INPS
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e
Bilancio
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
(Circolare 19 luglio 2004 numero 115)
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OGGETTO: |
Assistenza fiscale prestata
dall’INPS: gestione delle risultanze contabili ed
elaborazioni dei conguagli |
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SOMMARIO: |
Vengono fornite le istruzioni per la
gestione dei Modelli 730 presentati dai pensionati e delle risultanze
contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF. |
- Modelli 730/2004
presentati dai pensionati all'INPS
L'INPS, con messaggio n. 963 del 14 gennaio 2004 (allegato 1), ha confermato anche per l’anno 2004
l'effettuazione dell'assistenza diretta nei confronti dei propri sostituiti. Come da norma, le Sedi hanno ricevuto i modelli 730/2004
compilati fino al 30 aprile 2004 e stanno provvedendo alla loro acquisizione. Nella fase di acquisizione si
dovrà porre la massima attenzione al fine di evitare errori che possano far
incorrere l’Istituto nelle sanzioni stabilite dalla norma. La cancellazione
delle dichiarazioni è permessa solo su richiesta
scritta del dichiarante, ma non può essere richiesta dagli eredi. Sulla base delle linee evolutive del sistema informativo
dell’Istituto, la procedura per l’acquisizione dei
modelli 730/2004, presentati direttamente alle Sedi e alle Agenzie dell’INPS
dai soggetti amministrati dall’Istituto, è stata completamente reingegnerizzata ed è disponibile in ambiente INTRANET
nel menu “Assicurato e Pensionato”, selezionando la scelta “Assistenza
Fiscale”. Si invitano le Sedi e le Agenzie ad
utilizzare l’applicazione fin dalla prima fase di ricezione dei modelli
730/2004. Infatti l’applicazione, oltre a
protocollare con modalità automatica e in tempo reale le dichiarazioni
pervenute e a effettuare la corretta acquisizione delle stesse (normali,
congiunte e con tutore), permette il monitoraggio dei modelli ricevuti, in
modo non solo di conoscere il numero di quelli acquisiti, ma anche di tenere
sotto costante controllo le dichiarazioni ricevute e non ancora immesse nel
sistema. Il completo utilizzo delle funzionalità
dell’applicazione permette alle Sedi e alle Agenzie di ricevere e acquisire
le dichiarazioni in tempo reale, rilasciando all’interessato, oltre alla
ricevuta, un prospetto con i dati compilati. Per i contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza
fiscale dell’INPS nel corso dell’anno 2003, l’acquisizione della
dichiarazione modello 730/2004 viene agevolata dalle
funzioni di precompilazione automatica del modello
dei seguenti dati:
quadro anagrafico, residenza e familiari a carico;
redditi dei terreni dal quadro A del modello 730/2003;
redditi dei fabbricati dal quadro B del modello 730/2003;
redditi di lavoro e di pensione erogati dall’INPS e relative ritenute (IRPEF,
addizionali regionale e
comunale) dal CUD 2004 certificato dall’Istituto;
oneri e spese rateizzati;
acconti (prima e/o seconda o unica rata)
trattenuti nel corso delle operazioni di
conguaglio
dell’assistenza fiscale 2003;
crediti non rimborsati e ritenute sospese. Si precisa che per la precompilazione
del Quadro C delle dichiarazioni dei pensionati sono utilizzati i dati dei
CUD elaborati nelle operazioni di rinnovo, senza tenere conto di eventuali rettifiche effettuate dalle Sedi o dalle
Agenzie. La funzione di precompilazione
automatica dei quadri ha lo scopo di facilitare e velocizzare l’acquisizione
dei modelli, di permettere un confronto im Tutte le altre attività successive all’acquisizione
delle dichiarazioni (calcolo ed elaborazione del prospetto di liquidazione,
trasmissione dei dati e abbinamento con le prestazioni del
contribuente) sono gestite con elaborazioni automatiche a livello centrale
con scadenza giornaliera. I Modelli 730 e 730-3, elaborati a livello centrale e
abbinati ad una prestazione erogata dall’INPS,
saranno fatti pervenire direttamente
agli interessati, entro il termine del 15 giugno 2004, Nella elaborazione del prospetto di
liquidazione è prevista l’applicazione automatica della clausola di
salvaguardia, in virtù della quale viene attribuito a ciascun contribuente
(dichiarante e/o coniuge) il trattamento fiscale a lui più favorevole tra
l’attuale normativa e quella precedente (normativa in vigore al 31/12/2002)
con la comunicazione all’interessato del sistema adottato nella
liquidazione delle imposte. Per agevolare le attività di comunicazione con l’utenza,
le Sedi e le Agenzie hanno a disposizione nelle funzioni di consultazione la
possibilità di visualizzare i risultati dei due tipi di calcolo sviluppati
con la normativa attuale e con quella precedente in vigore al
31/12/2002. Tra le novità dell’applicazione è previsto, per i
dipendenti dell’Istituto, il servizio di consultazione e di stampa della
propria dichiarazione (link “Gestione propria
dichiarazione”) con le medesime modalità già in uso
per il cedolino mensile (autenticazione Se il contribuente rileva nella sua dichiarazione errori
a lui imputabili che comportino un maggior rimborso o un minor debito di imposta, può presentare una dichiarazione integrativa,
entro il 2 novembre (il 31 ottobre e il 1 novembre sono festivi), solo ad un CAF-dipendenti, anche se la prima dichiarazione è stata
presentata al sostituto d'imposta. Nel caso, invece, in cui
