Sent. n. 353/2004/A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta
dal Sigg.ri Magistrati
|
dott. Tullio Simonetti |
Presidente |
|
dott. Nicola Mastropasqua |
Consigliere |
|
dott.ssa M. Teresa Arganelli |
Consigliere |
|
dott. Rocco Di Passio |
Consigliere |
|
dott.ssa Piera Maggi |
Consigliere rel. |
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 18899 del registro di
Segreteria, proposto da Omissis, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico
Bonaiuti avverso la sentenza n. 2337/02 del 10.4.2002/1.10.2002, resa dalla
Sezione Giurisdizionale, per la Regione Emilia Romagna;
Visti
gli atti di causa;
Uditi,
nella pubblica udienza del 15 ottobre 2004, il relatore Consigliere dott.ssa
Piera Maggi, parte appellante a mezzo dell' avvocato Domenico Bonaiuti e parte
appellata a mezzo della rappresentante del Ministero Omissis dott.ssa Anna
Maria Alimandi.
FATTO:
Con
la sentenza impugnata è stata negata a parte appellante, invalida civile
titolare di pensione di guerra di 1^ categoria + assegno di superinvalidità
tabella E lett. A per cecità assoluta contratta per fatto bellico, la
concessione dell'assegno personale previsto dall'art. 1 comma 5 del D.P.R.
834/1981 nella considerazione che tale emolumento spettava a decorrere dal
1.1.1982 soltanto ai pensionati che alla data del 31.12.1981 beneficiavano
dell'i.i.s. di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 915/1978 soppresso dal 4° comma
dello stesso art. 1 del D.P.R. n. 834/1981.
La
sentenza ha dichiarato manifestamente infondate anche le sollevate questioni di
legittimità costituzionale delle norme sopra richiamate in quanto la pensione
di guerra ha carattere risarcitorio e le scelte operate dal legislatore sono
ritenute del tutto ragionevoli il divieto di cumulo frutto di scelte
sufficientemente razionali e non può operarsi un raffronto, come pretende la
difesa, al fine di invocare una disparità di trattamento con i lavoratori
autonomi vertendosi in situazioni tra loro differenti e non comparabili. Né
sussiste incostituzionalità delle norme sul divieto di cumulo invocabile alla
stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 566/1989 relativa alle
pensioni ordinarie.
Quanto
all'indennità speciale annua sostiene parte appellante che non può ritenersi
conforme ai principi di cui agli art. 3 e 38 della Costituzione ancorare la
percezione di un risarcimento alle condizioni economiche del beneficiario e che
su questo punto non sarebbe adeguatamente motivata la sentenza che ritiene la
scelta del legislatore “frutto di scelte sufficientemente razionali”
Parte
appellante ripropone le argomentazioni già svolte sostenendo che sussiste
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 4 e 5 del D.P.R. n.
834/1981 e proponendo, in subordine, eccezione di incostituzionalità delle
suddette norme per violazione degli art. 3 e 38 della Costituzione.
La
difesa osserva che la legge n. 585 del 28.07.1971, istitutiva dell'i.i.s. sui
trattamenti pensionistici di guerra, aveva previsto (c. 5 dell'articolo 1) la
"non spettanza" di detta indennità nei confronti di coloro che
godevano di analogo beneficio su altra pensione o assegno o retribuzione di
qualsiasi genere ("non spettanza" poi estesa, per effetto
dell'articolo 74 del D.P.R. n. 915 del 23.12.1978, "a coloro che fruiscano
di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni
dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento
automatico) e che il D.P.R. n. 834 del 30.12.1981, dopo aver soppresso gli
articoli 74 e 75 del D.P.R. n. 915 del 1978, aveva previsto che "gli
importi percepiti alla data del 31.12.1981 per i.i.s. sono conservati dai
beneficiari a titolo di assegno personale non reversibile".
All'epoca,
stante questo quadro normativo, il "rigetto" della domanda di parte
appellante sarebbe stato del tutto legittimo, ma tale non sarebbe più in
quanto, nella fattispecie, il rigetto è avvenuto dopo che la Corte
Costituzionale aveva ormai "demolito" l'analogo assetto normativo
disciplinante i casi di "non spettanza" dell'i.i.s. sui trattamenti
pensionistici "non di guerra".
Sostiene
quindi il difensore che erroneamente il primo Giudice avrebbe ritenuto
manifestamente infondata la relativa eccezione di incostituzionalità.
