L’ARTIGIANO, L’ARTIGIANO DI FATTO,L’ASSICURABILITA’ IN INAIL E LE NUOVE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

PREMESSA. DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA.

La Legge 443/85 definisce l'imprenditore artigiano, le attività che possono essere svolte dall'impresa artigiana e le forme che tale impresa può assumere. Statuisce inoltre i limiti dimensionali di tali tipologie di imprese. Si ricorda che, in base alla Legge 133/97 (in G.U. n. 116 del 21/5/97), l'impresa artigiana può essere costituita ed esercitata anche nelle forme di società a responsabilità limitata con un unico socio o società in accomandita semplice, sempre che esistano i requisiti dimensionali, soggettivi (riferiti all'imprenditore artigiano), e oggettivi (riferiti all'attività svolta) indicati dalla legge stessa. Infine, la Legge 57/2001 (in G.U. n. 66 del 20/3/2001) ha previsto la possibilità di costituire imprese artigiane anche nella forma di società a responsabilità limitata pluripersonale.È impresa artigiana, in particolare, «... l’impresa contraddistinta dai seguenti elementi:1 - il ruolo preponderante dell'artigiano, che deve prestare in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo (art. 2, 1° comma); deve comunque essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi speciali;2 -l'oggetto dell'impresa, che oggi può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi; sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.  salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa».

ASSICURABILITA’ DELL’ARTIGIANO.

È imprenditore artigiano, pertanto,colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di tito­lare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2, comma 1, legge 8.8.1985, n. 443).

Gli artigiani, in quanto lavoratori autonomi che esercitano le lavorazioni rischiose previste dall’articolo 1 del Dpr n. 1124/1965, si trovano nella condizione di assicuranti ed assicurati al tempo stesso.

Infatti, ai sensi dell'art. 203 del D.P.R. n. 1124 del 1965 i titolari di aziende artigiane sono tenuti alla denuncia dell'infortunio dagli stessi subito sul lavoro. L'omissione di tale denuncia com­porta, in relazione alla disposizione dell'art. 52 dello stesso D.P.R., la perdita del diritto alla indennità erogata dall'istituto assicuratore per il periodo di tem­po che precede l'eventuale tardiva comunicazione, a meno che l'assicurato non si sia trovato nella impossibilità di provvedere tempestivamente alla denuncia (cfr. Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 1992, n. 3561).

Al riguardo la Corte di Cassazione ave­va chiarito ripetutamente (Cass. 7.11.1983, n. 6575; Cass. 23.4.1985, n. 2679; Cass. 10.2.1987, n. 1438) che soggetto dell'assicurazione è l'arti­giano, in quanto attende abitualmente al lavoro manuale nell'impresa ed è espo­sto allo stesso rischiò degli altri lavora­tori assicurati, eventualmente anche suoi dipendenti, Ma non anche l'artigia­no, pur se lavoratore manuale abituale, nell'espletamento di attività imprendito­riale ed organizzatìva dell'azienda. Va segnalato, però, che la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che relativamente agli artigiani la tutela as­sicurativa, mentre non si estende all'a­spetto imprenditoriale - organizzativo della loro attività, trova applicazione in riferiménto anche alle operazioni mate­riali complementari e sussidiarie che concorrano alla realizzazione del com­plesso dell'opera finale (le previsioni dell'art. 5 della legge n. 443 del 1985 in materia di vendita dei propri prodotti da parte delle imprese artigiane), an­che se eseguite all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività produttiva di ba­se (Cass. civ., 24.4.1998, n.4255)

 

LA LETTERA CIRCOLARE N. 17/1979

Con lettera circolare n. 17/1979 l'INAIL, nell"estendere la tutela assicurativa ai lavoratori arti­giani che si avvalgono in via non occasionale dei veicoli a motore personalmente condotti, ha ritenuto indennizzabili gli eventi lesivi verificatisi nell'eserci­zio di qualsiasi prestazione riferibile all'attività dell'im­presa artigiana . l’inail nel disciplinare l’assicurabilità.”La conduzione di veicoli a motore, precisava l’Inail, deve essere espletata in modo professionale e cioè abitualmente anche se non continuativamente, purché non in via occasionale o eccezionale e deve essere comunque ricollegabile all'esercizio dell'impresa artigiana.Ne consegue che, sotto il profilo risarcitivo, rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni da incidenti stradali occorsi ad artigiani durante l'espletamento di attività di carattere strettamente personale, mentre debbono ritenersi tutelati gli eventi dannosi verificatisi nell'esercizio di qualsiasi prestazione riferibile all'attività dell'impresa stessa.

