ENPALS
SERVIZIO CONTRIBUTI E
VIGILANZA
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A
tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e
privati che esplicano
attività nel
campo dello spettacolo
A tutte le società che
intrattengono rapporti
economici con
sportivi professionisti
Alle Sedi
Compartimentali e Sezioni
Distaccate
LORO SEDI
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Ai Servizi ed Uffici
della Direzione Generale
LORO SEDI
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Circolare n. 39 del 26.11.2002
Protocollo n. 32 /CS
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e, p.c.
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Al Sig.
Commissario Straordinario
Ai Sigg.
Componenti il Comitato di Vigilanza
per la
gestione del Fondo speciale per
calciatori,
allenatori di calcio e sportivi
professionisti
Ai Sigg.
componenti il Collegio Sindacale
LORO SEDI
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Oggetto:
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Legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni
ed integrazioni:
dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare e relativo versamento della contribuzione previdenziale.
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Sommario:
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Dichiarazione di emersione di
lavoro irregolare e versamento della contribuzione sostitutiva. Istruzioni
e modalità applicative.
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Premessa
Come noto, la legge 18 ottobre
2001, n. 383 ( di seguito legge )
recante: “ Primi interventi per il rilancio dell’economia”, pubblicata nella
G.U. – serie generale – n. 248 del 24 ottobre 2001,
ha introdotto, nel capo I, articoli da 1 a 3, alcune norme finalizzate ad
incentivare l’emersione dell’economia sommersa nonché a regolarizzare quei
rapporti di lavoro svolti, anche solo parzialmente, in violazione delle
vigenti disposizioni in materia tributaria e previdenziale.
Con le predette norme è stato
stabilito, per un triennio, un particolare regime di incentivi
fiscali e previdenziali che prevede l’applicazione di aliquote ridotte sia
sul maggiore reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al
periodo di imposta precedente sia sul maggiore imponibile previdenziale
relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e, altresì, per i periodi
precedenti, la possibilità di accedere ad un concordato tributario e
previdenziale attraverso il versamento di un imposta sostitutiva di tributi e
contributi previdenziali.
Si tiene a precisare che il testo
originario dell’art. 1 della legge
ha subito una serie di modifiche dall’art. 21, comma 1-bis, della legge 23
novembre 2001, n. 409, dall’art. 9, comma 15, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, dall’art. 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n.12,convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (G.U – serie generale – n. 96 del 24.4.2002).
In sede di conversione del D.L.
12/2002, la legge 73/2002 ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina
in esame ed ha introdotto alcune disposizioni integrative della procedura di emersione disciplinata dall’art.1
della citata legge (c.d. “procedura
automatica”) nonché una nuova ed alternativa procedura denominata di
“emersione progressiva”.
Con l’emanazione, infine, del
decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 recante: “Disposizioni urgenti in
materia di emersione del lavoro sommerso e di
rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n.266 (G.U. – serie
generale – n.275 del 23/11/2002) ulteriori
modifiche sono state apportate alla procedura di emersione progressiva
disciplinata dall’art.1- bis della legge.
Per effetto dei sopracitati interventi
legislativi è stato, altresì, modificato il triennio per il quale è
consentito usufruire delle agevolazioni fiscali e previdenziali: il nuovo
triennio riguarda il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della legge
(25 ottobre 2001) e i due periodi successivi: periodi d’imposta 2002-2004.
Per i soggetti che hanno
presentato la dichiarazione di emersione prima della
data di entrata in vigore della legge 73/2002 (25 aprile 2002) resta salva
l’applicazione del regime agevolato per il periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore della legge
e per i due periodi successivi: periodi
di imposta 2001-2003.
Il quadro normativo di riferimento
è, inoltre, costituito:
- dalla deliberazione 15 novembre
2001, n.100 del CIPE ( G.U. n.41
del 18 febbraio 2002), recante: “Programma di emersione per i lavoratori subordinati, ai sensi
della legge 383/2001 che disciplina il
rapporto di lavoro dalla data di emersione fino al termine del programma
stesso e regolamenta gli aspetti connessi ai rapporti di lavoro regolarizzati
(adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di
lavoro);
-
dal decreto 15 novembre 2001 del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali (G.U. n. 273 del 23 novembre 2001) con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare e le relative istruzioni;
- dal Provvedimento 23 novembre
2001 dell’Agenzia delle Entrate (G.U. n. 279 del 30 novembre 2001 ) che ha
disciplinato le modalità di trasmissione telematica
del modello di dichiarazione di emersione;
- dalla circolare 11 ottobre 2001,
n.88 dell’Agenzia delle Entrate recante: “Norme per
incentivare l’emersione dell’economia sommersa”;
- dalla circolare 11 febbraio
2002, n.17/E dell’Agenzia delle Entrate recante: “
Norme per incentivare l’emersione dell’economia
sommersa. Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e
successive modifiche. Ulteriori chiarimenti”;
- dal decreto 3
maggio 2002 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali (G.U. n. 106 dell’8 maggio 2002) con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione di
emersione automatica del lavoro irregolare, ai sensi della legge n. 383 del
2001, come modificata dal D.L. 12/2002;
- dal Provvedimento 3 maggio 2002
dell’Agenzia delle Entrate (G.U. n.
112 del 15 maggio 2002) che ha disciplinato le modalità
di trasmissione telematica del modello di dichiarazione di emersione
automatica del lavoro irregolare;
- dalla deliberazione 6 giugno
2002, n. 38 del CIPE (G.U. n. 185 dell’8 agosto 2002) con la quale sono state
approvate le linee guida per il piano straordinario di accertamento
previsto dall’art.1, comma 7, della legge 383/2001
e per l’attuazione della procedura di emersione progressiva del lavoro
irregolare prevista dall’art.1 – bis della stessa
legge;
- dal decreto 6
giugno 2002 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali (G.U. n. 136 del 12 giugno 2002) con
il quale è stato approvato il modello e le
istruzioni per la dichiarazione di emersione progressiva irregolare, di cui
all’art. 1-bis, della legge 383/2001;
- dal provvedimento 13 giugno 2002
dell’Agenzia delle Entrate ( G.U. n. 147 del 25 giugno 2002) che ha disciplinato le modalità
di trasmissione telematica del modello di dichiarazione di emersione
progressiva del lavoro irregolare;
- dalla circolare
interamministrativa n. 56/E del 20 giugno 2002 (Agenzia delle Entrate,
Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Ministero dell’interno, INPS, INAIL) avente per oggetto:
“Norme per incentivare l’emersione dell’economia
sommersa. Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e
successive modifiche e integrazioni. Circolare unitaria
interamministrativa”.
- dalla circolare interamministrativa
n. 65/E del 2 agosto 2002 (Agenzia delle Entrate, Ministero dell’economia e
delle finanze, INPS) avente per oggetto: “Norme per incentivare
l’emersione dell’economia sommersa. Capo I della legge 18
ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni. Ulteriori chiarimenti”.
A) Soggetti interessati alla dichiarazione di emersione
La dichiarazione di emersione può essere presentata dagli imprenditori e
dai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che per lo svolgimento
delle proprie attività hanno impiegato lavoratori dipendenti, non adempiendo in tutto o in
parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e
previdenziale.
