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ENPALS
SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
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A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano
attività
nel campo dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono rapporti
economici
con sportivi professionisti
Alle Sedi Compartimentali e Sezioni
Distaccate
LORO SEDI
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Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale
LORO SEDI
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Circolare
n. 39 del 26.11.2002
Protocollo n. 32 /CS
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e, p.c.
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Al Sig. Commissario Straordinario
Ai Sigg. Componenti
il Comitato di Vigilanza
per
la gestione del Fondo speciale per
calciatori,
allenatori di calcio e sportivi
professionisti
Ai Sigg. componenti
il Collegio Sindacale
LORO SEDI
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Oggetto:
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Legge 18 ottobre 2001, n. 383 e
successive modificazioni ed integrazioni:
dichiarazione di emersione di
lavoro irregolare e relativo versamento della contribuzione previdenziale.
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Sommario:
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Dichiarazione di emersione
di lavoro irregolare e versamento della contribuzione sostitutiva.
Istruzioni e modalità applicative.
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Premessa
Come noto, la legge
18 ottobre 2001, n. 383 ( di seguito legge
) recante: “ Primi interventi per il rilancio dell’economia”, pubblicata
nella G.U. – serie generale – n. 248 del 24 ottobre
2001, ha introdotto, nel capo I, articoli da 1 a 3, alcune norme finalizzate
ad incentivare l’emersione dell’economia sommersa nonché a regolarizzare quei
rapporti di lavoro svolti, anche solo parzialmente, in violazione delle
vigenti disposizioni in materia tributaria e previdenziale.
Con le predette norme
è stato stabilito, per un triennio, un particolare regime di
incentivi fiscali e previdenziali che prevede l’applicazione di
aliquote ridotte sia sul maggiore reddito imponibile dichiarato rispetto a
quello relativo al periodo di imposta precedente sia sul maggiore imponibile
previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e, altresì, per
i periodi precedenti, la possibilità di accedere ad un concordato tributario
e previdenziale attraverso il versamento di un imposta sostitutiva di tributi
e contributi previdenziali.
Si tiene a precisare
che il testo originario dell’art. 1 della legge
ha subito una serie di modifiche dall’art. 21, comma 1-bis, della legge 23
novembre 2001, n. 409, dall’art. 9, comma 15, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, dall’art. 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12,convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (G.U – serie generale – n. 96 del 24.4.2002).
In sede di
conversione del D.L. 12/2002, la legge 73/2002 ha apportato sostanziali
modifiche alla disciplina in esame ed ha introdotto alcune disposizioni
integrative della procedura di emersione
disciplinata dall’art. 1 della citata legge
(c.d. “procedura automatica”) nonché una nuova ed alternativa procedura
denominata di “emersione progressiva”.
Con l’emanazione,
infine, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 recante: “Disposizioni
urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso
e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n.266 (G.U. – serie
generale – n. 275 del 23/11/2002) ulteriori modifiche sono state apportate
alla procedura di emersione progressiva disciplinata dall’art.1- bis della legge.
Per effetto dei sopracitati interventi
legislativi è stato, altresì, modificato il triennio per il quale è
consentito usufruire delle agevolazioni fiscali e previdenziali: il nuovo
triennio riguarda il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della legge
(25 ottobre 2001) e i due periodi successivi: periodi d’imposta 2002-2004.
Per i soggetti che
hanno presentato la dichiarazione di emersione prima
della data di entrata in vigore della legge 73/2002 (25 aprile 2002) resta
salva l’applicazione del regime agevolato per il periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore della legge
e per i due periodi successivi: periodi
di imposta 2001-2003.
Il quadro normativo
di riferimento è, inoltre, costituito:
- dalla deliberazione
15 novembre 2001, n. 100 del CIPE ( G.U. n. 41 del 18 febbraio 2002),
recante: “Programma di emersione per i lavoratori subordinati, ai sensi
della legge 383/2001 che disciplina il
rapporto di lavoro dalla data di emersione fino al termine del programma
stesso e regolamenta gli aspetti connessi ai rapporti di lavoro regolarizzati
(adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di
lavoro);
- dal decreto 15 novembre 2001
del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali (G.U. n. 273 del 23 novembre 2001) con il quale
è stato approvato il modello di dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare e le relative istruzioni;
- dal Provvedimento
23 novembre 2001 dell’Agenzia delle Entrate (G.U. n. 279 del 30 novembre 2001
) che ha disciplinato le modalità di trasmissione
telematica del modello di dichiarazione di emersione;
- dalla circolare 11
ottobre 2001, n. 88 dell’Agenzia delle Entrate recante: “Norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa”;
- dalla circolare 11
febbraio 2002, n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate recante: “ Norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa. Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche.
Ulteriori chiarimenti”;
-
dal decreto 3 maggio 2002 del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (G.U. n. 106 dell’8 maggio 2002) con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione di
emersione automatica del lavoro irregolare, ai sensi della legge n. 383 del
2001, come modificata dal D.L. 12/2002;
- dal Provvedimento 3
maggio 2002 dell’Agenzia delle Entrate (G.U.
n. 112 del 15 maggio 2002) che ha disciplinato le modalità
di trasmissione telematica del modello di dichiarazione di emersione
automatica del lavoro irregolare;
- dalla deliberazione
6 giugno 2002, n. 38 del CIPE (G.U. n. 185 dell’8 agosto 2002) con la quale
sono state approvate le linee guida per il piano straordinario di accertamento previsto dall’art.1,
comma 7, della legge 383/2001 e per l’attuazione della procedura di emersione
progressiva del lavoro irregolare prevista dall’art. 1 – bis della stessa
legge;
-
dal decreto 6 giugno 2002 del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (G.U. n. 136 del 12 giugno
2002) con il quale è stato approvato il modello e le
istruzioni per la dichiarazione di emersione progressiva irregolare, di cui
all’art. 1-bis, della legge 383/2001;
- dal provvedimento
13 giugno 2002 dell’Agenzia delle Entrate ( G.U. n. 147 del 25 giugno
2002) che ha disciplinato le modalità di trasmissione telematica del modello di
dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare;
- dalla circolare
interamministrativa n. 56/E del 20 giugno 2002 (Agenzia delle Entrate,
Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Ministero dell’interno, INPS, INAIL) avente per oggetto:
“Norme per incentivare l’emersione dell’economia
sommersa. Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e
successive modifiche e integrazioni. Circolare unitaria
interamministrativa”.
- dalla circolare
interamministrativa n. 65/E del 2 agosto 2002 (Agenzia delle Entrate,
Ministero dell’economia e delle finanze, INPS) avente per oggetto: “Norme per
incentivare l’emersione dell’economia sommersa. Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche
e integrazioni. Ulteriori chiarimenti”.
A) Soggetti interessati alla dichiarazione di emersione
La dichiarazione di emersione può essere presentata dagli imprenditori e dai
soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che per lo svolgimento delle
proprie attività hanno impiegato lavoratori
dipendenti, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti
dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale.
