LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovann - Presidente
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Dott. GARRIBBA Tito -
Consigliere
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Dott. CORTESE Arturo -
Consigliere
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Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere
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Dott. FIDELBO Giorgio -
Consigliere
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ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
C.F.S., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 27 gennaio 201 emessa dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato ZUCCARDI MERLI LILIANA, che ha insistito nel ricorso.
Fatto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il
Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento
del 13 gennaio 2011 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva
applicato la misura cautelare prevista dall'art. 282 ter c.p.p.,
consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa, nei confronti di C.F.S., indagato per i reati di atti
persecutori (art. 612 bis c.p.), maltrattamenti (art. 572 c.p.) e
lesioni (artt. 582 e 585 c.p.), tutti commessi ai danni del coniuge
separato, Ca.Ma..
2. - L'avvocato Liliana Zuccardi Merli, nell'interesse dell'indagato,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
- invalidità della misura cautelare disposta per omesso interrogatorio
ai sensi dell'art. 294 c.p.p., precisando che sebbene l'ordinanza
impugnata faccia riferimento ad un interrogatorio di garanzia, tuttavia
l'indagato non è stato mai convocato per essere interrogato, ne alcun
avviso risulta essere stato mai notificato al suo difensore; in realtà,
il C. si sarebbe trovato negli uffici del G.i.p. per ritirare copia del
provvedimento cautelare e in quell'occasione non avrebbe risposto alle
domande del giudice;
- carenza dei gravi indizi di colpevolezza, basati sulle dichiarazioni
del figlio della coppia, C.P., non a conoscenza diretta dei fatti
narrati;
- violazione dell'art. 273 c.p.p., in quanto la misura cautelare sarebbe stata disposta in relazione a reati prescritti;
- eccezione di costituzionalità della misura applicata in relazione all'art. 16 Cost.;
- ineseguibilità del provvedimento cautelare per indeterminatezza della prescrizione;
- violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2, per sproporzione della misura disposta rispetto ai fatti contestati;
- violazione dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), per carenza delle esigenze cautelari.
Successivamente, il difensore ha depositato motivi aggiunti.
Diritto
3. - Il ricorso è fondato, con
riferimento alla dedotta indeterminatezza del provvedimento cautelare
in relazione ai luoghi ai quali si riferisce.
3.1. - Invero, il provvedimento genetico nel porre il divieto
all'imputato di avvicinarsi "a tutti i luoghi frequentati" dalla
persona offesa ha omesso di indicarli in maniera specifica, come invece
richiede l'art. 282 ter c.p.p., che prevede che il divieto di
avvicinamento si riferisca a "luoghi determinati".
La misura prevista dalla norma citata, come pure quella di cui all'art.
282 bis c.p.p., si caratterizza per essere normativamente "temperata"
sulla situazione che si vuole tutelare in via cautelare.
Il giudice penale è abituato a maneggiare misure cautelari "interamente
predeterminate", che generalmente non necessitano di integrazioni
prescrittive e quando vi sono, sono di minima entità.
Invece, sia la misura di allontanamento dalla casa familiare, che
quella del divieto di avvicinamento si caratterizzano perché affidano
al giudice della cautela il compito, oltre che di verificare i
presupposti applicativi ordinari, di riempire la misura di quelle
prescrizioni essenziali per raggiungere l'obiettivo cautelare ovvero
per limitare le conseguenze della misura stessa.
Così, nel provvedimento di allontanamento dalla casa familiare il
giudice penale può prescrivere determinate modalità di visita del
soggetto allontanato dalla abitazione coniugale, ad esempio tenendo
presenti le esigenze educative dei figli minori; con il provvedimento
di divieto di avvicinamento il giudice deve individuare i luoghi ai
quali l'indagato non può avvicinarsi e in presenza di ulteriori
esigenze di tutela può prescrivere di non avvicinarsi ai luoghi
frequentati dai parenti della persona offesa e addirittura indicare la
distanza che l'indagato deve tenere da tali luoghi o da tali persone;
inoltre, spetta al giudice vietare che l'indagato comunichi con la
vittima, indicando i mezzi vietati; in entrambi i casi, qualora la
frequentazione dei luoghi sia necessaria per motivi di lavoro ovvero
per esigenze abitative, il giudice prescrive le modalità e può imporre
specifiche limitazioni.