Le disposizioni previste dalla
normativa in trattazione “si applicano, in quanto
compatibili, anche alle società ed associazioni sportive, artistiche e
culturali nonché alle comunità terapeutiche convenzionate”.
B) Categorie di lavoratori regolarizzabili
L’art.1,
comma 1, della legge, come
modificato dalla legge 409/2001 ( di conversione del D.L. 350/2001), limita
l’applicabilità degli incentivi fiscali e contributivi ai soli
rapporti di lavoro subordinato disciplinati dai contratti collettivi
nazionali escludendo, di conseguenza, i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa.
La dichiarazione di emersione riguarda, quindi, i soli lavoratori
utilizzati nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, occupati
dall’impresa prima del 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge), risultanti ancora in forza
alla data di presentazione della dichiarazione e nella stessa data non ancora
regolarizzati.
Qualora, infatti, alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione, i
lavoratori non intrattengano più alcuna tipologia di rapporto di lavoro con
il datore di lavoro interessato o siano stati da quest’ultimo
assunti regolarmente, la norma non consente di accedere alla regolarizzazione
ed alle relative agevolazioni (neanche per regolarizzare le posizioni
pregresse).
Non sono, comunque,
regolarizzabili quei rapporti lavorativi che, sebbene assoggettati a tutti
gli obblighi previsti dalla normativa fiscale e previdenziale, siano stati
qualificati in maniera non corretta (ad esempio: rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa invece di lavoro subordinato).
Diversamente, è ammessa la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti impiegati in
violazione anche soltanto parziale delle disposizioni vigenti in materia
fiscale e previdenziale (cosiddetti “lavoratori grigi”).
Da quanto sopra esposto si evince
chiaramente che la dichiarazione di emersione deve
interessare:
a) rapporti di lavoro totalmente
“in nero”;
b) rapporti di
lavoro cosiddetti “in grigio”.
Per quanto concerne la fattispecie
a) si tiene a precisare che:
- il costo del lavoro dichiarato non può essere inferiore a quanto
previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento;
- nella dichiarazione non possono
essere indicati soggetti già individuati come “lavoratori in nero” a
seguito di accertamento ispettivo conclusosi
con la regolare notifica all’impresa del verbale;
- nella dichiarazione non possono
essere ricompresi emolumenti per i quali si è già provveduto
a notificare l’addebito;
- possono ,
invece, essere presentate dichiarazioni di emersione anche nel corso di
verifiche purchè non si sia già effettuata regolare
notifica del verbale.
“ Le disposizioni agevolative in esame non trovano applicazione nei
confronti del lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati nell’articolo 62, comma 2, del TUIR.
Pertanto, non è consentito tener
conto, ai fini dell’individuazione del costo del lavoro emerso rilevante ai
fini della regolarizzazione, del lavoro prestato
dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età
o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dei familiari
partecipanti all’impresa familiare. Con riferimento ai titolari di reddito di
lavoro autonomo, ai medesimi fini, occorre fare riferimento ai soggetti
individuati dall’articolo 50, comma 6-bis, del TUIR che comprende, oltre ai
soggetti sopra elencati, il lavoro svolto dai soci o associati partecipanti
all’associazione professionale.
Tali soggetti, pertanto, non sono
regolarizzabili e va escluso dal computo del costo del lavoro emerso quello relativo all’opera svolta dagli stessi” (circ.
inter. n. 56/E).
Con la circolare
interamministrativa n.65/E del 2 agosto 2002 sono
stati forniti alcuni ulteriori chiarimenti riguardo
alla posizione dei lavoratori “stagionali” in un primo tempo esclusi dalla
regolarizzazione.
La nuova circolare precisa,
infatti, quanto segue:
“Non può trascurarsi, tuttavia, la
specificità di taluni settori economici (aziende agricole, aziende
conserviere, tabacchifici, zuccherifici, aziende
alberghiere a carattere stagionale, ecc.) che operano a cicli stagionali, nei
quali a periodi di attività caratterizzati da
assunzione di personale seguono periodi di sospensione con conseguente
risoluzione dei rapporti per fine lavoro all’atto della conclusione del ciclo
di produzione medesimo.
Pertanto, in base ad un’interpretazione
sistematica della norma in esame, volta a favorire l’emersione della
generalità dei lavoratori senza discriminazioni in funzione del settore di appartenenza e delle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa, si ritiene che tali aziende possano ricorrere alla
procedura di emersione per quei lavoratori stagionali che siano stati
utilizzati in “cicli di produzione” svoltisi prima dell’entrata in vigore
della legge (25 ottobre 2001) ancorché successivamente interrotti, purchè il rapporto di lavoro con i medesimi lavoratori
sia pendente alla data di presentazione della dichiarazione di emersione,
posto che la norma non è finalizzata alla mera sanatoria di irregolarità
pregresse, ma a regolarizzare i rapporti di lavoro ancora attuali”.
C) Programma di emersione
Il Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica, in attuazione di quanto previsto dall’art.1, comma 1, della legge,
con delibera n.100 del 15 novembre 2001 ha definito
le linee essenziali del programma di emersione alle
quali i datori di lavoro e i lavoratori dovranno attenersi per tutta la
durata del programma stesso.
La sopracitata delibera ha, infatti, previsto che fra
le parti venga stipulato un contratto che disciplini, sotto ogni aspetto, la
posizione del lavoratore nell’azienda.
Lo stesso contratto dovrà
disciplinare, tra l’altro, la durata del rapporto, la qualifica del
lavoratore, il contratto collettivo di riferimento nonché
la retribuzione spettante.
Quanto al rapporto di lavoro,
questo dovrà avere esclusivamente natura subordinata, a tempo determinato,
indeterminato o part-time, mentre non potrà farsi ricorso a tipologie di
contratti, come contratti di formazione o di apprendistato,
che per la loro natura sono incompatibili con la presenza in azienda in epoca
anteriore all’instaurarsi del rapporto di lavoro.
Con riferimento agli effetti del
contratto posto in essere, il comma 4-bis
dell’articolo 1 della legge (come
modificato dalla legge 266/2002) prevede che l’adesione del lavoratore al
programma di emersione, tramite sottoscrizione di specifico atto di
conciliazione nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito
al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro
di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai
contratti collettivi stipulati per le categorie affini, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso, con effetto dalla
data di presentazione della dichiarazione di emersione. Il lavoratore non può
proporre rivendicazioni retributive o risarcitorie
per il periodo anteriore e soltanto
dalla data della dichiarazione di emersione si
applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento sottoscritti dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli
imprenditori.
“Ne consegue che il lavoratore,
aderendo al programma di emersione e sottoscrivendo
un atto di conciliazione, non può più avanzare, con riferimento al rapporto
pregresso, rivendicazioni o promuovere azioni giudiziarie risarcitorie,
sia in ambito retributivo che in
materia di assicurazioni generali obbligatorie. E’ il caso, a titolo esemplicativo, della retribuzione corrisposta in misura
inferiore a quella prevista dai CCNL, di eventuali
scatti di anzianità non corrisposti, del T.F.R.
maturato nel periodo precedente la presentazione della dichiarazione di
emersione o di un più ampio periodo di occupazione rispetto a quello
dichiarato.