Le disposizioni
previste dalla normativa in trattazione “si applicano, in
quanto compatibili, anche alle società ed associazioni sportive,
artistiche e culturali nonché alle comunità terapeutiche convenzionate”.
B) Categorie di lavoratori regolarizzabili
L’art.1, comma 1, della legge,
come modificato dalla legge 409/2001 ( di conversione del D.L. 350/2001),
limita l’applicabilità degli incentivi fiscali e contributivi ai soli rapporti di lavoro subordinato disciplinati dai
contratti collettivi nazionali escludendo, di conseguenza, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa.
La dichiarazione di emersione riguarda, quindi, i soli lavoratori
utilizzati nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, occupati
dall’impresa prima del 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge), risultanti ancora in forza
alla data di presentazione della dichiarazione e nella stessa data non ancora
regolarizzati.
Qualora, infatti,
alla data di presentazione della dichiarazione di emersione,
i lavoratori non intrattengano più alcuna tipologia di rapporto di lavoro con
il datore di lavoro interessato o siano stati da quest’ultimo
assunti regolarmente, la norma non consente di accedere alla regolarizzazione
ed alle relative agevolazioni (neanche per regolarizzare le posizioni
pregresse).
Non sono, comunque, regolarizzabili quei rapporti lavorativi che,
sebbene assoggettati a tutti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale e
previdenziale, siano stati qualificati in maniera non corretta (ad esempio:
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa invece di lavoro
subordinato).
Diversamente, è
ammessa la regolarizzazione dei lavoratori
dipendenti impiegati in violazione anche soltanto parziale delle disposizioni
vigenti in materia fiscale e previdenziale (cosiddetti “lavoratori grigi”).
Da quanto sopra
esposto si evince chiaramente che la dichiarazione di emersione
deve interessare:
a) rapporti di lavoro
totalmente “in nero”;
b) rapporti di lavoro cosiddetti “in grigio”.
Per quanto concerne
la fattispecie a) si tiene a precisare che:
- il costo del lavoro
dichiarato non può essere inferiore a quanto previsto dai contratti
collettivi nazionali di riferimento;
- nella dichiarazione
non possono essere indicati soggetti già individuati come “lavoratori in nero” a
seguito di accertamento ispettivo conclusosi
con la regolare notifica all’impresa del verbale;
- nella dichiarazione
non possono essere ricompresi emolumenti per i quali si è già provveduto
a notificare l’addebito;
- possono , invece, essere presentate dichiarazioni di emersione
anche nel corso di verifiche purchè non si sia già
effettuata regolare notifica del verbale.
“ Le disposizioni agevolative in esame non trovano applicazione nei
confronti del lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati nell’articolo 62, comma 2, del TUIR.
Pertanto, non è
consentito tener conto, ai fini dell’individuazione del costo del lavoro
emerso rilevante ai fini della regolarizzazione, del
lavoro prestato dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o
affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli
ascendenti, nonché dei familiari partecipanti all’impresa familiare. Con
riferimento ai titolari di reddito di lavoro autonomo, ai medesimi fini,
occorre fare riferimento ai soggetti individuati dall’articolo 50, comma
6-bis, del TUIR che comprende, oltre ai soggetti sopra elencati, il lavoro
svolto dai soci o associati partecipanti all’associazione professionale.
Tali soggetti,
pertanto, non sono regolarizzabili e va escluso dal computo del costo del
lavoro emerso quello relativo all’opera svolta dagli
stessi” (circ. inter. n. 56/E).
Con la circolare
interamministrativa n.65/E del 2 agosto 2002 sono
stati forniti alcuni ulteriori chiarimenti riguardo
alla posizione dei lavoratori “stagionali” in un primo tempo esclusi dalla
regolarizzazione.
La nuova circolare
precisa, infatti, quanto segue:
“Non può trascurarsi,
tuttavia, la specificità di taluni settori economici (aziende agricole,
aziende conserviere, tabacchifici, zuccherifici,
aziende alberghiere a carattere stagionale, ecc.) che operano a cicli
stagionali, nei quali a periodi di attività
caratterizzati da assunzione di personale seguono periodi di sospensione con
conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all’atto della
conclusione del ciclo di produzione medesimo.
Pertanto, in base ad
un’interpretazione sistematica della norma in esame, volta a favorire
l’emersione della generalità dei lavoratori senza discriminazioni in funzione
del settore di appartenenza e delle modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che tali aziende possano
ricorrere alla procedura di emersione per quei lavoratori stagionali che
siano stati utilizzati in “cicli di produzione” svoltisi prima dell’entrata
in vigore della legge (25 ottobre 2001) ancorché successivamente interrotti, purchè il rapporto di lavoro con i medesimi lavoratori
sia pendente alla data di presentazione della dichiarazione di emersione,
posto che la norma non è finalizzata alla mera sanatoria di irregolarità
pregresse, ma a regolarizzare i rapporti di lavoro ancora attuali”.
C) Programma di emersione
Il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica, in attuazione di quanto
previsto dall’art.1, comma 1, della legge, con delibera n.100 del 15 novembre 2001 ha definito le linee essenziali
del programma di emersione alle quali i datori di
lavoro e i lavoratori dovranno attenersi per tutta la durata del programma
stesso.
La sopracitata delibera ha,
infatti, previsto che fra le parti venga stipulato un contratto che
disciplini, sotto ogni aspetto, la posizione del lavoratore nell’azienda.
Lo stesso contratto
dovrà disciplinare, tra l’altro, la durata del rapporto, la qualifica del
lavoratore, il contratto collettivo di riferimento nonché
la retribuzione spettante.
Quanto al rapporto di
lavoro, questo dovrà avere esclusivamente natura subordinata, a tempo
determinato, indeterminato o part-time, mentre non potrà farsi ricorso a
tipologie di contratti, come contratti di formazione o di apprendistato,
che per la loro natura sono incompatibili con la presenza in azienda in epoca
anteriore all’instaurarsi del rapporto di lavoro.
Con riferimento agli
effetti del contratto posto in essere, il comma
4-bis dell’articolo 1 della legge
(come modificato dalla legge 266/2002) prevede che l’adesione del lavoratore
al programma di emersione, tramite sottoscrizione di specifico atto di
conciliazione nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito
al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro
di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai
contratti collettivi stipulati per le categorie affini, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso, con effetto dalla
data di presentazione della dichiarazione di emersione. Il lavoratore non può
proporre rivendicazioni retributive o risarcitorie
per il periodo anteriore e soltanto
dalla data della dichiarazione di emersione si
applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento sottoscritti dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli
imprenditori.
“Ne consegue che il
lavoratore, aderendo al programma di emersione e
sottoscrivendo un atto di conciliazione, non può più avanzare, con
riferimento al rapporto pregresso, rivendicazioni o promuovere azioni
giudiziarie risarcitorie, sia in ambito retributivo che in materia di assicurazioni
generali obbligatorie. E’ il caso, a titolo esemplicativo,
della retribuzione corrisposta in misura inferiore a quella prevista dai
CCNL, di eventuali scatti di anzianità non
corrisposti, del T.F.R. maturato nel periodo
precedente la presentazione della dichiarazione di emersione o di un più
ampio periodo di occupazione rispetto a quello dichiarato.