l'errore comporti un minor rimborso o un maggior debito d'imposta, il
contribuente dovrà sanare la sua posizione Resta confermato che i conguagli conseguenti
all'elaborazione del modello 730 originario devono comunque
essere effettuati. Gli eventuali errori riscontrati, attribuibili al
soggetto che presta l'assistenza fiscale, possono essere corretti La scadenza per l’invio telematico delle dichiarazioni modelli 730/2004
all’Amministrazione Finanziaria è stabilita al 20 ottobre 2004, Entro il medesimo termine del 30 settembre 2004 il contribuente può comunicare al sostituto che non
vuole effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto
o che vuole effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al
modello 730 presentato. Entro
il 20 ottobre dovranno inoltre essere consegnate anche le buste chiuse contenenti
i modelli 730-1. Come di consueto le buste vanno consegnate a cura delle Sedi
ad un ufficio postale o a una Banca convenzionata
unitamente alla bolla di consegna (vedi allegato 1 al provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2004) senza indicare i codici
fiscali dei contribuenti. Le buste devono essere raggruppate in pacchi chiusi
contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente,
deve essere apposta la dicitura “Mod. 730/1” ed indicati gli estremi del sostituto d’imposta:
codice fiscale, denominazione e domicilio fiscale che, per l’Istituto, è
l’indirizzo della Direzione Generale. Tutte
le attività relative all’assistenza fiscale si
devono concludere entro il 31 dicembre non potendo l’Istituto fare
ulteriori versamenti.
I CAF-dipendenti, come indicato nel comma 3.3 della
circolare 11 del 18 marzo 2004 (allegato 2) emanata
dall'Agenzia delle Entrate, devono trasmettere entro il 30 giugno 2004
al sostituto d'imposta il risultato contabile e, per quanto riguarda i
soggetti amministrati dall'INPS, tale trasmissione deve avvenire
esclusivamente con modalità telematica via Internet.
Pertanto, nessuna struttura centrale e periferica
dell’Istituto può ricevere dichiarazioni "Modello 730-4" con altre modalità (supporti cartacei e/o magnetici, fax, ecc.) e
dovrà im Le risultanze contabili
pervenute in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche definite
dall’apposito decreto emanato dall’Agenzia delle Entrate, saranno registrate
negli archivi centrali. Le procedure centrali provvederanno all’abbinamento con
le prestazioni erogate dall'Istituto. Per tutte le operazioni di trasmissione, consultazione e
monitoraggio dello stato dei file e delle singole
dichiarazioni inviate, i CAF-dipendenti e
pensionati devono utilizzare il servizio di comunicazione dedicato, accedendo
al sito WEB www.inps.it, selezionando in
sequenza “Servizi On line” – “per i CAF”. La lista delle posizioni trasmesse, con il risultato
dell'abbinamento dell'assistenza fiscale, costituisce ricevuta dell'invio. Le modalità operative sono descritte nell’allegato
3.
3.1 – Risultanze contabili
abbinate. Le risultanze contabili segnalate dai CAF-dipendenti
vengono abbinate con le prestazioni per le quali l'INPS è sostituto d’imposta
nell'anno 2004. Secondo quando chiarito dalla citata circolare 11 rimane
validamente presentato il Mod. 730/2004 dei lavoratori
per i quali, successivamente alla presentazione
della dichiarazione, si interrompa il rapporto di sostituzione (cessazione
della prestazione o decesso del titolare). Pertanto in tali casi non può essere restituita al CAF-dipendenti
la posizione, il sostituto d’imposta gestirà, secondo quanto precisato
al punto 4.2 – SITUAZIONI PARTICOLARI, della circolare 11 dell'Agenzia delle
Entrate (allegato 2), il conguaglio o l'interruzione dell'assistenza fiscale,
informandone il contribuente o i suoi eredi. Se dal risultato contabile della liquidazione scaturisce
un credito per il contribuente, il relativo importo deve essere rimborsato,
anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di aspettativa
senza retribuzione o situazioni analoghe. Il rimborso del credito non deve
essere invece effettuato in caso di decesso del
contribuente. Non è previsto l’abbinamento con le prestazioni
pensionistiche per le quali l’INPS non è sostituto d'imposta: VOBANC, IOBANC,
SOBANC e per le prestazioni esenti IRPEF: AS, PS e INVCIV. 3.2 – Risultanze contabili non
abbinate 3.2.1 – Risultanze contabili di
soggetti non presenti negli archivi Le posizioni che non hanno trovato abbinamento con
prestazioni in essere nel 2004 saranno restituite telematicamente al CAF senza essere segnalate alle
strutture INPS. Le strutture CAF-dipendenti, accedendo al sito web dell'INPS, possono prelevare la
lista delle posizioni trasmesse con il relativo esito dell'abbinamento che
rappresenta sia ricevuta dei modelli trasmessi (punto 3.3 della circolare 11)
e sia, relativamente alle posizioni non abbinate, restituzione delle
posizioni per le quali l'Istituto non è sostituto d'imposta (punto 4.1 della
circolare 11). Eventuali variazioni anagrafiche sugli archivi ARCA
possono essere effettuate solo dopo aver avuto la
convalida del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate tramite il
tasto funzionale F4 Fisco. Le posizioni restituite ai CAF-dipendenti
possono essere riattivate dalle Sedi INPS, su
richiesta dei CAF-dipendenti, con la funzione di Inserimento
prestazione, dopo aver fatto, eventualmente, la variazione sugli archivi
ARCA. Le Sedi e le Agenzie, 4 - Modalità di gestione dei conguagli su pensioni
