distanza  che  utilizzano  le  nuove tecnologie (formazione on-line o
elearning), di formazione mista aula e a distanza (blended learning),
di  formazione attraverso comunita' di pratica e di apprendimento, di
formazione sul posto di lavoro (on the job).
   6.  Nella individuazione delle aree e dei contenuti formativi, gli
enti  tengono  conto  delle piu' avanzate tendenze che interessano il
mondo del lavoro ed i processi produttivi e riconoscono, pertanto, la
particolare  valenza  di  competenze trasversali, quali la conoscenza
delle   lingue  straniere,  delle  tecnologie  informatiche  e  della
comunicazione, dei sistemi organizzativi.
   7.  Al  finanziamento  delle  attivita'  di formazione si provvede
utilizzando  una  quota annua non inferiore all' 1% del monte salari.
Ulteriori  risorse possono essere individuate considerando i risparmi
derivanti  dai  processi di riorganizzazione e di esternalizzazione e
dall'utilizzo   di   fondi  comunitari  nonche'  di  quelli  ordinari
nazionali e regionali. Le somme destinate alla formazione e non spese
nell'esercizio   finanziario   di   riferimento,  sono  vincolate  al
riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalita'.
   8.  Nell'ambito  delle  forme di partecipazione di cui all'art. 6,
lett. D) del CCNL del 16 febbraio 1999, e' costituita, presso ciascun
ente,  apposita  commissione  bilaterale, alla quale sono affidate le
seguenti funzioni:
   a)  acquisire  dagli  enti  gli elementi di conoscenza relativi ai
fabbisogni formativi del personale;
   b)  formulare  proposte  in materia di formazione ed aggiornamento
del  personale,  per  la  realizzazione  delle  finalita'  di  cui al
presente  articolo,  con  particolare riferimento al comma 3, nonche'
delle finalita' di cui all'art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999;
   c)  effettuare  il  monitoraggio  sulla  attuazione  dei programmi
formativi  e  sulla  utilizzazione delle risorse stanziate, anche con
riferimento ai risultati della contrattazione integrativa.
 
                                CAPO II
                           NORME DISCIPLINARI
                                Art. 13
                           Clausola generale
 
   1. E' confermata la disciplina contenuta nel capo V del titolo III
del  CCNL  del  6 luglio 1995, fatte salve le modificazioni di cui ai
successivi articoli.
 
                                Art. 14
            Modifiche all'art. 26 del CCNL del 6 luglio 1995
 
   1.  All'art.  26  del  CCNL  del  6  luglio 1995 sono apportate le
seguenti modifiche:
   a)  la rubrica dell'articolo "doveri del dipendente" e' modificata
in "obblighi del dipendente";
   b)  al termine del comma 1, dopo il punto, e' aggiunta la seguente
frase  "Il  dipendente  adegua  altresi  il  proprio comportamento ai
principi  riguardanti  il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di
condotta allegato";
   c)  al  comma 3, lettera d), le parole "alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15" vengono sostituite con "al DPR 28 dicembre 2000, n. 445";
   d)  al  comma  3,  lettera r), dopo le parole "interessi propri" e
prima  dei  punto viene aggiunta la frase "o di suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi".
 
                                Art. 15
            Modifiche all'art. 27 del CCNL del 6 luglio 1995
 
   1.  All'art.  27  del  CCNL  dei  6  luglio 1995 sono apportate le
seguenti modifiche:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
   "1.   Le  violazioni  da  parte  dei  lavoratori,  degli  obblighi
disciplinati all' art. 26 del presente contratto danno luogo, secondo
la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari previo procedimento disciplinare:
   a) rimprovero verbale;
   b) rimprovero scritto (censura);
   c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di
retribuzione;
   d) sospensione dai servizio con privazione della retribuzione fino
a dieci giorni;
   e)  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione da
11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
   f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso."
   b)  al  comma 4 il riferimento all' "art. 59, comma 4, del d. Igs.
n.  29  del  1993" deve intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55,
comma 4, del d. Igs. n. 165 del 2001 ";
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
   "4/bis.  Qualora,  anche nel corso del procedimento, emerga che la
sanzione  da  applicare  non  sia di spettanza del responsabile della
struttura,   questi,   entro  5  giorni,  trasmette  tutti  gli  atti
all'ufficio    competente,    dandone    contestuale    comunicazione
all'interessato.   ll   procedimento   prosegue  senza  soluzione  di
continuita' presso quest'ultimo ufficio."
   d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 9.bis:
     "9.bis  Con  riferimento al presente articolo sono da intendersi
perentori  il  termine  iniziale  e  quello  finale  dei procedimento
disciplinare.  Nelle  fasi  intermedie i termini ivi previsti saranno
comunque  applicati  nel  rispetto  dei  principi di tempestivita' ed
immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche"
   e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
   "10.  Per  quanto  non  previsto  dalle  presenti disposizioni, si
rinvia all'art. 55 dei d. lgs. n. 165 dei 2001 ".
 