L'accoglimento
della domanda cui fa riferimento questo motivo di appello postulerebbe infatti
che l'articolo 1, comma quinto, del D.P.R. n. 834 del 1981 venga inteso nel
senso che l'assegno ad personam deve
(doveva) essere concesso anche ai pensionati che al 31.12.1981 non
beneficiavano dell'i.i.s. solo perché "momentaneamente sospesa" (per
mera concomitanza con altra pensione, assegno o retribuzione) ovvero che lo
stesso articolo venga riconosciuto costituzionalmente illegittimo per contrasto
con gli articoli 3 e 38 della Carta Costituzionale, contrasto evidente ove solo
si ponga mente alla disparità di trattamento che conseguirebbe al caso di due
soggetti, ambedue titolari di trattamento di guerra, che divengano anche
titolari di trattamento pensionistico ordinario uno con decorrenza 31.12.1981 e
l'altro con decorrenza 02.01.1982.
Il
difensore ha concluso, pertanto, chiedendo l'accoglimento del gravame ed in
riforma dell'appellata sentenza, il riconoscimento del diritto della parte
appellante a percepire sul proprio trattamento di guerra l'assegno ad personam, di cui all'art. 1 comma 4
del D.P.R. n. 834/1981 con il beneficio della rivalutazione monetaria e degli
interessi legali ai sensi della sentenza della SS.RR. n. 10/QM/2002 sollevando,
in subordine, la prospettata questione di incostituzionalità.
Alla
pubblica udienza parte appellante ha ribadito le richieste di cui agli scritti
mentre l'Amministrazione ha chiesto il rigetto dell'appello.
DIRITTO:
L'art.
74 del D.P.R. n. 915 del 1978, nel disciplinare il diritto alla indennità
integrativa speciale sul trattamento pensionistico di guerra, ha previsto - al
comma 10 - che detto emolumento aggiuntivo non spetta "a coloro che
fruiscano di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le
variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento
automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni".
Successivamente
il D.P.R. n. 834 del 1981, all'art. 1, comma 4, ha disposto l'abrogazione del
menzionato art. 74 con effetto dal 1° gennaio 1982, stabilendo (al comma 5) che
"gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità
integrativa speciale sono conferiti ai beneficiari a titolo di assegno
personale non reversibile". Ha, inoltre, reiterato (al comma 6) la
disposizione già recata dall'art. 74, comma 10, del D.P.R. n. 915/1978, prevedendo
la non spettanza dell'assegno personale non reversibile nell'ipotesi di
fruizione di altra pensione o retribuzione comunque collegate con le variazioni
dell'indice del costo della vita.
E'
pacifica, pertanto, la non spettanza dell'assegno in parola trattandosi di
ipotesi di percezione di altra pensione.
Osserva,
preliminarmente, il Collegio che nessun effetto diretto discende, nel caso
all'esame, dalle sentenze di incostituzionalità rese dal giudice delle leggi in
materia di cumulo dell'indennità integrativa speciale (vedi, in particolare, la
n. 566 del 1989 e la n. 204 del 1992), trattandosi di pronunce che hanno
annullato soltanto le disposizioni recate in materia di pensioni ordinarie
dall'art. 99 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dall'art. 17 della legge n. 843 del
1978.
Né
da quelle pronunce è legittimo inferire un effetto indiretto sulla ipotesi di
cui si discute, nel senso di una derivata e ingiustificata disparità di
trattamento nei riguardi di coloro che fruiscono della pensione di guerra; è
ben noto, infatti, che il trattamento pensionistico di guerra - come chiarito
da costante giurisprudenza - riconosce una ratio
affatto diversa dalle pensioni ordinarie, avendo natura indennitaria con
finalità solidaristiche e non la natura retributiva (o, meglio, di retribuzione
"differita") quale si riconosce alle pensioni traenti titolo da una
pregressa prestazione lavorativa.
E',
pertanto, improprio qualunque raffronto con la diversa legislazione in materia
di pensioni ordinarie e, comunque, si tratta di un raffronto che palesemente -
proprio per la differenziata natura dei diversi trattamenti pensionistici - non
legittima alcun dubbio di incostituzionalità per violazione del principio di
uguaglianza.
Al
riguardo si cita la giurisprudenza che si è già pronunciata in materia
affermando che in materia pensionistica di guerra il principio normativo
secondo cui l'indennità integrativa speciale non spetta sulla pensione nei
riguardi di chi fruisca di altri assegni, pensioni o retribuzioni comunque
collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita, non è intaccato -
stante la diversa disciplina delle pensioni ordinarie da quelle di guerra -
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 566 del 1989 avente a riferimento
l'art. 99, comma quinto, del D.P.R. n. 1092 del 1973 ed, in particolare, la
specifica casistica afferente la sospensione dell'indennità integrativa
speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita sotto
qualsiasi forma. (Sez. Giur. Reg. Sard., sent. n. 880 del 03-12-1990, Sez.