Con la stipula
del contratto il datore di lavoro assume inoltre una serie di obblighi in
materia di:
· comunicazioni, nei casi ed entro i termini
previsti dalle specifiche norme di settore, al competente Servizio Ispettivo
della Direzione Provinciale del Lavoro (modificazione o cessazione del
rapporto di lavoro), con la precisazione che trattasi di lavoratore
regolarizzato ai sensi dell’articolo 1 della legge;
· tenuta di tutte le scritture
obbligatorie previste dalla legislazione del lavoro;
· versamento delle imposte, dei contributi e
dei premi assicurativi dovuti per effetto dell’adesione al programma di
emersione;
· versamento della somma sostitutiva, a titolo
di imposte, contributi e premi assicurativi qualora la dichiarazione di emersione
venga fatta valere anche come proposta di concordato tributario e
previdenziale per i periodi antecedenti la regolarizzazione del rapporto di
lavoro.
Il lavoratore emerso inoltre, per
effetto dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge, non viene conteggiato, per il periodo precedente la data di
presentazione della dichiarazione di emersione e per tutto il triennio
agevolato, ai fini di quelle normative per le quali assume rilievo il numero
di dipendenti in organico, ad eccezione delle disposizioni in materia di
licenziamenti individuali e collettivi.
Si tratta, ad esempio, della non computabilità dei lavoratori emersi:
1.
nell’ambito dei contingenti ammessi alla fruizione dello
sgravio contributivo triennale di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, della legge
n. 448 del 1998 (U.L.A. dei 12 mesi precedenti);
2.
nel periodo storico ed in quello agevolato per la fruizione del beneficio
del credito d’imposta di cui all’articolo 7 della legge n. 388 del 2000;
3.
ai fini dell’applicazione della normativa di cui all’articolo 25 della
legge n. 223 del 1991, concernente la riserva di assunzione di lavoratori
appartenenti a categorie protette
nella misura del 12 per cento, nel caso il datore occupi più di dieci
dipendenti;
4.
ai fini della legge n. 68 del 1999
concernente l’assunzione di disabili;
5.
ai fini del calcolo dei limiti dimensionali per le imprese artigiane;
6.
ai fini del calcolo dei limiti dimensionali dell’azienda per stabilire
la misura o l’assoggettamento ad alcune aliquote contributive ovvero per la
fruizione di alcune aliquote contributive ridotte.
In merito alla compatibilità tra
la dichiarazione di emersione e il regime dei
contratti di riallineamento, l’articolo 1, comma 6, della legge recita testualmente: “restano
fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di
riallineamento e di emersione del lavoro …….”. Pertanto, considerati i
particolari benefici e i contenuti dei contratti di riallineamento, il
dettato normativo deve essere inteso nel senso che le aziende già impegnate
nei contratti di riallineamento non possono accedere, per i soggetti
interessati ai predetti piani, ai benefici di cui alla legge in esame” (circ. inter. n. 56/E ).
D) Emersione automatica
I datori di lavoro interessati ad
usufruire delle agevolazioni previste dalla procedura di emersione
automatica, devono presentare, entro il 30 novembre 2002, la dichiarazione di emersione, in via
telematica, tramite i soggetti incaricati di cui all’art.3,
commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322
ovvero devono consegnarla ad un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate o,
se non istituito, ad un Ufficio distrettuale delle imposte dirette,
utilizzando il modello approvato dal Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto
3 maggio 2002.
Il regime agevolato riguarda il
periodo d’imposta successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001) nonché i due periodi d’imposta successivi;
pertanto, il triennio 2002-2004.
E) Effetti della
dichiarazione automatica per i datori di lavoro
Posto che per usufruire del regime
agevolato previsto dalla norma in argomento, i datori di lavoro devono
impegnarsi nel programma di emersione ed
incrementare il reddito imponibile d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato
rispetto a quello del secondo periodo d’imposta precedente, si ritiene utile
rinviare, per gli effetti in materia fiscale conseguenti alla presentazione
della dichiarazione automatica, alle istruzioni contenute nel punto 4.1.1
della circolare interamministrativa n.56/E.
Relativamente, invece, agli
effetti in materia previdenziale, si rappresenta che sul maggiore imponibile
previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi è dovuta,
dal datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, una
contribuzione sostitutiva stabilita nel modo seguente:
- 7 per cento per il periodo
d’imposta 2002;
- 9 per cento per il periodo
d’imposta 2003;
- 11 per cento per il periodo d’imposta 2004.
La contribuzione sostitutiva del 7
per cento sui redditi di lavoro dipendente emersi, dovuta dal datore di
lavoro per i periodi di paga di competenza da gennaio 2002 e fino ai periodi
di paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, può essere versata, indipendentemente dalla data di presentazione della dichiarazione di
emersione, entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa
(30 novembre 2002):
a) in unica soluzione;
b) in sessanta rate mensili senza interessi.
Per i periodi di paga successivi la contribuzione deve essere, ovviamente,
versata correntemente secondo le istruzioni illustrate nei successivi
paragrafi.
Considerata la particolare natura
della contribuzione da versare (contribuzione sostitutiva), si precisa che:
- sulla contribuzione sostitutiva
dovuta non può essere operata alcuna riduzione a titolo di sgravio o di agevolazione contributiva prevista in caso di assunzioni
incentivate;
- l’aliquota contributiva
applicata (7%, 9%, 11%) è sostitutiva solamente dei contributi dovuti in relazione ai redditi di lavoro emersi.
“Conseguentemente sono dovuti per intero gli eventuali contributi relativi
alla posizione previdenziale propria
degli imprenditori o dei professionisti in relazione all’incremento del
reddito imponibile dichiarato” ( circ. inter. n.
56/E).
F) Adempimenti a cura del datore di lavoro che si
iscrive per la prima volta all’ENPALS
Il datore di lavoro che si iscrive per la prima volta all’ENPALS e che intende
denunciare esclusivamente lavoratori
oggetto di emersione deve:
- richiedere l’immatricolazione
dell’impresa presentando tutta la documentazione necessaria;
- presentare, debitamente
compilato, il mod. 032/U avendo cura di indicare: 1) oltre alla denominazione dell’attività
anche la dicitura “ EMERSIONE L. 383/2001 N “, avente il significato di emersione di lavoratori totalmente in nero; 2) nel
campo “data inizio attività” la data di inizio del triennio di emersione che,
si ricorda, deve essere la stessa riportata nella domanda di emersione
presentata all’agenzia delle entrate (si evidenzia che per le domande
presentate antecedentemente al 25.4.2002 la data di inizio non può essere
anteriore al 1° gennaio 2001, mentre per quelle presentate dal 25.4.2002 ma,
comunque, entro il 30 novembre 2002, la data di inizio non può essere
anteriore al 1° gennaio 2002);
- allegare fotocopia della
ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della richiesta di emersione.