Con la stipula del contratto il datore di lavoro assume inoltre
una serie di obblighi in materia di:
·
comunicazioni, nei casi ed entro i
termini previsti dalle specifiche norme di settore, al competente Servizio
Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro (modificazione o cessazione
del rapporto di lavoro), con la precisazione che trattasi di lavoratore
regolarizzato ai sensi dell’articolo 1 della legge;
·
tenuta di tutte le
scritture obbligatorie previste dalla legislazione del lavoro;
·
versamento delle imposte, dei
contributi e dei premi assicurativi dovuti per effetto dell’adesione al
programma di emersione;
·
versamento della somma
sostitutiva, a titolo di imposte, contributi e premi assicurativi qualora la
dichiarazione di emersione venga fatta valere anche come proposta di
concordato tributario e previdenziale per i periodi antecedenti la
regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore emerso
inoltre, per effetto dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge, non viene conteggiato, per il periodo precedente la data di
presentazione della dichiarazione di emersione e per tutto il triennio
agevolato, ai fini di quelle normative per le quali assume rilievo il numero
di dipendenti in organico, ad eccezione delle disposizioni in materia di
licenziamenti individuali e collettivi.
Si tratta, ad
esempio, della non computabilità dei lavoratori
emersi:
1.
nell’ambito dei
contingenti ammessi alla fruizione dello sgravio contributivo triennale di
cui all’articolo 3, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 (U.L.A. dei 12 mesi precedenti);
2.
nel periodo storico ed in quello agevolato
per la fruizione del beneficio del credito d’imposta di cui all’articolo 7
della legge n. 388 del 2000;
3.
ai fini dell’applicazione della normativa
di cui all’articolo 25 della legge n. 223 del 1991, concernente la riserva di
assunzione di lavoratori appartenenti a
categorie protette nella misura del 12 per cento, nel caso il datore occupi
più di dieci dipendenti;
4.
ai fini della legge n. 68 del 1999 concernente l’assunzione di disabili;
5.
ai fini del calcolo dei limiti
dimensionali per le imprese artigiane;
6.
ai fini del calcolo dei limiti
dimensionali dell’azienda per stabilire la misura o l’assoggettamento ad
alcune aliquote contributive ovvero per la fruizione di alcune aliquote
contributive ridotte.
In merito alla
compatibilità tra la dichiarazione di emersione e il
regime dei contratti di riallineamento, l’articolo 1, comma 6, della legge recita testualmente: “restano
fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di
riallineamento e di emersione del lavoro …….”. Pertanto, considerati i
particolari benefici e i contenuti dei contratti di riallineamento, il dettato
normativo deve essere inteso nel senso che le aziende già impegnate nei
contratti di riallineamento non possono accedere, per i soggetti interessati
ai predetti piani, ai benefici di cui alla legge in esame” (circ. inter. n. 56/E ).
D) Emersione automatica
I datori di lavoro
interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla procedura di emersione automatica, devono presentare,
entro il 30 novembre 2002, la
dichiarazione di emersione, in via telematica, tramite i soggetti incaricati
di cui all’art.3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22
luglio 1998, n.322 ovvero devono consegnarla ad un
Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate o, se non istituito, ad un Ufficio
distrettuale delle imposte dirette, utilizzando il modello approvato dal
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con decreto 3 maggio 2002.
Il regime agevolato
riguarda il periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della legge (25 ottobre 2001) nonché i due
periodi d’imposta successivi; pertanto, il triennio 2002-2004.
E)
Effetti della dichiarazione automatica per i datori di lavoro
Posto che per
usufruire del regime agevolato previsto dalla norma in argomento, i datori di
lavoro devono impegnarsi nel programma di emersione
ed incrementare il reddito imponibile d’impresa o di lavoro autonomo
dichiarato rispetto a quello del secondo periodo d’imposta precedente, si
ritiene utile rinviare, per gli effetti in materia fiscale conseguenti alla
presentazione della dichiarazione automatica, alle istruzioni contenute nel
punto 4.1.1 della circolare interamministrativa n.56/E.
Relativamente, invece,
agli effetti in materia previdenziale, si rappresenta che sul maggiore
imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi è dovuta, dal datore di lavoro che ha presentato la
dichiarazione di emersione, una contribuzione sostitutiva stabilita nel modo
seguente:
- 7 per
cento per il periodo d’imposta 2002;
- 9 per
cento per il periodo d’imposta 2003;
- 11 per cento per il periodo d’imposta 2004.
La contribuzione
sostitutiva del 7 per cento sui redditi di lavoro dipendente emersi, dovuta
dal datore di lavoro per i periodi di paga di competenza da gennaio 2002 e
fino ai periodi di paga in corso alla data di presentazione della
dichiarazione di emersione, può essere versata, indipendentemente dalla data di
presentazione della dichiarazione di emersione, entro il termine di
presentazione della dichiarazione stessa (30 novembre 2002):
a) in unica soluzione;
b) in sessanta rate mensili senza interessi.
Per i periodi di paga
successivi la contribuzione deve essere, ovviamente,
versata correntemente secondo le istruzioni illustrate nei successivi
paragrafi.
Considerata la
particolare natura della contribuzione da versare (contribuzione
sostitutiva), si precisa che:
- sulla contribuzione
sostitutiva dovuta non può essere operata alcuna riduzione a titolo di
sgravio o di agevolazione contributiva prevista in
caso di assunzioni incentivate;
- l’aliquota
contributiva applicata (7%, 9%, 11%) è sostitutiva solamente dei contributi
dovuti in relazione ai redditi di lavoro emersi.
“Conseguentemente sono dovuti per intero gli eventuali contributi relativi
alla posizione previdenziale propria
degli imprenditori o dei professionisti in relazione all’incremento del
reddito imponibile dichiarato” ( circ. inter. n.
56/E).
F) Adempimenti a cura del datore di lavoro che
si iscrive per la prima volta all’ENPALS
Il datore di lavoro
che si iscrive per la prima volta all’ENPALS e che
intende denunciare esclusivamente
lavoratori oggetto di emersione deve:
- richiedere
l’immatricolazione dell’impresa presentando tutta la documentazione
necessaria;
- presentare,
debitamente compilato, il mod. 032/U avendo cura di indicare: 1) oltre alla denominazione dell’attività
anche la dicitura “ EMERSIONE L. 383/2001 N “, avente il significato di emersione di lavoratori totalmente in nero; 2) nel
campo “data inizio attività” la data di inizio del triennio di emersione che,
si ricorda, deve essere la stessa riportata nella domanda di emersione
presentata all’agenzia delle entrate (si evidenzia che per le domande
presentate antecedentemente al 25.4.2002 la data di inizio non può essere
anteriore al 1° gennaio 2001, mentre per quelle presentate dal 25.4.2002 ma,
comunque, entro il 30 novembre 2002, la data di inizio non può essere
anteriore al 1° gennaio 2002);
- allegare fotocopia
della ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della richiesta di emersione.
