Sent. n. 353/2004/A    

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dal Sigg.ri Magistrati

dott. Tullio Simonetti

 

Presidente

 

dott. Nicola Mastropasqua

 

Consigliere

 

dott.ssa M. Teresa Arganelli

 

Consigliere

 

dott. Rocco Di Passio

 

Consigliere

 

dott.ssa Piera Maggi

 

Consigliere rel.

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 18899 del registro di Segreteria, proposto da Omissis, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Bonaiuti avverso la sentenza n. 2337/02 del 10.4.2002/1.10.2002, resa dalla Sezione Giurisdizionale, per la Regione Emilia Romagna;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 ottobre 2004, il relatore Consigliere dott.ssa Piera Maggi, parte appellante a mezzo dell' avvocato Domenico Bonaiuti e parte appellata a mezzo della rappresentante del Ministero Omissis dott.ssa Anna Maria Alimandi.

FATTO:

Con la sentenza impugnata è stata negata a parte appellante, invalida civile titolare di pensione di guerra di 1^ categoria + assegno di superinvalidità tabella E lett. A per cecità assoluta contratta per fatto bellico, la concessione dell'assegno personale previsto dall'art. 1 comma 5 del D.P.R. 834/1981 nella considerazione che tale emolumento spettava a decorrere dal 1.1.1982 soltanto ai pensionati che alla data del 31.12.1981 beneficiavano dell'i.i.s. di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 915/1978 soppresso dal 4° comma dello stesso art. 1 del D.P.R. n. 834/1981.

La sentenza ha dichiarato manifestamente infondate anche le sollevate questioni di legittimità costituzionale delle norme sopra richiamate in quanto la pensione di guerra ha carattere risarcitorio e le scelte operate dal legislatore sono ritenute del tutto ragionevoli il divieto di cumulo frutto di scelte sufficientemente razionali e non può operarsi un raffronto, come pretende la difesa, al fine di invocare una disparità di trattamento con i lavoratori autonomi vertendosi in situazioni tra loro differenti e non comparabili. Né sussiste incostituzionalità delle norme sul divieto di cumulo invocabile alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 566/1989 relativa alle pensioni ordinarie.

Quanto all'indennità speciale annua sostiene parte appellante che non può ritenersi conforme ai principi di cui agli art. 3 e 38 della Costituzione ancorare la percezione di un risarcimento alle condizioni economiche del beneficiario e che su questo punto non sarebbe adeguatamente motivata la sentenza che ritiene la scelta del legislatore “frutto di scelte sufficientemente razionali”

Parte appellante ripropone le argomentazioni già svolte sostenendo che sussiste violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 834/1981 e proponendo, in subordine, eccezione di incostituzionalità delle suddette norme per violazione degli art. 3 e 38 della Costituzione.

La difesa osserva che la legge n. 585 del 28.07.1971, istitutiva dell'i.i.s. sui trattamenti pensionistici di guerra, aveva previsto (c. 5 dell'articolo 1) la "non spettanza" di detta indennità nei confronti di coloro che godevano di analogo beneficio su altra pensione o assegno o retribuzione di qualsiasi genere ("non spettanza" poi estesa, per effetto dell'articolo 74 del D.P.R. n. 915 del 23.12.1978, "a coloro che fruiscano di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico) e che il D.P.R. n. 834 del 30.12.1981, dopo aver soppresso gli articoli 74 e 75 del D.P.R. n. 915 del 1978, aveva previsto che "gli importi percepiti alla data del 31.12.1981 per i.i.s. sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non reversibile".

All'epoca, stante questo quadro normativo, il "rigetto" della domanda di parte appellante sarebbe stato del tutto legittimo, ma tale non sarebbe più in quanto, nella fattispecie, il rigetto è avvenuto dopo che la Corte Costituzionale aveva ormai "demolito" l'analogo assetto normativo disciplinante i casi di "non spettanza" dell'i.i.s. sui trattamenti pensionistici "non di guerra".

Sostiene quindi il difensore che erroneamente il primo Giudice avrebbe ritenuto manifestamente infondata la relativa eccezione di incostituzionalità.