LA CIRCOLARE N. 33 DEL 31/7/1987.

Con lettera circolare del 31.7.1987, n. 33,l’INAIL preci­sava (a parziale modifica della citata lettera circolare n. 17/79) che, mentre dovevano continuare ad essere consi­derate come avvenute in occasione di lavoro tutte le ope­razioni compatibili con la manualità e l'abitualità richia­mata dall'articolo 4 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 (ad es. l'uso di autovetture per il trasporto dei manufatti per recarsi dal cliente al fine di determinare i tempi e le modalità di esecuzione dell'ope­ra tecnicamente artigianale), restavano, invece, escluse dalla tutela le attività (svolgimento di pratiche ammini­strative, acquisizione della clientela, stipula di contratti etc.) recanti una connotazione tipicamente imprenditoria­le.Al riguardo la Corte di Cassazione ha peraltro avuto occasione di chiarire ripetutamente (Cass. 7 novembre 1983, n° 6575 in causa INAIL c/Sartori Giuseppe; Cass. 23 aprile 1985, n° 2679 in causa INAIL c/ Genova Salvatore e Cass. 10 febbraio 1987, n° 1438 in causa Brandi Franco c/INAIL che soggetto dell'assicurazione e l'artigiano in quanto attende abitualmente al lavoro manuale nell'impresa ed è esposto allo stesso rischio degli altri lavoratori assicurati, eventualmente anche suoi dipendenti, ma non anche l'artigiano, pur se lavoratore manuale abituale, nell'espletamento di attività imprenditoriale ed organizzativa dell'azienda. Tenuto conto che tale orientamento giurisprudenziale doveva ritenersi ormai consolidato, si precisava - a parziale modifica della citata lettera circolare - che, mentre devono continuare ad essere considerate come avvenute in occasione di lavoro tutte le operazioni compatibili con la manualità e l'abitualità richiamata dall'articolo 4 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 (ad es. l'uso di autovetture per il trasporto dei manufatti per recarsi dal cliente al fine di determinare i tempi e le modalità di esecuzione dell'opera tecnicamente artigianale), restano escluse dalla tutela le attività (svolgimento di pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula di contratti etc.) recanti una connotazione tipicamente imprenditoriale. Le cose sono rimaste ad oggi ferme a questo punto

NATURA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 4, comma 5, legge 443/1985). Tuttavia, l'INAIL ha dato in merito una interpretazione del tutto particolare. Con la circolare n. 11/1986 l'Istituto ha impartito istruzioni attuative della legge 443/1985. Ri­guardo alla portata dell'articolo 5 della legge stessa, che istituisce l'albo delle imprese artigiane, l'Istituto riferiva che l'iscrizione al predetto albo assumeva valore obbligatorio e costitutivo, re­quisito cioè indispensabile per poter istituire il rapporto assicurativo con il titolare artigiano. Successivamente, con circolare n. 43 del 24.6.1987, l'INAIL comunicava che era emersa una di­versa interpretazione del citato articolo 5, interpretazione intesa ad affermare il valore costituti­vo dell'iscrizione all'albo solo ai fini delle agevolazioni (ad esempio tributarie) a favore delle imprese artigiane e non anche con finalità assicurative.

Tale interpretazione, confortata da un parere del Consiglio di Stato, condiviso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in pratica consente di affermare che la qualifica artigianale, anche nella disciplina dettata dalla legge in questione, sussiste, a prescindere dall'iscrizione al­l'albo ove concretamente ricorrano i requisiti di légge.