                                Art. 16
                          Codice disciplinare
 
   1.  Nel  rispetto  dei principio di gradualita' e proporzionalita'
delle  sanzioni  in  relazione  alla  gravita'  della  mancanza  e in
conformita'  di quanto previsto dall'art. 55 dei d. Igs. n. 16512001,
il  tipo  e  l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri generali:
   a)   intenzionalita'   dei  comportamento,  grado  di  negligenza,
inprudenza   o   imperizia   dimostrate,  tenuto  conto  anche  della
prevedibilita' dell'evento;
   b) rilevanza degli obblighi violati;
   c)  responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
   d)   rilevanza   dei   danno   o   grado   di   pericolo  arrecato
all'amministrazione,   agli  utenti  o  a  terzi  e  dei  disservizio
determinatosi;
   e)  sussistenza  di'  circostanze  aggravanti  o  attenuanti,  con
particolare  riguardo  al  comportamento dei lavoratore nei confronti
dell'amministrazione,  degli altri dipendenti e degli utenti, nonche'
ai  precedenti  disciplinari  nell'ambito  dei biennio previsto dalla
legge;
   f)  concorso  nell'infrazione di piu' lavoratori in accordo tra di
loro.
   2.  La  recidiva nelle infrazioni previste ai commi seguenti, gia'
sanzionate  nel  biennio  di  riferimento,  comporta  una sanzione di
maggiore gravita' tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
   3.  AI  dipendente  responsabile  di  piu' infrazioni compiute con
unica  azione  od  omissione  o  con piu' azioni o omissioni tra loro
collegate  ed  accertate con un unico procedimento, e' applicabile la
sanzione   prevista  per  la  mancanza  piu'  grave  se  le  suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
   4.  La  sanzione  disciplinare dal minimo dei rimprovero verbale o
scritto   a1  massimo  della  multa  di  importo  pari  a  4  ore  di
retribuzione  si  applica  al  dipendente,  graduando l'entita' della
sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
   a)  inosservanza  delle  disposizioni  di servizio, dell'orario di
lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
   b)   condotta  non  conforme  ai  principi  di  correttezza  verso
l'amministrazione, gli altri dipendenti ovvero verso il pubblico;
   c)  negligenza  nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura
dei locali o altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione
del  servizio  e  alla  cui  custodia  e vigilanza egli sia tenuto in
relazione alle sue responsabilita';
   d)  inosservanza  degli  obblighi  in materia di prevenzione degli
infortuni  e  di  sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un
pregiudizio  per il servizio o per gli interessi dell'amministrazione
o di terzi;
   e)  rifiuto  di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del  patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 6 della legge n. 300/1970;
   f)   insufficiente   rendimento   nell'assolvimento   dei  compiti
assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro;
   g)  altre  violazioni  dei  doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente   nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia  derivato
disservizio  ovvero  danno  o pericolo per l'amministrazione, per gli
utenti o per terzi.
   L'importo  delle  ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
dell'amministrazione  e  destinato  ad attivita' sociali a favore dei
dipendenti.
   5.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con
privazione  della  retribuzione  fino  ad  un massimo di 10 giorni si
applica,  graduando  l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
   a)  recidiva  nelle  mancanze  previste  dal  comma 4, che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa;
   b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 4;
   c)  assenza  ingiustificata  dal  servizio  fino  a  10  giorni  o
arbitrario  abbandono  dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della
sanzione  e'  determinata  in  relazione  alla  durata dell'assenza o
dell'abbandono  del  servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla
gravita'  della  violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali
danni causati all'amministrazione, agli utenti o al terzi;
   d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la
sede assegnata dall'amministrazione;
   e)  svolgimento,  durante le assenze per malattia o infortunio, di
attivita' che ritardino il recupero psico-fisico;
   f)  testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di testimoniare
in procedimenti disciplinari;
   g)  comportamenti  minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori  nei  confronti  di  altri  dipendenti, degli utenti o di
terzi;
     alterchi  con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro,
nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
   i)  manifestazioni  ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione,
fatte  salve  le  manifestazioni  di  liberta'  di  pensiero ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
   l) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi
della dignita' della persona;
   m)  sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi ostili
e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un altro dipendente;
   n)   violazione   di  obblighi  di  comportamento  non  ricompresi
specificatamente   nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia  comunque
derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
   6.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con
privazione  della  retribuzione  da 11 giorni fino ad un massimo di 6
mesi  si  applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
   a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando
sia  stata  comminata  la  sanzione massima oppure quando le mancanze
previste  dallo  stesso  comma  5 presentino caratteri di particolare
gravita';
   b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15
giorni;
   c)  occultamento,  da  parte  del responsabile della custodia, dei
controllo  o  della  vigilanza,  di  fatti  e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'amministrazione o ad essa affidati;
   d)   insufficiente   persistente   scarso   rendimento   dovuto  a
comportamento negligente;
   e)   esercizio,   attraverso   sistematici   e  reiterati  atti  e
comportamenti  aggressivi  ostili e denigratori, di forme di violenza
morale  o  di  persecuzione  psicologica  nei  confronti di un altro.
dipendente  al  fine  di  procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
   f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di
particolare gravita' che siano lesivi della dignita' della persona.
   Nella  sospensione  dal  servizio  prevista dal presente comma, il
dipendente  e'  privato  della  retribuzione  fino  al  decimo giorno
mentre,  a  decorrere  dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso
un'indennita'  pari  al  50% della retribuzione indicata all'art. 29,
comma  2,  lett.  a)  dei  CCNL  dei  14  febbraio  2001,  cosi' come
modificata   dall'art.  27  del  presente  CCNL,  (retribuzione  base
mensile),  nonche' gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. II
periodo  di  sospensione  non  e',  in ogni caso, computabile ai fini
dell'anzianita' di servizio.
   7.  La  sanzione  disciplinare  del licenziamento con preavviso si
applica  per violazioni di gravita' tale, da compromettere gravemente
il  rapporto  di fiducia con l'amministrazione e da non consentire la
prosecuzione   del   rapporto   di   lavoro.   Tra  queste,  sono  da
ricomprendersi in ogni caso le seguenti:
   a)  recidiva  plurima,  almeno  tre  volte nell'anno, in una delle
mancanze  previste  ai  commi  5  e  6, anche se di diversa natura, o
recidiva,   nel   biennio,  in  una  mancanza  che  abbia  comportato
l'applicazione  della  sanzione  massima di 6 mesi di sospensione dal
servizio  e  dalla  retribuzione,  salvo  quanto previsto a1 comma 8,
lett. a); b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera d);
   c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'ente per
riconosciute  e  motivate  esigenze  di  servizio  nel rispetto delle
vigenti procedure In relazione alla tipologia dl mobilita' attivata;
   d)   mancata   ripresa   del   servizio   nel  termine  prefissato
dall'amministrazione,  quando  l'assenza arbitraria ed ingiustificata
si  sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni; qualora
il  dipendente  riprenda  servizio  si  applica la sanzione di cui al
comma 6;
   e)  continuita',  nel  biennio,  dei  comportamenti  attestanti il
perdurare  di una situazione di insuffciente scarso rendimento dovuta
a  comportamento  negligente  ovvero  per  qualsiasi  fatto grave che
dimostri   la  piena  incapacita'  ad  adempiere  adeguatamente  agli
obblighi di servizio;
   f)  recidiva  nel biennio, anche nei confronti di persona diversa,
di  sistematici  e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori   e  di  forme  di  violenza  morale  o  di  persecuzione
psicologica  nei  confronti  di  un collega al fine di procurargli un
danno  in  ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
   g)  recidiva  nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche
di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona;
   h)  responsabilita'  penale,  risultante  da  condanna  passata in
giudicato,  per  delitti  commessi  fuori  del  servizio  e  pur  non
attinenti  in  via  diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro
specifica  gravita'  non  siano  compatibili  con la prosecuzione del
rapporto.
   8.  La  sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica  per  violazioni  dei  doveri  di  comportamento,  anche  nei
confronti    di    terzi,   di   gravita'   tale   da   compromettere
irreparabilmente  il  rapporto  di fiducia con l'amministrazione e da
non  consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, dei rapporto di
lavoro.  In  particolare,  la  sanzione  si  applica  nelle  seguenti
fattispecie:
   a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie
o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie
di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
   b)  condanna  passata  in  giudicato  per  un  delitto commesso in
servizio  o  fuori  servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto  di  lavoro,  non  ne  consenta  neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
   c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione
di  documenti  falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la
sottoscrizione  del  contratto  individuale  di lavoro sia avvenuta a
seguito di presentazione di documenti falsi;
   d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti
o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale,
sono  di  gravita'  tale  da  non  consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro;
   e) condanna passata in giudicato:
     per  i  delitti  gia' indicati dall'art. 1, commi 1 e 4 septies,
lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e)
della legge n. 16 del 1992;
   -  quando  alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici;
   -  per  i  delitti indicati dall'art. 3, comma 1 della legge n. 97
del 2001.
   9.  Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono
comunque  sanzionate  secondo  i criteri di cui al comma 1, facendosi
riferimento,  quanto  all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli
obblighi  dei  lavoratori  di  cui  all'art. 26 del CCNL del 6 luglio
1995,  come  modificato  dal  presente CCNL, e facendosi riferimento,
quanto  al  tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili
dai commi precedenti.
   10.  Al  codice  disciplinare  di  cui  al presente articolo, deve
essere  data  la  massima  pubblicita'  mediante  affissione in luogo
idoneo  accessibile  e  visibile  a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicita' e' tassativa e non puo' essere sostituita con altre.
   11.  L'art.  28  del  CCNL  dei  6 luglio 1995 e' disapplicato. Di
conseguenza,   tutti   i  riferimenti  al  medesimo  art.  28  devono
intendersi al presente articolo.
 
                                Art. 17
      Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
 
   1.  Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza  penale  l'ente  inizia  il  procedimento  disciplinare  ed
inoltra  la  denuncia  penale.  Il  procedimento  disciplinare rimane
tuttavia  sospeso  fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione
e'  disposta  anche  nel  caso in cui l'obbligo della denuncia penale
emerga nel corso del procedimento disciplinare gia' avviato.
   2.  AI  di  fuori  dei  casi previsti nel comma precedente, quando
l'ente  venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a
carico  del  dipendente, per i medesimi fatti oggetto di procedimento
disciplinare, questo e' sospeso fino alla sentenza definitiva.
   3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n.
97 del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso
ai  sensi  del  presente  articolo,  e' riattivato entro 180 giomi da
quando  l'ente  ha  avuto  notizia  della  sentenza  definitiva  e si
conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
   4.  Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del
2001,   il   procedimento  disciplinare  precedentemente  sospeso  e'
riattivato  entro  90  giorni da quando l'ente ha avuto notizia della
sentenza  definitiva  e deve concludersi entro i successivi 120 giomi
dalla sua riattivazione.
   5.  L'applicazione  della  sanzione  prevista  dall'art.  16, come
conseguenza  delle  condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8,
lett.  b)  ed  e),  non  ha  carattere  automatico  essendo correlata
all'esperimento  del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
   6.  In  caso  di assoluzione, si applica quanto previsto dall'art.
653,  comma  1,  c.p.p.  Ove nel procedimento disciplinare sospeso al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi
sia  stata  assoluzione,  siano state contestate altre violazioni, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
   7. In caso di proscioglimento, si procede analogamente al comma 6.
   8.   In   caso   di   sentenza  irrevocabile  di  condanna,  trova
applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
   9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 16, comma 7 lettera
h)  e comma 8, lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di
revisione  del  processo,  ha  diritto,  dalla data della sentenza di
assoluzione,  alla  riammissione in servizio nella medesima sede o in
altra,  su  sua  richiesta,  anche  in  soprannumero,  nella medesima
qualifica  e  con  decorrenza  dell'anzianita' posseduta all'atto del
licenziamento.
   10. li dipendente riammesso ai sensi del comma 9, e' reinquadrato,
nell'area  e  nella  posizione  economica  in  cui  e'  confluita  la
qualifica   posseduta   al  momento  del  licenziamento  qualora  sia
intervenuta  una  nuova  classificazione  del  personale.  In caso di
premorienza,  il  coniuge  o il convivente superstite e i figli hanno
diritto  a  tutti  gli  assegni  che  sarebbero  stati  attribuiti al
dipendente  nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennita'  comunque  legate  alfa  presenza  in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario.
 