L'accoglimento della domanda cui fa riferimento questo motivo di appello postulerebbe infatti che l'articolo 1, comma quinto, del D.P.R. n. 834 del 1981 venga inteso nel senso che l'assegno ad personam deve (doveva) essere concesso anche ai pensionati che al 31.12.1981 non beneficiavano dell'i.i.s. solo perché "momentaneamente sospesa" (per mera concomitanza con altra pensione, assegno o retribuzione) ovvero che lo stesso articolo venga riconosciuto costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Carta Costituzionale, contrasto evidente ove solo si ponga mente alla disparità di trattamento che conseguirebbe al caso di due soggetti, ambedue titolari di trattamento di guerra, che divengano anche titolari di trattamento pensionistico ordinario uno con decorrenza 31.12.1981 e l'altro con decorrenza 02.01.1982.

Il difensore ha concluso, pertanto, chiedendo l'accoglimento del gravame ed in riforma dell'appellata sentenza, il riconoscimento del diritto della parte appellante a percepire sul proprio trattamento di guerra l'assegno ad personam, di cui all'art. 1 comma 4 del D.P.R. n. 834/1981 con il beneficio della rivalutazione monetaria e degli interessi legali ai sensi della sentenza della SS.RR. n. 10/QM/2002 sollevando, in subordine, la prospettata questione di incostituzionalità.

Alla pubblica udienza parte appellante ha ribadito le richieste di cui agli scritti mentre l'Amministrazione ha chiesto il rigetto dell'appello.

DIRITTO:

L'art. 74 del D.P.R. n. 915 del 1978, nel disciplinare il diritto alla indennità integrativa speciale sul trattamento pensionistico di guerra, ha previsto - al comma 10 - che detto emolumento aggiuntivo non spetta "a coloro che fruiscano di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni".

Successivamente il D.P.R. n. 834 del 1981, all'art. 1, comma 4, ha disposto l'abrogazione del menzionato art. 74 con effetto dal 1° gennaio 1982, stabilendo (al comma 5) che "gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conferiti ai beneficiari a titolo di assegno personale non reversibile". Ha, inoltre, reiterato (al comma 6) la disposizione già recata dall'art. 74, comma 10, del D.P.R. n. 915/1978, prevedendo la non spettanza dell'assegno personale non reversibile nell'ipotesi di fruizione di altra pensione o retribuzione comunque collegate con le variazioni dell'indice del costo della vita.

E' pacifica, pertanto, la non spettanza dell'assegno in parola trattandosi di ipotesi di percezione di altra pensione.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che nessun effetto diretto discende, nel caso all'esame, dalle sentenze di incostituzionalità rese dal giudice delle leggi in materia di cumulo dell'indennità integrativa speciale (vedi, in particolare, la n. 566 del 1989 e la n. 204 del 1992), trattandosi di pronunce che hanno annullato soltanto le disposizioni recate in materia di pensioni ordinarie dall'art. 99 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dall'art. 17 della legge n. 843 del 1978.

Né da quelle pronunce è legittimo inferire un effetto indiretto sulla ipotesi di cui si discute, nel senso di una derivata e ingiustificata disparità di trattamento nei riguardi di coloro che fruiscono della pensione di guerra; è ben noto, infatti, che il trattamento pensionistico di guerra - come chiarito da costante giurisprudenza - riconosce una ratio affatto diversa dalle pensioni ordinarie, avendo natura indennitaria con finalità solidaristiche e non la natura retributiva (o, meglio, di retribuzione "differita") quale si riconosce alle pensioni traenti titolo da una pregressa prestazione lavorativa.

E', pertanto, improprio qualunque raffronto con la diversa legislazione in materia di pensioni ordinarie e, comunque, si tratta di un raffronto che palesemente - proprio per la differenziata natura dei diversi trattamenti pensionistici - non legittima alcun dubbio di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza.