L'iscrizione è invece espressamente richiesta a tutti gli effetti assicurativi, nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale (art. 13, 6° comma della legge in oggetto). Pertanto, alla luce del nuovo orientamento si intendono abrogate le disposizioni impartite con la citata circolare n. 11/1986 relativa agli effetti dell'iscrizione al predetto albo. Per la configurabilità della natura artigianale dell'attività dovrà quindi farsi riferimento ai requisiti sostanziali stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge in oggetto, concernenti la definizione dell'imprenditore e dell'impresa artigiana. Con detta circolare si statuiva anche in merito ai titolari di autoscuola. Per la configurabilità come artigiani dei titolari di autoscuole, figura già controversa in passato, la soluzione veniva offerta dalla sentenza n. 7043 del 28 novembre 1986 della Corte di cassazione la quale ha sancito detta configurabilità anche alla luce della normativa in oggetto e, pertanto, si intendono definitivamente confermati i criteri contenuti nel notiziario n. 26/1978. Il titolare di un'autoscuola, che svolga contemporaneamente attività di istruttore di guida di veicoli a motore, è soggetto all'obbligo assicurativo contro il rischio d'infortunio sul lavoro, attesa la natura artigianale di tale azienda ed essendo irrilevante che l'at­tività manuale dell'istruttore abbia carattere accessorio o strumentale (rispetto a quella d'istruzione) o sia addirittu­ra marginale (Cass. civ., 3.11.1989, n. 4587).

ARTIGIANO DI FATTO.

Da diversi decenni la questione circa la possibilità di annoverare tra gli "ar­tigiani" anche coloro che, pur non risultando iscritti all'Albo delle imprese artigiane, svolgano "di fatto", personalmente ed abitualmente, un'attività "oggettivamente" artigianale, costituisce una "vexhata quaestio", nell'ambito della quale l'INAIL ritiene che l'obbligo assicurativo dell'ar­tigiano sia fondato non tanto sull'elemento formale della iscrizione (o meno) all'Albo delle im­prese artigiane, quanto sulla situazione sostanziale presente nel caso concreto. Tale orientamento dell'Istituto, tuttavia, ha dovuto essere rivisto alla luce della recente normati­va in tema di classificazione aziendale, introdotta con il D.Lgs. n. 38/2000. A fronte del nuovo panorama legislativo testé menzionato, con circolare n. 21 del 28 marzo 2002 l'Istituto comunicava che, ai fini dell'istituzione delle posizioni assicurative arti­giane, l'INAIL era tenuto a far riferimento ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane, ri­sultando illegittima ogni decisione inerente all'istituzione del rapporto assicurativo con il titola­re artigiano ed eventuali dipendenti effettuata in modo autonomo e indipendente dall'iscrizione all'albo artigiano e dalla conseguente classificazione INPS.

Pertanto, nel caso in cui un soggetto con un'unica attività fosse già classificato all'INPS, l'INAIL avrebbe dovuto attenersi alla classificazione aziendale disposta dall'INPS, procedendo alle neces­sarie rettifiche ex articolo 14 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe approvate con D.M. 12 dicembre 2000, se il provvedimento di classificazione aziendale INPS fosse diverso dall'inqua­dramento disposto dall’INAIL.

L'INAIL, inoltre, comunicava che (cfr. circolare n. 21 del 28 marzo 2002 citata) l'eventuale in­quadramento     provvisorio nella Gestione Tariffaria "Artigianato" poteva essere effettuato soltanto nei casi in cui il Datore di Lavoro avesse già presentato domanda d'iscrizione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, e la domanda non fosse stata ancora definita dalla Commissione stessa; ovvero nei casi in cui la natura artigiana dell'impresa fosse dichiarata dal Datore di Lavo­ro ovvero accertata in seguito a verifica ispettiva, ove sussistenti i requisiti di qualifica artigiana previsti dalla legge n. 443/1985.

In tali ultime ipotesi, la Sede INAIL, secondo le istruzioni impartite nella suddetta circolare, do­veva provvedere:

·        ad accordare l'inquadramento provvisorio nel settore artigianato;

·        a segnalare la fattispecie alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, per l'eventuale iscri­zione d'ufficio, all'albo;

·        a segnalare la fattispecie all'INPS per gli aspetti di sua competenza.