                                Art. 18
          Sospensione cautelare in casa di procedimento penale
 
   1.  Il  dipendente  che  sia  colpito  da misura restrittiva della
liberta'  personale  e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della  retribuzione  per  la  durata  dello  stato  di  detenzione o,
comunque, dello stato restrittivo della liberta'.
   2.  L'ente,  ai  sensi  del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione  della  liberta' personale, puo' prolungare il periodo di
sospensione  del  dipendente,  fino  alla  sentenza  definitiva, alle
medesime condizioni del comma 3.
   3.  11 dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione
della  retribuzione,  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a
procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta'
personale,   quando   sia   stato   rinviato  a  giudizio  per  fatti
direttamente  attinenti  al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti
tali  da  comportare,  se  accertati,  l'applicazione  della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 8.
   4.  Resta  fermo  l'obbligo  di  sospensione  per  i  delitti gia'
indicati dall'art. 1, commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente
all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992.
   5.  Nel caso dei delitti previsti al Part. 3, comma 1, della legge
97  del  2001,  in  alternativa  alla  sospensione di cui al presente
articolo,  possono  essere  applicate le misure previste dallo stesso
art.  3.  Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva,  ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della
pena, si applica l'art. 4 comma 1 della citata legge 97 del 2001.
   6.  Nei  casi  indicati  ai  commi  precedenti,  si applica quanto
previsto   dall'au.   17,   in  tema  di  rapporti  tra  procedimento
disciplinare e procedimento penale.
   7.  AI  dipendente  sospeso,  ai  sensi  dei  commi da 1 a 5, sono
corrisposti  un'indennita'  pari al 50°lo della retribuzione indicata
all'art.  29,  comma  2,  lett.  a)  dei  CCNL  del  14 febbraio 2001
(retribuzione  base  mensile), cosi' come modificata dall'art. 27 del
presente  CCNL,  nonche'  gli  assegni  del  nucleo  familiare  e  la
retribuzione individuale di anzianita', ove spettanti.
   8.  Nel  caso  di  sentenza definitiva di assoluzione o in caso di
proscioglimento,   ai  sensi  dell'art.  17,  commi  6  e  7,  quanto
corrisposto   nel  periodo  di  sospensione  cautelare  a  titolo  di
indennita'  verra'  conguagliato  con  quanto dovuto al lavoratore se
fosse  rimasto  in  servizio,  escluse le indennita' o i compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il
giudizio  disciplinare  riprenda  per  altre infrazioni, ai sensi del
medesimo  art.  17,  comma  6,  secondo periodo, il conguaglio dovra'
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
   9.  In  tutti  gli  altri  casi  di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
escluse  le  indennita'  o compensi per servizi e funzioni speciali o
per  prestazioni  di  carattere  straordinario  nonche'  i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
   10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa
di   procedimento  penale,  la  stessa  conserva  efficacia,  se  non
revocata,  per  un  periodo  di tempo comunque non superiore a cinque
anni.  Decorso  tale  termine la sospensione cautelare e' revocata di
diritto  e  il  dipendente  e' riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare  rimane comunque sospeso sino all'esito del procedimento
penale.
   11.  La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art.
30 del CCNL dei 6 luglio 1995.
 
                                Art. 19
        Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari
 
   1.  I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del  presente  contratto vanno portati a termine secondo le procedure
vigenti alla data dei loro inizio.
   2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi dei comma 1, si
applicano  - qualora piu' favorevoli - le sanzioni previste dall'art.
16,  in  luogo  di quelle previste dall'art. 28 del CCNL dei 6 luglio
1995.
 
                                Art. 20
                            Norma di rinvio
 
   1.  In  materia  di  conciliazione e arbitrato, si rinvia a quanto
previsto   dall'art.   6  CCNQ  del  23  gennaio  2001  e  successive
modificazioni, integrazioni o proroghe.
 
                                CAPO III
                                Art. 21
               Codice di condotta relativo alle molestie
                    sessuali nei luoghi di lavoro
 
   1.  Gli enti, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al
CCNL  del  16  febbraio 1999, adottano con proprio atto, il codice di
condotta  relativo al provvedimenti da assumere nella lotta contro le
molestie   sessuali   nei  luoghi  di  lavoro,  come  previsto  dalla
raccomandazione  della  Commissione del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le
parti,  allo  scopo  di  fornire  linee  guida  uniformi  in materia,
allegano a titolo esemplificativo il codice tipo.
 
                                TITOLO V
                         TRATTAMENTO ECONOMICO
                                 CAPO I
                                Art. 22
                          Stipendio tabellare
 
   1.   Gli   stipendi  tabellari  sono  incrementati  tenendo  conto
dell'inflazione  programmata per ciascuno dei due anni costituenti il
biennio  20022003,  dei  recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata  del  biennio  precedente nonche' delle ulteriori risorse
destinate  al  trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte
dall'art.  33,  comma  1  della  legge  n.  289  del 27 dicembre 2002
(Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.
   2.  Ai  sensi  del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall'art.  2  comma  2  del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati
degli  importi  mensili Tordi, per tredici mensilita', indicati nella
Tabella A, alle scadenze ivi previste.
   3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2003,  l'indennita' integrativa
speciale  (IIS)  cessa  di essere corrisposta come singola voce della
retribuzione  ed  e' congiobata nella voce stipendio tabellare. Detto
conglobamento  non  ha  effetti  diretti  o indiretti sul trattamento
economico  complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in
base alle vigenti disposizioni.
   4.  Gli  importi  annui tabellari risultanti dall'applicazione dei
commi  1,  2  e  3  sono  rideterminati  nelle misure e alle scadenze
stabilite dall'allegata Tabella B.
 
                                Art. 23
                       Effetti dei nuovi stipendi
 
   1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art.
22  sono  utili ai fini della tredicesima mensilita', dei trattamenti
di  previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a
base  ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi
contributi  nonche'  della determinazione della misura dei contributi
di riscatto.
   2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art.. 22
sono   computati  ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti
vigenti,   alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dal  medesimo
articolo,  nei confronti del personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente
contratto.  Agli  effetti  del  trattamento  di  fine servizio, della
indennita'  sostitutiva  del  preavviso,  nonche'  di quella prevista
dall'art.  2122  del  codice  civile, si considerano solo gli aumenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
   3.  II  conglobamento  sullo  stipendio  tabellare dell'indennita'
integrativa  speciale,  di cui all'art. 22, non modifica le modalita'
di  determinazione  della  base  di  calcolo  in atto del trattamento
pensionistico,  anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della
legge n. 335!1995 (personale con pensione INPDAP).
   4.   Ai   fini   della   determinazione   della  base  di  calcolo
dell'indennita'  di  anzianita',  di  cui all'art. 1 3 della legge n.
7011975,  e  successive modificazioni ed integrazioni, la quota dello
stipendio   tabellare   corrispondente   al   valore  dell'indennita'
integrativa  speciale  conglobata  tal  sensi  dell'art. 22, comma 3)
viene valutata nella misura dei 70%.
 