4.1 - Modalità generali
Le operazioni di conguaglio, per le posizioni pervenute
entro il 30 giugno, saranno effettuate in occasione del pagamento della rata
del mese di agosto 2004 in modo da permettere una
eventuale rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate. I conguagli derivanti da assistenza fiscale a credito e
a debito del pensionato, vengono gestiti come un
unico “gruppo” di conguagli; la rateizzazione sarà effettuata, se richiesta,
nel caso in cui il conguaglio complessivo, senza tener conto della seconda
rata d’acconto, sia a debito del contribuente. In caso di rateizzazione si
applicheranno, sulle mensilità successive ad agosto, gli interessi dello 0,5
per cento mensile. Nel caso in cui l’importo della pensione risulti insufficiente, i conguagli non recuperati verranno
trattenuti sugli emolumenti dei mesi successivi maggiorati dell’interesse
dello 0,4 per cento mensile. 4.2 – Conguagli a credito dei pensionati
Nel caso in cui risultino
presenti solo conguagli a credito del pensionato o se il saldo dei conguagli
è a credito del pensionato, i conguagli vengono elaborati sulla rata di
agosto 2004 anche nel caso in cui il pagamento della pensione non debba
essere disposto, perché già effettuato come “semestrale” o “annuale”. 4.3 – Conguagli a debito dei pensionati Nel caso in cui risultino
presenti solo conguagli a debito del pensionato o se il saldo dei conguagli
sia a debito del pensionato, i conguagli vengono detratti dalla rata di
agosto 2004 fino a capienza della rata stessa. Il recupero dei conguagli a debito viene
disposto sul cumulo di tutte le pensioni del soggetto che ha presentato la
dichiarazione dei redditi. Per la determinazione del cumulo vengono presi in considerazione gli importi mensili delle
pensioni e vengono esclusi eventuali conguagli a credito del pensionato, non
collegati con l'assistenza fiscale. 4.4 - Priorità dei conguagli da 730 a debito
I conguagli a debito derivanti dall’assistenza fiscale
hanno una priorità inferiore rispetto ad altre tipologie di recupero; vengono effettuati dopo che dalla pensione sono già stati
detratti eventuali conguagli per sostituzione Stato, rivalsa Enti locali,
recupero crediti, recupero addizionali regionale e comunale dell’anno 2003,
recupero IRPEF e addizionali da rettifica CUD, ecc. 5 – Situazioni per le quali non vengono
gestiti i conguagli con procedura automatizzata
5.1 - Posizioni non elaborate
Non potranno essere effettuati
i conguagli derivanti da assistenza fiscale nelle seguenti situazioni: -
il soggetto è titolare solo di pensioni VOBANC, IOBANC, SOBANC, PS, AS e/o
INVCIV, in quanto l’INPS non ha, nei confronti di
tali soggetti, la figura di “sostituto d’imposta”; al contrario, nei casi in
cui il soggetto sia titolare di più pensioni, le trattenute saranno
effettuate sul cumulo delle pensioni, incluse PS, AS e/o INVCIV; -
le pensioni risultano eliminate per decesso o per
altri motivi, diversi dal trasferimento ad altra Sede (GP1AM01 uguale a 1, 3,
4 o 6 ); -
il codice fiscale del dichiarante non risulta
presente in alcuna anagrafica dei soggetti titolari o contitolari di pensione
(GP3CB08 con GP3CB09 pari a T o C) ovvero i dati anagrafici del dichiarante
non sono congrui con il codice fiscale che a sua volta non è validato dal Fisco; -
il dichiarante è un contitolare scaduto prima della rata su cui viene effettuato il conguaglio (il valore di GP3CK02 è
minore del valore della rata da pagare); -
il dichiarante è un contitolare al quale viene
corrisposto il pagamento scisso della sua quota di pensione (piano di
recupero Z9 o M7); -
il dichiarante è beneficiario di assegno alimentare
o divorzile; -
il pagamento della pensione è localizzato presso un ufficio pagatore di Sede. 5.2 – Attività delle Sedi Nei casi in cui il conguaglio non si è potuto effettuare per il decesso del pensionato e per tutti i
conguagli a debito, tranne quelli non effettuati per localizzazione del
pagamento presso un ufficio postale, le procedure in automatico provvederanno
a chiudere la posizione inviando la relativa comunicazione ai contribuenti. Questi, se si trovano in momentanea assenza di emolumenti, possono richiedere, per scritto, la
trattenuta della somma a debito, maggiorata dello 0,40 per cento mensile, se
il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta (punto 4.2 -
SITUAZIONI PARTICOLARI della circolare 11). La Sede dovrà ripristinare la posizione con la funzione
di “Cancellazione dell’interruzione”; la suddetta posizione non verrà più chiusa in automatico se non per il decesso del
pensionato o per la gestioni delle posizioni incapienti
a fine anno. Nel caso di conguagli effettuati manualmente le Sedi
avranno cura di seguire le scadenze previste per i
conguagli determinati dalle procedure. In particolare le Sedi dovranno: -
comunicare agli eredi gli importi non conguagliati, nei casi in cui il
titolare della pensione risulti deceduto. A tal fine dovrà essere utilizzata la funzione di INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE; -
sistemare i dati anagrafici in ARCA, con validazione
del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle
Entrate, nei casi in cui il conguaglio non sia stato gestito per la presenza
di dati anagrafici non corretti; -
predisporre, il pagamento degli eventuali crediti, incluse le somme derivanti