Con circolare n. 80 del 23 novembre 2004 l'INAIL ribadisce che, ferma restando l'impossibilità dell'Istituto di effettuare inquadramenti discordanti con la classificazione aziendale disposta dal-l'INPS, tuttavia, non si può escludere che, in relazione ad altri aspetti di propria competenza, l'I­NAIL medesimo possa effettuare proprie, autonome valutazioni finalizzate alla corretta applica­zione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione antinfortunistica, valutando l'attività concretamente svolta dall'artigiano di fatto in quanto tale e non come titolare d'impresa. In buona sostanza, l'Istituto, superando lo stesso dettato normativo di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 38/2000, ritiene di potere autonomamente stabilire la natura artigiana di una impresa indipendentemente dal fatto che la medesima sia come tale classificata all'INPS e sia iscritta nell'albo delle imprese artigiane della CCIAA. Comunica, in proposito, l'INAIL che è possibile che il titolare dell'impresa non artigiana sia obbligato all'assicurazione quale artigiano di fatto, fermo restando - ai fini della determinazione del premio ordinario - l'inquadramento settoriale dell'impresa nella gestione tariffaria individuata in base alla classificazione INPS. Aggiunge, ulteriormente, l'Istituto a titolo esemplificativo, che è artigiano di fatto il titolare del­l'impresa edile con dipendenti - inquadrata dall'INPS nel settore industria - la quale, oltre ad occuparsi degli aspetti organizzativi dell'impresa, svolge personalmente ed abitualmente opera manuale nell'ambito dell'impresa stessa.

Analogamente, è artigiano di fatto il titolare dell'autoscuola con dipendenti - inquadrata dal-l'INPS nel settore terziario - che, oltre a gestire l'impresa, svolge abitualmente l'attività di istruttore di guida.

Ai fini dell'assicurazione antinfortunistica, infatti, le situazioni ora descritte sono sostanzial­mente identiche a quella del titolare delle corrispettive imprese (edile o autoscuola) inquadrate nell'artigianato.

LA NOTA 9045 DEL 7 0TTOBRE 2009

Con questa nota l’istituto ha sintetizzato le linee guida per l’assicurabilità dell’imprenditore artigiano e precisato  che laddove dovesse permanere incertezza circa la ricorrenza dell’obbligo assicurativo eventuali accertamenti che dovessero essere condotti sulle ditte interessate dovranno in particolare individuare :i beni strumentali effettivamente utilizzati; le eventuali lavorazioni rischiose effettuate nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa, compresi l’uso di macchine, apparecchi ed impianti, i lavori di costruzione di opere edili, di trasporto, deposito, carico/scarico delle materie prime e dei prodotti finiti nonché i lavori di impiego di sostanze o di prodotti infiammabili, tossici, corrosivi e caustici;i limiti e le specifiche finalità dell’uso dell’autovettura.

Sono state poi riassunte le linee di indirizzo vigenti in tema di obbligo assicurativo per gli imprenditori artigiani nonché per l’artigiano di fatto ed enucleati esempi di quesiti posti sulla specifica materia relativamente alla necessità di verificare se, nell’ambito del ciclo produttivo della ditta artigiana, sussista una delle attività protette che integrano il requisito oggettivo necessario per assicurare l’imprenditore artigiano, con particolare riguardo a: uso di macchine, apparecchi ed impianti di cui all’art.1, comma 1, del Dpr n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora macchine, apparecchi ed impianti siano impiegati in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all’esercizio dell’impresa, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento;lavorazioni oggettivamente pericolose, anche in assenza dell’uso di macchine, apparecchi o impianti, con specifico riferimento alle fattispecie previste nell’art. 1, comma 3,numeri 1), 7), 8), 10) e 13) del Dpr n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, cui si rinvia.