                                Art. 24
                         Tredicesima mensilita'
 
   1.  La  disciplina di cui al presente articolo modifica ed integra
quanto  previsto dall'art. 29, comma 1 del CCNL del 14 febbraio 2001,
in materia di tredicesima mensilita'.
   2.  Gli  enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilita'
nel  periodo  compreso  tra  i1  1  5 ed il 21 dicembre di ogni anno.
Qualora,  nel  giorno  stabilito, ricorra una festivita' od un sabato
non  lavorativo,  il  pagamento  e'  effettuato  il  precedente giomo
lavorativo.
   3.   L'importo   della   tredicesima   mensilita'   e'  pari  alla
retribuzione  individuale  mensile di cui all'art. 29, comma 2, lett.
b)  del CCNL del 14 febbraio 2001, cosi' come modificata dall'art. 27
del  presente  CCNL,  spettante  al  lavoratore nel mese di dicembre,
fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
   4.  Nel  caso  dei  passaggi di cui all'art  15 ed all'art. 16 del
CCNL  del  16 febbraio 1999 trova applicazione la medesima disciplina
prevista nel comma 3.
   5.   La  tredicesima  mensilita'  e'  corrisposta  per  intero  al
personale  in  servizio  continuativo  dal primo gennaio dello stesso
anno.
   6. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno
o  in  caso  di  cessazione  del  rapporto  nel  corso  dell'anno, la
tredicesima  e'  dovuta  in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio  prestato  e,  per  le  frazioni  di  mese, in ragione di un
trecentosessantacinquesimo  per  il  periodo di servizio prestato nel
mese,  ed  e' calcolata con riferimento alla retribuzione individuale
mensile di cui al comma 3 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di
servizio.
   7.  I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi
in  aspettativa  per  motivi  personali  o  di  famiglia  o  in altra
condizione   che   comporti   la  sospensione  o  la  privazione  dei
trattamento economico.
   8.  Per  i  periodi  temporali  che  comportino  la  riduzione del
trattamento   economico,   il  rateo  della  tredicesima  mensilita',
relativo  ai  medesimi  periodi,  e' ridotto nella stessa proporzione
della  riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche
discipline previste da disposizioni legislative vigenti.
 
                                Art. 25
                 Integrazione alla disciplina sui fondi
                     per i trattamenti accessori
 
   1.  Sono confermate, con le modifiche di cui al presente articolo,
le disposizioni previste dagli artt. 31 e 44 del CCNL del 16 febbraio
1999  - come integrate dall'art. 4, commi 3 e 6 del CCNL del 14 marzo
2001  -  in ordine alle modalita' e ai criteri per la quantificazione
delle  risorse del fondo per i trattamenti accessori per il personale
delle  aree  e del fondo per i trattamenti accessori per il personale
delle  qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della legge n. 88
del 1989.
   2.  Il  fondo  per  i trattamenti accessori per il personale delle
aree  di  cui  all'art.  31  del  CCNL  del  16 febbraio 1999, con le
integrazioni  di  cui  all'art.  4  del  CCNL  del  14 marzo 2001, e'
ulteriormente incrementato di un importo paria E 10,70 pro-capite per
tredici  mensilita' con decorrenza 1 ° gennaio 2003. Per gli enti non
destinatari   della  legge  n.  88  del  1989,  il  predetto  importo
pro-capite e' stabilito in E 15,90, con le medesime decorrenze.
   3.  II  fondo  per  i trattamenti accessori per il personale delle
qualifiche  ad  esaurimento ex art. 15 della legge n. 88 dei 1989, di
cui all'art. 44 dei CCNL dei 16 febbraio 1999, con le integrazioni di
cui  all'art.  4  dei  CCNL  dei  14  marzo  2001,  e'  ulteriormente
incrementato  di  un  importo  pari  a € 10,70 pro-capite per tredici
mensilita',  con  decorrenza  1  °  gennaio  2003.  Per  gli enti non
destinatari   della  legge  n.  88  del  1989,  il  predetto  importo
pro-capite e' stabilito in € 15,90, con le medesime decorrenze.
   4.  A decorrere dal 1 ° gennaio 2003, al termine di ogni esercizio
finanziario,  le  risorse  destinate  al  pagamento  dei  trattamenti
accessori  dei  personale  di  cui al comma 3, cessato dal servizio a
qualunque  titolo,  confluiscono nel fondo di cui al comma 2, per gli
utilizzi  previsti  in  sede  di  contrattazione integrativa. Per gli
esercizi  successivi, il valore di incremento dei fondo e' rapportato
ad anno intero.
   5.  Al  fine  di  favorire  i processi di riorganizzazione, da cui
possa  derivare  una  ridefinizione  dei  posti  di  funzione  per il
personale  dell'area A, la contrattazione integrativa di ente, in via
eccezionale e per una sola volta nell'arco della vigenza del presente
CCNL,  puo'  promuovere iniziative di riqualificazione professionale,
intese  alla  ricollocazione  dei  personale in servizio nell'area A,
alla  data  del  31  °  dicembre  2002,  verso  la posizione iniziale
dell'area  B. All'onere derivante dalla ricollocazione dei personale,
si  fa  fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilita' e
continuita' dei fondo di cui al comma 2.
   6.  In  sede  di contrattazione integrativa di ente, ai lavoratori
addetti  a  prestazioni caratterizzate da turni a ciclo continuo, per
un periodo non inferiore a 15 anni, i quali siano stati dichiarati, a
seguito  di  accertamenti  sanitari,  permanentemente  inidonei  allo
svolgimento   di   tali   prestazioni,  puo'  essere  attribuita  una
indennita'  mensile  di  importo non superiore alla media mensile dei
compensi   per  turno  percepiti  nell'ultimo  semestre,  secondo  la
disciplina di cui all'art. 16, comma 6 del CCNL dei 14 febbraio 2001.
Le relative risorse sono a carico dei fondo di cui al comma 2.
 
                                Art. 26
            Istituzione e disciplina dell'indennita' di ente
 
   1.  E'  istituita l'indennita' di ente per il personale delle aree
A,  B,  C  e  per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui
all'art. 15 della legge n. 88/1989.
   2. L'indennita' di ente ha carattere di generalita' e natura fissa
e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilita'.
   3.  L'indennita' di ente e' ridotta o sospesa negli stessi casi di
riduzione  o  sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa
non  e'  utile  ai  fini  della  determinazione della base di calcolo
dell'indennita'  di anzianita'. L'istituzione dell'indennita' di ente
non  modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in
atto  del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2,
commi 9 e 10, della legge n.335/1995 (personale con pensione INPDAP).
   4.   L'indennita'  di  ente  viene  corrisposta  come  di  seguito
indicato:
   a)con decorrenza dal 1/1/2002, nelle misure indicate nella colonna
1 della tabella C allegata al presente CCNL;
   b)con decorrenza dal 1/1/2003, le misure di cui alla lett. a) sono
incrementate  degli  importi  previsti dalla colonna 2 della medesima
tabella C;
   c)    con    la   stessa   decorrenza   dell'1/1/2003,   l'importo
dell'indennita'  di  ente  e'  corrisposto  nei valori indicati nella
colonna  4  della  medesima  tabella  C, i quali riassorbono anche le
misure cosi' come rideterminate ai sensi delle lettere a) e b).
   5.  Per  il  conseguimento  dei valori previsti dalla lett. c) del
comma  4,  a  copertura  degli ulteriori incrementi evidenziati nella
colonna  3  della tabella C allegata al presente CCNL, sono prelevate
risorse  dei  fondi  per i trattamenti accessori del personale di cui
all'art.  25, commi 2 e 3, aventi carattere di certezza, stabilita' e
continuita'.  L'indennita'  riassorbe  le anticipazioni mensili della
produttivita',   secondo   la   disciplina   prevista  nei  contratti
integrativi,   le  quali  cessano  pertanto  di  essere  corrisposte.
All'atto  della  cessazione  dal  servizio del personale, la quota di
indennita'  di  ente  prelevata dai fondi ai sensi del presente comma
ritorna nella disponibilita' dei fondi stessi.
 
                                Art. 27
                   Modifiche a discipline precedenti
 
   1.  II  comma  4,  deliart.  29,  del CCNL del 16 febbraio 1999 e'
eliminato.
   2.  All'art.  29,  comma 2, lett. a) del CCNL del 14 febbraio 2001
sono  eliminate  le  seguenti  parole  al  termine  del capoverso: "e
dall'indennita' integrativa speciale".
   3.   A   seguito  del  conglobamento  dell'indennita'  integrativa
speciale  di  cui  all'art.  22,  tutti  i  riferimenti  a  tale voce
retributiva  contenuti  nei  testi vigenti di precedenti CCNL sono da
intendersi riferiti al solo stipendio tabellare.
 