dal modello integrativo, se già pervenuto, a decorrere dal mese di agosto, per i titolari di pensioni eliminate per cause
diverse dal decesso, per i contitolari cessati o con in pagamento la quota
scissa (M7 e Z9) e per i beneficiari di assegni alimentari (M6) o divorzili (M4). Le operazioni effettuate devono essere
segnalate tramite la funzione di GESTIONE CONTABILE SALDI E ACCONTI,
notificando gli eventuali importi a debito, incluso l'importo del secondo o
unico acconto IRPEF da pagare a novembre, tramite la funzione di INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE. Si precisa che il
pagamento deve essere disposto solo nei casi in cui il totale dei conguagli,
escluso il secondo acconto, se non ancora scaduto, sia a credito del
pensionato. Gli importi trattenuti, fuori dalle
procedure automatizzate, dovranno essere comunicati entro il giorno 5 del
mese successivo, con le consuete modalità, alla Direzione Centrale Finanza,
Contabilità e Bilancio, Ufficio Normativa fiscale, affinchè
questa provveda entro il 15 dello stesso mese al versamento dei relativi
importi in Tesoreria. Le disposizioni prevedono che, se entro la fine
dell'anno non è possibile trattenere l'intero importo dovuto per
insufficienza degli emolumenti, devono essere comunicati al sostituito con
lettera, da far pervenire entro il mese di dicembre, gli importi ancora
dovuti, utilizzando le stesse voci previste nel modello 730-3. Gli importi dovranno essere versati autonomamente
dall'interessato al fisco entro e non oltre il mese di gennaio, maggiorati degli interessi nella misura dello 0,40 per
cento mensile, considerando nel computo anche il mese di gennaio. 5.3 - Precisazioni per l’interruzione dell’assistenza fiscale in
caso di decesso del pensionato
Nel caso di decesso del pensionato la Sede non dovrà effettuare alcun conguaglio e operare con l'INTERRUZIONE
DELL'ASSISTENZA FISCALE al fine di far risultare il credito non rimborsato
sul modello CUD. Il credito non rimborsato può essere computato nella
successiva dichiarazione che gli eredi devono o possono presentare per conto
del contribuente, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602. Gli eredi hanno la facoltà, in alternativa, di
presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, ai sensi
dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Qualora vengano rilevate delle
incongruenze nel modello 730 presentato, gli eredi del contribuente possono
presentare il modello UNICO 2004 Persone fisiche per integrare redditi non
dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o
detraibili non indicati in tutto o in parte. Non possono essere accettate dalle Sedi, richieste
presentate dagli eredi, di restituzione del modello 730/2004 presentato dal
de cuius. Se il
deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta
come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria
posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve
comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3. Il debito dovuto dal coniuge
superstite deve essere tempestivamente versato. Il credito può essere fatto
valere nella successiva dichiarazione. 5.4 - Eliminazione della pensione
Le Sedi dovranno, al momento dell’eliminazione di una
pensione sulla quale è stata operata l’assistenza
fiscale, verificare se i conguagli non fossero contenuti in una rata
successiva alla perdita del diritto. La nuova procedura di eliminazione,
rilasciata con le circolari n. 234 del 30 dicembre 1999 e n. 53 del 25
febbraio 2001, verifica la presenza di conguagli per l’assistenza fiscale per
i soggetti titolari o contitolari della pensione e ne visualizza
l’informazione. La Sede dovrà provvedere a gestire i
conguagli con le modalità sopra riportate. Mensilmente sarà attivata una procedura centrale che
chiuderà tutte le posizioni relative a soggetti che,
in base ai dati presenti sull’ARCHIVIO PENSIONI, risultano deceduti. La
procedura predisporrà inoltre le comunicazioni da inviare agli eredi. Nel caso in cui il conguaglio sia
stato operato su una cedola dovuta al pensionato deceduto, ma non
riscossa da questi, dovrà comunque essere considerato come effettuato se si
tratta di conguaglio a debito e la rata di pensione verrà messa in pagamento
per il suo importo netto in occasione del pagamento dei ratei maturati e non
riscossi in favore degli eredi. Se si tratta di somma a
credito, qualora non ci sia richiesta di ratei maturati e non riscossi, il
credito d'imposta già messo in pagamento in favore dell'interessato e da lui
non riscosso, dovrà, a cura dell'INPS essere restituito al Fisco. Tale
situazione e l'importo da versare al Fisco, dovranno essere tempestivamente
comunicati alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Area
Normativa Fiscale. 6 – Consultazione dei dati relativi
ai conguagli effettuati
I conguagli da assistenza fiscale operati sulla rata di agosto e, nei casi previsti, anche sulle successive
rate, saranno memorizzati in GP8MD50, con i codici riportati nell’allegato
4. Nei casi in cui i conguagli a debito siano
recuperati su più pensioni a pagamento unificato, verrà registrata su ogni
pensione la quota di recupero effettuato. 7 – Comunicazione ai pensionati Come già previsto per l’assistenza
fiscale effettuata nell’anno 2003, e come previsto per la generalità dei
conguagli, i pensionati riceveranno dall’Ente pagatore la comunicazione della
composizione del pagamento.
