ENPALS

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

 

 

 

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano

   attività nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti

    economici con sportivi professionisti

Alle Sedi Compartimentali e Sezioni

Distaccate

LORO SEDI

 

 

 

 

 

Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale

LORO SEDI

 

 

 

Circolare   n. 39 del 26.11.2002

Protocollo n. 32 /CS

 

 

e, p.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sig. Commissario Straordinario

Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza

    per la gestione del Fondo speciale per

    calciatori, allenatori di calcio e sportivi

    professionisti

Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale

LORO SEDI

 

 

 

Oggetto:  

Legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni:

dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e relativo versamento della contribuzione previdenziale.

 

 

Sommario:

Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e versamento della contribuzione sostitutiva. Istruzioni e modalità applicative.

 

 

Premessa

 

Come noto, la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ( di seguito legge ) recante: “ Primi interventi per il rilancio dell’economia”, pubblicata nella G.U. – serie generale – n. 248 del 24 ottobre 2001, ha introdotto, nel capo I, articoli da 1 a 3, alcune norme finalizzate ad incentivare l’emersione dell’economia sommersa nonché a regolarizzare quei rapporti di lavoro svolti, anche solo parzialmente, in violazione delle vigenti disposizioni in materia tributaria e previdenziale.

 

Con le predette norme è stato stabilito, per un triennio, un particolare regime di incentivi fiscali e previdenziali che prevede l’applicazione di aliquote ridotte sia sul maggiore reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo di imposta precedente sia sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e, altresì, per i periodi precedenti, la possibilità di accedere ad un concordato tributario e previdenziale attraverso il versamento di un imposta sostitutiva di tributi e contributi previdenziali.

 

Si tiene a precisare che il testo originario dell’art. 1 della legge ha subito una serie di modifiche dall’art. 21, comma 1-bis, della legge 23 novembre 2001, n. 409, dall’art. 9, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall’art. 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n.12,convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (G.U – serie generale – n. 96 del 24.4.2002).

 

In sede di conversione del D.L. 12/2002, la legge 73/2002 ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina in esame ed ha introdotto alcune disposizioni integrative della procedura di emersione disciplinata dall’art.1 della citata legge (c.d. “procedura automatica”) nonché una nuova ed alternativa procedura denominata di “emersione progressiva”.

 

Con l’emanazione, infine, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 recante: “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266 (G.U. – serie generale – n.275 del 23/11/2002) ulteriori modifiche sono state apportate alla procedura di emersione progressiva disciplinata dall’art.1- bis della legge.

 

Per effetto dei sopracitati interventi legislativi è stato, altresì, modificato il triennio per il quale è consentito usufruire delle agevolazioni fiscali e previdenziali: il nuovo triennio riguarda il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001) e i due periodi successivi: periodi d’imposta 2002-2004.

 

Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge 73/2002 (25 aprile 2002) resta salva l’applicazione del regime agevolato per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e per i due periodi successivi: periodi di imposta 2001-2003.

 

Il quadro normativo di riferimento è, inoltre, costituito:

 

- dalla deliberazione 15 novembre 2001, n.100 del CIPE ( G.U. n.41 del 18 febbraio 2002), recante: “Programma di emersione  per i lavoratori subordinati, ai sensi della legge  383/2001 che disciplina il rapporto di lavoro dalla data di emersione fino al termine del programma stesso e regolamenta gli aspetti connessi ai rapporti di lavoro regolarizzati (adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro);

 

- dal decreto  15 novembre 2001 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il    Ministro del lavoro e delle politiche sociali (G.U. n. 273 del 23 novembre 2001) con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e le relative istruzioni;

 

- dal Provvedimento 23 novembre 2001 dell’Agenzia delle Entrate (G.U. n. 279 del 30 novembre 2001 ) che ha disciplinato le modalità di trasmissione telematica del modello di dichiarazione di emersione;

 

- dalla circolare 11 ottobre 2001, n.88 dell’Agenzia delle Entrate recante: “Norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa”;

 

- dalla circolare 11 febbraio 2002, n.17/E dell’Agenzia delle Entrate recante: “ Norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa. Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche. Ulteriori chiarimenti”;

 

- dal decreto 3 maggio 2002 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (G.U. n.  106 dell’8 maggio 2002) con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare, ai sensi della legge n. 383 del 2001, come modificata dal D.L. 12/2002;

 

- dal Provvedimento 3 maggio 2002 dell’Agenzia delle Entrate (G.U.  n. 112 del 15 maggio 2002) che ha disciplinato le modalità di trasmissione telematica del modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare;

 

- dalla deliberazione 6 giugno 2002, n. 38 del CIPE (G.U. n. 185 dell’8 agosto 2002) con la quale sono state approvate le linee guida per il piano straordinario di accertamento previsto dall’art.1, comma 7, della legge 383/2001 e per l’attuazione della procedura di emersione progressiva del lavoro irregolare prevista dall’art.1 – bis della stessa legge;

 

- dal decreto 6 giugno 2002 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (G.U. n. 136 del 12 giugno 2002) con il quale è stato approvato il modello e le istruzioni per la dichiarazione di emersione progressiva irregolare, di cui all’art. 1-bis, della legge 383/2001;

 

- dal provvedimento 13 giugno 2002 dell’Agenzia delle Entrate ( G.U. n. 147 del 25 giugno 2002)  che ha disciplinato le modalità di trasmissione telematica del modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare;

 

- dalla circolare interamministrativa n. 56/E del 20 giugno 2002 (Agenzia delle Entrate, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’interno, INPS, INAIL) avente per oggetto: “Norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa. Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni. Circolare unitaria interamministrativa”.

 

- dalla circolare interamministrativa n. 65/E del 2 agosto 2002 (Agenzia delle Entrate, Ministero dell’economia e delle finanze, INPS) avente per oggetto: “Norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa. Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni. Ulteriori chiarimenti”.

 

 

A) Soggetti interessati alla dichiarazione di emersione

 

La dichiarazione di emersione può essere presentata dagli imprenditori e dai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che per lo svolgimento delle proprie attività hanno impiegato lavoratori  dipendenti, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale.

 

Le disposizioni previste dalla normativa in trattazione “si applicano, in quanto compatibili, anche alle società ed associazioni sportive, artistiche e culturali nonché alle comunità terapeutiche convenzionate”.