                                TITOLO VI
                           DISPOSIZIONI FINALI
                                 CAPO I
                                 Art. 28
           Norma speciale per l'Automobile Club d'Italia - ACI
 
   1.  Per  il  personale  dell'Automobile  Club d'Italia comandato a
prestare servizio presso un Automobile Club federato, con funzioni di
preposizione  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2, primo alinea del CCNL
del  16  febbraio  1999, nei casi in cui la preposizione sia prevista
dalle  vigenti  disposizioni  ordinamentali degli enti, la disciplina
del   trattamento  accessorio  viene  effettuata  secondo  i  criteri
stabiliti nel contratto integrativo dell'Automobile Club d'Italia.
 
                                 Art. 29
         Disciplina di raccordo per il passaggio del personale
       dell'AGEA al comparto degli enti pubblici non economici
 
   1.  II  personale  dell'AGEA,  ricompreso  nel comparto degli enti
pubblici  non  economici  ai  sensi dell'art. 14, comma 4 dei CCNQ 18
dicembre  2002,  e' collocato nelle aree e nelle posizioni economiche
dei vigente sistema di classificazione del nuovo comparto, secondo le
indicazioni contenute nella tabella D allegata al presente contratto,
valida ai soli fini dell'attribuzione degli incrementi tabellari.
   2.  A  seguito  del  passaggio al comparto degli enti pubblici non
economici,  al  personale  dell'AGEA  viene attribuito il trattamento
fondamentale  (tabellare  e indennita' integrativa speciale) previsto
per il personale del predetto comparto. L'eventuale differenza tra il
trattamento   fondamentale   (tabellare   e   indennita'  integrativa
speciale)   in   godimento  alla  predetta  data  ed  il  trattamento
fondamentale  (tabellare  e indennita' integrativa speciale) di nuova
attribuzione,   viene   conservata   come   assegno   personale   non
riassorbibile.
   3. Con apposita successiva sessione negoziale, che si terra' entro
trenta   giorni  dalla  stipula  definitiva  del  presente  CCNL,  in
applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 4 del CCNQ del 18
dicembre 2002, sara' compiutamente definita la complessiva disciplina
di  raccordo  per  regolare  il trattamento normativo ed economico di
detto  personale nel passaggio dal CCNL di provenienza a quello degli
enti pubblici non economici.
 
                                Art. 30
                   Conferma di discipline precedenti
 
   1.  Nei confronti del personale degli enti del comparto continua a
trovare  applicazione  la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge
n.  336  del  1970  e  successive  modificazioni  e  integrazioni. II
previsto   incremento   di   anzianita'   viene   equiparato  ad  una
maggiorazione  della  retribuzione  individuale di anzianita' pari al
2,50°/o  della  nozione  di retribuzione di cui all'art. 29, comma 2,
lett.  a)  del  CCNL  del  14  febbraio  2001,  cosi'  come modifcata
dall'art.  27  del  presente CCN L, per ogni biennio considerato o in
percentuale  proporzionalmente  ridotta,  per  periodi  inferiori  al
biennio.
   2.  Sono  confermate  le  particolari  disposizioni riguardanti il
personale  assunto  con  contratto  a tempo indeterminato dall'ENIT e
dall'ICE  negli uffici all'estero di cui all'art. 1, comma 3 del CCNL
del 16 febbraio 1999.
   3. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano confermate le
norme dei sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate:
   CCNL quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994/995,
sottoscritto  il  6/7/1995,  con particolare riferimento all'art. 17,
nella  parte  in  cui  prevede  che  l'orario  di lavoro e' di 38 ore
settimanali;   CCNL  biennio  economico  1996-1997,  sottoscritto  il
1/7/1996;  accordo  sottoscritto il 24/4/1997 per l'adeguamento della
normativa  in materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione
ai  rinvio contenuto nell'art. 48 del CCNL 6/7/1995; CCNL quadriennio
normativo  1998-2001  e  biennio economico 1998-1999, sottoscritto il
16/2/1999;  CCNL ad integrazione del CCNL personale non dirigente del
16/2/1999,   sottoscritto   il   14/2/1999;  CCNL  biennio  economico
2000-2001, sottoscritto il 14/3/2001.
 