In linea generale, occorre tenere presente che è difficile escludere la presenza di attività protette di cui all’art. 1 del Dpr n. 1124/1965 nel ciclo produttivo dell’impresa artigiana e, dunque, negare l’insorgenza dell’obbligo assicurativo per l’imprenditore artigiano che partecipa al lavoro manuale della sua impresa. Nella medesima nota sono stati elencati alcuni casi concreti sui quali l’Istituto medesimo si è espresso.

Artigiano operante con furgone

Il quesito si riferisce alla sussistenza dell’obbligo assicurativo per la titolare di una ditta artigiana che conduce un furgone per prelevare la lana e per consegnare cappelli lavorati con l’uncinetto.

Dalla documentazione pervenuta a corredo del quesito, è emerso anche che il locale in cui viene esercitata parte dell’opera artigiana «funge anche da magazzino della lana da lavorare e dei cappelli da riconsegnare...».

Orbene, fra le attività protette che integrano il requisito oggettivo necessario per determinare l’obbligo di assicurare il lavoratore artigiano, nella fattispecie devono essere considerati anche i «… lavori per l’esercizio di magazzini di deposito di merci o materia di cui all’art. 1, comma 3, n. 8, dell’art. 1 del Dpr n. 1124/1965».

Conseguentemente, l’attività di deposito è soggetta ad obbligo assicurativo senza alcuna limitazione relativa alla qualità della merce o all’uso, nella movimentazione delle merci, di macchine, apparecchi od impianti.

In tal senso, può essere utile verificare se il locale in cui viene esercitata l’opera artigiana funga anche da magazzino delle materie prime e dei prodotti finiti da consegnare ai committenti.

Ciò, indubbiamente, consente di ribadire la ricorrenza dell’obbligo assicurativo anche nel caso in cui la lavoratrice artigiana utilizzi «raramente» e, dunque, in via

meramente occasionale e non abituale, il furgone necessario al trasporto dei materiali e dei beni elaborati dall’azienda artigiana che, attualmente, viene eseguito prevalentemente dagli stessi committenti o tramite corrieri.

Titolare di ditta artigiana che lavora in proprio e come socio di società artigiana

L’oggetto del quesito è costituito dalla ricorrenza o meno dell’obbligo di versare distinti premi speciali a carico dell’artigiano che svolge la medesima attività in quanto lavoratore autonomo e, contemporaneamente, in qualità di socio di una società artigiana, anche se non in via prevalente.

L’artigiano che svolge la medesima attività in via autonoma e in qualità di socio lavoratore di una società artigiana, realizza due specifiche situazioni che fanno sorgere due distinti rapporti assicurativi.

In particolare, se uno dei soci della società è iscritto all’Albo delle imprese artigiane ovvero, pur in mancanza dell’iscrizione all’Albo, esercita personalmente ed abitualmente, anche se non in via prevalente, attività oggettivamente artigianale, in presenza dei requisiti di legge, si applicheranno due premi speciali unitari distinti anche in presenza di identica lavorazione svolta dal medesimo soggetto, ossia uno per quella esercitata in qualità di imprenditore artigiano autonomo ed un altro per quella prestata in qualità di socio di una società artigiana.

Fotografi. Lavoratori autonomi artigiani

Sussiste l’obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi artigiani addetti a studi e laboratori fotografici, ai sensi dell’art. 1, comma 3, n. 13) del Dpr n. 1124/1965, dovendosi le pellicole considerare sostanze infiammabili.

In ordine al requisito soggettivo di cui all’art. 4 del Dpr n. 1124/1965, sono soggetti ad obbligo anche i fotografi lavoratori dipendenti e parasubordinati.

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro sussiste, in generale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, nei confronti dei fotografi che, pur non essendo a contatto con tale fonte di rischio (pellicola), adoperino personal computer e apparecchiature per la stampa digitale nello svolgimento di attività di computer grafica.

Artigiano titolare di impresa (artigiano di fatto)

L’attività eventualmente svolta dal titolare dell’impresa non artigiana al di fuori delle «mansioni» tipiche dell’imprenditore è soggetta all’obbligo assicurativo e, in questo caso, il titolare dell’impresa non artigiana è tenuto ad assicurarsi in quanto «artigiano di fatto».