Giur. Reg. Puglia, sent. n. 324
del 11-02-1998, Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 1186 del 05 Dicembre 1997,
Sez. I Giur. Centrale di appello n. 68/2004)).
Anche
la Corte costituzionale, successivamente alle pronunce n. 566 del 1989 e n.204
del 1992, ha affermato che, premesso che la definizione della pensione di
guerra come "atto risarcitorio", contenuta nell'art. 1 del D.P.R. 23
dicembre 1978 n. 915, va intesa nel senso che essa ha carattere indennitario, e
non previdenziale o assistenziale - sicché all'adeguamento ai mutamenti del
potere d'acquisto della moneta si procede non mediante rivalutazione monetaria,
e cioè riliquidazione della pensione, bensì mediante l'aggiunta di un'indennità
integrativa -, alla determinazione del suo ammontare il legislatore, cui è
lasciata ampia discrezionalità, perviene all'esito del bilanciamento tra il
dovere di riconoscenza e di solidarietà nei confronti dei beneficiari, ed i
limiti delle disponibilità di bilancio e i criteri di allocazione della spesa
pubblica. Si giustifica così il divieto di cumulo dei meccanismi di
indicizzazione - nella specie, l'indennità integrativa speciale mensile per
l'adeguamento al costo della vita delle pensioni di guerra, istituita dalla
legge n. 875 del 1971 - nel caso di percezione di altre pensioni o retribuzioni
comunque collegate alla variazione del costo della vita, divieto comune alle
pensioni di guerra ed a quelle ordinarie.
Né
l'art. 1, sesto comma, del D.P.R. n. 834 del 1981, che ha confermato il divieto
di cumulo già stabilito per le pensioni di guerra dalla legge n. 585 del 1971,
né l'art. 80 del D.P.R. n. 915 del 1978, che impone ai titolari l'obbligo di
denunciare il venir meno delle condizioni del diritto all'indennità
integrativa, sono pertanto lesivi dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega, in
relazione, rispettivamente, alla legge n. 533 del 1981 e all'art. 13 della
legge n. 875 del 1977. (Corte cost. Sent. n. 288 del 15-06-1995).
La
predetta interpretazione esclude, pertanto, che possa trovare applicazione, nel
caso, anche la sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 14/2003. Infatti, da
quanto sopra esposto si evince la netta differenza affermata ex professo anche
dalla Corte costituzionale tra le pensioni di guerra e quelle aventi carattere
previdenziale e tale tema non è invece affrontato nella citata sentenza delle
SS.RR. che, pertanto, non può applicarsi all'ipotesi all'esame.
Quanto
alle differenziazioni rilevabili sul piano temporale si osserva che è
insegnamento costante della Corte costituzionale che "non può contrastare
con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla
stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso
fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore" (Corte
cost. sent. n. 57 del 1973, sent. n. 92 del 1975, sent. n. 138 del 1977, sent.
n. 65 del 1979, sent. n. 138 del 1979, sent. n. 122 del 1980).
È
stato anche utilizzato dalla Corte l'argomento "ad absurdum" che, essendo connaturale alla generalità delle
leggi una demarcazione temporale, "potrebbe dubitarsi della legittimità
costituzionale di ciascuna di esse perché la data di entrata in vigore, fissata
dal legislatore secondo la specifica previsione costituzionale ( art. 73,
ultimo comma, Cost.), discrimina tra situazioni identiche o semplicemente
analoghe in ragione del mero dato cronologico" (sent. n. 322 del 1985,
sent. n. 618/1987).
Tutte
le questioni di incostituzionalità sollevate sono pertanto manifestamente
infondate e anche il ricorso è, conseguentemente, infondato infondato.
Ratione materiae non è luogo a pronunzia di condanna alle
spese per soccombenza lite.
P.Q.M.
La
Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette
RIGETTA:
1'
appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe.
Nulla
per le spese.
Così
deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2004.
L'Estensore Il
Presidente
F.to Piera
MAGGI F.to Tullio
SIMONETTI
Depositata in Segreteria il 19/10/2004
Il Dirigente
F.to Maria FIORAMONTI
DECRETO
Il
Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che
a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto
articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e
degli aventi causa.
Il Presidente
F.to
Tullio SIMONETTI
In
esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante
causa e degli aventi causa.
19/10/2004 Il Dirigente
F.to Maria
FIORAMONTI