Qualora il datore di lavoro
intenda denunciare, successivamente, l’assunzione di
personale per il quale è dovuta l’intera contribuzione, lo stesso dovrà
richiedere l’apertura di una ulteriore posizione aziendale da utilizzare per
il versamento della sola contribuzione ordinaria.
Pertanto, il datore di lavoro che si iscrive per la prima volta all’ENPALS dovrà richiedere
l’apertura:
- di una posizione aziendale esclusivamente per il versamento
della contribuzione sostitutiva riferita ai lavoratori in nero oggetto di emersione;
- di una posizione aziendale esclusivamente per il versamento
della contribuzione ordinaria per l’assunzione di lavoratori non oggetto di emersione.
G) Adempimenti a cura del datore di lavoro già iscritto all’ENPALS
Il datore di lavoro, già titolare
di posizione aziendale ENPALS, che intende denunciare lavoratori
oggetto di emersione deve richiedere l’apertura di una nuova “attività
di impresa” per il versamento della
sola contribuzione sostitutiva.
Qualora il datore di lavoro
intenda regolarizzare sia lavoratori totalmente in
nero che lavoratori “in grigio”, lo stesso dovrà richiedere la costituzione
di due nuove “attività di impresa”.
Premesso quanto sopra, si ribadisce che i datori di lavoro interessati
all’applicazione della procedura di emersione devono:
- richiedere l’immatricolazione
della nuova o delle nuove “attività di impresa”;
- presentare, debitamente
compilato, il mod 032/U avendo cura di
indicare: 1) oltre alla denominazione
dell’attività anche la dicitura “ EMERSIONE
L. 383/2001
N “, se trattasi di
lavoratori totalmente in nero ovvero “ EMERSIONE
L. 383/2001
G “ se trattasi di
lavoratori in grigio ; 2) nel campo “data inizio
attività” la data di inizio del triennio di emersione che, si ricorda, deve
essere la stessa riportata nella domanda di emersione presentata all’agenzia
delle entrate (si evidenzia che per le domande presentate antecedentemente al
25.4.2002 la data di inizio non può essere anteriore al 1° gennaio 2001,
mentre per quelle presentate dal 25.4.2002 ma, comunque, entro il 30 novembre
2002, la data di inizio non può essere anteriore al 1° gennaio 2002);
- allegare fotocopia della
ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della richiesta di emersione.
Alla
luce di quanto sopra rappresentato, il soggetto già iscritto all’ENPALS dovrà
richiedere l’apertura:
- di una posizione aziendale esclusivamente per il versamento
della contribuzione sostitutiva riferita ai lavoratori “in nero” oggetto di emersione;
- di una posizione aziendale esclusivamente per il versamento
della contribuzione sostitutiva riferita ai lavoratori “in grigio” oggetto di emersione.
H) Adempimenti delle Sedi ENPALS e Uffici SIAE
Le Sedi ENPALS e gli Uffici SIAE,
al fine di consentire le operazioni di controllo delle posizioni contributive
delle imprese rientranti nell’applicazione della procedura di
emersione, devono indicare, nella fase di inserimento dati nella “
GESTIONE ATTIVITA’ D’IMPRESA”, campo “TIPO EMERSIONE L.383/2001”:
- il codice N, se trattasi di
posizione aziendale aperta per emersione di lavoratori in nero;
- il codice G, se trattasi di posizione aziendale aperta per emersione
di lavoratori in grigio.
Dovrà, altresì, essere indicata
nel campo “DATA INIZIO”, la data di inizio del triennio di emersione che, come già
rappresentato, non potrà essere anteriore al 1° gennaio 2001, per le domande
di emersione presentate prima del 25/4/2002 ovvero al 1° gennaio 2002, per le
domande presentate dal 25/4/2002 al 30/11/2002.
I) Datori di lavoro che hanno presentato la
dichiarazione di emersione prima del
25/04/2002: triennio agevolato 2001
– 2003
I datori di lavoro che intendono
usufruire del regime agevolato per il triennio 2001 – 2003
sono tenuti a presentare:
· n.1 mod.031/RC1 per i
periodi riferentesi all’anno 2001 (es. 1/01/2001 –
31/12/2001)
· n.1 mod. 031/RC1 per i periodi riferentesi
all’anno 2002 fino al mese di novembre 2002 (es.
1/01/2002 – 30/11/2002).
Nei modelli 031/RC1 dovranno
essere indicati:
-
i dati identificativi dell’impresa
-
il periodo di riferimento: dal ……..al ……..(non superiore all’anno)
-
il codice causale versamento: 020
In caso di denuncia di trattenute
operate a pensionati che lavorano, il codice causale versamento da indicare
è, come noto, il codice 098.
-
il numero totale dei lavoratori interessati alla procedura di emersione
-
il numero dei giorni lavorati complessivamente nel periodo denunciato
-
la retribuzione imponibile da assoggettare a contribuzione
-
i seguenti codici tabelle aliquote : a) E1, corrispondente all’aliquota sostitutiva del 7% (per il primo
anno di emersione); b) E2,
corrispondente all’aliquota sostitutiva del 9% (per il secondo anno di
emersione). Si comunica, altresì, che per il versamento dell’aliquota sostitutiva dell’11% (terzo
anno di emersione) dovrà essere utilizzato il codice tabella aliquota E3.
-
l’importo dovuto.
Nessun dato dovrà essere riportato
nel “Quadro B”, in quanto nessuna agevolazione può
essere applicata, a favore dei datori di lavoro, in caso di versamento della
contribuzione sostitutiva prevista dalla procedura di emersione.
I soggetti interessati dovranno,
inoltre, presentare:
·
n.1 mod. 031/CM di
“variazione” per i periodi riferentesi all’anno 2001 (es. 1/01/2001 – 31/12/2001)
·
n.1 mod 031/CM di “variazione” per i periodi riferentesi all’anno 2002 e fino al mese di novembre 2002
(es. 1/01/2002 – 30/11/2002)
Nei sopracitati modelli, barrata la casella “di
variazione”, dovranno essere indicati:
-
i dati identificativi dell’impresa
-
il periodo di riferimento : dal …… al ……. (non superiore all’anno)
-
i dati anagrafici riepilogativi del lavoratore riferiti ad ogni mese
interessato all’emersione
-
il codice retribuzione “RN”
-
il numero dei giorni lavorati
-
la retribuzione complessiva
-
la contribuzione dovuta
-
le eventuali trattenute operate ai pensionati che lavorano
Si ribadisce
che non deve essere compilata la colonna relativa ai codici di agevolazione,
in quanto la normativa non consente l’applicazione di disposizioni agevolative.
Tutta la documentazione richiesta
dovrà essere presentata, agli Uffici competenti, entro e non oltre il 25 gennaio 2003.
L) Datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione dal 25/04/2002: triennio agevolato 2002 –
2004
I datori di lavoro che intendono
usufruire del regime agevolato, per il
triennio 2002 – 2004, sono tenuti a presentare, secondo le modalità
già illustrate nel precedente paragrafo I):
·
n.1 mod. 031/RC1
per i periodi riferentesi all’anno
2002 e fino al mese di novembre 2002 (es. 1/01/2002 – 30/11/2002)
·
n.1 mod. 031/CM “di
variazione” per i periodi riferentesi all’anno 2002 e fino al mese di novembre 2002 (es.
