CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE7

7 agosto 2009, n. 18076

 

SENESE Salvatore - Presidente

TOFFOLI Saverio - Estensore

NARDI Vincenzo - P.M.

G. G. c. I.N.P.D.A.P.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

La Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana della Corte dei Conti, in riforma della sentenza di primo grado del giudice unico presso la Sezione giurisdizionale della medesima Corte per la Regione siciliana, riconosceva il diritto di G. G., ingegnere dirigente del Comune di ...omissis..., cessato dal servizio dal 1 marzo 1989 con diritto a pensione erogata dall'INPDAP, all'inclusione nella base pensionabile dell'indennità di coordinamento di cui al D.P.R. 13 maggio 1982, n. 268, art. 34.

Più precisamente, la Corte preliminarmente ricordava di avere disposto un supplemento istruttorio e specificamente di avere ordinato all'Inpdap di depositare agli atti del giudizio la documentazione utile per accertare con quale qualifica (prima o seconda qualifica dirigenziale) l'ing. G. G. era stato collocato a riposo, nonchè le indennità in godimento durante il servizio. Ricordava anche che il G. G. aveva a sua volta depositato documentazione relativa al suo trattamento pensionistico.

Osservava poi che dall'istruttoria svolta era risultato che l'interessato era stato collocato a riposo con la prima qualifica dirigenziale, percependo fino all'ultimo giorno di servizio l'indennità per direzione di struttura di L. 3.000.000 per dodici mesi, attribuita al personale inquadrato nella prima qualifica dall'art. 34, dell'accordo sindacale per il triennio 1985 - 1987, approvato con il già richiamato D.P.R. n. 268 del 1982. Detta indennità doveva ritenersi compresa nella base retributiva annua valutabile agli effetti pensionistici poichè si trattava di un emolumento contrattuale con caratteri di generalità, corrispettività, certezza, fissità continuità e ricorrenza.

Il G. propone ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c..

L'intimato Inpdap non si è costituito.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso deduce eccesso di potere giurisdizionale.

In punto di fatto espone che l'Inpdap aveva prodotto solo in parte la documentazione richiesta e che il G. G., ammesso ad integrare la documentazione relativa al suo trattamento pensionistico, aveva prodotto: la determinazione dirigenziale del 23.2.2006 del Comune di ...omissis..., avente ad oggetto la rettifica della scheda a lui intestata, applicativa del D.P.R. n. 333 del 1990, con cui era espressamente riconosciuta in suo favore la prima qualifica dirigenziale per il periodo fino al 1 gennaio 1989 e la seconda qualifica dirigenziale dal 1 ottobre 1989; il conseguente nuovo modello 98.1 contenente le retribuzioni annue lorde contributive dal 1.7.1988 al 1.7.1990; la lettera di trasmissione da parte del Comune all'Inpdap di detto mod. 98.1. Precisa ancora che in base alla rettifica di cui alla determinazione del 23.2.2006 egli aveva percepito nell'ultimo periodo del rapporto di lavoro l'indennità in questione nella misura di L. 4.600.000 per dodici mesi.

Lamentata la conseguente erroneità della sentenza impugnata, deduce che il riferimento da parte della medesima all'indennità di coordinamento nella misura di cui alla Delib. della Giunta municipale 5 novembre 1992, invece che nell'importo più elevato di cui alla determinazione di rettifica del 23.2.2006, era l'effetto di un'implicita pronuncia sulla illegittimità del secondo provvedimento. Così procedendo, secondo il ricorrente, la Corte dei Conti era incorsa in un vizio di eccesso di potere giurisdizionale, avendo violato il principio secondo cui detta Corte non può esaminare neanche incidentalmente, per difetto di giurisdizione al riguardo, la legittimità dei provvedimenti amministrativi incidenti sullo status giuridico ed economico conseguito dall'impiegato nel rapporto di pubblico servizio, anche se essi costituiscano il presupposto indispensabile per la liquidazione della pensione.

Il ricorso non è fondato.

E' vero che, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni unite, la Corte dei conti, in sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonchè degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, ma non può decidere, neppure in via incidentale, sulla legittimità di detti atti, trattandosi di questione pregiudiziale che è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto d'impiego, ove gli atti medesimi siano ancora impugnabili, e che resta preclusa, quando essi siano divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione (o di giudicato). E l'inosservanza da parte della Corte dei conti del suddetto divieto, in quanto attinente ai limiti esterni delle sue attribuzioni giurisdizionali, è denunciarle con ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenze n. 6084/1982, 7293/1983, 99/1999; cfr. anche la sentenza n. 12722/2005 sul suindicato potere della Corte dei conti di delibare gli atti amministrativi relativi al rapporto di lavoro al fine di valutarne l'incidenza sul trattamento di quiescenza).

Nella specie, però, non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la Corte dei conti abbia proceduto ad una valutazione di illegittimità sul piano del rapporto di pubblico impiego della determinazione dell'amministrazione comunale, che, come riferito nel ricorso, sarebbe intervenuta in data 23.2.2006, e quindi a distanza di molti anni dalla conclusione del rapporto di impiego, nè sussistono univoci elementi che dimostrino la sussistenza di un'implicita statuizione in tal senso. Al contrario, il riferimento espresso alla qualifica rivestita al momento del collocamento a riposo e all'importo dell'indennità per direzione di struttura percepita durante l'ultimo periodo del servizio, lascia chiaramente intendere che il giudice contabile abbia ritenuto dette circostanze quelle rilevanti in relazione alla disciplina pensionistica e all'oggetto del giudizio. Quest'ultimo è stato espressamente puntualizzato da detta Corte nella parte introduttiva delle considerazioni in diritto, in cui è riferito che l'ing. G. G. aveva chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, "l'indennità di coordinamento, prevista dal D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, art. 34, percepita in servizio, sia dichiarata quiescibile".

Pertanto non è affatto configurabile la lamentata (implicita) valutazione come illegittimi di provvedimenti del Comune di ...omissis.... E censure circa l'identificazione dell'oggetto del giudizio da parte della Corte dei Conti non sono stata proposte e comunque esulerebbero dall'ambito della cognizione di questa Corte regolatrice rispetto alle sentenze della Corte dei Conti, limitata, così come prevede la l'art. 111 Cost., alla violazione dei limiti esterni della sua giurisdizione, con esclusione quindi delle violazione della legge processuale e degli errores in indicando (Cass. S.U. n. 28653/2008, 29348/2008).

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non deve provvedersi quanto alle spese del giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

 

P. Q. M.

 

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.