Qualora il datore di
lavoro intenda denunciare, successivamente,
l’assunzione di personale per il quale è dovuta l’intera contribuzione, lo
stesso dovrà richiedere l’apertura di una ulteriore posizione aziendale da
utilizzare per il versamento della sola contribuzione ordinaria.
Pertanto, il datore
di lavoro che si iscrive per la prima volta
all’ENPALS dovrà richiedere l’apertura:
- di una posizione
aziendale esclusivamente per il
versamento della contribuzione sostitutiva riferita ai lavoratori in nero
oggetto di emersione;
- di una posizione
aziendale esclusivamente per il
versamento della contribuzione ordinaria per l’assunzione di lavoratori non
oggetto di emersione.
G) Adempimenti a cura del datore di
lavoro già iscritto all’ENPALS
Il datore di lavoro,
già titolare di posizione aziendale ENPALS, che intende denunciare lavoratori oggetto di emersione deve richiedere l’apertura
di una nuova “attività di impresa” per il
versamento della sola contribuzione sostitutiva.
Qualora il datore di
lavoro intenda regolarizzare sia lavoratori
totalmente in nero che lavoratori “in grigio”, lo stesso dovrà richiedere la
costituzione di due nuove “attività di impresa”.
Premesso quanto
sopra, si ribadisce che i datori di lavoro
interessati all’applicazione della procedura di emersione devono:
- richiedere
l’immatricolazione della nuova o delle nuove “attività di impresa”;
- presentare,
debitamente compilato, il mod 032/U avendo cura di
indicare: 1) oltre alla denominazione
dell’attività anche la dicitura “
EMERSIONE L. 383/2001 N “,
se trattasi di lavoratori totalmente in nero ovvero “ EMERSIONE L.
383/2001 G “ se trattasi di lavoratori in grigio ; 2) nel campo “data inizio attività” la data di inizio
del triennio di emersione che, si ricorda, deve essere la stessa riportata
nella domanda di emersione presentata all’agenzia delle entrate (si evidenzia
che per le domande presentate antecedentemente al 25.4.2002 la data di inizio
non può essere anteriore al 1° gennaio 2001, mentre per quelle presentate dal
25.4.2002 ma, comunque, entro il 30 novembre 2002, la data di inizio non può
essere anteriore al 1° gennaio 2002);
- allegare fotocopia
della ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della richiesta di emersione.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, il
soggetto già iscritto all’ENPALS dovrà richiedere l’apertura:
- di una posizione
aziendale esclusivamente per il
versamento della contribuzione sostitutiva riferita ai lavoratori “in nero”
oggetto di emersione;
- di una posizione
aziendale esclusivamente per il
versamento della contribuzione sostitutiva riferita ai lavoratori “in grigio”
oggetto di emersione.
H) Adempimenti delle Sedi ENPALS e Uffici SIAE
Le Sedi ENPALS e gli
Uffici SIAE, al fine di consentire le operazioni di controllo delle posizioni
contributive delle imprese rientranti nell’applicazione della procedura di emersione, devono indicare, nella fase di inserimento
dati nella “ GESTIONE ATTIVITA’ D’IMPRESA”, campo “TIPO EMERSIONE L.383/2001”:
- il codice N, se trattasi di posizione aziendale aperta per emersione
di lavoratori in nero;
- il codice G, se trattasi di posizione aziendale
aperta per emersione di lavoratori in grigio.
Dovrà, altresì,
essere indicata nel campo “DATA INIZIO”, la data di inizio del
triennio di emersione che, come già rappresentato, non potrà essere anteriore
al 1° gennaio 2001, per le domande di emersione presentate prima del
25/4/2002 ovvero al 1° gennaio 2002, per le domande presentate dal 25/4/2002
al 30/11/2002.
I) Datori di
lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione
prima del 25/04/2002: triennio
agevolato 2001 – 2003
I datori di lavoro
che intendono usufruire del regime agevolato per il triennio 2001 – 2003 sono tenuti a presentare:
·
n.1 mod.031/RC1 per i periodi riferentesi
all’anno 2001 (es. 1/01/2001 – 31/12/2001)
·
n.1 mod. 031/RC1
per i periodi riferentesi all’anno
2002 fino al mese di novembre 2002 (es. 1/01/2002 – 30/11/2002).
Nei modelli 031/RC1 dovranno
essere indicati:
-
i dati identificativi dell’impresa
-
il periodo di riferimento: dal ……..al
……..(non superiore all’anno)
-
il codice causale versamento: 020
In caso di denuncia
di trattenute operate a pensionati che lavorano, il codice causale versamento
da indicare è, come noto, il codice 098.
-
il numero totale dei lavoratori
interessati alla procedura di emersione
-
il numero dei giorni lavorati
complessivamente nel periodo denunciato
-
la retribuzione imponibile da assoggettare
a contribuzione
-
i seguenti codici tabelle aliquote : a) E1, corrispondente all’aliquota
sostitutiva del 7% (per il primo anno di emersione); b) E2, corrispondente all’aliquota
sostitutiva del 9% (per il secondo anno di emersione). Si comunica,
altresì, che per il versamento dell’aliquota
sostitutiva dell’11% (terzo anno di emersione)
dovrà essere utilizzato il codice
tabella aliquota E3.
-
l’importo dovuto.
Nessun dato dovrà
essere riportato nel “Quadro B”, in quanto nessuna
agevolazione può essere applicata, a favore dei datori di lavoro, in caso di
versamento della contribuzione sostitutiva prevista dalla procedura di
emersione.
I soggetti
interessati dovranno, inoltre, presentare:
·
n.1 mod. 031/CM di
“variazione” per i periodi riferentesi all’anno 2001 (es. 1/01/2001 – 31/12/2001)
·
n.1 mod 031/CM di “variazione” per i periodi riferentesi all’anno 2002 e fino al mese di novembre 2002
(es. 1/01/2002 – 30/11/2002)
Nei sopracitati modelli, barrata la
casella “di variazione”, dovranno essere indicati:
-
i dati identificativi dell’impresa
-
il periodo di riferimento : dal …… al …….
(non superiore all’anno)
-
i dati anagrafici riepilogativi del
lavoratore riferiti ad ogni mese interessato all’emersione
-
il codice retribuzione “RN”
-
il numero dei giorni lavorati
-
la retribuzione complessiva
-
la contribuzione dovuta
-
le eventuali trattenute operate ai
pensionati che lavorano
Si ribadisce
che non deve essere compilata la colonna relativa ai codici di agevolazione,
in quanto la normativa non consente l’applicazione di disposizioni agevolative.
Tutta la
documentazione richiesta dovrà essere presentata, agli Uffici competenti, entro e non oltre il 25 gennaio 2003.
L) Datori di lavoro che hanno presentato la
dichiarazione di emersione dal 25/04/2002: triennio
agevolato 2002 – 2004
I datori di lavoro
che intendono usufruire del regime
agevolato, per il triennio 2002 – 2004, sono tenuti a presentare,
secondo le modalità già illustrate nel precedente
paragrafo I):
·
n.1 mod. 031/RC1
per i periodi riferentesi all’anno
2002 e fino al mese di novembre 2002 (es. 1/01/2002 – 30/11/2002)
·
n.1 mod. 031/CM “di
variazione” per i periodi riferentesi all’anno 2002 e fino al mese di novembre 2002 (es.