     ---->  Vedere Tabelle da pag. 39 a pag. 42 del S.O.  <----
 
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Nei  lavori  della  commissione sui nuovo sistema di classificazione,
l'ARAN  si  impegna a favorire ogni utile contributo a collaborazione
da parte del comitato di settore.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti prendono atto che:
-  il  personale  addetto  ai  servizi  di portierato o di custodia e
vigilanza degli enti previdenziali di cui all'art. 43, comma 19 della
legge  n.  388/2000  (Finanziaria  per il 2001) resta alle dipendenze
degli enti interessati;
-  in  attuazione della predetta disposizione di legge e tenuto conto
delle  prescrizioni  contenute nell'art. 1 dell'accordo quadro per la
determinazione  dei  comparti  di contrattazione del 18 dicembre 2002
nonche' dell'art. 2, comma 1 del presente CCNL, allo stesso personale
dovra'  trovare  applicazione  il  contratto  collettivo nazionale di
lavoro vigente per il personale degli enti pubblici non economici.
Le  parti  concordano, pertanto, nel ritenere conseguentemente che il
predetto  personale  debba essere collocato nella posizione economica
A1  dell'area  A,  con  la  integrale  applicazione  della disciplina
contrattuale del comparto enti pubblici non economici.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le  parti  concordano  sulla  necessita'  di garantire uniformita' di
comportamenti  tra  gli enti nella gestione dei processi di mobilita'
tra  pubbliche  amministrazioni  e  nella  soluzione  delle  connesse
problematiche di raccordo tra differenti discipline contrattuali.
In  relazione  a  tale  necessita',  concordano  sull'opportunita' di
avviare  un  confronto  con  gli  enti per verificare i comportamenti
seguiti,  anche  al  fine  di  approntare specifici strumenti - quali
osservatori   bilaterali   o   commissioni   paritetiche   -  per  il
monitoraggio   del   fenomeno  e  la  ricerca  delle  piu'  opportune
soluzioni.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Considerato  quanto  specificato  in  materia  di assemblee sindacali
dall'art.  2,  c.  1  del CCNL quadro sulle modalita' di utilizzo dei
distacchi,  aspettative  e  permessi  sindacali del 7 agosto 1998 per
quanto  riguarda  la salvaguardia delle condizioni di miglior favore,
nonche'  quanto previsto in materia dall'art. 63 del DPR n. 509/1979,
le  parti,  con  apposita sessione, riesamineranno l'istituto tenendo
conto della peculiarita' del comparto.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Con  riferimento  al principio di cui all'art. 10, comma 2, lett. c),
le  parti  precisano che il riferimento ivi contenuto alla "posizione
economica immediatamente inferiore" va inteso alle sole posizioni per
le  quali  sono  previste,  ai  sensi  dell'allegato A al CCNL del 16
febbraio  1999,  specifiche declaratorie di contenuti professionali e
attitudinali. Conseguentemente, le posizioni di sviluppo economico di
cui  all'art.  16  dello  stesso  CCNL  devono  intendersi,  ai  fini
dell'applicazione  del predetto principio, equivalenti alla posizione
economica di cui costituiscono lo sviluppo.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le  parti  concordano  nel  ritenere  che, in attesa della disciplina
della  successiva  sessione negoziale prevista dall'art. 29, comma 3,
nei  confronti  del  personale  dell'Agea  restano congelati i valori
delle indennita' attualmente in godimento.
                         NOTA A VERBALE ARAN
Con  riferimento  al comma 3 dell'art. 22 si precisa che al personale
in  servizio  all'estero destinatario del presente contratto, cui non
spetta   l'IIS,   verra'   applicata  una  ritenuta  sullo  stipendio
metropolitano  corrispondente alla misura dell'indennita' integrativa
speciale  percepita  al  31  dicembre  2002,  che  continua ad essere
considerata  per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la
normativa  vigente.  Si  conferma,  altresi',  che,  per  il suddetto
personale,  il  conglobamento  dell'indennita'  integrativa  speciale
sullo  stipendio  tabellare  e'  utile  ai  fini  dell'indennita'  di
buonuscita.
                            ALLEGATO N. 1
              Schema di codice di condotta da adottare
               nella lotta contro le molestie sessuali
                               Art. 1
                            (Definizione)
1.  Per  molestia  sessuale  si  intende  ogni  atto  o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa
alla  dignita'  e  alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero
che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suoi confronti.
                               Art. 2
                             (Principi)
1. Il codice a ispirato ai seguenti principi:
a)  e'  inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come
molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) e' sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere
trattati  con  dignita'  e  ad essere tutelati nella propria liberta'
personale;
c)   e'   sancito  il  diritto  delle  lavoratrici/dei  lavoratori  a
denunciare  le  eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sui luogo
di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d)  e'  istituita  la  figura  della  Consigliera/del  Consigliere di
fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo
A3-0043/94,  e  denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e'
viene  garantito  l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente
del  personale  che  si avvalga dell'intervento della Consigliera/del
Consigliere  o  che  sporga  denuncia  di molestie sessuali, fornendo
chiare  ed  esaurimenti  indicazioni  circa  la procedura da seguire,
mantenendo  la  riservatezza  e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e)   viene   garantito   l'impegno  dell'Amministrazione  a  definire
preliminarmente,  d'intesa  con  i  soggetti firmatari del Protocollo
d'Intesa  per  l'adozione  del  presente  Codice,  il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona  da  designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere  le  Amministrazioni  individuano  al proprio
interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un
apposito percorso formativo;
f)   e'   assicurata,   nel   corso  degli  accertamenti,  l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti;
g)  nei  confronti  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  autori di
molestie  sessuali  si  applicano  le misure disciplinari ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 55 a 56 del Decreto Legislativo n. 165
del 2001 venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profli ed i
presupposti,   un'apposita   tipologia  di  infrazione  relativamente
all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente
che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti
sono   comunque  valutabili  ai  fini  disciplinari  ai  sensi  delle
disposizioni normative a contrattuali attualmente vigenti;
h)  l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire
copia  ai  propri  dipendenti  e  dirigenti,  del  presente Codice di
comportamento  e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso
di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata
al pieno rispetto della dignita' della persona.
2.  Per  i  dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento
negativo  di  valutazione  con  le  conseguenze  previste dai CCNL in
vigore.
                               Art. 3
        (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1.  Qualora  si  verifichi  un atto o un comportamento indesiderato a
sfondo  sessuale  sul  posto  di  lavoro  la dipendente/il dipendente
potra'  rivolgersi  alla  Consigliera/al  Consigliere designata/o per
avviare  una  procedura  informale nel tentativo di dare soluzione al
caso.
2.  L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovra' concludersi
in   tempi   ragionevolmente   brevi  in  rapporto  alla  delicatezza
dell'argomento affrontato.
3.   La  Consigliera/il  Consigliere,  che  deve  possedere  adeguati
requisiti  e  specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato
dagli  Enti,  e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al   dipendente   oggetto   di   molestie  sessuali  e  di
contribuire alla soluzione del caso.
                               Art. 4
 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1.  La  Consigliera/il  Consigliere,  ove la dipendente/il dipendente
oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine
di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristare
un  sereno  ambiente  di lavoro, facendo presente alla persona che il
suo  comportamento  scorretto  deve  cessare  perche'  offende,  crea
disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2.  L'intervento  della  Consigliera/del  Consigliere  deve  avvenire
mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
                               Art. 5
                         (Denuncia formale)
1.  Ove  la  dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali
non  ritenga  di  far  ricorso  all'intervento  della Consigliera/del
Consigliere,  ovvero,  qualora dopo tale intervento, il comportamento
indesiderato   permanga,   potra'   sporgere  formale  denuncia,  con
l'assistenza  della  Consigliera/del  Consigliere,  alla dirigente/al
dirigente  o  responsabile  dell'ufficio  di  appartenenza  che sara'
tenuta/o   a   trasmettere   gli   atti  all'Ufficio  competenze  dei
procedimenti  disciplinari,  fatta  salva,  in  ogni caso, ogni altra
forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il  dirigente  dell'ufficio  di  appartenenza,  la denuncia
potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nei corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta riservatezza
dei soggetti coinvolti.
4.  Nei  rispetto  dei  principi  che informano la legge n. 125/1991,
qualora  l'Amministrazione,  nel corso del procedimento disciplinare,
ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa
con  le  OO.SS.  e  sentita  la Consigliera/il Consigliere, le misure
organizzative  ritenute  di  volta  in  volta  utili  alla cessazione
immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un
ambiente  di  lavoro  in cui uomini a donne rispettino reciprocamente
l'inviolabilita' della persona.
5.  Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91
e  nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  nel  corso del procedimento
disciplinare  ritenga  fondati i fatti, la denunciante/il denunciante
ha  la  possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o
di  essere  trasferito  altrove  in  una  sede  che  non gli comporti
disagio.
6.  Nei  rispetto  dei  principi  che  informano  la legge n. 125/91,
qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non
ritenga  fondati  i  fatti,  potra'  adottare,  su richiesta di uno o
entrambi  gli  interessati,  provvedimenti  di  trasferimento  in via
temporanea,    in   attesa   della   conclusione   del   procedimento
disciplinare,  al  fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno;
in  tali  casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di
esporre  le  proprie  ragioni,  eventualmente  con l'assistenza delle
Organizzazioni  Sindacali,  ed  e'  comunque garantito ad entrambe le
persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
                               Art. 6
                  (Attivita' di sensibilizzazione)
1.  Nei  programmi  di  formazione  del  personale e dei dirigenti le
aziende   dovranno  includere  informazioni  circa  gli  orientamenti
adottati  in  merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle
procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2.   L'amministrazione   dovra',   peraltro,   predisporre  specifici
interventi  formativi  in  materia  di  tutela della liberta' e della
dignita'  della  persona  al  fine  di  prevenire  il  verificarsi di
comportamenti   configurabili  come  molestie  sessuali.  Particolare
attenzione  dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti  che  dovranno  promuovere  e  diffondere  la  cultura  del
rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali
sul posto di lavoro.
3.  Sara'  cura  dell'Amministrazione  promuovere,  d'intesa  con  le
Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro
le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4.  Verra'  inoltre  predisposto  del materiale informativo destinato
alle  dipendenti/ai  dipendenti sul comportamento da adottare in caso
di molestie sessuali.
5.   Sara'   cura   dell'Amministrazione   promuovere   un'azione  di
monitoraggio  al  fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta
nella  prevenzione  e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera'
a  trasmettere  annualmente  ai  firmatari  del  Protocollo  ed  alla
Presidente  del  Comitato  Nazionale di Parita' un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.
6.  L'Amministrazione  e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa
per  l'adozione  del  presente  Codice si impegnano ad incontrarsi al
termine  del  primo  anno  per  verificare  gli  esiti  ottenuti  con
l'adozione  del  Codice  di condotta contro le molestie sessuali ed a
procedere   alle  eventuali  integrazioni  a  modificazioni  ritenute
necessarie.
                             ALLEGATO 2
               Codice di comportamento dei dipendenti
                   delle pubbliche amministrazioni
                               Art. 1
                (Disposizioni di carattere generale)
1.  I  principi  e  i  contenuti  del  presente  codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e
imparzialita',   che   qualificano   il  corretto  adempimento  della
prestazione  lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare,  quello  della  polizia  di  Stato  ed  il Corpo di polizia
penitenziaria,    nonche'   i   componenti   delle   magistrature   e
dell'Avvocatura  dello  Stato  -  si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2.  I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3,
del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con