Nei casi in cui il recupero derivante dall’assistenza
fiscale sia superiore all’importo netto della rata
delle pensioni spettanti, il pensionato riceverà, tramite POSTEL la
comunicazione, allegato 5. Sono
in corso di completamento le procedure che permetteranno lo svolgimento
automatico di alcune parti dell'attività come sopra
delineate; sarà data comunicazione alle Sedi del rilascio. Le Sedi avranno cura di informare i CAF circa le modalità con le quali vengono effettuati i conguagli e,
considerata la delicatezza della materia, di prestare la massima attenzione
nella gestione delle operazioni collegate all’assistenza fiscale.
IL DIRETTORE
GENERALE .
CRECCO
Messaggio
n. 963 del 14 gennaio 2004 DIREZIONE
CENTRALE FINANZA,
CONTABILITA’ E BILANCIO DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE
CENTRALE SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE DIREZIONE
CENTRALE
PRESTAZIONI
A SOSTEGNO DEL REDDITO DIREZIONE
CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI
DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI
DELLE AGENZIE
In considerazione
dell’importanza che l’assistenza fiscale riveste nella costruzione di un
sistema fiscale al servizio dei cittadini l’Istituto, anche per l’anno 2004,
presterà l’assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti, avvalendosi
della facoltà riservata ai sostituti d’imposta dal decreto legislativo n. 490
del 28 dicembre 1998 e successive modifiche. Modalità di
svolgimento dell’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta Le strutture dell’Istituto
operanti sul territorio provvederanno, come per il passato, ad informare con
i mezzi più idonei, i pensionati, i dipendenti e i percettori di prestazioni
interessati all’assistenza fiscale da parte dell’Istituto. Si rammenta che per
l’effettuazione dell’assistenza fiscale non è richiesta la preventiva
prenotazione. Tuttavia, tenuto conto del notevole incremento dell’afflusso
registrato negli anni precedenti, i responsabili delle strutture provvederanno a pianificare l’attività da svolgere al fine
di ridurre al minimo il disagio degli utenti. Come di consueto, con
successive comunicazioni, verranno portate a
conoscenza le modalità operative per lo svolgimento dell'assistenza fiscale,
tenendo presente che la presentazione del mod. 730 all'Istituto dovrà
avvenire entro il 30 aprile 2004.
Allegato 2 CIRCOLARE N. 11/E Roma, 18 marzo 2004 Direzione
Centrale Gestione Tributi Settore Servizi ai Contribuenti Ufficio
Rapporti con i Caf e altri Inter Oggetto : Modello 730/2004 redditi 2003. Assistenza fiscale
prestata dai sostituti d’imposta e dai Centri di assistenza
fiscale per i lavoratori dipendenti INDICE 1.
Dichiarazione dei redditi con il modello
730/2004.................…….......………................3 1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello
730...................…….………................ 3 1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello
730 ....….....….............………...... 4 1.3 Dichiarazione congiunta......................................................….........…..........………….
5 1.4 Dichiarazione “730-integrativo”
........................................…............…........………..... 6 1.5 Pagamenti rateali e versamenti
d’acconto.........................……............…......……….....
7 2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti
d’imposta............………..........................….........8 2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
.............……….........………............... 8 2.2 Presentazione del mod. 730 ai sostituti
d’imposta............……...................……............. 9 2.3 Adempimenti del sostituto
d’imposta................................…….................……............ 10
3.
Assistenza fiscale prestata dai Centri per lavoratori dipendenti ......………............…...11 3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
..........................………..……........... 11 3.2 Presentazione del modello 730 ai
CAF.......................................……….……............... 12 3.3 Adempimenti dei CAF
.......................................................…........……….…....…........13 3.4 Visto di conformità
..............................................................…................……….…..... 15 3.5 Controlli sulla documentazione...................................................................…………...
17 3.6. La qualità dei servizi resi dai CAF nell’ambito
delle attività di assistenza...…...….. ..18 4.