1/01/2002 – 30/11/2002).
M) Versamenti
La contribuzione
sostitutiva dovuta per l’anno 2001 e fino alla data di presentazione della
domanda di emersione (30 novembre 2002), può essere
versata senza aggravio di interessi in unica soluzione ovvero con pagamento
della prima rata mensile delle sessanta previste, entro il 16 dicembre 2002, a mezzo mod. F24.
Per il versamento in unica soluzione, nel mod. F24
dovrà essere indicato il codice causale contributo “RCLS” avendo cura di
esporre, in due righi distinti, gli
importi e i periodi relativi rispettivamente agli anni 2001 e 2002.
In caso di scelta di
pagamento in forma rateale (la rata mensile è determinata dividendo l’importo
dei contributi dovuti per il numero delle rate), il datore di lavoro dovrà
indicare:
1.
nel mod. 031/RC1, Quadro B, colonna “codici
agevolazioni” il codice 9A (di
nuova istituzione) e nella colonna “contribuzione non versata” l’importo
risultante nel Quadro A, “totale A” e cioè l’importo complessivo che si
intende rateizzare. Ne consegue che l’importo a debito dichiarato nel “Quadro
C” sarà uguale a zero;
2.
nel mod. F24, il codice causale contributo “RELS”,
l’importo della rata da pagare nonché il periodo complessivo di riferimento
(es. 01 2001 – 11 2002).
Si rappresenta che il
versamento delle rate successive non comporta la compilazione di modulistica
ENPALS; sarà, invece, obbligatorio inviare, agli Uffici competenti per
territorio, copia del mod. F24 e una nota nella quale si dichiara che si
tratta di versamento rateale ai sensi della legge n. 383 del 2001.
Analogo procedimento
dovrà essere seguito dai datori di lavoro interessati all’applicazione del
regime agevolativo per i periodi di
imposta 2002 – 2004.
I versamenti della
contribuzione sostitutiva, siano essi riferiti all’anno
2001 che ai mesi dell’anno 2002, secondo quanto previsto dall’art.3, comma 2, della legge,
non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di
alcuna imposta, tassa o contributo.
Pertanto, devono
essere versati per intero, anche se nel modello F24 sussistono crediti a
favore del datore di lavoro a qualsiasi titolo.
Esempi di
compilazione della sezione altri enti previdenziali ed assistenziali
del modello F24:
1) Impresa con codice
gruppo 98167, sede di competenza Bologna: pagamento in unica soluzione della
contribuzione sostitutiva per l’emersione di lavoratori per il periodo da
marzo 2001 (numero attività ‘002’); l’impresa versa inoltre i contributi
correnti per i lavoratori non oggetto di emersione
(numero attività ‘001’):
|
Codice ente
|
Codice sede
|
Causale contributo
|
Codice posizione
|
Periodo di riferimento da
|
Periodo di riferimento a
|
Importo a debito
versati
|
Importi a credito compensati
|
|
0001
|
BO
|
RCLS
|
098167002
|
03/2001
|
12/2001
|
165,00
|
|
|
|
BO
|
RCLS
|
098167002
|
01/2002
|
11/2002
|
548,00
|
|
|
|
BO
|
CCLS
|
098167001
|
11/2002
|
|
1250,00
|
|
2) Impresa alla quale è stato attribuito il codice gruppo 170999, numero
attività ‘001’, sede di competenza Napoli, a seguito della presentazione di
richiesta di emersione: pagamento della seconda rata della contribuzione
sostitutiva per l’emersione di lavoratori in nero per il periodo da febbraio
2001; l’impresa versa inoltre i contributi correnti per gli stessi lavoratori
emersi per il mese di dicembre 2002 (scadenza versamento 16 gennaio 2003):
|
Codice ente
|
Codice sede
|
Causale contributo
|
Codice posizione
|
Periodo di riferimento da
|
Periodo di riferimento a
|
Importo a debito
versati
|
Importi a credito compensati
|
|
0001
|
NA
|
RELS
|
170999001
|
02/2001
|
11/2002
|
57,85
|
|
|
|
NA
|
CCLS
|
170999001
|
12/2002
|
|
540,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N) Contribuzione corrente
Ai fini del
versamento della contribuzione sostitutiva dovuta a decorrere dal periodo di
paga successivo a quello in corso alla data di presentazione della
dichiarazione di emersione (30 novembre 2002) e cioè
dal mese di dicembre 2002, i
datori di lavoro sono tenuti a seguire le consuete modalità:
- compilazione e presentazione del mod. 031/R
di denuncia mensile per il versamento dei contributi previdenziali correnti. Si ricorda che
devono essere utilizzati i codici tabelle aliquote di nuova istituzione (E1 , E2 a seconda se trattasi del 1° o del 2° anno di
emersione);
- versamento a mezzo mod. F 24 utilizzando il
codice causale contributo CCLS. Nel caso in cui il
datore di lavoro debba effettuare anche il
versamento della rata, nel mod. F 24 dovrà essere indicato anche il codice
causale contributo RELS.
Nella fattispecie, come già anticipato,
l’interessato dovrà presentare copia del mod. F 24 a mezzo
del quale ha effettuato il pagamento della rata di cui trattasi e la
relativa nota di accompagno.
Si aggiunge, da ultimo, che sarà cura del
datore di lavoro presentare, entro il 25 gennaio 2003, un mod. 031/CM relativo al solo mese di dicembre 2002.
O) Regolarizzazione
periodi pregressi per i datori di lavoro
La presentazione
della dichiarazione di emersione può valere anche,
se espressamente richiesto dal datore di lavoro (in tale caso è necessario compilare l’apposito quadro
del modello), come proposta di
concordato tributario e previdenziale ai fini della definizione degli
anni pregressi, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno
incrementato il reddito imponibile d’impresa o di lavoro autonomo nel triennio 2002 – 2004.
“ Ai fini del
concordato , la dichiarazione di emersione deve
essere presentata prima della notifica di un avviso di accertamento o di
rettifica ovvero prima dell’inizio di un’attività istruttoria finalizzata al
controllo sostanziale della posizione fiscale, ossia prima che siano iniziati
accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario di
cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, comprese le richieste,
gli inviti e i questionari di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 e 32 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600.
In tal caso la
proposta di concordato non produce effetti con riferimento all’anno
o agli anni per i quali sia iniziata
un’ attività ispettiva di verifica fiscale.
A quest’ultimo
proposito è stato specificato che, nell’ipotesi in cui le ispezioni, gli
accessi e le verifiche fiscali siano stati conclusi
senza dar luogo a rilievi, è comunque consentito far valere, anche per quell’anno, la dichiarazione di emersione come proposta
di concordato.