1/01/2002 – 30/11/2002).
M) Versamenti
La contribuzione sostitutiva
dovuta per l’anno 2001 e fino alla data di presentazione della domanda di emersione (30 novembre 2002), può essere versata senza
aggravio di interessi in unica soluzione ovvero con pagamento della prima
rata mensile delle sessanta previste, entro il 16 dicembre 2002, a mezzo mod. F24.
Per il versamento in unica soluzione, nel mod. F24
dovrà essere indicato il codice causale contributo “RCLS” avendo cura di
esporre, in due righi distinti, gli
importi e i periodi relativi rispettivamente agli anni 2001 e 2002.
In caso di scelta di pagamento in
forma rateale (la rata mensile è determinata dividendo l’importo dei
contributi dovuti per il numero delle rate), il datore di lavoro dovrà
indicare:
1.
nel mod. 031/RC1, Quadro B, colonna “codici agevolazioni” il codice 9A (di nuova istituzione) e nella colonna “contribuzione
non versata” l’importo risultante nel Quadro A, “totale A” e cioè l’importo
complessivo che si intende rateizzare. Ne consegue che l’importo a debito
dichiarato nel “Quadro C” sarà uguale a zero;
2.
nel mod. F24,
il codice causale contributo “RELS”, l’importo della rata da pagare nonché il
periodo complessivo di riferimento (es. 01 2001 – 11 2002).
Si rappresenta che il versamento
delle rate successive non comporta la compilazione di modulistica ENPALS;
sarà, invece, obbligatorio inviare, agli Uffici competenti per territorio,
copia del mod. F24 e una nota nella quale si dichiara che si tratta di
versamento rateale ai sensi della legge n. 383 del 2001.
Analogo procedimento dovrà essere
seguito dai datori di lavoro interessati all’applicazione del regime agevolativo per i periodi di imposta
2002 – 2004.
I versamenti della contribuzione
sostitutiva, siano essi riferiti all’anno 2001 che
ai mesi dell’anno 2002, secondo quanto previsto dall’art.3,
comma 2, della legge, non sono
compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna
imposta, tassa o contributo.
Pertanto, devono essere versati
per intero, anche se nel modello F24 sussistono crediti a favore del datore
di lavoro a qualsiasi titolo.
Esempi
di compilazione della sezione altri enti previdenziali ed assistenziali
del modello F24:
1)
Impresa con codice gruppo 98167, sede di competenza Bologna: pagamento in
unica soluzione della contribuzione sostitutiva per l’emersione di lavoratori
per il periodo da marzo 2001 (numero attività ‘002’); l’impresa versa inoltre
i contributi correnti per i lavoratori non oggetto di emersione
(numero attività ‘001’):
Codice ente
|
Codice sede
|
Causale contributo
|
Codice posizione
|
Periodo di riferimento da
|
Periodo di riferimento a
|
Importo a debito versati
|
Importi a credito compensati
|
0001
|
BO
|
RCLS
|
098167002
|
03/2001
|
12/2001
|
165,00
|
|
|
BO
|
RCLS
|
098167002
|
01/2002
|
11/2002
|
548,00
|
|
|
BO
|
CCLS
|
098167001
|
11/2002
|
|
1250,00
|
|
2)
Impresa alla quale è stato attribuito il codice
gruppo 170999, numero attività ‘001’, sede di competenza Napoli, a seguito
della presentazione di richiesta di emersione: pagamento della seconda rata
della contribuzione sostitutiva per l’emersione di lavoratori in nero per il
periodo da febbraio 2001; l’impresa versa inoltre i contributi correnti per
gli stessi lavoratori emersi per il mese di dicembre 2002 (scadenza
versamento 16 gennaio 2003):
Codice ente
|
Codice sede
|
Causale contributo
|
Codice posizione
|
Periodo di riferimento da
|
Periodo di riferimento a
|
Importo a debito versati
|
Importi a credito compensati
|
0001
|
NA
|
RELS
|
170999001
|
02/2001
|
11/2002
|
57,85
|
|
|
NA
|
CCLS
|
170999001
|
12/2002
|
|
540,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N) Contribuzione corrente
Ai fini del versamento della
contribuzione sostitutiva dovuta a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione (30 novembre 2002) e cioè dal mese di dicembre 2002, i datori di lavoro
sono tenuti a seguire le consuete modalità:
- compilazione e presentazione del mod. 031/R
di denuncia mensile per il versamento dei contributi previdenziali correnti. Si ricorda che devono essere
utilizzati i codici tabelle aliquote di nuova istituzione (E1 , E2 a seconda se trattasi del 1° o del 2° anno di
emersione);
- versamento a mezzo mod. F 24 utilizzando il
codice causale contributo CCLS. Nel caso in cui il datore di
lavoro debba effettuare anche il versamento della
rata, nel mod. F 24 dovrà essere indicato anche il codice causale contributo RELS.
Nella
fattispecie, come già anticipato, l’interessato dovrà presentare copia del
mod. F 24 a mezzo del quale ha effettuato il
pagamento della rata di cui trattasi e la relativa nota di accompagno.
Si
aggiunge, da ultimo, che sarà cura del datore di lavoro presentare, entro il
25 gennaio 2003, un mod. 031/CM relativo al solo
mese di dicembre 2002.
O) Regolarizzazione periodi
pregressi per i datori di lavoro
La presentazione della
dichiarazione di emersione può valere anche, se
espressamente richiesto dal datore di lavoro (in tale caso è necessario compilare l’apposito quadro
del modello), come proposta di
concordato tributario e previdenziale ai fini della definizione degli
anni pregressi, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno
incrementato il reddito imponibile d’impresa o di lavoro autonomo nel triennio 2002 – 2004.
“ Ai fini del concordato , la dichiarazione di emersione deve essere presentata
prima della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica ovvero prima
dell’inizio di un’attività istruttoria finalizzata al controllo sostanziale
della posizione fiscale, ossia prima che siano iniziati accessi, ispezioni e
verifiche o altre attività di accertamento tributario di cui il contribuente
abbia avuto formale conoscenza, comprese le richieste, gli inviti e i
questionari di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 e 32 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600.
In tal caso la proposta di
concordato non produce effetti con riferimento all’anno
o agli anni per i quali sia iniziata
un’ attività ispettiva di verifica fiscale.
A quest’ultimo
proposito è stato specificato che, nell’ipotesi in cui le ispezioni, gli
accessi e le verifiche fiscali siano stati conclusi
senza dar luogo a rilievi, è comunque consentito far valere, anche per quell’anno, la dichiarazione di emersione come proposta
di concordato.