Conguagli.........………...........................................….................................................……..20 4.1 Modalità e
termini....................................………...................................................……
20 4.2 Situazioni
particolari..........................................
……............................................…… 23 1.
Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2004. 1.1
Contribuenti che possono utilizzare il modello 730. Il Modello 730/2004 può essere utilizzato e presentato
al proprio sostituto, che ha scelto di prestare assistenza fiscale, o ad un
centro di assistenza fiscale per lavoratori
dipendenti e pensionati, dai seguenti soggetti, se hanno un sostituto
d’imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti: - i lavoratori dipendenti e i pensionati; - i
soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro
dipendente, quali il trattamento di integrazione
salariale e l’indennità di mobilità; - i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e della piccola pesca; - i sacerdoti della Chiesa cattolica; - i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e
altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali,
provinciali, comunali; - i soggetti impegnati in lavori socialmente utili. In caso di contratti di lavoro a tempo determinato
inferiore all’anno il contribuente può rivolgersi: - al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura
almeno da aprile a luglio 2004; - a un CAF-dipendenti,
se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2004 e se conosce i
dati del sostituto che effettuerà il conguaglio. Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti, anche i soggetti che posseggono
soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R., modificato con il d.lgs
12 dicembre 2003, n. 344 (redditi di collaborazione coordinata e
continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2004 e conoscono
i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate
le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i
redditi delle persone incapaci, compresi i minori. Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate
con il modello 730 sono le seguenti: - di lavoro dipendente; - assimilato a quello di lavoro dipendente; - di terreni e fabbricati; - di capitale; - di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la
partita I.V.A.; - alcuni redditi diversi; - alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. 1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello
730 Il modello 730/2004 non può essere utilizzato dai
contribuenti che nell’anno 2003 hanno posseduto: - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; - redditi d’impresa anche in forma di partecipazione; -
redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D5, del
modello 730 (es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla
concessione in usufrutto di azienda). Tali contribuenti devono, quindi, presentare il Modello
UNICO 2004 persone fisiche. Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2004 i
contribuenti che: - devono presentare la dichiarazione IVA o IRAP o dei
sostituti d’imposta, modelli 770 ordinario e semplificato (es. imprenditori
agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva,
venditori “porta a porta”); - non sono stati residenti in Italia nel 2003 e/o non lo
sono nel 2004; – nel 2004 percepiscono redditi di lavoro dipendente
erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (es. collaboratori
familiari e altri addetti alla casa). I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non
possono utilizzare il modello 730 se il rapporto di lavoro è cessato al
momento della presentazione della dichiarazione. Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare
i redditi di contribuenti deceduti. 1.3 Dichiarazione congiunta I coniugi non legalmente o effettivamente separati
possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il
modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che
consentono di utilizzare tale modello. La dichiarazione congiunta non può essere presentata se
uno dei coniugi è titolare, nel 2003, di redditi che non possono essere
dichiarati con il modello 730 (redditi d’impresa anche in forma di
partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita
IVA, redditi “diversi” non compresi nel quadro D del modello 730), o, comunque, è tenuto a presentare il modello UNICO 2004
persone fisiche. Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza
fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la
dichiarazione; in tal caso nel frontespizio del modello deve essere indicato
come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta. Nel caso in cui la dichiarazione congiunta è presentata
ad un CAF deve essere indicato come dichiarante il
soggetto che ha scelto il proprio sostituto per far effettuare le operazioni
di conguaglio. Non è possibile presentare
dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta
dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad
esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori). Nel caso di dichiarazione congiunta la verifica della
clausola di salvaguardia e la conseguente
applicazione della disciplina più favorevole deve essere effettuata
disgiuntamente sia per il dichiarante che per il coniuge. 1.4
Dichiarazione “730-integrativo” Il contribuente che nella
dichiarazione 730 presentata riscontra errori od omissioni (es. l’omessa o la
parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri
per i quali spetta la detrazione d’imposta), la cui correzione comporta un maggior
rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa.
Il modello 730, nel quale deve essere barrata l’apposita
casella “730 integrativo”, deve essere presentato, entro il 2 novembre
2004 ( il 31 ottobre ed il 1 novembre sono festivi), esclusivamente ad un
CAF-dipendenti anche se l’assistenza era stata
precedentemente prestata dal sostituto d’imposta. Il contribuente, con la dichiarazione integrativa, deve
esibire la sola documentazione relativa all’integrazione
effettuata, necessaria al CAF per il controllo della conformità; se
l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la
documentazione. Il CAF conseguentemente: - rilascia la ricevuta, modello
“730-2 per il CAF”, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione
integrativa e della relativa documentazione; - elabora un nuovo prospetto di
liquidazione modello 730-3 sul quale barra l’apposita
casella “integrativo” e lo consegna all’assistito, entro il 15 novembre
2004, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa; - fa pervenire, entro il 15
novembre, il modello 730-4 integrativo al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione
erogata nel mese di dicembre; - trasmette all’Amministrazione
finanziaria per via telematica, entro il 31 dicembre 2004, i dati
contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2004. Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (es.
l’omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina
un minor rimborso o un maggior debito, può presentare, nei previsti
termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO
2004 persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme
dovute. Se i termini per la presentazione
della dichiarazione sono scaduti, il contribuente può, con un modello UNICO,
rettificare o integrare la dichiarazione (articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472; articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322). La presentazione di una dichiarazione integrativa non
sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, e, di
conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme
dovute in base al modello 730. 1.5 Pagamenti rateali e versamenti d’acconto Rateizzazioni Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che si avvale dell’assistenza
fiscale può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale
importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef e acconto del 20 per cento su alcuni redditi
soggetti a tassazione separata. A tal fine, il contribuente indica nella
Sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 il numero delle rate, da un
minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende
frazionare il debito. Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o
unica rata di acconto dell’Irpef.