Al riguardo si cita la giurisprudenza che si è già pronunciata in materia affermando che in materia pensionistica di guerra il principio normativo secondo cui l'indennità integrativa speciale non spetta sulla pensione nei riguardi di chi fruisca di altri assegni, pensioni o retribuzioni comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita, non è intaccato - stante la diversa disciplina delle pensioni ordinarie da quelle di guerra - dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 566 del 1989 avente a riferimento l'art. 99, comma quinto, del D.P.R. n. 1092 del 1973 ed, in particolare, la specifica casistica afferente la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita sotto qualsiasi forma. (Sez. Giur. Reg. Sard., sent. n. 880 del 03-12-1990, Sez. Giur. Reg. Puglia, sent. n. 324 del 11-02-1998, Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 1186 del 05 Dicembre 1997, Sez. I Giur. Centrale di appello n. 68/2004)).

Anche la Corte costituzionale, successivamente alle pronunce n. 566 del 1989 e n.204 del 1992, ha affermato che, premesso che la definizione della pensione di guerra come "atto risarcitorio", contenuta nell'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, va intesa nel senso che essa ha carattere indennitario, e non previdenziale o assistenziale - sicché all'adeguamento ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta si procede non mediante rivalutazione monetaria, e cioè riliquidazione della pensione, bensì mediante l'aggiunta di un'indennità integrativa -, alla determinazione del suo ammontare il legislatore, cui è lasciata ampia discrezionalità, perviene all'esito del bilanciamento tra il dovere di riconoscenza e di solidarietà nei confronti dei beneficiari, ed i limiti delle disponibilità di bilancio e i criteri di allocazione della spesa pubblica. Si giustifica così il divieto di cumulo dei meccanismi di indicizzazione - nella specie, l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni di guerra, istituita dalla legge n. 875 del 1971 - nel caso di percezione di altre pensioni o retribuzioni comunque collegate alla variazione del costo della vita, divieto comune alle pensioni di guerra ed a quelle ordinarie.

Né l'art. 1, sesto comma, del D.P.R. n. 834 del 1981, che ha confermato il divieto di cumulo già stabilito per le pensioni di guerra dalla legge n. 585 del 1971, né l'art. 80 del D.P.R. n. 915 del 1978, che impone ai titolari l'obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni del diritto all'indennità integrativa, sono pertanto lesivi dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega, in relazione, rispettivamente, alla legge n. 533 del 1981 e all'art. 13 della legge n. 875 del 1977. (Corte cost. Sent. n. 288 del 15-06-1995).

La predetta interpretazione esclude, pertanto, che possa trovare applicazione, nel caso, anche la sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 14/2003. Infatti, da quanto sopra esposto si evince la netta differenza affermata ex professo anche dalla Corte costituzionale tra le pensioni di guerra e quelle aventi carattere previdenziale e tale tema non è invece affrontato nella citata sentenza delle SS.RR. che, pertanto, non può applicarsi all'ipotesi all'esame.

Quanto alle differenziazioni rilevabili sul piano temporale si osserva che è insegnamento costante della Corte costituzionale che "non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore" (Corte cost. sent. n. 57 del 1973, sent. n. 92 del 1975, sent. n. 138 del 1977, sent. n. 65 del 1979, sent. n. 138 del 1979, sent. n. 122 del 1980).

È stato anche utilizzato dalla Corte l'argomento "ad absurdum" che, essendo connaturale alla generalità delle leggi una demarcazione temporale, "potrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale di ciascuna di esse perché la data di entrata in vigore, fissata dal legislatore secondo la specifica previsione costituzionale ( art. 73, ultimo comma, Cost.), discrimina tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato cronologico" (sent. n. 322 del 1985, sent. n. 618/1987).

Tutte le questioni di incostituzionalità sollevate sono pertanto manifestamente infondate e anche il ricorso è, conseguentemente, infondato infondato.

Ratione materiae non è luogo a pronunzia di condanna alle spese per soccombenza lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

RIGETTA:

1' appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2004.

L'Estensore                       Il Presidente

F.to Piera MAGGI                 F.to Tullio SIMONETTI

Depositata in Segreteria il 19/10/2004             

Il Dirigente

                           F.to Maria FIORAMONTI

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Presidente

                          F.to Tullio SIMONETTI

In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

19/10/2004             Il Dirigente

                                F.to Maria FIORAMONTI