Inoltre, non è
considerata una causa ostativa alla proposta di concordato fiscale
la comunicazione delle richieste di chiarimenti effettuata
dall’Amministrazione finanziaria a seguito del controllo formale delle dichiarazioni
presentate dai contribuenti, comprese quelle dei sostituti d’imposta, a norma
dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché
la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle
medesime dichiarazioni, effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi
dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Pertanto, considerato che l’attività di controllo da parte
dell’Amministrazione finanziaria configura una causa ostativa alla produzione
degli effetti della dichiarazione di emersione connessi esclusivamente con il
concordato per gli anni pregressi, si fa presente che, per converso, l’avvio
di un’attività di controllo non preclude la possibilità di presentare la
dichiarazione di emersione al fine di conseguire gli altri effetti previsti
dalla norma, diversi dalla definizione delle annualità pregresse.
Anche nel corso di
un’attività di verifica è consentito, quindi, presentare la dichiarazione di emersione per usufruire, ad esempio, delle agevolazioni
applicabili per il triennio, oltre che – come si è detto – per concordare
annualità pregresse non interessate dall’attività di verifica fiscale.
Si ricorda, inoltre,
che la proposta di concordato tributario e previdenziale si concretizza mediante l’indicazione da parte del datore di
lavoro nella dichiarazione di emersione del costo del lavoro irregolare
utilizzato in ciascuno dei periodi d’imposta pregressi (a partire dal 2001),
tenendo conto dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di
lavoro effettivamente sostenute in detti periodi per i lavoratori
regolarizzati, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente
dai limiti di deducibilità previsti dal testo unico
delle imposte sui redditi.
II costo del lavoro
utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, da
indicare nella dichiarazione di emersione, non può essere superiore al costo
complessivo del lavoro emerso nell’anno 2002 per effetto della dichiarazione
medesima.
Per ciascuno dei
periodi d’imposta regolarizzati, il concordato ha effetti preclusivi degli
accertamenti fiscali e previdenziali relativi all’attività di
impresa o di lavoro autonomo, fino a concorrenza del triplo del costo
di lavoro irregolare che in questa sede viene dichiarato.
Al riguardo, si fa
presente che la predetta franchigia, pari al triplo del costo del lavoro
emerso, è applicabile a ciascuno dei maggiori imponibili accertati relativi
all’attività d’impresa o di lavoro autonomo con riferimento alle singole
imposte e contributi previdenziali e assicurativi. Nell’ipotesi in cui a seguito
di controllo dovesse essere emanato un avviso di
rettifica per imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta, la
franchigia utilizzata per inibire l’avviso di rettifica medesimo deve essere
tradotta nel corrispondente imponibile
concernente l’Iva indebitamente detratta. Quindi, ad esempio, se viene eccepita una indebita detrazione Iva di 20 euro,
relativa ad Iva con aliquota 20 per cento oggettivamente indetraibile ai
sensi dell’articolo 19-bis-1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 la franchigia
rileva con riferimento ad un maggiore imponibile di 100 euro” (circ. inter. n. 65/E).
Il concordato si
perfeziona attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF o
dell’IRPEG, dell’IVA, dell’IRAP, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi,
che è dovuta nella misura dell’8 per cento del
totale del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo d’imposta
regolarizzato, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Tale imposta è
sostitutiva anche dell’ILOR per gli anni in cui la stessa era
dovuta.
L’imposta sostitutiva
dell’8 per cento può essere versata in ventiquattro rate mensili a partire
dal termine di presentazione della dichiarazione di emersione,
senza applicazione di interessi, ovvero in un’unica soluzione entro il
predetto termine con una riduzione del 25 per cento.
La scelta circa la modalità di versamento deve risultare dal modello di
dichiarazione di emersione in cui devono essere, altresì, indicati gli
estremi del versamento dell’unica o della prima rata.
L’integrale pagamento
dell’imposta sostitutiva dell’8 per cento estingue i delitti di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ( omessa e
infedele dichiarazione), il delitto di cui all’articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (omissione o falsità
di denuncia obbligatoria) nonché i reati contravvenzionali
e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e
previdenziali relative all’esistenza del lavoro sommerso (tenuta dei libri
paga e matricola, iscrizione
all’Ufficio provinciale del Lavoro, ecc.).
“Al riguardo, si
precisa che il riferimento ai reati e alle violazioni “connesse” è da intendersi non in senso tecnico, ma si
estende a tutte le ipotesi di illecito comunque
collegate al mancato versamento dei contributi e quindi ricomprende
anche le violazioni alla disciplina relativa all’assunzione dei lavoratori,
nonché a tutti gli obblighi di registrazione o comunicazione obbligatorie
previsti dalla vigente normativa.
In particolare, non sono, pertanto, comminabili
le sanzioni di cui all’articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché le sanzioni per le violazioni alle norme di cui
all’articolo 40 commi 2 e 4 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 per la mancata
trattenuta ai pensionati occupati.
Inoltre, è previsto
che in caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei predetti
illeciti” (circ. int. 56/E).
P) Effetti della dichiarazione automatica per
i lavoratori
Riguardo agli effetti
in materia fiscale per i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, si rinvia ai chiarimenti forniti con la
citata circolare interamministrativa
n. 56/E (v. punto 4.2.1.).
Per i riflessi in
materia previdenziale, si tiene a sottolineare che
tali lavoratori sono esclusi da contribuzione per la durata del triennio
oggetto di agevolazione.
Infatti, il datore di
lavoro è tenuto a corrispondere una contribuzione sostitutiva, differenziata per i tre anni agevolati, che copre
interamente anche la quota
contributiva che normalmente è a carico del lavoratore.
Quest’ultimo può, peraltro,
a richiesta, ricostruire la propria posizione pensionistica
relativamente ai periodi pregressi (anteriori alla data di emersione e nel
limite massimo di cinque anni) effettuati presso l’impresa che presenta la
dichiarazione di emersione e presso la quale risulti ancora in forza alla
data del 30 novembre 2002.
La ricostruzione
della posizione pensionistica deve avvenire
esclusivamente mediante contribuzione volontaria applicando un meccanismo che
consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi
contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto, a partire dal
30 novembre 2002, presso l’impresa che ha presentato la dichiarazione di
emersione.
L’onere per la
ricostruzione della posizione pensionistica è posto,
fino ad un massimo del 66 per cento della quota dovuta dal datore di lavoro,
a carico del Fondo di cui all’art.5 della legge
388/2000 al quale, ai sensi dell’art.1, comma 8,
della legge 383/2001, affluiscono le maggiori entrate derivanti dal recupero
della base imponibile connessa con i programmi di emersione, con esclusione
delle entrate contributive.
Il versamento della
contribuzione sostitutiva comporta, inoltre, la piena tutela assistenziale a favore dei lavoratori emersi, pertanto il diritto
alle relative prestazioni quali la indennità di disoccupazione, la cassa
integrazione guadagni, le indennità economiche di malattia e di maternità,
l’assegno per il nucleo familiare ecc., che saranno poste a carico delle
relative gestioni INPS.