 

 

B) Categorie di lavoratori regolarizzabili

 

L’art.1, comma 1, della legge, come modificato dalla legge 409/2001 ( di conversione del D.L. 350/2001), limita l’applicabilità degli incentivi fiscali e contributivi ai soli rapporti di lavoro subordinato disciplinati dai contratti collettivi nazionali escludendo, di conseguenza, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

 

La dichiarazione di emersione riguarda, quindi, i soli lavoratori utilizzati nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, occupati dall’impresa prima del 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge), risultanti ancora in forza alla data di presentazione della dichiarazione e nella stessa data non ancora regolarizzati.

 

Qualora, infatti, alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, i lavoratori non intrattengano più alcuna tipologia di rapporto di lavoro con il datore di lavoro interessato o siano stati da quest’ultimo assunti regolarmente, la norma non consente di accedere alla regolarizzazione ed alle relative agevolazioni (neanche per regolarizzare le posizioni pregresse).

 

Non sono, comunque, regolarizzabili quei rapporti lavorativi che, sebbene assoggettati a tutti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale e previdenziale, siano stati qualificati in maniera non corretta (ad esempio: rapporto di collaborazione coordinata e continuativa invece di lavoro subordinato).

 

Diversamente, è ammessa la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti impiegati in violazione anche soltanto parziale delle disposizioni vigenti in materia fiscale e previdenziale (cosiddetti “lavoratori grigi”).

 

Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che la dichiarazione di emersione deve interessare:

 

a) rapporti di lavoro totalmente “in nero”;

b) rapporti di lavoro cosiddetti “in grigio”.

 

Per quanto concerne la fattispecie a) si tiene a precisare che:

 

- il costo del lavoro dichiarato non può essere inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento;

- nella dichiarazione non possono essere indicati soggetti già individuati come “lavoratori  in nero” a  seguito di accertamento ispettivo conclusosi con la regolare notifica all’impresa del verbale;

- nella dichiarazione non possono essere ricompresi emolumenti  per i quali si è già provveduto a notificare l’addebito;

- possono , invece, essere presentate dichiarazioni di emersione anche nel corso di verifiche purchè non si sia già effettuata regolare notifica del verbale.

 

“ Le disposizioni agevolative in esame non trovano applicazione nei confronti del lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati  nell’articolo 62, comma 2, del TUIR.

 

Pertanto, non è consentito tener conto, ai fini dell’individuazione del costo del lavoro emerso rilevante ai fini della regolarizzazione, del lavoro prestato dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dei familiari partecipanti all’impresa familiare. Con riferimento ai titolari di reddito di lavoro autonomo, ai medesimi fini, occorre fare riferimento ai soggetti individuati dall’articolo 50, comma 6-bis, del TUIR che comprende, oltre ai soggetti sopra elencati, il lavoro svolto dai soci o associati partecipanti all’associazione professionale.

 

Tali soggetti, pertanto, non sono regolarizzabili e va escluso dal computo del costo del lavoro emerso quello relativo all’opera svolta dagli stessi” (circ. inter. n. 56/E).

 

Con la circolare interamministrativa n.65/E del 2 agosto 2002 sono stati forniti alcuni ulteriori chiarimenti riguardo alla posizione dei lavoratori “stagionali” in un primo tempo esclusi dalla regolarizzazione.

 

La nuova circolare precisa, infatti, quanto segue:

 

“Non può trascurarsi, tuttavia, la specificità di taluni settori economici (aziende agricole, aziende conserviere, tabacchifici, zuccherifici, aziende alberghiere a carattere stagionale, ecc.) che operano a cicli stagionali, nei quali a periodi di attività caratterizzati da assunzione di personale seguono periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all’atto della conclusione del ciclo di produzione medesimo.

 

Pertanto, in base ad un’interpretazione sistematica della norma in esame, volta a favorire l’emersione della generalità dei lavoratori senza discriminazioni in funzione del settore di appartenenza e delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che tali aziende possano ricorrere alla procedura di emersione per quei lavoratori stagionali che siano stati utilizzati in “cicli di produzione” svoltisi prima dell’entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001) ancorché successivamente interrotti, purchè il rapporto di lavoro con i medesimi lavoratori sia pendente alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, posto che la norma non è finalizzata alla mera sanatoria di irregolarità pregresse, ma a regolarizzare i rapporti di lavoro ancora attuali”.

 

 

C) Programma di emersione

 

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in attuazione di quanto previsto dall’art.1, comma 1, della legge, con delibera n.100 del 15 novembre 2001 ha definito le linee essenziali del programma di emersione alle quali i datori di lavoro e i lavoratori dovranno attenersi per tutta la durata del programma stesso.

 

La sopracitata delibera ha, infatti, previsto che fra le parti venga stipulato un contratto che disciplini, sotto ogni aspetto, la posizione del lavoratore nell’azienda.

 

Lo stesso contratto dovrà disciplinare, tra l’altro, la durata del rapporto, la qualifica del lavoratore, il contratto collettivo di riferimento nonché la retribuzione spettante.

 

Quanto al rapporto di lavoro, questo dovrà avere esclusivamente natura subordinata, a tempo determinato, indeterminato o part-time, mentre non potrà farsi ricorso a tipologie di contratti, come contratti di formazione o di apprendistato, che per la loro natura sono incompatibili con la presenza in azienda in epoca anteriore all’instaurarsi del rapporto di lavoro.

 

Con riferimento agli effetti del contratto posto in essere, il comma 4-bis dell’articolo 1 della legge (come modificato dalla legge 266/2002) prevede che l’adesione del lavoratore al programma di emersione, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie affini, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso, con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione. Il lavoratore non può proporre rivendicazioni retributive o risarcitorie per  il periodo anteriore e soltanto dalla data della dichiarazione di emersione si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.

 

“Ne consegue che il lavoratore, aderendo al programma di emersione e sottoscrivendo un atto di conciliazione, non può più avanzare, con riferimento al rapporto pregresso, rivendicazioni o promuovere azioni giudiziarie risarcitorie, sia in  ambito retributivo che in materia di assicurazioni generali obbligatorie. E’ il caso, a titolo esemplicativo, della retribuzione corrisposta in misura inferiore a quella prevista dai CCNL, di eventuali scatti di anzianità non corrisposti, del T.F.R. maturato nel periodo precedente la presentazione della dichiarazione di emersione o di un più ampio periodo di occupazione rispetto a quello dichiarato.