le  previsioni  in  materia  di responsabilita' disciplinare. Restano
ferme  le  disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilita'
dei pubbici dipendenti.
3.  Le  disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi
in  cui  non  siano  applicabili  norme  di  legge o di regolamento o
comunque  per  i  profili  non  diversamente  disciplinati da leggi o
regolamenti.  Nel  rispetto  dei  principi  enunciati dall'art. 2, le
previsioni  degli  articoli  3  e seguenti possono essere integrate a
specificate  dai  codici  adottati  dalle  singole amministrazioni ai
sensi  dell'art.  54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
                               Art. 2
                             (Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire  esciusivamente  la  Nazione  con  disciplina  ed  onore e di
rispettare   i   principi   di   buon   andamento   e   imparzialita'
dell'amministrazione.   Nell'espletamento   dei  propri  compiti,  il
dipendente assicura il rispetto della legge a persegue esclusivamente
l'interesse  pubblico;  ispira  le  proprie  decisioni  ed  i  propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
2.  Il  dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di
evitare  di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue
mansioni  in  situazioni,  anche  solo  apparenti,  di  conflitto  di
interessi.  Egli  non  svolge  alcuna  attivita' che contrasti con il
corretto  adempimento  dei  compiti d'ufficio e si impegna ad evitare
situazioni  e  comportamenti  che  possano  nuocere  agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta
quantita'  di  tempo  e  di  energie  allo  svolgimento delle proprie
competenze,  si  impegna  ad  adempierle  nel  modo  piu  semplice ed
effciente  nell'interesse  dei  cittadini e assume le responsabilita'
connesse ai propri compiti.
4.  Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per
ragioni  di  uffcio  e non utilizza a fini privati le informazioni di
cui dispone per ragioni di ufficio.
5.  II  comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un
rapporto   di   fducia   a   collaborazione   tra   i   cittadini   e
l'amministrazione.  Nei  rapporti  con  i cittadini, egli dimostra la
massima  disponibilita'  e  non  ne ostacola l'esercizio dei diritti.
Favorisce  l'accesso  degli  stessi  alle  informazioni a cui abbiano
titolo  e,  nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le
notizie   e   informazioni   necessarie  per  valutare  le  decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6.  Il  dipendente  limita  gli  adempimenti a carico dei cittadini e
delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura
di   semplificazione   dell'attivita'   amministrativa,   agevolando,
comunque,  lo  svolgimento,  da  parte dei cittadini, delle attivita'
loro  consentite,  o  comunque non contrarie alle norme giuridiche in
vigore.
7.  Nello  svolgimento  dei propri compiti, il dipendente rispetta la
distribuzione  delle  funzioni  tra  Stato  ed enti territoriali. Nei
limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni
e  dei  compiti da parte dell'autorita' territorialmente competente e
funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.
                               Art. 3
                      (Regali e altre utilita)
1.  Il  dipendente  non  chiede,  per  se'  o per altri, ne' accetta,
neanche  in  occasione  di  festivita', regali o altre utilita' salvo
quelli  d'uso  di  modico  valore,  da  soggetti che abbiano tratto o
comunque  possano  trarre  benefici da decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per se' o per altri, ne' accetta, regali
o  altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto
grado.  Il  dipendente  non  offre  regali  o  altre  utilita'  ad un
sovraordinato  o  a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi,
salvo quelli d'uso di modico valore.
                               Art. 4
       (Partecipazione ad associazioni a altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione,
il  dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione
ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i
cui   interessi  siano  coinvolti  dallo  svolgimento  dell'attivita'
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2.  Il  dipendente  non  costringe  altri  dipendenti  ad  aderire ad
associazioni  ed  organizzazioni,  ne'  li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.
                               Art. 5
               Trasparenza negli interessi finanziari.
1.  II  dipendente  informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di
tutti  i  rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che
egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a)  se  egli,  o  suoi  parenti  entro  il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i
predetti rapporti di collaborazione;
b)  se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
abbiano  interessi  in  attivita'  o  decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2.  Il  dirigente,  prima  di  assumere  le  sue  funzioni,  comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie a gli altri interessi
finanziari  che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado  o  affini  entro  il  secondo,  o  conviventi  che  esercitano
attivita'  politiche,  professionali  o  economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano
coinvolte  nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Su
motivata  richiesta  del  dirigente  competente  in materia di affari
generali  e  personale,  egli  fornisce  ulteriori informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e tributaria.
                               Art. 6
                       (Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
o  ad  attivita'  che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di
suoi  parenti  entro  il  quarto  grado o conviventi; di individui od
organizzazioni  con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente
o  grave  inimicizia  o rapporti di credito o debito; di individui od
organizzazioni  di  cui  egli  sia  tutore,  curatore,  procuratore o
agente;  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute, comitati,
societa'  o  stabilimenti  di cui egli sia amministratore o gerente o
dirigente.  II  dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso in cui
esistano  gravi  ragioni  di  convenienza.  Sull'astensione decide il
dirigente dell'ufficio.
                               Art. 7
                       (Attivita' collaterali)
1. II dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni  o  altre  utilita' per prestazioni alle quali e' tenuto
per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2.   II  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione  con
individui  od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente,  un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
3. II dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di
incarichi remunerati.
                               Art. 8
                           (Imparzialita)
1.  Il  dipendente,  nell'adempimento  della  prestazione lavorativa,
assicura  la  parita'  di  trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto  con  l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta  ne'  accorda  ad  alcuno  prestazioni  che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
2.  II  dipendente  si  attiene  a  corrette modalita' di svolgimento
dell'attivita'  amministrativa  di  sua  competenza,  respingendo  in
particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi
superiori.
                               Art. 9
                 (Comportamento nella vita sociale)
1.   Il   dipendente   non   sfrutta   la   posizione   che   ricopre
nell'amministrazione  per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei
rapporti    privati,    in   particolare   con   pubblici   ufficiali
nell'esercizio  delle  loro  funzioni, non menziona ne' fa altrimenti
intendere,  di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
                               Art. 10
                     (Comportamento in servizio)
1.  Il  dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' affida
ad  altri  dipendenti  il  compimento  di  attivita'  o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
2.  Nei  rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita
le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature
di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non
utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il
dipendente  che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se
ne  serve  per  lo  svolgimento  dei  suoi compiti d'ufficio e non vi
trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4.  II dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o gode a
titolo  personale,  utilita'  spettanti  all'acquirente, in relazione
all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
                               Art. 11
                     (Rapporti con il pubblico)
1 . II dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata
attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli
siano  richieste  in  ordine  al  comportamento  proprio  e  di altri
dipendenti   dell'ufficio.  Nella  trattazione  delle  pratiche  egli
rispetta  l'ordine  cronologico  e  non rifiuta prestazioni a cui sia
tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro da svolgere
o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti
con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2.   Salvo   il   diritto   di  esprimere  valutazioni  e  diffondere
informazioni  a  tutela  dei  diritti  sindacali  e dei cittadini, il
dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a
detrimento  dell'immagine  dell'amministrazione.  II dipendente tiene
informato  il  dirigente  dell'ufficio  dei  propri  rapporti con gli
organi di stampa.
3.  Il  dipendente  non  prende  impegni  ne' fa promesse in ordine a
decisioni  o  azioni  proprie  o altrui inerenti all'ufficio, se cio'
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita'.
4.   Nella   redazione   dei  testi  scritti  e  in  tutte  le  altre
comunicazioni   il   dipendente   adotta   un   linguaggio  chiaro  a
comprensibile.
5.  Il  dipendente  che  svolge  la  sua  attivita' lavorativa in una
amministrazione  che  fornisce  servizi  al pubblico si preoccupa del
rispetto   degli   standard   di  qualita'  e  di  quantita'  fissati
dall'amministrazione  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Egli  si
preoccupa  di  assicurare  la continuita' del servizio, di consentire
agli  utenti  la  scelta  tra  i  diversi erogatori e di fornire loro
informazioni  sulle  modalita'  di  prestazione  del  servizio  e sui
livelli di qualita'.
                               Art. 12
                             (Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il
dipendente  non  ricorre  a mediazione o ad altra opera di terzi, ne'
corrisponde   o   promette   ad   alcuno   utilita'   a   titolo   di
intermediazione,  ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione
o l'esecuzione del contratto.
2.  Il  dipendente  non  conclude,  per  conto  dell'amministrazione,
contratti   di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento  o
assicurazione  con  imprese  con le quali abbia stipulato contratti a
titolo   privato   nel   biennio   precedente.   Nei   caso   in  cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento  o  assicurazione,  con imprese con le quali egli abbia
concluso  contratti  a  titolo  privato  nel  biennio  precedente, si
astiene   dal   partecipare  all'adozione  delle  decisioni  ed  alle
attivita' relative all'esecuzione del contratto.
3.  Il  dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese
con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura,   servizio,  finanziamento  ed  assicurazione,  per  conto
dell'amministrazione,   ne   informa   per   iscritto   il  dirigente
dell'ufficio.
4.  Se  nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,
questi  informa  per  iscritto  il dirigente competente in materia di
affari generali a personale.
                               Art. 13
         (Obblighi connessi alla valutazione del risultati)
1.  Il  dirigente  ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di
controllo  tutte  le informazioni necessarie ad una piena valutazione
dei  risultati  conseguiti  dall'ufficio  presso  il  quale  prestano
servizio.  L'informazione  e'  resa  con  particolare  riguardo  alle
seguenti   finalita':   modalita'   di   svolgimento   dell'attivita'
dell'ufficio;  qualita'  dei servizi prestati; parita' di trattamento
tra  le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli
uffici,  specie  per gli utenti disabili; semplificazione e celerita'
delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione
delle   procedure;   sollecita   risposta   a   reclami,   istanze  a
segnalazioni.
              NOTA A VERBALE FP CGIL, FPS CISL e UIL PA
FP  CGIL,  FPS  CISL  e  UIL  PA  dichiarano  che il negoziato doveva
comportare  tra  i  suoi  esiti  oggettivi  la  modifica  della  base
stipendiale   utile  ai  fini  del  calcolo  della  pensione  (per  i
lavoratori   con   regime   previdenziale   INPDAP)   a  seguito  del
conglobamento  sullo stipendio tabellare della indennita' integrativa
                              speciale.
La  pretesa  dell'ARAN di impedire questo esito si poggia, non su una
presunta  assenza  di  copertura finanziaria, ma su una pregiudiziale
del Governo.
FP  CGIL, FPS CISL e UIL PA decidono comunque di firmare l'ipotesi di
accordo solo per una valutazione complessiva dell'ipotesi stessa.
Le   scriventi   OO.SS.,  nella  convinzione  della  raggiungibilita'
dell'obiettivo  di  rivalutare  la base stipendiale anche ai fini del
calcolo  della pensione, la cui copertura finanziaria e' gia' in atto
presso  l'INPDAP,  dichiarano  fin  d'ora l'apertura di una specifica
vertenza sindacale e legale a sostegno delle proprie richieste.
 