Q) Regolarizzazione
periodi pregressi per i lavoratori
I lavoratori delle
imprese che aderiscono al programma di emersione
possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali per gli anni
pregressi connessi alla prestazione di lavoro irregolare.
Per la regolarizzazione, il lavoratore è tenuto a versare, per
ciascuno degli anni pregressi interessati, una somma pari a 103,29 euro senza applicazione di
sanzioni e interessi.
Detta somma
costituisce una tassazione sostitutiva del reddito di lavoro regolarizzato ai
fini fiscali e previdenziali.
Il pagamento
dell’importo in trattazione può essere effettuato:
a) in unica soluzione, con la riduzione del 25%,
entro il termine di presentazione
della dichiarazione di emersione (30 novembre 2002);
b) in ventiquattro rate mensili a partire dal 30
novembre 2002, senza aggravio di interessi.
R) Emersione progressiva
L’art.1-bis della legge
ha previsto una nuova procedura personalizzata di emersione
(c.d. “emersione progressiva”), alternativa a quella automatica e relativa
alla regolarizzazione di adempimenti diversi da quelli fiscali e contributivi
ma con riflessi indiretti su quest’ultimi.
Con l’art.1, comma 2, del D.L. n.
210/2002, convertico, con modificazioni, dalla
legge n. 266/2002, l’art.1-bis della legge è stato sostituito.
La nuova normativa
stabilisce che, in ogni capoluogo di provincia, vengano
istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i Comitati per il
lavoro e l’emersione del sommerso (CLES).
I Comitati, composti da 16 membri, sono nominati dal prefetto, entro il 30
ottobre 2002 e possono operare qualora alla predetta data siano stati
nominati la metà più uno dei componenti.
Le funzioni di
segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.
La procedura di cui
trattasi prevede che i soggetti interessati presentino al CLES, dove ha sede
l’unità produttiva, entro il 28
febbraio 2003, un piano individuale di emersione
contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti
dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività, relativamente ad
adempimenti diversi da quelli fiscali e contributivi. L’adeguamento deve
avvenire in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente
prorogabile a ventiquattro in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo
adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro in materia di trattamento economico, sottoscritti dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli
imprenditori, in un periodo comunque non superiore
al triennio di emersione, mediante sottoscrizione con apposito verbale
aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello
provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con
riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali
non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in
sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello
nazionale o regionale; le proposte per il progressivo adeguamento agli
obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti
collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato,
devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi
nazionali di lavoro di settori omogenei;
c) il numero e la remunerazione dei
lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l’impegno a presentare
un’apposita dichiarazione di emersione
successivamente all’approvazione del piano da parte del CLES.
I CLES operano in
collaborazione con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell’art.78, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.
Di tali commissioni
fanno parte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l’avviso comune, in materia
di emersione dell’economia sommersa, in data 19 luglio 2002.
I sopracitati CLES hanno il compito di:
-
valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge
diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica;
- valutare la
fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione;
- definire, nel
rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità
di adeguamento per ciascuna materia
da regolarizzazione;
- verificare la
conformità del piano di emersione ai minimi
contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al precedente punto b).
Per garantire la
possibilità di conservare l’anonimato, è stata prevista la facoltà di
avvalersi, ai fini della presentazione del programma individuale di emersione, delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro ovvero dei professionisti iscritti agli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del
lavoro.
Il CLES approva il
piano individuale di emersione nell’ambito delle
linee generali definite dal CIPE, entro sessanta giorni dalla sua
presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l’interessato o con
i soggetti di cui al comma 7, dell’art. 1- bis della legge (organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei
professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti etc.) ovvero
respinge il piano stesso.
Le autorità
competenti, previa verifica della avvenuta
attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta
giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano.
L’adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come
avvenuti tempestivamente e determinano l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla
violazione dei predetti obblighi.
La dichiarazione di emersione progressiva deve essere presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall’art.1 della legge.
Le nuove disposizioni
legislative hanno, altresì, previsto quanto segue:
·
i soggetti che hanno fatto ricorso ai
contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, che già in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a
rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo
previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi
contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva;
·
l’approvazione del piano individuale di
emersione comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di
regolarizzazione, la sospensione, già nel corso dell’istruttoria finalizzata
all’approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da
parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di
lavoro che ha presentato il piano.
Ulteriori precisazioni in
merito alle categorie di lavoratori rientranti nell’ambito applicativo della
legge sono state fornite con la circolare
interamministrativa n.65/E.
In particolare è
stato chiarito che è possibile accedere alla
procedura progressiva anche con riferimento ai cosiddetti “lavoratori in
grigio” e che il piano di emersione può interessare anche aspetti in materia
di trattamento economico diversi dall’allineamento ai minimi retributivi
contrattuali.
“La proposta per la
progressiva regolarizzazione agli obblighi
contrattuali in materia di trattamento economico può, pertanto, riguardare
sia i lavoratori ai quali non siano stati corrisposti i minimi contrattuali
anche in presenza di specifici contratti di riallineamento sia quei
lavoratori già in organico ai quali siano stati corrisposti compensi “in
nero”, come ad esempio:
·
emolumenti previsti come
accessori dai contratti collettivi nazionali di riferimento;
·
somme corrisposte per
attività lavorative effettivamente svolte e non previste dallo specifico
contratto stipulato (lavoratore con contratto part-time utilizzato a tempo
pieno);
·
maggiorazioni della retribuzione
previste per il lavoro straordinario qualora siano corrisposte in misura
inferiore rispetto a quanto previsto dai contratti di lavoro di riferimento e
a condizione che tali somme siano comunque erogate anche nei successivi
periodi di imposta agevolati (2003 e 2004) al fine del riallineamento
progressivo con quanto previsto dai medesimi contratti,
·
maggiori somme corrisposte in
caso di interruzione del percorso di riallineamento retributivo ai minimi
contrattuali.
Si precisa, altresì,
che per i datori di lavoro che presentano la proposta per l’adeguamento
progressivo alle misure delle retribuzioni previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, il costo del lavoro emerso, anche con riferimento alle
somme corrisposte irregolarmente ai lavoratori “in grigio”, è assunto secondo
un importo comunque non inferiore a quello stabilito
dal contratto collettivo nazionale di lavoro al quale il datore di lavoro
deve adeguarsi entro il termine del triennio agevolato sulla base del piano
individuale di emersione approvato”.
S) Effetti della dichiarazione progressiva per
i datori di lavoro
Per gli effetti in
materia fiscale conseguenti alla presentazione della dichiarazione di emersione progressiva, si rinvia a quanto rappresentato nel punto 5.1.1.
della circolare interamministrativa n. 56/E.
Per quanto concerne,
invece, gli effetti in materia previdenziale si ribadiscono
le disposizioni impartite nel paragrafo E) della presente circolare.
Si tiene a sottolineare, da ultimo, che in caso di adeguamento
progressivo alle misure delle retribuzioni previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, la base imponibile previdenziale e assicurativa deve
essere determinata prendendo a riferimento la “retribuzione corrisposta” al
lavoratore secondo quanto stabilito dal piano individuale di emersione in
deroga alla disciplina relativa ai minimi contrattuali e di legge.