 

Con la stipula del contratto il datore di lavoro assume inoltre una serie di obblighi in materia di:

 

·    comunicazioni, nei casi ed entro i termini previsti dalle specifiche norme di settore, al competente Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro (modificazione o cessazione del rapporto di lavoro), con la precisazione che trattasi di lavoratore regolarizzato ai sensi dell’articolo 1 della legge;

·    tenuta di tutte le scritture obbligatorie previste dalla legislazione del lavoro;

·    versamento delle imposte, dei contributi e dei premi assicurativi dovuti per effetto dell’adesione al programma di emersione;

·    versamento della somma sostitutiva, a titolo di imposte, contributi e premi assicurativi qualora la dichiarazione di emersione venga fatta valere anche come proposta di concordato tributario e previdenziale per i periodi antecedenti la regolarizzazione del rapporto di lavoro.

 

Il lavoratore emerso inoltre, per effetto dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge,  non viene conteggiato, per il periodo precedente la data di presentazione della dichiarazione di emersione e per tutto il triennio agevolato, ai fini di quelle normative per le quali assume rilievo il numero di dipendenti in organico, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi.

 

Si tratta, ad esempio, della non computabilità dei lavoratori emersi:

 

1.                      nell’ambito dei contingenti ammessi alla fruizione dello sgravio contributivo triennale di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 (U.L.A. dei 12 mesi precedenti);

2.                      nel periodo storico ed in quello agevolato per la fruizione del beneficio del credito d’imposta di cui all’articolo 7 della legge n. 388 del 2000;

3.                      ai fini dell’applicazione della normativa di cui all’articolo 25 della legge n. 223 del 1991, concernente la riserva di assunzione di lavoratori appartenenti a  categorie protette nella misura del 12 per cento, nel caso il datore occupi più di dieci dipendenti;

4.                      ai fini della legge n. 68 del 1999  concernente l’assunzione di disabili;

5.                      ai fini del calcolo dei limiti dimensionali per le imprese artigiane;

6.                      ai fini del calcolo dei limiti dimensionali dell’azienda per stabilire la misura o l’assoggettamento ad alcune aliquote contributive ovvero per la fruizione di alcune aliquote contributive ridotte.

 

In merito alla compatibilità tra la dichiarazione di emersione e il regime dei contratti di riallineamento, l’articolo 1, comma 6, della legge recita testualmente: “restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento e di emersione del lavoro …….”. Pertanto, considerati i particolari benefici e i contenuti dei contratti di riallineamento, il dettato normativo deve essere inteso nel senso che le aziende già impegnate nei contratti di riallineamento non possono accedere, per i soggetti interessati ai predetti piani, ai benefici di cui alla legge in esame” (circ. inter. n. 56/E ).

 


 

D) Emersione automatica

 

I datori di lavoro interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla procedura di emersione automatica, devono presentare, entro il 30 novembre 2002,  la dichiarazione di emersione, in via telematica, tramite i soggetti incaricati di cui all’art.3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322 ovvero devono consegnarla ad un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate o, se non istituito, ad un Ufficio distrettuale delle imposte dirette, utilizzando il modello approvato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto 3 maggio 2002.

 

Il regime agevolato riguarda il periodo d’imposta  successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001) nonché i due periodi d’imposta successivi; pertanto, il triennio 2002-2004.

 

 

 

E) Effetti della dichiarazione automatica per i datori di lavoro                                                                                                         

 

Posto che per usufruire del regime agevolato previsto dalla norma in argomento, i datori di lavoro devono impegnarsi nel programma di emersione ed incrementare il reddito imponibile d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato rispetto a quello del secondo periodo d’imposta precedente, si ritiene utile rinviare, per gli effetti in materia fiscale conseguenti alla presentazione della dichiarazione automatica, alle istruzioni contenute nel punto 4.1.1 della circolare interamministrativa n.56/E.

 

Relativamente, invece, agli effetti in materia previdenziale, si rappresenta che sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi è dovuta, dal datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, una contribuzione sostitutiva stabilita nel modo seguente:

 

-   7 per cento per il periodo d’imposta 2002;

-   9 per cento per il periodo d’imposta 2003;

- 11 per cento per il periodo d’imposta 2004.

 

La contribuzione sostitutiva del 7 per cento sui redditi di lavoro dipendente emersi, dovuta dal datore di lavoro per i periodi di paga di competenza da gennaio 2002 e fino ai periodi di paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, può essere versata, indipendentemente dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa (30 novembre 2002):

 

a) in unica soluzione;

b) in sessanta rate mensili senza interessi.

 

Per i periodi di paga successivi la contribuzione deve essere, ovviamente, versata correntemente secondo le istruzioni illustrate nei successivi paragrafi.

 

Considerata la particolare natura della contribuzione da versare (contribuzione sostitutiva), si precisa che:

 

- sulla contribuzione sostitutiva dovuta non può essere operata alcuna riduzione a titolo di sgravio o di agevolazione contributiva prevista in caso di assunzioni incentivate;

- l’aliquota contributiva applicata (7%, 9%, 11%) è sostitutiva solamente dei contributi dovuti in relazione ai redditi di lavoro emersi.

 

“Conseguentemente sono dovuti per intero gli eventuali contributi relativi alla  posizione previdenziale propria degli imprenditori o dei professionisti in relazione all’incremento del reddito imponibile dichiarato” ( circ. inter. n. 56/E).

 

 

F) Adempimenti a cura del datore di lavoro che si iscrive per la prima volta all’ENPALS

 

Il datore di lavoro che si iscrive per la prima volta all’ENPALS e che intende denunciare esclusivamente lavoratori oggetto di emersione deve:

 

- richiedere l’immatricolazione dell’impresa presentando tutta la documentazione necessaria;

- presentare, debitamente compilato, il mod. 032/U avendo cura di indicare:  1) oltre alla denominazione dell’attività anche la dicitura “ EMERSIONE L. 383/2001 N “, avente il significato di emersione di lavoratori totalmente in nero; 2) nel campo “data inizio attività” la data di inizio del triennio di emersione che, si ricorda, deve essere la stessa riportata nella domanda di emersione presentata all’agenzia delle entrate (si evidenzia che per le domande presentate antecedentemente al 25.4.2002 la data di inizio non può essere anteriore al 1° gennaio 2001, mentre per quelle presentate dal 25.4.2002 ma, comunque, entro il 30 novembre 2002, la data di inizio non può essere anteriore al 1° gennaio 2002);

- allegare fotocopia della ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della  richiesta di emersione.