Inoltre, non è considerata una
causa ostativa alla proposta di concordato fiscale la
comunicazione delle richieste di chiarimenti effettuata dall’Amministrazione
finanziaria a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate
dai contribuenti, comprese quelle dei sostituti d’imposta, a norma
dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché
la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle
medesime dichiarazioni, effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi
dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Pertanto, considerato
che l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria
configura una causa ostativa alla produzione degli effetti della
dichiarazione di emersione connessi esclusivamente con il concordato per gli
anni pregressi, si fa presente che, per converso, l’avvio di un’attività di
controllo non preclude la possibilità di presentare la dichiarazione di
emersione al fine di conseguire gli altri effetti previsti dalla norma,
diversi dalla definizione delle annualità pregresse.
Anche nel corso di un’attività di
verifica è consentito, quindi, presentare la dichiarazione di
emersione per usufruire, ad esempio, delle agevolazioni applicabili
per il triennio, oltre che – come si è detto – per concordare annualità
pregresse non interessate dall’attività di verifica fiscale.
Si ricorda, inoltre, che la
proposta di concordato tributario e previdenziale si concretizza
mediante l’indicazione da parte del datore di lavoro nella dichiarazione di
emersione del costo del lavoro irregolare utilizzato in ciascuno dei periodi
d’imposta pregressi (a partire dal 2001), tenendo conto dell’ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro effettivamente sostenute in
detti periodi per i lavoratori regolarizzati, compresi gli eventuali compensi
in natura, indipendentemente dai limiti di deducibilità
previsti dal testo unico delle imposte sui redditi.
II costo del lavoro utilizzato in
ciascuno degli anni pregressi, da indicare nella
dichiarazione di emersione, non può essere superiore al costo complessivo del
lavoro emerso nell’anno 2002 per effetto della dichiarazione medesima.
Per ciascuno dei periodi d’imposta
regolarizzati, il concordato ha effetti preclusivi degli accertamenti fiscali
e previdenziali relativi all’attività di impresa o
di lavoro autonomo, fino a concorrenza del triplo del costo di lavoro
irregolare che in questa sede viene dichiarato.
Al riguardo, si fa presente che la
predetta franchigia, pari al triplo del costo del lavoro emerso, è
applicabile a ciascuno dei maggiori imponibili accertati relativi
all’attività d’impresa o di lavoro autonomo con riferimento alle singole
imposte e contributi previdenziali e assicurativi. Nell’ipotesi in cui a
seguito di controllo dovesse essere emanato un
avviso di rettifica per imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta,
la franchigia utilizzata per inibire l’avviso di rettifica medesimo deve
essere tradotta nel corrispondente
imponibile concernente l’Iva indebitamente detratta. Quindi, ad esempio, se viene eccepita una indebita detrazione Iva di 20 euro,
relativa ad Iva con aliquota 20 per cento oggettivamente indetraibile ai
sensi dell’articolo 19-bis-1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 la franchigia
rileva con riferimento ad un maggiore imponibile di 100 euro” (circ. inter. n. 65/E).
Il concordato si perfeziona
attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF o dell’IRPEG,
dell’IVA, dell’IRAP, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi,
che è dovuta nella misura dell’8 per cento del
totale del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo d’imposta
regolarizzato, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Tale imposta è
sostitutiva anche dell’ILOR per gli anni in cui la stessa era
dovuta.
L’imposta sostitutiva dell’8 per
cento può essere versata in ventiquattro rate mensili a partire dal termine
di presentazione della dichiarazione di emersione,
senza applicazione di interessi, ovvero in un’unica soluzione entro il
predetto termine con una riduzione del 25 per cento.
La scelta circa la modalità di versamento deve risultare dal modello di
dichiarazione di emersione in cui devono essere, altresì, indicati gli
estremi del versamento dell’unica o della prima rata.
L’integrale pagamento dell’imposta
sostitutiva dell’8 per cento estingue i delitti di cui agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ( omessa e infedele
dichiarazione), il delitto di cui all’articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (omissione o falsità
di denuncia obbligatoria) nonché i reati contravvenzionali
e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e
previdenziali relative all’esistenza del lavoro sommerso (tenuta dei libri
paga e matricola, iscrizione
all’Ufficio provinciale del Lavoro, ecc.).
“Al riguardo, si precisa che il
riferimento ai reati e alle violazioni “connesse” è da intendersi non in senso tecnico, ma si
estende a tutte le ipotesi di illecito comunque
collegate al mancato versamento dei contributi e quindi ricomprende
anche le violazioni alla disciplina relativa all’assunzione dei lavoratori,
nonché a tutti gli obblighi di registrazione o comunicazione obbligatorie
previsti dalla vigente normativa.
In
particolare, non sono, pertanto, comminabili le sanzioni di cui all’articolo
35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché le
sanzioni per le violazioni alle norme di cui all’articolo 40 commi 2 e 4 del
D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 per la mancata trattenuta ai pensionati
occupati.
Inoltre, è previsto che in caso di
rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei predetti illeciti”
(circ. int. 56/E).
P) Effetti della dichiarazione automatica per i lavoratori
Riguardo agli effetti in materia
fiscale per i lavoratori che aderiscono al programma di emersione,
si rinvia ai chiarimenti forniti con la citata circolare
interamministrativa n. 56/E (v. punto
4.2.1.).
Per i riflessi in materia
previdenziale, si tiene a sottolineare che tali
lavoratori sono esclusi da contribuzione per la durata del triennio oggetto
di agevolazione.
Infatti, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere una contribuzione sostitutiva, differenziata
per i tre anni agevolati, che copre interamente anche la quota contributiva che normalmente è a carico del
lavoratore.
Quest’ultimo può, peraltro, a richiesta,
ricostruire la propria posizione pensionistica
relativamente ai periodi pregressi (anteriori alla data di emersione e nel
limite massimo di cinque anni) effettuati presso l’impresa che presenta la
dichiarazione di emersione e presso la quale risulti ancora in forza alla
data del 30 novembre 2002.
La ricostruzione della posizione pensionistica deve avvenire esclusivamente mediante
contribuzione volontaria applicando un meccanismo che consente di coprire,
fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni
dodici mesi di lavoro svolto, a partire dal 30 novembre 2002, presso
l’impresa che ha presentato la dichiarazione di emersione.
L’onere per la ricostruzione della
posizione pensionistica è posto, fino ad un massimo
del 66 per cento della quota dovuta dal datore di lavoro, a carico del Fondo
di cui all’art.5 della legge 388/2000 al quale, ai
sensi dell’art.1, comma 8, della legge 383/2001,
affluiscono le maggiori entrate derivanti dal recupero della base imponibile
connessa con i programmi di emersione, con esclusione delle entrate
contributive.
Il versamento della contribuzione
sostitutiva comporta, inoltre, la piena tutela assistenziale
a favore dei lavoratori emersi, pertanto il diritto alle relative prestazioni
quali la indennità di disoccupazione, la cassa integrazione guadagni, le
indennità economiche di malattia e di maternità, l’assegno per il nucleo
familiare ecc., che saranno poste a carico delle relative gestioni INPS.
Q) Regolarizzazione periodi pregressi per
i lavoratori
I lavoratori delle imprese che
aderiscono al programma di emersione possono
estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali per gli anni pregressi
connessi alla prestazione di lavoro irregolare.
Per la regolarizzazione,
il lavoratore è tenuto a versare, per ciascuno degli anni pregressi
interessati, una somma pari a 103,29
euro senza applicazione di sanzioni e interessi.