T) Regolarizzazione
periodi pregressi per i datori di lavoro
“ I datori di lavoro
che fanno valere la dichiarazione di emersione
progressiva come proposta di concordato tributario e previdenziale ai fini
della definizione degli anni pregressi, devono indicare nell’apposito quadro
della medesima dichiarazione l’ammontare del costo del lavoro irregolare
utilizzato in ciascuno degli anni pregressi,
tenendo conto dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni
di lavoro effettivamente sostenute in detti periodi per i lavoratori
regolarizzati, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente
dai limiti di deducibilità previsti dal testo unico
delle imposte sui redditi.
Il costo del lavoro
utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, da
indicare nella dichiarazione di emersione progressiva, non può essere
superiore al costo del lavoro emerso per effetto della dichiarazione di
emersione, ossia ad un importo non inferiore a quello stabilito dai contratti
collettivi nazionali di riferimento (retribuzione diretta e oneri
contrattuali) al quale il datore di lavoro deve adeguarsi entro il termine
del triennio agevolato sulla base del piano individuale di emersione
approvato” (circ. inter. n. 56/E).
U) Effetti
della dichiarazione progressiva per i lavoratori
Gli effetti in
materia fiscale per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente emersi, a
seguito della presentazione della dichiarazione di emersione
progressiva, sono stati illustrati nel punto 5.2.1. della circolare
interamministrativa n. 56/E alla quale, ovviamente, si rinvia per completezza
di informazione.
Relativamente,
invece, agli effetti in materia previdenziale, si chiarisce che anche nell’ipotesi
di adesione all’emersione progressiva il lavoratore
è escluso da contribuzione previdenziale per il triennio agevolato.
Il datore di lavoro
è, infatti, tenuto a corrispondere una contribuzione sostitutiva, differenziata per i tre anni agevolati, che copre
interamente anche la quota contributiva normalmente a carico del lavoratore.
Tutto ciò premesso,
si rinvia a quanto specificato sull’argomento nel paragrafo P) della presente
circolare.
V) Regolarizzazione
periodi pregressi per i lavoratori
Per la regolarizzazione dei periodi pregressi da parte dei
lavoratori valgono le medesime disposizioni già fornite nel paragrafo Q)
della presente circolare.
W) Dichiarazioni presentate prima del 25
aprile 2002
L’articolo 3, comma
2, del decreto-legge n.12 del 2002 ha specificato
che per i soggetti che già hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione n.73 del 2002 (25 aprile
2002), resta ferma l’applicazione del regime di incentivo fiscale e
previdenziale per il triennio 2001-2003.
Tuttavia, detti
soggetti possono applicare le disposizioni di maggior
favore contenute nell’articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 4-bis della legge concernenti, rispettivamente:
1) la possibilità per
il datore di lavoro di trattenere e versare in sessanta rate mensili (anziché
in 24 rate) l’imposta sostitutiva del 6 per cento nonché
la possibilità di versare entro il
termine di presentazione della dichiarazione di emersione ( 30 novembre
2002) la contribuzione sostitutiva dovuta per l’anno 2001 (7%) e per il 2002
(9%) fino al 30 novembre 2002 o in unica soluzione ovvero in 60 rate mensili
senza interessi;
2) la non
applicazione delle sanzioni previste in materia di IVA
per le violazioni degli obblighi di documentazione, registrazione,
dichiarazione di inizio attività commesse nel primo periodo d’imposta
agevolato (2001) e fino alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione, a condizione che l’imposta sia versata entro il termine previsto
per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale;
3) la non
applicazione delle sanzioni in materia di imposte
sui redditi (IRPEF o IRPEG) e di imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) per le violazioni analoghe a quelle di cui al punto precedente, nonché
per l’omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti
fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione;
4) l’esclusione dal
computo dei limiti numerici di unità di personale
che non risultino già dipendenti, previsti da leggi e contratti collettivi di
lavoro ai fini dell’applicazione di specifiche normative ed istituti, ad
eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi.
Si ricorda, inoltre,
che per i datori di lavoro che hanno presentato la domanda di
emersione prima del 25 aprile 2002 la contribuzione sostitutiva è
dovuta nella misura di:
·
7 per cento per l’anno 2001
·
9 per cento per l’anno 2002
·
11 per cento per
l’anno 2003
X) Sanzioni
L’art.
3, comma 3, della legge (inserito dalla legge 73/2002) ha introdotto
una sanzione amministrativa in caso di constatazione dell’impiego di
lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già
previste.
La sanzione è fissata
in una misura che va dal 200 al 400 per cento dell’importo del costo del
lavoro relativo a ciascun lavoratore, calcolato
sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione.
Alla constatazione
della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia
fiscale, contributiva e del lavoro.
La competenza
all’irrogazione della sanzione in argomento è attribuita agli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate in ragione del domicilio fiscale del soggetto che
utilizza il lavoro irregolare, ai quali i diversi organi preposti ai
controlli devono direttamente trasmettere i verbali di accertamento
o di constatazione e ogni altro elemento utile a tali fini.
“In particolare, gli
organi preposti alla vigilanza in materia contributiva e del lavoro
comunicano all’Agenzia delle Entrate: i dati anagrafici del lavoratore, il
contratto collettivo di riferimento, la qualifica di inquadramento,
le giornate lavorative, il periodo di lavoro e quant’altro
possa essere utile ai fini della quantificazione del costo del lavoro.
Si rendono
applicabili le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, ad eccezione del comma 2 dell’art.16.
L’esclusione
dell’applicazione del comma 2 del citato articolo 16 del D.Lgs. n.
472 del 1997 è finalizzata alla semplificazione della procedura di
irrogazione che, pertanto, non comporta la preventiva notifica dell’atto di
contestazione.
Gli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate, ricevuto il processo verbale, provvederanno alla
tempestiva irrogazione della sanzione con atto motivato, in cui saranno
evidenziati i fatti attribuiti al trasgressore, la norma violata, l’entità
della sanzione minima e massima, la sanzione irrogata.
Il provvedimento di irrogazione sarà notificato anche all’autore della
violazione.
Tenuto conto che il
legislatore ha escluso l’applicazione del citato
comma 2 dell’articolo 16, nel procedimento di irrogazione non sarà prevista la
possibilità per il contribuente di presentare deduzioni difensive.
Contro il
provvedimento di irrogazione è ammessa la tutela
giurisdizionale mediante ricorso alle Commissioni tributarie entro il termine
di sessanta giorni dalla notifica, fatta salva la sospensione feriale dei
termini di cui alla legge 7 agosto 1969, n. 742.
Nello
stesso termine, non solo in ragione di un principio di carattere generale di
definizione agevolata delle sanzioni, ma anche dell’espresso richiamo del
legislatore al D.Lgs. n.472 del 1997, è possibile definire la controversia
con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata”
(circ. inter. n.56/E).
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IL DIRETTORE
GENERALE
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(Massimo Antichi)
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