Quindi, è artigiano di fatto il titolare dell’impresa edile con dipendenti che, oltre ad occuparsi degli aspetti organizzativi dell’impresa, svolge personalmente ed abitualmente opera manuale nell’ambito dell’impresa stessa.

Analogamente, è artigiano di fatto il titolare dell’autoscuola con dipendenti che, oltre a gestire l’impresa,svolge abitualmente l’attività di istruttore di guida.

Va però precisato che, non ricorre la figura dell’artigiano di fatto laddove il soggetto non sia dotato dei requisiti tecnico professionali stabiliti dalle leggi statali (ed anche regionali) per l’esercizio di determinate attività che richiedono una specifica preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (legge n.443/1985).

In ogni caso, la sede Inail è tenuta a segnalare tali casi alla Commissione provinciale per l’artigianato per le valutazioni ed i provvedimenti di competenza.

Titolari di imprese artigiane esercenti attività di «modellista per sartoria» e di «confezione di articoli e accessori lavorati a maglia»

Il quesito in oggetto riguarda la sussistenza dell’obbligo assicurativo per due titolari di ditte artigiane esercenti rispettivamente attività di «modellista per sartoria» ed attività di «confezione di articoli e accessori lavorati a maglia», che hanno dichiarato, in sede di denuncia di esercizio, di prestare la loro opera in assenza di macchine, apparecchi od impianti elettrici e senza neppure esercitare

lavorazioni rischiose previste dall’art. 1, comma 3, del Testo unico approvato con Dpr n. 1124/1965.

Entrambe le titolari, peraltro, hanno poi ammesso di avvalersi abitualmente dell’autovettura per esercitare le specifiche attività produttive oggetto dell’impresa.

In particolare, la titolare della azienda esercente attività di «modellista per sartoria» si avvale dell’autovettura per recarsi presso i laboratori di sartoria dei clienti, mentre quella che si occupa di attività di «confezione di Guida al Lavoro articoli a maglia», conduce l’auto non solo per recarsi presso i clienti, ma anche per rifornire la propria azienda dei materiali necessari all’attività.

Relativamente all’ambito applicativo della tutela assicurativa, si ricorda che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le prestazioni sono state sempre riconosciute all’artigiano nel momento in cui partecipa al lavoro manuale della sua impresa, ma non quando attende all’attività di organizzazione ed amministrazione rimessa alla sua discrezionalità di imprenditore.

Dapprima, con lettera circolare n. 17/1979, l’Istituto aveva esteso la tutela assicurativa agli artigiani che si avvalgono in via non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti, ritenendo indennizzabili gli eventi lesivi verificatisi nell’esercizio di qualsiasi prestazione riferibile all’attività dell’impresa artigiana.

Con successiva lettera circolare n. 33 del 31.7.1987, l’Istituto modificava parzialmente l’orientamento espresso con la precedente lettera circolare (n. 17/ 1979) precisando che sono da considerare avvenute in occasione di lavoro «tutte le operazioni compatibili con la manualità e l’abitualità richiamata dall’articolo 4 del Testo unico approvato con Dpr n. 1124/1965 (ad esempio,l’uso di autovetture per il trasporto dei manufatti per recarsi dal cliente al fine di determinare i tempi e le modalità di esecuzione dell’opera tecnicamente artigianale) ...», mentre «restano escluse dalla tutela le attività (svolgimento di pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula dei contratti, ecc.) recanti una connotazione tipicamente imprenditoriale».

Pertanto, è necessario verificare se l’artigiano si avvalga abitualmente dell’autovettura per esercitare le specifiche attività produttive oggetto dell’impresa, ossia se conduca l’autovettura, ad esempio, per recarsi presso i clienti al fine di determinare i tempi e le modalità per l’esecuzione dell’opera o per l’attuazione del servizio già convenuto.

Ciò si rivela indispensabile, in quanto, come si è osservato

sopra, la tutela assicurativa degli artigiani si estende agli infortuni verificatisi in occasione di lavoro, mentre restano escluse dalla tutela le attività tipicamente imprenditoriali ed organizzative, nonché quelle svolte in modo non professionale.