 

Qualora il datore di lavoro intenda denunciare, successivamente, l’assunzione di personale per il quale è dovuta l’intera contribuzione, lo stesso dovrà richiedere l’apertura di una ulteriore posizione aziendale da utilizzare per il versamento della sola contribuzione ordinaria.

 

Pertanto, il datore di lavoro che si iscrive per la prima volta all’ENPALS dovrà richiedere l’apertura:

 

- di una posizione aziendale esclusivamente per il versamento della contribuzione sostitutiva riferita ai lavoratori in nero oggetto di emersione;

- di una posizione aziendale esclusivamente per il versamento della contribuzione ordinaria per l’assunzione di lavoratori non oggetto di emersione.

 

 

G) Adempimenti a cura del datore di lavoro già iscritto all’ENPALS

 

Il datore di lavoro, già titolare di posizione aziendale ENPALS, che intende denunciare lavoratori oggetto di emersione deve richiedere l’apertura di una nuova “attività di impresa” per il versamento della sola contribuzione sostitutiva.

 

Qualora il datore di lavoro intenda regolarizzare sia lavoratori totalmente in nero che lavoratori “in grigio”, lo stesso dovrà richiedere la costituzione di due nuove “attività di impresa”.

 

Premesso quanto sopra, si ribadisce che i datori di lavoro interessati all’applicazione della procedura di emersione devono:

 

- richiedere l’immatricolazione della nuova o delle nuove “attività di impresa”;

- presentare, debitamente compilato, il mod 032/U avendo cura di indicare:  1) oltre alla denominazione dell’attività anche la dicitura “ EMERSIONE L. 383/2001  N “,  se trattasi di lavoratori totalmente in nero ovvero “ EMERSIONE L. 383/2001  G   se trattasi di lavoratori in grigio ; 2) nel campo “data inizio attività” la data di inizio del triennio di emersione che, si ricorda, deve essere la stessa riportata nella domanda di emersione presentata all’agenzia delle entrate (si evidenzia che per le domande presentate antecedentemente al 25.4.2002 la data di inizio non può essere anteriore al 1° gennaio 2001, mentre per quelle presentate dal 25.4.2002 ma, comunque, entro il 30 novembre 2002, la data di inizio non può essere anteriore al 1° gennaio 2002);

- allegare fotocopia della ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della  richiesta di emersione.

 

  Alla luce di quanto sopra rappresentato, il soggetto già iscritto all’ENPALS dovrà richiedere l’apertura:

- di una posizione aziendale esclusivamente per il versamento della contribuzione sostitutiva riferita ai lavoratori “in nero” oggetto di emersione;

- di una posizione aziendale esclusivamente per il versamento della contribuzione sostitutiva riferita ai lavoratori “in grigio” oggetto di emersione.

 

 

H) Adempimenti delle Sedi ENPALS e Uffici SIAE

 

Le Sedi ENPALS e gli Uffici SIAE, al fine di consentire le operazioni di controllo delle posizioni contributive delle imprese rientranti nell’applicazione della procedura di emersione, devono indicare, nella fase di inserimento dati nella “ GESTIONE ATTIVITA’ D’IMPRESA”, campo “TIPO EMERSIONE L.383/2001”:

 

- il codice N, se trattasi  di posizione aziendale aperta per emersione di lavoratori in nero;

- il codice G, se trattasi di posizione aziendale aperta per emersione di lavoratori in grigio.

 

Dovrà, altresì, essere indicata nel campo “DATA INIZIO”, la data  di inizio del triennio di emersione che, come già rappresentato, non potrà essere anteriore al 1° gennaio 2001, per le domande di emersione presentate prima del 25/4/2002 ovvero al 1° gennaio 2002, per le domande presentate dal 25/4/2002 al 30/11/2002.

 

I) Datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima del 25/04/2002:    triennio agevolato 2001 – 2003

 

I datori di lavoro che intendono usufruire del regime agevolato per il triennio 2001 – 2003 sono tenuti a presentare:

 

·  n.1 mod.031/RC1 per i periodi riferentesi all’anno 2001 (es. 1/01/2001 – 31/12/2001)

·  n.1 mod. 031/RC1 per i periodi riferentesi all’anno 2002 fino al mese di novembre 2002 (es. 1/01/2002 – 30/11/2002).

 

Nei modelli 031/RC1 dovranno essere indicati:

 

-         i dati identificativi dell’impresa

-         il periodo di riferimento: dal ……..al ……..(non superiore all’anno)

-         il codice causale versamento: 020

 

In caso di denuncia di trattenute operate a pensionati che lavorano, il codice causale versamento da indicare è, come noto, il codice 098.

 

-         il numero totale dei lavoratori interessati alla procedura di emersione

-         il numero dei giorni lavorati complessivamente nel periodo denunciato

-         la retribuzione imponibile da assoggettare a contribuzione

-         i seguenti codici tabelle aliquote : a) E1, corrispondente all’aliquota sostitutiva del 7% (per il primo anno di emersione); b) E2, corrispondente all’aliquota sostitutiva del 9% (per il secondo anno di emersione). Si comunica, altresì, che per il versamento dell’aliquota sostitutiva dell’11% (terzo anno di emersione) dovrà essere utilizzato il codice tabella aliquota E3.

-         l’importo dovuto.

 

Nessun dato dovrà essere riportato nel “Quadro B”, in quanto nessuna agevolazione può essere applicata, a favore dei datori di lavoro, in caso di versamento della contribuzione sostitutiva prevista dalla procedura di emersione.

 

I soggetti interessati dovranno, inoltre, presentare:

 

·                          n.1 mod. 031/CM di “variazione” per i periodi riferentesi all’anno 2001 (es. 1/01/2001 – 31/12/2001)

·                          n.1 mod 031/CM di “variazione” per i periodi riferentesi all’anno 2002 e fino al mese di novembre 2002 (es. 1/01/2002 – 30/11/2002)

 

Nei sopracitati modelli, barrata la casella “di variazione”, dovranno essere indicati:

 

-         i dati identificativi dell’impresa

-         il periodo di riferimento : dal …… al ……. (non superiore all’anno)

-         i dati anagrafici riepilogativi del lavoratore riferiti ad ogni mese interessato all’emersione

-         il codice retribuzione “RN”

-         il numero dei giorni lavorati

-         la retribuzione complessiva

-         la contribuzione dovuta

-         le eventuali trattenute operate ai pensionati che lavorano

 

Si ribadisce che non deve essere compilata la colonna relativa ai codici di agevolazione, in quanto la normativa non consente l’applicazione di disposizioni agevolative.