Detta somma costituisce una
tassazione sostitutiva del reddito di lavoro regolarizzato ai fini fiscali e
previdenziali.
Il pagamento dell’importo in
trattazione può essere effettuato:
a) in unica soluzione, con la riduzione del 25%, entro il termine
di presentazione della dichiarazione di emersione (30 novembre 2002);
b) in ventiquattro rate mensili a partire dal 30 novembre 2002, senza
aggravio di interessi.
R) Emersione progressiva
L’art.1-bis
della legge ha previsto una nuova
procedura personalizzata di emersione (c.d.
“emersione progressiva”), alternativa a quella automatica e relativa alla
regolarizzazione di adempimenti diversi da quelli fiscali e contributivi ma
con riflessi indiretti su quest’ultimi.
Con l’art.1, comma 2, del D.L. n. 210/2002, convertico, con modificazioni, dalla legge n. 266/2002,
l’art.1-bis della legge è stato sostituito.
La nuova normativa stabilisce che,
in ogni capoluogo di provincia, vengano istituiti,
presso le direzioni provinciali del lavoro, i Comitati per il lavoro e
l’emersione del sommerso (CLES).
I Comitati, composti da 16 membri, sono nominati dal prefetto, entro il 30
ottobre 2002 e possono operare qualora alla predetta data siano stati
nominati la metà più uno dei componenti.
Le funzioni di segreteria dei CLES
sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.
La procedura di cui trattasi
prevede che i soggetti interessati presentino al CLES, dove ha sede l’unità produttiva,
entro il 28 febbraio 2003, un
piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione
ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio
dell’attività, relativamente ad adempimenti diversi da quelli fiscali e
contributivi. L’adeguamento deve avvenire in un periodo non superiore a
diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro in caso di motivate
esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico, sottoscritti dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori, in
un periodo comunque non superiore al triennio di emersione,
mediante sottoscrizione con apposito verbale aziendale degli accordi
sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le
associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun
settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di
rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i
predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale; le
proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di
trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro
propri del settore economico interessato, devono fare riferimento agli
obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori
omogenei;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l’impegno a presentare un’apposita dichiarazione di emersione successivamente
all’approvazione del piano da parte del CLES.
I CLES operano in collaborazione
con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell’art.78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e successive modificazioni.
Di tali commissioni fanno parte le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonché
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
che hanno sottoscritto l’avviso comune, in materia di emersione dell’economia
sommersa, in data 19 luglio 2002.
I sopracitati CLES hanno il compito di:
- valutare le
proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli
fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica;
- valutare la fattibilità tecnica
dei contenuti del piano di emersione;
- definire, nel rispetto degli
obblighi di legge, temporanee modalità di
adeguamento per ciascuna materia da
regolarizzazione;
- verificare la conformità del
piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti
negli accordi sindacali di cui al precedente punto b).
Per garantire la possibilità di
conservare l’anonimato, è stata prevista la facoltà di avvalersi, ai fini
della presentazione del programma individuale di emersione,
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ovvero dei professionisti
iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali e dei consulenti del lavoro.
Il CLES approva il piano
individuale di emersione nell’ambito delle linee
generali definite dal CIPE, entro sessanta giorni dalla sua presentazione,
previe eventuali modifiche concordate con l’interessato o con i soggetti di
cui al comma 7, dell’art. 1- bis della legge
(organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei professionisti iscritti
agli albi dei dottori commercialisti etc.) ovvero respinge il piano stesso.
Le autorità competenti, previa
verifica della avvenuta attuazione del piano,
rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini fissati nel piano.
L’adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come
avvenuti tempestivamente e determinano l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla
violazione dei predetti obblighi.
La dichiarazione di emersione progressiva deve essere presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall’art.1 della legge.
Le nuove disposizioni legislative
hanno, altresì, previsto quanto segue:
· i soggetti che hanno fatto ricorso
ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, che già in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a
rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo
previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi
contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione
progressiva;
· l’approvazione del piano individuale
di emersione comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di
regolarizzazione, la sospensione, già nel corso dell’istruttoria finalizzata
all’approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da
parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di
lavoro che ha presentato il piano.
Ulteriori precisazioni in merito alle
categorie di lavoratori rientranti nell’ambito applicativo della legge sono state fornite con la
circolare interamministrativa n.65/E.
In particolare è stato chiarito
che è possibile accedere alla procedura progressiva
anche con riferimento ai cosiddetti “lavoratori in grigio” e che il piano di
emersione può interessare anche aspetti in materia di trattamento economico
diversi dall’allineamento ai minimi retributivi contrattuali.
“La proposta per la progressiva regolarizzazione agli obblighi contrattuali in materia di
trattamento economico può, pertanto, riguardare sia i lavoratori ai quali non
siano stati corrisposti i minimi contrattuali anche in presenza di specifici
contratti di riallineamento sia quei lavoratori già in organico ai quali
siano stati corrisposti compensi “in nero”, come ad esempio:
· emolumenti previsti come accessori dai
contratti collettivi nazionali di riferimento;
· somme corrisposte per attività
lavorative effettivamente svolte e non previste dallo specifico contratto
stipulato (lavoratore con contratto part-time utilizzato a tempo pieno);
· maggiorazioni della retribuzione previste per
il lavoro straordinario qualora siano corrisposte in misura inferiore
rispetto a quanto previsto dai contratti di lavoro di riferimento e a
condizione che tali somme siano comunque erogate anche nei successivi periodi
di imposta agevolati (2003 e 2004) al fine del riallineamento progressivo con
quanto previsto dai medesimi contratti,
· maggiori somme corrisposte in caso di
interruzione del percorso di riallineamento retributivo ai minimi
contrattuali.
Si precisa, altresì, che per i
datori di lavoro che presentano la proposta per l’adeguamento progressivo
alle misure delle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, il costo del lavoro emerso, anche con riferimento alle somme
corrisposte irregolarmente ai lavoratori “in grigio”, è assunto secondo un
importo comunque non inferiore a quello stabilito
dal contratto collettivo nazionale di lavoro al quale il datore di lavoro
deve adeguarsi entro il termine del triennio agevolato sulla base del piano
individuale di emersione approvato”.
S) Effetti della dichiarazione progressiva per i datori di lavoro
Per gli effetti in materia fiscale
conseguenti alla presentazione della dichiarazione di emersione
progressiva, si rinvia a quanto
rappresentato nel punto 5.1.1. della circolare interamministrativa n. 56/E.
Per quanto concerne, invece, gli
effetti in materia previdenziale si ribadiscono le
disposizioni impartite nel paragrafo E) della presente circolare.
Si tiene a sottolineare,
da ultimo, che in caso di adeguamento progressivo alle misure delle
retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la base
imponibile previdenziale e assicurativa deve essere determinata prendendo a
riferimento la “retribuzione corrisposta” al lavoratore secondo quanto
stabilito dal piano individuale di emersione in deroga alla disciplina
relativa ai minimi contrattuali e di legge.