E' evidente che l'efficacia di queste misure, funzionali ad evitare il
pericolo della reiterazione delle condotte illecite, è subordinata a
come il giudice le riempie di contenuti attraverso le prescrizioni che
le norme gli consentono. Ne consegue che per le misure in questione
appare necessaria la completa comprensione delle dinamiche che sono
alla base dell'illecito, nel senso che il giudice deve modellare la
misura in relazione alla situazione di fatto. Ciò comporta che il
pubblico ministero nella sua richiesta (e ancor prima la polizia
giudiziaria) dovrà ben rappresentare al giudice, oltre agli elementi
essenziali per l'applicazione della misura, anche aspetti
apparentemente di contorno, che invece possono assumere una importanza
fondamentale ai fini dei provvedimenti di allontanamento o di divieto
di avvicinamento, che possono risultare utili per dare il migliore
contenuto al provvedimento cautelare.
Così, nella misura cautelare di cui all'art. 282-ter c.p.p., assumono
un particolare rilievo le informazioni circa i luoghi abitualmente
frequentati dalla persona offesa o dai suoi parenti, proprio in quanto
funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare attraverso
l'allontanamento dell'autore del reato, che dovrebbe servire ad evitare
il ripetersi di episodi delittuosi ai danni della persona offesa. Ma
nell'ambito dei luoghi abitualmente frequentati la norma pretende che
vengano individuati "luoghi determinati", perché solo in questo modo il
provvedimento assume una conformazione completa, che ne consente non
solo l'esecuzione, ma anche il controllo che tali prescrizioni siano
osservate. D'altra parte, la completezza e la specificità del
provvedimento costituisce una garanzia per un giusto contemperamento
tra le esigenze di sicurezza, incentrate sulla tutela della vittima, e
il minor sacrificio della libertà di movimento della persona sottoposta
ad indagini.
In altri termini, deve ritenersi che con il provvedimento ex art. 282
ter c.p.p., il giudice debba necessariamente indicare in maniera
specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto
divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura
cautelare, come quella oggetto di esame, che si limiti a fare
riferimento genericamente "a tutti luoghi frequentati" dalla vittima.
Così concepito il provvedimento, oltre a non rispettare il contenuto
legale, appare strutturato in maniera del tutto generica, imponendo una
condotta di non facere indeterminata rispetto ai luoghi, la cui
individuazione finisce per essere di fatto rimessa alla persona offesa.
3.2. - Peraltro, la genericità del provvedimento rivela altresì
caratteri di eccessiva gravosità e di sostanziale ineseguibilità -
tanto da conferire natura quasi abnorme alla misura disposta - con
riferimento all'altra prescrizione, con cui si intima all'indagato di
"mantenere una distanza non inferiore a metri 100 in caso di incontro
occasionale" con la persona offesa.
L'art. 282 ter c.p.p. contempla la possibilità che il giudice prescriva
all'imputato di mantenere una determinata distanza dalla persona
offesa, tuttavia deve escludersi che un simile "ordine" possa essere
riferito anche ad incontri occasionali, quelli cioè in cui l'intimato
non cerchi volontariamente il contatto con la propria vittima;
diversamente si porrebbe a suo carico un divieto indeterminato, la cui
inosservanza, peraltro, potrebbe risultare non voluta, in quanto del
tutto casuale.
Si deve ritenere, invece, che la norma nel prevedere il divieto di
avvicinarsi alla persona offesa pretenda, anche in questo caso,
indicazioni specifiche, con riferimento a situazioni in cui vi sia il
concreto rischio che la persona offesa possa venire a contatto con
l'autore dei reati posti in essere ai suoi danni (ad esempio, nel caso
in cui le due persone lavorino nello stesso ufficio o nello stesso
luogo di lavoro).
4. - Si tratta di carenze contenutistiche che incidono sulla validità
stessa del provvedimento genetico e che il Tribunale del riesame non ha
preso in considerazione, nonostante il ricorrente avesse lamentato
l'eccessività della misura in relazione al grado di compromissione
della propria libertà di circolazione. Ne consegue l'annullamento sia
dell'ordinanza impugnata, che della stessa misura cautelare disposta
dal G.i.p., di cui deve essere dichiarata la cessazione.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
5. - Gli altri motivi, peraltro manifestamente infondati, devono ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché l'ordinanza del 13.1.2011 del G.i.p. del Tribunale di Roma.
Dichiara cessata la misura cautelare in atto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011