 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata, agli Uffici competenti, entro e non oltre il 25 gennaio 2003.

 

 

L) Datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione dal 25/04/2002: triennio agevolato 2002 – 2004

 

I datori di lavoro che intendono usufruire del regime  agevolato, per il triennio 2002 – 2004, sono tenuti a presentare, secondo le modalità già illustrate nel precedente paragrafo I):

 

·              n.1 mod. 031/RC1 per i periodi riferentesi all’anno 2002 e fino al mese di novembre 2002 (es. 1/01/2002 – 30/11/2002)

·              n.1 mod. 031/CM “di variazione” per i periodi riferentesi all’anno 2002 e fino al mese di novembre 2002 (es. 1/01/2002 – 30/11/2002).

 

 

 

 

 

M) Versamenti

 

La contribuzione sostitutiva dovuta per l’anno 2001 e fino alla data di presentazione della domanda di emersione (30 novembre 2002), può essere versata senza aggravio di interessi in unica soluzione ovvero con pagamento della prima rata mensile delle sessanta previste, entro il 16 dicembre 2002, a mezzo mod. F24.

 

Per il versamento in unica soluzione, nel mod. F24 dovrà essere indicato il codice causale contributo “RCLS” avendo cura di esporre, in due righi distinti, gli importi e i periodi relativi rispettivamente agli anni 2001 e 2002.

 

In caso di scelta di pagamento in forma rateale (la rata mensile è determinata dividendo l’importo dei contributi dovuti per il numero delle rate), il datore di lavoro dovrà indicare:

 

1.                 nel mod. 031/RC1, Quadro B, colonna “codici agevolazioni” il codice 9A (di nuova istituzione) e nella colonna “contribuzione non versata” l’importo risultante nel Quadro A, “totale A” e cioè l’importo complessivo che si intende rateizzare. Ne consegue che l’importo a debito dichiarato nel “Quadro C” sarà uguale a zero;

2.                 nel mod. F24, il codice causale contributo “RELS”, l’importo della rata da pagare nonché il periodo complessivo di riferimento (es. 01 2001 – 11 2002).

 

Si rappresenta che il versamento delle rate successive non comporta la compilazione di modulistica ENPALS; sarà, invece, obbligatorio inviare, agli Uffici competenti per territorio, copia del mod. F24 e una nota nella quale si dichiara che si tratta di versamento rateale ai sensi della legge n. 383 del 2001.

 

Analogo procedimento dovrà essere seguito dai datori di lavoro interessati all’applicazione del regime agevolativo per i periodi di imposta 2002 – 2004.

 

I versamenti della contribuzione sostitutiva, siano essi riferiti all’anno 2001 che ai mesi dell’anno 2002, secondo quanto previsto dall’art.3, comma 2, della legge, non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo.

 

Pertanto, devono essere versati per intero, anche se nel modello F24 sussistono crediti a favore del datore di lavoro a qualsiasi titolo.

 

Esempi di compilazione della sezione altri enti previdenziali ed assistenziali del modello F24:

 

1) Impresa con codice gruppo 98167, sede di competenza Bologna: pagamento in unica soluzione della contribuzione sostitutiva per l’emersione di lavoratori per il periodo da marzo 2001 (numero attività ‘002’); l’impresa versa inoltre i contributi correnti per i lavoratori non oggetto di emersione (numero attività ‘001’):

 

Codice ente

Codice sede

Causale contributo

Codice posizione

Periodo di riferimento da

Periodo di riferimento a

Importo a debito versati

Importi a credito compensati

0001

BO

RCLS

098167002

03/2001

12/2001

165,00

 

 

BO

RCLS

098167002

01/2002

11/2002

548,00

 

 

BO

CCLS

098167001

11/2002

 

1250,00

 

 

 

 

 

 

 

2) Impresa alla quale è stato attribuito il codice gruppo 170999, numero attività ‘001’, sede di competenza Napoli, a seguito della presentazione di richiesta di emersione: pagamento della seconda rata della contribuzione sostitutiva per l’emersione di lavoratori in nero per il periodo da febbraio 2001; l’impresa versa inoltre i contributi correnti per gli stessi lavoratori emersi per il mese di dicembre 2002 (scadenza versamento 16 gennaio 2003):

 

 

Codice ente

Codice sede

Causale contributo

Codice posizione

Periodo di riferimento da

Periodo di riferimento a

Importo a debito versati

Importi a credito compensati

0001

NA

RELS

170999001

02/2001

11/2002

57,85

 

 

NA

CCLS

170999001

12/2002

 

540,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N) Contribuzione corrente

 

Ai fini del versamento della contribuzione sostitutiva dovuta a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione (30 novembre 2002) e cioè dal mese di dicembre 2002, i datori di lavoro sono tenuti a seguire le consuete modalità:

 

- compilazione e presentazione del mod. 031/R di denuncia mensile per il versamento dei contributi previdenziali correnti. Si ricorda che devono essere utilizzati i codici tabelle aliquote di nuova istituzione (E1 , E2 a seconda se trattasi del 1° o del 2° anno di emersione);

- versamento a mezzo mod. F 24 utilizzando il codice causale contributo CCLS. Nel caso in cui il datore di lavoro debba effettuare anche il versamento della rata, nel mod. F 24 dovrà essere indicato anche il codice causale contributo RELS.

  Nella fattispecie, come già anticipato, l’interessato dovrà presentare copia del mod. F 24 a mezzo del quale ha effettuato il pagamento della rata di cui trattasi e la relativa nota di accompagno.

  Si aggiunge, da ultimo, che sarà cura del datore di lavoro presentare, entro il 25 gennaio 2003, un mod. 031/CM relativo al solo mese di dicembre 2002.

 

 

O) Regolarizzazione periodi pregressi per i datori di lavoro

 

La presentazione della dichiarazione di emersione può valere anche, se espressamente richiesto dal datore di lavoro (in tale caso  è necessario compilare l’apposito quadro del modello), come proposta di concordato tributario e previdenziale ai fini della definizione degli anni pregressi, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno incrementato il reddito imponibile d’impresa o di lavoro autonomo nel triennio 2002 – 2004.

 

“ Ai fini del concordato , la dichiarazione di emersione deve essere presentata prima della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica ovvero prima dell’inizio di un’attività istruttoria finalizzata al controllo sostanziale della posizione fiscale, ossia prima che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, comprese le richieste, gli inviti e i questionari di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e  32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

In tal caso la proposta di concordato non produce effetti con riferimento all’anno o agli anni per i quali  sia iniziata un’ attività ispettiva di verifica fiscale.