Acconti
Il contribuente nel modello 730
(rigo F7 colonna 2) può chiedere, sotto la propria responsabilità, la
trattenuta di minori importi degli acconti risultanti dalla liquidazione
della dichiarazione. Se non intende effettuare alcun
versamento l'assistito deve barrare l’apposita casella 1 del rigo F7. Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica
rata di acconto o effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in
base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre
2004 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio. 2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta 2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale. Ai sensi dell’art. 37, comma 1,
del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale
ai propri sostituiti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di dichiarazione dei redditi Ai sostituti d’imposta, se
scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attività indicate
nell’articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,
spettano i compensi previsti dalla normativa vigente. Il compenso, corrisposto Alle Amministrazioni dello Stato
non spettano i compensi previsti, come precisato dal Ministero del Tesoro con
telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993. Detti compensi non spettano
altresì alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte
Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal
Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996. Per l’effettuazione dei
conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, conseguenti alle
comunicazioni dei risultati contabili da parte dei CAF che hanno prestato
assistenza, non è previsto alcun compenso per i sostituti d’imposta. L’assistenza fiscale prestata
dai sostituti d’imposta non comporta alcun onere per gli assistiti. Tutti i sostituti d’imposta,
compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile
delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale (articolo 37,
comma 4, decreto legislativo n. 241 del 1997). In caso di inosservanza
delle citate disposizioni (articolo 37, commi 2 e 4, del decreto legislativo
n. 241 del 1997), si rende applicabile ai sostituti d’imposta la sanzione
amministrativa da euro 258 a euro 2582. 2.2 Presentazione del mod. 730 ai sostituti
d’imposta Il contribuente che si avvale
dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta
deve presentare entro il mese di aprile 2004: - il modello 730/2004,
debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi
erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto; - il modello 730-1
con la scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef,
nell’apposita busta chiusa, anche se non compilato.
Può essere utilizzata anche una busta bianca con l’indicazione “Scelta per la
destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF”. Vanno
inserite in una sola busta, con l’indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante,
le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta. Al sostituto d’imposta non deve
essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve, invece, essere
conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2008 ed esibita, se
richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate. 2.3 Adempimenti del sostituto d’imposta Il sostituto d’imposta rilascia
al sostituito una ricevuta del modello 730 e
della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello “730-2
per il sostituto d’imposta”. Prima
del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta
presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la
dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore
e in caso di dichiarazione congiunta da entrambi i contribuenti e che riporti
i dati relativi al sostituto stesso. Il
sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal
sostituito anche in relazione alle disposizioni che
stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri,
alle detrazioni e ai crediti d’imposta. Il sostituto
che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze
che determinano l’interruzione dell’assistenza fiscale, è tenuto ad
informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i
termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO
2004 persone fisiche. Il sostituto, in sede di assistenza fiscale, deve determinare l’imposta
applicando la normativa in vigore al 31 dicembre 2002 qualora dovesse
risultare più favorevole al contribuente. Entro il 15 giugno 2004
il sostituto consegna al sostituito copia della
dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello
730-3, sottoscritto anche In caso di eventuali
versamenti tardivi l’Amministrazione finanziaria applicherà la sanzione
prevista dalla legge. Il sostituto entro il 20
ottobre 2004 deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via
telematica, i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di
liquidazione e consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1. Le dichiarazioni e i prospetti
di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2006. Il sostituto d’imposta, socio di
un CAF-dipendenti, se presta assistenza fiscale ai
propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge le operazioni di raccolta
delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti
le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio. 3. Assistenza fiscale prestata dai Centri per lavoratori
dipendenti 3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale. Il decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, individua i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale e le attività che detti Centri
possono svolgere. I CAF sono tenuti a prestare
assistenza fiscale ai contribuenti che chiedono di presentare il modello 730,
come previsto dall’articolo 34, comma 3, del citato decreto legislativo n.