Titolare di impresa artigiana che svolge attività di motoaratura per conto terzi

Una menzione a parte merita il caso relativo ad un titolare artigiano che svolge attività di motoaratura per conto terzi (per la quale è già assicurato presso l’Istituto) e denuncia l’inizio di un’attività di manutenzione parchi e giardini, di sfalcio argini e potatura alberi lungo le strade.

Preliminarmente, si osserva che i titolari di imprese artigiane i quali, oltre alla lavorazione meccanicoagricola per conto terzi, svolgono anche altre attività (quali ad es. movimento di terra per l’edilizia) sono tenuti al pagamento di un doppio premio: il premio speciale unitario annuo, per l’attività di movimento terra;

e il premio ordinario in riferimento alle giornate effettive di lavoro, per l’attività meccanicoagricola di motoaratura per conto terzi.

Quanto al caso in esame, esso si riferisce ad un titolare artigiano che effettua una nuova e diversa lavorazione meccanicoagricola rispetto a quella originariamente denunciata.

In tal caso, tutte le attività svolte sono attività meccanicoagricole e, dunque, al titolare artigiano si applica il regime di contribuzione previsto per le lavorazioni meccanicoagricole svolte per conto terzi e cioè il premio ordinario calcolato in base alle retribuzioni convenzionali,alle giornate effettive di lavoro ed al tasso di tariffa relativo alla voce corrispondente alla lavorazione svolta.

LE NUOVE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

L'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente le "Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui  all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi", secondo la versione originaria, disponeva al comma 1 che: 

"1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:

    a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

    b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

    c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

  2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

    a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

    b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali".  

L'art. 21, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 recita invece:

   1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

    a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

    b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

    c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

  2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

    a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

    b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. 

Come chiaramente rappresentato da Guido Porreca, l'integrazione apportata all'art. 21 dal D. Lgs. n. 106/2009 ha riguardato in particolare il comma 1 essendo stato nello stesso aggiunto che gli obblighi di cui alle lettere a). b) e c) già indicati nel D. Lgs. n. 81/2008 devono intendersi a carico, oltre che dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e dei lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, anche a carico dei coltivatori diretti del fondo, dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e dei piccoli commercianti mentre è stata confermata la facoltà da parte di tutti questi, già espressa nel comma 2 nella versione originaria, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incentrati sui rischi propri delle attività lavorative svolte. Con il D. Lgs. n. 106/2009 sono state inoltre confermate le disposizioni già contenute nell'allegato XVII ed inerenti la verifica che il committente deve effettuare prima di affidare dei lavori in appalto sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e con esso è stato ribadito che il lavoratore autonomo fra i requisiti tecnico-professionali, dei quali deve dimostrare al committente il possesso, vi è quello della sua formazione e della sua sorveglianza sanitaria se richieste dal D. Lgs. n. 81/2008. In realtà l'allegato XVII si riferisce alla verifica della idoneità tecnico professionale che il committente è tenuto a fare nei confronti dei lavoratori autonomi quando vanno ad operare nel settore dei cantieri temporanei o mobili, essendo l'allegato stesso richiamato nell'ambito dell'art. 90 comma 1 lettera a) del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 che riguarda appunto tali cantieri temporanei o mobili ma, per quanto si può leggere nell'art. 26 comma 1 lettera a), inserito nel Titolo I dello stesso decreto, che invece riguarda tutti i tipi di attività lavorative, si attende che un apposito D.P.R fissi, su proposta della Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, le modalità per la verifica tecnico professionale dei lavoratori autonomi in qualunque settore lavorativo vanno ad operare, modalità queste che si presume saranno allineate a quelle di cui all'allegato XVII sui cantieri temporanei o mobili non fosse altro che per un criterio di uniformità. Alla luce di quanto sopra detto e sulla base anche di una osservazione e cioè che, mentre le disposizioni di cui all'art. 21 comma 1 sono dotate di sanzioni nei confronti degli inadempienti, sanzioni previste dall'art. 60 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e fissate nell'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli obblighi di cui al comma 1 lettera a (uso delle attrezzature di lavoro conformi al Titolo III) e comma 1 lettera b (uso dei dispositivi di protezione individuale) e nella sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione degli obblighi di cui comma 1 lettera c (utilizzo della tessera di riconoscimento), la violazione di cui al comma 2 non è invece provvista di copertura sanzionatoria perché appunto si tratta di facoltà, si ritiene, da una lettura coordinata dell'art. 21, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, e del citato Allegato XVII (fermo restando che l'argomento è meritevole di un ulteriore chiarimento), di poter dare al momento, per quanto riguarda gli obblighi, le facoltà ed i requisiti inerenti i lavoratori autonomi, una interpretazione secondo la quale, fermo restando che sussistono in ogni caso a carico dei lavoratori autonomi gli obblighi relativi all'uso di attrezzature conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008, all'uso dei dispositivi di protezione individuale richiesti per lo svolgimento specifico della propria attività nonché all'uso di apposita tessera di riconoscimento quando effettuino la loro prestazione in regime di appalto e subappalto, per quanto riguarda invece la sorveglianza sanitaria e la formazione, hanno la facoltà di effettuarle nel caso che lavorino per proprio conto ma dovranno invece farle nel caso in cui si rechino, nell'ambito di un appalto, a prestare la propria attività lavorativa per conto di un committente e ciò perché è da questi richiesto in quanto lo stesso è tenuto per legge, con obbligo sanzionato penalmente, a verificare la loro idoneità tecnico professionale.

