INAIL
DIREZIONE
CENTRALE RISCHI
Ufficio Tariffe
Roma, 24
febbraio 2004
A TUTTE
LE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
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Oggetto: |
1) Convenzioni con
Amministrazioni Pubbliche per l’assistenza/consulenza nell’organizzazione
dell’attività di Sorveglianza Sanitaria ex D.Lgs n.626/94 e
successive modificazioni ed integrazioni. 2) Verbale d’intesa del 25 febbraio
2003. “Medico competente”. |
Si fa seguito alla nota del 15 gennaio c.a., trasmessa dalla scrivente a tutte le Strutture centrali e
territoriali, in ordine alle innovazioni introdotte dai Decreti legislativi
indicati a margine ed in particolare in merito ai criteri di riconduzione alla
unitaria gestione “Agricola” delle attività connesse, assicurate separatamente
nella gestione Industria” in virtù delle previgenti
disposizioni, per fornire le seguenti istruzioni.
Cessazione a domanda delle posizioni
assicurative già accese ai sensi del “Titolo I Industria”
Dal punto di vista
operativo si precisa che, in tale ipotesi, è necessario che le Imprese
interessate ai provvedimenti di variazione di settore disposti dall’INPS,
presentino alle Sedi INAIL - territorialmente competenti - la domanda di
cessazione, corredata da una certificazione rilasciata dalle Strutture
dell’INPS, dalla quale si evidenzi la sussistenza di una posizione agricola
relativa alle lavorazioni già assicurate dall’INAIL al “Titolo I Industria”.
Cessazione d’ufficio conseguente a
verifiche o in occasione di accertamento ispettivo
Nei casi in cui, pur in assenza della domanda di cessazione, risultasse,
comunque, accertata la presenza dei requisiti necessari per la conseguente
classificazione nel settore “Agricoltura” di aziende già inquadrate nella
gestione “Industria”, le Unità operative medesime provvederanno ad acquisire la
variazione di inquadramento operata dall’INPS, al fine di procedere in
conformità del provvedimento di quell’Istituto.
Provvedimento – comunicazione alle parti interessate
Una volta
accertata la presenza dei requisiti di legge, le Unità dell’Istituto
provvederanno, pertanto, a cessare “le PAT Industria” ed a comunicare alle
Imprese interessate i provvedimenti disposti, effettuando,
inoltre,- se del caso - idonea segnalazione alla Sede dell’INPS -
territorialmente competente - per eventuali adempimenti di specie.
Decorrenza
Si ritiene utile
puntualizzare, quanto alla decorrenza della cessazione, che le classificazioni
o le variazioni di inquadramento già operate in
conformità alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi in trattazione -
in vigore, si ricorda, dal 30 giugno 2001 - mantengono la loro validità e che
comunque, attesa la competenza primaria riservata all’INPS in materia di
classificazione aziendale - di vincolante efficacia per l’Istituto - il provvedimento
di passaggio al settore agricolo non potrà, in concreto, avere effetto che
dalla medesima data di variazione di inquadramento operato da tale Ente.
Rimborso
Riguardo poi ai
premi versati per le posizioni assicurative cessate, va evidenziato che l’Istituto
provvederà ai relativi rimborsi in favore delle Imprese suddette, a condizione
che le medesime dimostrino che per la stessa attività, definita “connessa” a quella agricola ai sensi dei decreti legislativi in oggetto,
abbiano provveduto a versare i relativi contributi presso l’INPS a favore
dell’INAIL, per gli stessi dipendenti ed i medesimi periodi interessati al
rimborso in parola.
Contributi associativi
In merito, infine,
ai contributi associativi, va precisato che questi sono stati e saranno direttamente
rendicontati all’Associazione.
Infatti, da un
lato la procedura non effettua in automatico la
cancellazione della richiesta e, dall’altro, la ditta utilizzando il codice
contributo con F24 ha manifestato, per gli anni interessati, la volontà di
pagare il contributo all’Associazione, confermando così la propria delega.
Ciò premesso, si puntualizza che il riversamento di tali contributi effettuato
dall’Istituto per le autoliquidazioni successive al
2001 è legittimo per tutti i periodi per i quali si è creata la richiesta in
archivio, e che, comunque, in tal caso, non verrà
effettuato ricalcolo “in negativo” per periodi
successivi alla chiusura.
Monitoraggio
Al fine di consentire il monitoraggio delle posizioni assicurative interessate
dall’applicazione dei Decreti Legislativi in esame, è stato predisposto
l’allegato facsimile di prospetto che dovrà essere trasmesso - per il trimestre
in corso - entro il 10 aprile c.a. e successivamente, per i dati relativi ad
ogni singolo mese, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento.
f.to IL
DIRETTORE CENTRALE
(dr. Ennio Di Luca)