 

A quest’ultimo proposito è stato specificato che, nell’ipotesi in cui le ispezioni, gli accessi e le verifiche fiscali siano stati conclusi senza dar luogo a rilievi, è comunque consentito far valere, anche per quell’anno, la dichiarazione di emersione come proposta di concordato.

 

Inoltre, non è considerata una causa ostativa alla proposta di concordato fiscale la comunicazione delle richieste di chiarimenti effettuata dall’Amministrazione finanziaria a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle dei sostituti d’imposta, a norma dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle medesime dichiarazioni, effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

 

Pertanto, considerato che l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria configura una causa ostativa alla produzione degli effetti della dichiarazione di emersione connessi esclusivamente con il concordato per gli anni pregressi, si fa presente che, per converso, l’avvio di un’attività di controllo non preclude la possibilità di presentare la dichiarazione di emersione al fine di conseguire gli altri effetti previsti dalla norma, diversi dalla definizione delle annualità pregresse.

 

Anche nel corso di un’attività di verifica è consentito, quindi, presentare la dichiarazione di emersione per usufruire, ad esempio, delle agevolazioni applicabili per il triennio, oltre che – come si è detto – per concordare annualità pregresse non interessate dall’attività di verifica fiscale.

 

Si ricorda, inoltre, che la proposta di concordato tributario e previdenziale si concretizza mediante l’indicazione da parte del datore di lavoro nella dichiarazione di emersione del costo del lavoro irregolare utilizzato in ciascuno dei periodi d’imposta pregressi (a partire dal 2001), tenendo conto dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro effettivamente sostenute in detti periodi per i lavoratori regolarizzati, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente dai limiti di deducibilità previsti dal testo unico delle imposte sui redditi.

 

II costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, da indicare nella dichiarazione di emersione, non può essere superiore al costo complessivo del lavoro emerso nell’anno 2002 per effetto della dichiarazione medesima.

 

Per ciascuno dei periodi d’imposta regolarizzati, il concordato ha effetti preclusivi degli accertamenti fiscali e previdenziali relativi all’attività di impresa o di lavoro autonomo, fino a concorrenza del triplo del costo di lavoro irregolare che in questa sede viene dichiarato.

 

Al riguardo, si fa presente che la predetta franchigia, pari al triplo del costo del lavoro emerso, è applicabile a ciascuno dei maggiori imponibili accertati relativi all’attività d’impresa o di lavoro autonomo con riferimento alle singole imposte e contributi previdenziali e assicurativi. Nell’ipotesi in cui a seguito di controllo dovesse essere emanato un avviso di rettifica per imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta, la franchigia utilizzata per inibire l’avviso di rettifica medesimo deve essere tradotta nel  corrispondente imponibile concernente l’Iva indebitamente detratta. Quindi, ad esempio, se viene eccepita una indebita detrazione Iva di 20 euro, relativa ad Iva con aliquota 20 per cento oggettivamente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis-1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 la franchigia rileva con riferimento ad un maggiore imponibile di 100 euro” (circ. inter. n. 65/E).

 

Il concordato si perfeziona attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF o dell’IRPEG, dell’IVA, dell’IRAP, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, che è dovuta nella misura dell’8 per cento del totale del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo d’imposta regolarizzato, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Tale imposta è sostitutiva anche dell’ILOR per gli anni in cui la stessa era dovuta.

 

L’imposta sostitutiva dell’8 per cento può essere versata in ventiquattro rate mensili a partire dal termine di presentazione della dichiarazione di emersione, senza applicazione di interessi, ovvero in un’unica soluzione entro il predetto termine con una riduzione del 25 per cento.

 

La scelta circa la modalità di versamento deve risultare dal modello di dichiarazione di emersione in cui devono essere, altresì, indicati gli estremi del versamento dell’unica o della prima rata.

 

L’integrale pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8 per cento estingue i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ( omessa e infedele dichiarazione), il delitto di cui all’articolo 37 della legge 24  novembre 1981, n. 689 (omissione o falsità di denuncia obbligatoria)  nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all’esistenza del lavoro sommerso (tenuta dei libri paga e  matricola, iscrizione all’Ufficio provinciale del Lavoro, ecc.). 

 

“Al riguardo, si precisa che il riferimento ai reati e alle violazioni “connesse” è da  intendersi non in senso tecnico, ma si estende a tutte le ipotesi di illecito comunque collegate al mancato versamento dei contributi e quindi ricomprende anche le violazioni alla disciplina relativa all’assunzione dei lavoratori, nonché a tutti gli obblighi di registrazione o comunicazione obbligatorie previsti dalla vigente normativa.

 

  In particolare, non sono, pertanto, comminabili le sanzioni di cui all’articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché le sanzioni per le violazioni alle norme di cui all’articolo 40 commi 2 e 4 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 per la mancata trattenuta ai pensionati occupati.

Inoltre, è previsto che in caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei predetti illeciti” (circ. int. 56/E).

 

 

P) Effetti della dichiarazione automatica per i lavoratori

 

Riguardo agli effetti in materia fiscale per i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, si rinvia ai chiarimenti forniti con la citata circolare interamministrativa  n. 56/E (v. punto 4.2.1.).

 

Per i riflessi in materia previdenziale, si tiene a sottolineare che tali lavoratori sono esclusi da contribuzione per la durata del triennio oggetto di agevolazione.

 

Infatti, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una contribuzione sostitutiva, differenziata per i tre anni agevolati, che copre interamente anche la quota  contributiva che normalmente è a carico del lavoratore.

 

Quest’ultimo può, peraltro, a richiesta, ricostruire la propria posizione pensionistica relativamente ai periodi pregressi (anteriori alla data di emersione e nel limite massimo di cinque anni) effettuati presso l’impresa che presenta la dichiarazione di emersione e presso la quale risulti ancora in forza alla data del 30 novembre 2002.

 

La ricostruzione della posizione pensionistica deve avvenire esclusivamente mediante contribuzione volontaria applicando un meccanismo che consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto, a partire dal 30 novembre 2002, presso l’impresa che ha presentato la dichiarazione di emersione.