Si rammenta a proposito che la mancata verifica della idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi se agli stessi sono affidati dei lavori nei cantieri temporanei o mobili comporta a carico del committente per cui viene realizzata l'opera o del responsabile dei lavori una sanzione prevista dall'art. 157 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. fissata nell'arresto da due a quattro mesi o nell'ammenda da 1000 a 4800 euro mentre la mancata verifica da parte del committente datore di lavoro della idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi nel caso di lavori affidati in appalto in altri settori di attività lavorative,  è prevista dall'art.  55 dello stesso decreto legislativo ed è fissata anche essa nell'arresto da due a quattro mesi o nell'ammenda da 1000 a 4800 euro.    

Per quanto riguarda, infine, gli adempimenti a carico delle società per esse, se i soci prestano la loro attività lavorativa per conto delle società stesse, valgono tutte le considerazioni finora svolte qualunque sia la loro natura giuridica e qualunque sia la loro entità e ciò è comprensibile se solo si pensa che, secondo quanto indicato nell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 riportante la definizione di lavoratore, una società è equiparata ad una organizzazione di lavoro nella quale un socio è individuato come datore di lavoro e gli altri soci sono equiparati ai lavoratori subordinati.

CONCLUSIONI

Alla luce della nuova disciplina sopravvenuta in materia di prevenzione , ad avviso di chi scrive, la figura dell’artigiano di fatto esce un po’ indebolita dal quadro complessivo. Se infatti non è un vero e proprio artigiano, dovrebbero essere dei lavoratori autonomi. Ma i lavoratori autonomi sono esclusi dalla tutela Inail fatta salvo l’artigiano com’è noto ed i lavoratori parasubordinati che sono altra cosa. La perplessità nasce dalla singolarità di una tutela apprestata ad un soggetto di cui non è chiaro poi il ruolo che ha nei confronti delle norme attualmente vigenti in materia di prevenzione. Riceve tutela al pari dell’artigiano regolarmente iscritto all’Albo ma al tempo stesso del medesimo non è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione non essendo poi in concreto un vero e proprio artigiano. Sarebbe ad avviso di chi scrive opportuna una rivisitazione della materia dell’artigiano di fatto ad oggi in Inail che tenendo conto delle norme sopravvenute in materia di prevenzione ridisciplini la tutela della specifica figura magari inserendo vincoli o paletti di tipo temporale, scaduti i quali in assenza di iscrizione all’albo si rende necessario appurare esattamente chi è il soggetto che abbiamo di fronte per tutte le conseguenze del caso.

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