T) Regolarizzazione periodi
pregressi per i datori di lavoro
“ I datori di lavoro che fanno valere la dichiarazione di emersione progressiva
come proposta di concordato tributario e previdenziale ai fini della
definizione degli anni pregressi, devono indicare nell’apposito quadro della
medesima dichiarazione l’ammontare del costo del lavoro irregolare utilizzato
in ciascuno degli anni pregressi,
tenendo conto dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni
di lavoro effettivamente sostenute in detti periodi per i lavoratori
regolarizzati, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente
dai limiti di deducibilità previsti dal testo unico
delle imposte sui redditi.
Il costo del lavoro utilizzato in
ciascuno degli anni pregressi, da indicare nella
dichiarazione di emersione progressiva, non può essere superiore al costo del
lavoro emerso per effetto della dichiarazione di emersione, ossia ad un
importo non inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali
di riferimento (retribuzione diretta e oneri contrattuali) al quale il datore
di lavoro deve adeguarsi entro il termine del triennio agevolato sulla base
del piano individuale di emersione approvato” (circ. inter. n. 56/E).
U) Effetti della dichiarazione progressiva
per i lavoratori
Gli effetti in materia fiscale per
quanto concerne i redditi di lavoro dipendente emersi, a seguito della
presentazione della dichiarazione di emersione
progressiva, sono stati illustrati nel punto 5.2.1. della circolare
interamministrativa n. 56/E alla quale, ovviamente, si rinvia per completezza
di informazione.
Relativamente, invece, agli
effetti in materia previdenziale, si chiarisce che anche nell’ipotesi di adesione all’emersione progressiva il lavoratore è
escluso da contribuzione previdenziale per il triennio agevolato.
Il datore di lavoro è, infatti,
tenuto a corrispondere una contribuzione sostitutiva, differenziata
per i tre anni agevolati, che copre interamente anche la quota contributiva
normalmente a carico del lavoratore.
Tutto ciò premesso, si rinvia a
quanto specificato sull’argomento nel paragrafo P) della presente circolare.
V) Regolarizzazione periodi
pregressi per i lavoratori
Per la regolarizzazione
dei periodi pregressi da parte dei lavoratori valgono le medesime
disposizioni già fornite nel paragrafo Q) della presente circolare.
W) Dichiarazioni presentate prima del 25 aprile 2002
L’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge n.12 del 2002 ha specificato che per
i soggetti che già hanno presentato la dichiarazione di emersione
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione n.73 del 2002 (25 aprile 2002), resta ferma l’applicazione
del regime di incentivo fiscale e previdenziale per il triennio 2001-2003.
Tuttavia, detti soggetti possono
applicare le disposizioni di maggior favore contenute
nell’articolo 1, commi 2-bis,
2-ter e 4-bis della legge concernenti, rispettivamente:
1) la possibilità per il datore di
lavoro di trattenere e versare in sessanta rate mensili (anziché in 24 rate)
l’imposta sostitutiva del 6 per cento nonché la
possibilità di versare entro il
termine di presentazione della dichiarazione di emersione ( 30 novembre
2002) la contribuzione sostitutiva dovuta per l’anno 2001 (7%) e per il 2002
(9%) fino al 30 novembre 2002 o in unica soluzione ovvero in 60 rate mensili
senza interessi;
2) la non applicazione delle
sanzioni previste in materia di IVA per le
violazioni degli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di
inizio attività commesse nel primo periodo d’imposta agevolato (2001) e fino
alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, a condizione che
l’imposta sia versata entro il termine previsto per il versamento dovuto in
base alla relativa dichiarazione annuale;
3) la non applicazione delle
sanzioni in materia di imposte sui redditi (IRPEF o
IRPEG) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le
violazioni analoghe a quelle di cui al punto precedente, nonché per l’omessa
effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data
di presentazione della dichiarazione di emersione;
4) l’esclusione dal computo dei
limiti numerici di unità di personale che non
risultino già dipendenti, previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro
ai fini dell’applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione
delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi.
Si ricorda, inoltre, che per i
datori di lavoro che hanno presentato la domanda di emersione
prima del 25 aprile 2002 la contribuzione sostitutiva è dovuta nella misura
di:
· 7 per cento per l’anno 2001
· 9 per cento per l’anno 2002
· 11 per cento per l’anno 2003
X) Sanzioni
L’art. 3, comma
3, della legge
(inserito dalla legge 73/2002) ha introdotto una sanzione
amministrativa in caso di constatazione dell’impiego di lavoratori dipendenti
non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ferma
restando l’applicazione delle sanzioni già previste.
La sanzione è fissata in una
misura che va dal 200 al 400 per cento dell’importo del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei
vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio
dell’anno e la data di constatazione della violazione.
Alla constatazione della
violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale,
contributiva e del lavoro.
La competenza all’irrogazione
della sanzione in argomento è attribuita agli Uffici dell’Agenzia delle
Entrate in ragione del domicilio fiscale del soggetto che utilizza il lavoro
irregolare, ai quali i diversi organi preposti ai controlli devono
direttamente trasmettere i verbali di accertamento o
di constatazione e ogni altro elemento utile a tali fini.
“In particolare, gli organi
preposti alla vigilanza in materia contributiva e del lavoro comunicano
all’Agenzia delle Entrate: i dati anagrafici del lavoratore, il contratto
collettivo di riferimento, la qualifica di inquadramento,
le giornate lavorative, il periodo di lavoro e quant’altro
possa essere utile ai fini della quantificazione del costo del lavoro.
Si rendono applicabili le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ad
eccezione del comma 2 dell’art.16.
L’esclusione
dell’applicazione del comma 2 del citato articolo 16 del D.Lgs. n. 472
del 1997 è finalizzata alla semplificazione della procedura di irrogazione
che, pertanto, non comporta la preventiva notifica dell’atto di
contestazione.
Gli Uffici dell’Agenzia delle
Entrate, ricevuto il processo verbale, provvederanno alla tempestiva
irrogazione della sanzione con atto motivato, in cui saranno evidenziati i
fatti attribuiti al trasgressore, la norma violata, l’entità della sanzione
minima e massima, la sanzione irrogata.
Il provvedimento di irrogazione sarà notificato anche all’autore della
violazione.
Tenuto conto che il legislatore ha escluso l’applicazione del citato comma 2 dell’articolo
16, nel procedimento di irrogazione non sarà prevista la possibilità per il
contribuente di presentare deduzioni difensive.
Contro il provvedimento di irrogazione è ammessa la tutela giurisdizionale
mediante ricorso alle Commissioni tributarie entro il termine di sessanta
giorni dalla notifica, fatta salva la sospensione feriale dei termini di cui
alla legge 7 agosto 1969, n. 742.
Nello stesso
termine, non solo in ragione di un principio di carattere generale di
definizione agevolata delle sanzioni, ma anche dell’espresso richiamo del legislatore al D.Lgs. n.472
del 1997, è possibile definire la controversia con il pagamento di un importo
pari ad un quarto della sanzione irrogata” (circ. inter. n.56/E).
IL DIRETTORE GENERALE
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(Massimo Antichi)
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