 
      FP CGIL                 CISL FPS                  UIL PA
    Carlo Podda             Rino Tarelli            Salvatore Bosco
Segretario Nazionale    Segretario Generale       Segretario generale
 
 
 
     (FIRMATO)               (FIRMATO)                  (FIRMATO)
 
 
              NOTA A VERBALE FP CGIL, FPS CISL e UIL PA
 
FP  CGIL,  FPS  CISL  e  UlL  PA  dichiarano che, in riferimento alla
disciplina  relativa alle assenze per malattia di cui all'art. 21 del
CCNL  del  6.7.1995,  cosi'  come  integrato dall'art. 7 del CCNL del
14.2.2001,  dovrebbero  essere  escluse  dal  computo  dei  giorni di
assenza  per malattia di cui ai punti 1 e 2 del citato art. 21, oltre
alle  giornate  in  cui  il  dipendente  si  assenta dal servizio per
sottoporsi  a  terapie  temporaneamente  e/o parzialmente invalidanti
prescritte   per  gravi  patologie,  nonche'  a  quelle  di  ricovero
ospedaliero  o  di  day hospital, anche le giornate di assenza dovute
agli  effetti delle suddette terapie, purche' debitamente certificate
dalla   competente   Azienda   Sanitaria   Locale   o   da  Struttura
Convenzionata.
 
 
      FP CGIL                  CISL FPS                 UIL PA
    Carlo Podda              Rino Tarelli           Salvatore Bosco
Segretario Nazionale      Segretario Generale     Segretario generale
 
 
     (FIRMATO)                (FIRMATO)                (FIRMATO)
 
 
 
              NOTA A VERBALE FP CGIL, FPS CISL e UIL PA
FP  CGIL,  CISL  FPS e UIL PA sottolineano l'esigenza di pervenire in
tempi  rapidi  alla  definizione  di  apposito  accordo in materia di
pensione  complementare anche alla luce di quanto previsto all'art. 5
del CCNL per il personale non dirigente relativo al biennio economico
2000 - 2001 e delle novita' introdotte dal presente CCNL.
 
 
       FP CGIL                   CISL FPS                UIL PA
    Carlo Podda               Rino Tarelli          Salvatore Bosco
Segretario Nazionale      Segretario Generale     Segretario generale
 
 
     (FIRMATO)                  (FIRMATO)               (FIRMATO)
 
 
                         CSA di CISAL/FIALP
          FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI PUBBLICI
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
 
IL  CSA  di  CISAL/FIALP,  nel  sottoscrivere  il  CCNL  relativo  al
personale dei Comparto Enti Pubblici non Economici per il quadriennio
2002 - 2005, esprime le seguenti osservazioni:
A) Art. 10 - comma 3
Il  ruolo  della  formazione  continua  per  completare  e  sostenere
l'attivita'  di  ricollocazione  funzionale  del  personale  non puo'
essere  limitativamente  enunciato  per  i soli passaggi dall'area A)
verso l'area B).
B) Art. 25 - comma 5
Gli  oneri  per la ricollocazione del personale in servizio nell'area
A), in presenza di processi di riorganizzazione da cui possa derivare
una  contrazione  dei posti funzione di pertinenza della stessa area,
non  puo'  far carico, anche in via eccezionale e per una sola volta,
al  fondo  per i trattamenti accessori, ma deve essere posto a carico
degli  Enti  destinatari  del  processo  di  riorganizzazione essendo
peraltro riferito a passaggi di qualifica tra aree diverse.
C)
La   scrivente  O.S.  sottolinea  negativamente  la  carenza  di  una
qualsivoglia  risposta  alla  difformita'  di  trattamento ingenerata
dalla   mancata   corresponsione  dei  montante  contributivo  per  i
lavoratori assunti post L.70/75, non iscritti al fondo di previdenza.
D)
La  scrivente  rimarca,  infine,  la mancata previsione di un impegno
atto  a  favorire  la ricostituzione degli organi dell'ASSIDEP per la
gestione della polizza sanitaria integrativa.
 
                      IL COORDINATORE NAZIONALE
                           Franco Calandri
                              (firmato)
 
RdB
Pubblico Impiego
 
                           NOTA A VERBALE
 
La  R.d.B.  Pubblico  impiego valuta nel complesso in modo negativo i
contenuti del CCNL 2002-2005 Comparto Enti Pubblici non Economici, in
quanto:
-  ritiene insufficienti le risorse economiche destinate agli aumenti
contrattuali  perche'  inferiori  ai  tassi ufficiali di inflazione e
perche'  di  gran  lunga  piu'  bassi  del  costo  reale  della vita,
soprattutto  in  rapporto  agli effetti determinati dall'introduzione
dell?Euro,  condizione  che  accentua  la distanza dalle retribuzioni
europee;
-  esprime  nel  contempo  un  giudizio  posititvo sulla ripartizione
interna  delle  somme  stanziate,  che  in prevalenza incrementano la
retribuzione tabellare, andando cosi' nella direzione delle richieste
avanzate dalla R.d.B.. Inoltre, l'stituzione dell'indennita' di Ente,
che  trasforma  risorse  incerte  e precarie in fisse e continuative,
traduce in concreto l'stituzione della 14° mensilita';
-  rileva  che  la  presente  ipotesi  di  Accordo si qualifica quasi
esclusivamente  come  rinnovo  del  biennio  economico,  rinviando ad
ulteriori  ed  indefiniti  momenti,  problemi  rilevanti quali quelli
connessi ad una nuova definizione dell'ordinamento professionale;
-  ritiene  insufficiente  ed inadeguata la soluzione adottata per la
problematica relativa all'insediamento nel contratto degli ex custodi
degli stabili dismessi degli Enti Previdenziali;
-  considera inaccettabile la scelta di far gravare sui Fondi di Ente
anche il finanziamento dei passaggi dall'Area A all'Area B.
 
Inoltre la R.d.B. Pubblico Impiego ritiene che il CCNL 2002-2005:
- irreggimenta il personale in una gabbia disciplinare e repressiva;
-  non  da  certezza  in  ordine  al  libero esercizio delle liberta'
sindacali.
La  R.d.B.  Pubblico  Impiego sciogliera' la riserva gia' espressa al
momento  della  sottoscrizione  dell'Ipotesi d'Accordo dopo che sara'
ultimata  la  consultazione  dei  lavoratori del comparto, al fine di
verificare  la  rispondenza  alle  necessita'  ed  aspettative  della
categoria.
 
 
Roma, 09.10.2003                          per la Direzione Nazionale
                                            R.d.B. Pubblico Impiego
                                              Domenico Provenzano
                                                   (firmato)
 
                  Federazione delle Rappresentanze
               Sindacali di Base del Pubblico Impiego
 
        Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 Roma - tel. 06/762821
               fax 06/7628233 - sito web wwwrdbcub.it