 

L’onere per la ricostruzione della posizione pensionistica è posto, fino ad un massimo del 66 per cento della quota dovuta dal datore di lavoro, a carico del Fondo di cui all’art.5 della legge 388/2000 al quale, ai sensi dell’art.1, comma 8, della legge 383/2001, affluiscono le maggiori entrate derivanti dal recupero della base imponibile connessa con i programmi di emersione, con esclusione delle entrate contributive.

 

Il versamento della contribuzione sostitutiva comporta, inoltre, la piena tutela assistenziale a favore dei lavoratori emersi, pertanto il diritto alle relative prestazioni quali la indennità di disoccupazione, la cassa integrazione guadagni, le indennità economiche di malattia e di maternità, l’assegno per il nucleo familiare ecc., che saranno poste a carico delle relative gestioni INPS.

 

 

Q) Regolarizzazione periodi pregressi per i lavoratori

 

I lavoratori delle imprese che aderiscono al programma di emersione possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali per gli anni pregressi connessi alla prestazione di lavoro irregolare.

 

Per la regolarizzazione, il lavoratore è tenuto a versare, per ciascuno degli anni pregressi interessati, una somma pari a 103,29 euro senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Detta somma costituisce una tassazione sostitutiva del reddito di lavoro regolarizzato ai fini fiscali e previdenziali.

 

Il pagamento dell’importo in trattazione può essere effettuato:

 

a) in unica soluzione, con la riduzione del 25%, entro il termine di  presentazione della dichiarazione di emersione (30 novembre 2002);

b) in ventiquattro rate mensili a partire dal 30 novembre 2002, senza aggravio di interessi.

 

 

R) Emersione progressiva

 

L’art.1-bis della legge ha previsto una nuova procedura personalizzata di emersione (c.d. “emersione progressiva”), alternativa a quella automatica e relativa alla regolarizzazione di adempimenti diversi da quelli fiscali e contributivi ma con riflessi indiretti su quest’ultimi.

 

Con l’art.1, comma 2, del D.L. n. 210/2002, convertico, con modificazioni, dalla legge n. 266/2002, l’art.1-bis della legge è stato sostituito.

 

La nuova normativa stabilisce che, in ogni capoluogo di provincia, vengano istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES).

 

I Comitati, composti da 16 membri, sono nominati dal prefetto, entro il 30 ottobre 2002 e possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la metà più uno dei componenti.

 

Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.

 

La procedura di cui trattasi prevede che i soggetti interessati presentino al CLES, dove ha sede l’unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003, un piano individuale di emersione contenente:

 

a)           le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività, relativamente ad adempimenti diversi da quelli fiscali e contributivi. L’adeguamento deve avvenire in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro in caso di motivate esigenze;

b)           le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione con apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale; le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei;

c)           il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;

          d)     l’impegno a presentare un’apposita dichiarazione di emersione successivamente all’approvazione del piano da parte del CLES.

 

I CLES operano in collaborazione con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell’art.78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.

 

Di tali commissioni fanno parte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l’avviso comune, in materia di emersione dell’economia sommersa, in data 19 luglio 2002.

 

I sopracitati CLES hanno il compito di:

 

- valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica;

- valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione;

- definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna   materia da regolarizzazione;

- verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al precedente punto b).

 

Per garantire la possibilità di conservare l’anonimato, è stata prevista la facoltà di avvalersi, ai fini della presentazione del programma individuale di emersione, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ovvero dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

 

Il CLES approva il piano individuale di emersione nell’ambito delle linee generali definite dal CIPE, entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l’interessato o con i soggetti di cui al comma 7, dell’art. 1- bis della legge (organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti etc.) ovvero respinge il piano stesso.

 

Le autorità competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano.

 

L’adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

 

La dichiarazione di emersione progressiva deve essere presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall’art.1 della legge.

 

Le nuove disposizioni legislative hanno, altresì, previsto quanto segue:

 

·  i soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che già in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva;

 

·  l’approvazione del piano individuale di emersione comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, già nel corso dell’istruttoria finalizzata all’approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.

 

Ulteriori precisazioni in merito alle categorie di lavoratori rientranti nell’ambito applicativo della legge sono state fornite con la circolare interamministrativa n.65/E.

 

In particolare è stato chiarito che è possibile accedere alla procedura progressiva anche con riferimento ai cosiddetti “lavoratori in grigio” e che il piano di emersione può interessare anche aspetti in materia di trattamento economico diversi dall’allineamento ai minimi retributivi contrattuali.

 

“La proposta per la progressiva regolarizzazione agli obblighi contrattuali in materia di trattamento economico può, pertanto, riguardare sia i lavoratori ai quali non siano stati corrisposti i minimi contrattuali anche in presenza di specifici contratti di riallineamento sia quei lavoratori già in organico ai quali siano stati corrisposti compensi “in nero”, come ad esempio:

 

·  emolumenti previsti come accessori dai contratti collettivi nazionali di riferimento;

·  somme corrisposte per attività lavorative effettivamente svolte e non previste dallo specifico contratto stipulato (lavoratore con contratto part-time utilizzato a tempo pieno);

·  maggiorazioni della retribuzione previste per il lavoro straordinario qualora siano corrisposte in misura inferiore rispetto a quanto previsto dai contratti di lavoro di riferimento e a condizione che tali somme siano comunque erogate anche nei successivi periodi di imposta agevolati (2003 e 2004) al fine del riallineamento progressivo con quanto previsto dai medesimi contratti,

·  maggiori somme corrisposte in caso di interruzione del percorso di riallineamento retributivo ai minimi contrattuali.

 

Si precisa, altresì, che per i datori di lavoro che presentano la proposta per l’adeguamento progressivo alle misure delle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il costo del lavoro emerso, anche con riferimento alle somme corrisposte irregolarmente ai lavoratori “in grigio”, è assunto secondo un importo comunque non inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro al quale il datore di lavoro deve adeguarsi entro il termine del triennio agevolato sulla base del piano individuale di emersione approvato”.

 

 

 

 

S) Effetti della dichiarazione progressiva per i datori di lavoro

 

Per gli effetti in materia fiscale conseguenti alla presentazione della dichiarazione di emersione progressiva, si rinvia  a quanto rappresentato nel punto 5.1.1. della circolare interamministrativa n. 56/E.

 

Per quanto concerne, invece, gli effetti in materia previdenziale si ribadiscono le disposizioni impartite nel paragrafo E) della presente circolare.

 

Si tiene a sottolineare, da ultimo, che in caso di adeguamento progressivo alle misure delle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la base imponibile previdenziale e assicurativa deve essere determinata prendendo a riferimento la “retribuzione corrisposta” al lavoratore secondo quanto stabilito dal piano individuale di emersione in deroga alla disciplina relativa ai minimi contrattuali e di legge.

 

 

T) Regolarizzazione periodi pregressi per i datori di lavoro

 

“ I datori di lavoro che fanno valere la dichiarazione di emersione progressiva come proposta di concordato tributario e previdenziale ai fini della definizione degli anni pregressi, devono indicare nell’apposito quadro della medesima dichiarazione l’ammontare del costo del lavoro irregolare utilizzato in ciascuno degli anni pregressi,  tenendo conto dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro effettivamente sostenute in detti periodi per i lavoratori regolarizzati, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente dai limiti di deducibilità previsti dal testo unico delle imposte sui redditi.

 

Il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, da indicare nella dichiarazione di emersione progressiva, non può essere superiore al costo del lavoro emerso per effetto della dichiarazione di emersione, ossia ad un importo non inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (retribuzione diretta e oneri contrattuali) al quale il datore di lavoro deve adeguarsi entro il termine del triennio agevolato sulla base del piano individuale di emersione approvato” (circ. inter. n. 56/E).

 

 

U) Effetti della dichiarazione progressiva per i lavoratori

 

Gli effetti in materia fiscale per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente emersi, a seguito della presentazione della dichiarazione di emersione progressiva, sono stati illustrati nel punto 5.2.1. della circolare interamministrativa n. 56/E alla quale, ovviamente, si rinvia per completezza di informazione.

 

Relativamente, invece, agli effetti in materia previdenziale, si chiarisce che anche nell’ipotesi di adesione all’emersione progressiva il lavoratore è escluso da contribuzione previdenziale per il triennio agevolato.

 

Il datore di lavoro è, infatti, tenuto a corrispondere una contribuzione sostitutiva, differenziata per i tre anni agevolati, che copre interamente anche la quota contributiva normalmente a carico del lavoratore.

 

Tutto ciò premesso, si rinvia a quanto specificato sull’argomento nel paragrafo P) della presente circolare.

 

 

V) Regolarizzazione periodi pregressi per i lavoratori

 

Per la regolarizzazione dei periodi pregressi da parte dei lavoratori valgono le medesime disposizioni già fornite nel paragrafo Q) della presente circolare.

 

 

W) Dichiarazioni presentate prima del 25 aprile 2002

 

L’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.12 del 2002 ha specificato che per i soggetti che già hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione n.73 del 2002 (25 aprile 2002), resta ferma l’applicazione del regime di incentivo fiscale e previdenziale per il triennio 2001-2003.

 

Tuttavia, detti soggetti possono applicare le disposizioni di maggior favore contenute nell’articolo 1, commi  2-bis, 2-ter e  4-bis della legge concernenti, rispettivamente:

 

1) la possibilità per il datore di lavoro di trattenere e versare in sessanta rate mensili (anziché in 24 rate) l’imposta sostitutiva del 6 per cento nonché la possibilità di versare entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione ( 30 novembre 2002) la contribuzione sostitutiva dovuta per l’anno 2001 (7%) e per il 2002 (9%) fino al 30 novembre 2002 o in unica soluzione ovvero in 60 rate mensili senza interessi;

2) la non applicazione delle sanzioni previste in materia di IVA per le violazioni degli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività commesse nel primo periodo d’imposta agevolato (2001) e fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, a condizione che l’imposta sia versata entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale;

3) la non applicazione delle sanzioni in materia di imposte sui redditi (IRPEF o IRPEG) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le violazioni analoghe a quelle di cui al punto precedente, nonché per l’omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione;

4) l’esclusione dal computo dei limiti numerici di unità di personale che non risultino già dipendenti, previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell’applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi.

 

Si ricorda, inoltre, che per i datori di lavoro che hanno presentato la domanda di emersione prima del 25 aprile 2002 la contribuzione sostitutiva è dovuta nella misura di:

 

·    7 per cento per l’anno 2001

·    9 per cento per l’anno 2002

·  11 per cento per l’anno 2003

 

 

X) Sanzioni

 

L’art. 3, comma 3, della legge  (inserito dalla legge 73/2002) ha introdotto una sanzione amministrativa in caso di constatazione dell’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste.

 

La sanzione è fissata in una misura che va dal 200 al 400 per cento dell’importo del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione.

 

Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.

 

La competenza all’irrogazione della sanzione in argomento è attribuita agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate in ragione del domicilio fiscale del soggetto che utilizza il lavoro irregolare, ai quali i diversi organi preposti ai controlli devono direttamente trasmettere i verbali di accertamento o di constatazione e ogni altro elemento utile a tali fini.

 

“In particolare, gli organi preposti alla vigilanza in materia contributiva e del lavoro comunicano all’Agenzia delle Entrate: i dati anagrafici del lavoratore, il contratto collettivo di riferimento, la qualifica di inquadramento, le giornate lavorative, il periodo di lavoro e quant’altro possa essere utile ai fini della quantificazione del costo del lavoro.

 

Si rendono applicabili le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ad eccezione del comma 2 dell’art.16.

 

L’esclusione dell’applicazione del comma 2 del citato articolo 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è finalizzata alla semplificazione della procedura di irrogazione che, pertanto, non comporta la preventiva notifica dell’atto di contestazione.

 

Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ricevuto il processo verbale, provvederanno alla tempestiva irrogazione della sanzione con atto motivato, in cui saranno evidenziati i fatti attribuiti al trasgressore, la norma violata, l’entità della sanzione minima e massima, la sanzione irrogata.

 

Il provvedimento di irrogazione sarà notificato anche all’autore della violazione.

 

Tenuto conto che il legislatore ha escluso l’applicazione del citato comma 2 dell’articolo 16, nel procedimento di irrogazione non sarà prevista la possibilità per il contribuente di presentare deduzioni difensive.

 

Contro il provvedimento di irrogazione è ammessa la tutela giurisdizionale mediante ricorso alle Commissioni tributarie entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, fatta salva la sospensione feriale dei termini di cui alla legge 7 agosto 1969, n. 742.

 

Nello stesso termine, non solo in ragione di un principio di carattere generale di definizione agevolata delle sanzioni, ma anche dell’espresso richiamo del legislatore al D.Lgs. n.472 del 1997, è possibile definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata” (circ. inter. n.56/E).

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)

 

 

 

        

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