241 del 1997; per tale attività ai Centri spettano i compensi previsti dalla
normativa vigente. Per assicurare la massima
trasparenza nei rapporti con gli utenti, i CAF nei locali adibiti
all’assistenza devono esporre, in modo visibile, copia del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività; informazioni
sul tipo di struttura che presta l’assistenza (sede legale o ufficio
periferico del CAF, centro di raccolta quale socio o associato, società di
servizi del CAF, uffici periferici della società di servizi); informazioni
sull’assistenza, sulle scadenze delle fasi dell’attività e sugli orari di
apertura; informazioni sui costi nel caso in cui l’utente chieda la
consulenza fiscale del CAF per la compilazione del modello. Il contribuente che presenta una
dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata non deve alcun
corrispettivo al Centro di assistenza fiscale. 3.2 Presentazione del modello 730 ai CAF Il contribuente che si avvale
dell’assistenza fiscale prestata da un CAF-dipendenti deve presentare entro il 15
giugno 2004: - il modello 730/2004 già compilato oppure può chiedere
assistenza per la compilazione; - il modello 730-1 con l’indicazione dei dati anagrafici
anche se non ha effettuato la scelta per la
destinazione dell’8 per mille dell’Irpef. Il
contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per consentire
la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del
rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute
d’acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino
al 31 dicembre 2008 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici
dell’Agenzia delle Entrate.
Le stesse modalità e termini si applicano se il
sostituto d’imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un
CAF di cui è socio. 3.3 Adempimenti dei CAF Il CAF rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e del modello 730-1
consegnati e della documentazione esibita. La ricevuta è redatta in
conformità al modello “730-2 per il CAF” e può essere compilata con
sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi
sistemi può essere apposta la firma dell’incaricato del CAF al rilascio della
ricevuta. Nella ricevuta è opportuno che
siano analiticamente indicati i documenti esibiti quando la loro
conservazione non è affidata al CAF; l’indicazione può avvenire in forma
sintetica quando il CAF conserva copia dei documenti esibiti. Ta le indicazione potrà
rivelarsi utile in caso di controllo, di richiesta di documenti e di
chiarimenti al contribuente, di cui sarà contestualmente informato anche il
responsabile dell’assistenza fiscale del CAF. Prima di rilasciare la ricevuta,
che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il CAF
deve verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per
utilizzare il modello 730 e che siano indicati gli estremi del sostituto
d’imposta che dovrà eseguire i conguagli. Se emergono, anche nel corso dell’attività
di assistenza, situazioni che non consentono
l’utilizzo del modello 730, il CAF deve tempestivamente informare il
contribuente perché egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti,
la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2004 persone fisiche. Sulla base dei dati indicati dal
contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della
correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, il CAF
elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte. Il CAF deve determinare
l’imposta applicando la normativa in vigore al 31 dicembre 2002 qualora dovesse risultare più favorevole al contribuente. Entro il 30 giugno 2004,
il CAF consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all’esito dei controlli eseguiti, e il
relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi
per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2004 pubblicato nel
supplemento ordinario n. 25 alla G.U. n. 18 del 31 gennaio 2004. Nel prospetto di liquidazione,
sottoscritto, anche - gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio
fiscale; - le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati
indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati; - i minori importi a titolo di acconto
che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler
effettuare; - la scelta operata dal contribuente per la destinazione
dell’ 8 per mille dell’Irpef.
E’ opportuno per i contribuenti riscontrare i dati
contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e comunicare
tempestivamente eventuali errori commessi dal CAF, per metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un
nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la
dichiarazione) che deve essere consegnato all’assistito. La dichiarazione consegnata al
contribuente costituisce copia della dichiarazione presentata, trasmessa in
via telematica dal CAF all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente che non ritiene
corrette le variazioni apportate dal CAF, può presentare, assumendosene la
responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2004
persone fisiche. Il CAF deve comunicare al
sostituto d’imposta, entro il 30 giugno 2004, il risultato contabile
della dichiarazione modello 730-4, per
consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel
mese di luglio. I
modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché
contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti
da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell’ultima
pagina. Per la comunicazione del
risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo:
servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano e, previa
intesa con i sostituti,
invio telematico o I supporti magnetici,
predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall’apposito decreto, devono essere utilizzati per le
comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo
specifici accordi tra le parti per l’invio telematico.
Al fine di favorire lo sviluppo
del telematico è opportuno l’uso di tale sistema
con tutti i sostituti che lo hanno richiesto quali: INPS, Ministero
dell’Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), INPDAP, Poste Italiane spa e Ferrovie dello Stato spa.
I sostituti d’imposta
restituiscono al CAF, entro quindici giorni, una copia dei modelli 730-4
ricevuti; i modelli 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in
mancanza della restituzione della copia in segno di
ricevuta, quando il CAF è in grado di documentare l’avvenuta trasmissione e
ricezione. Il CAF entro il 20 ottobre
2004 trasmette in via telematica all’Agenzia delle Entrate le
dichiarazioni modello 730 elaborate; la tardiva od
omessa trasmissione comporta l’applicazione, a carico dei Centri, della
sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5164. Se il CAF trasmette elementi
discordi rispetto alla documentazione fornita dall’assistito, è prevista la
revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza.
Il CAF deve conservare le
dichiarazioni, i relativi prospetti di liquidazione e i 730-1 con le scelte
effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2006. 3.4 Visto di conformità I controlli che devono essere
eseguiti per il rilascio del visto di conformità (articolo 35, comma 2, lett.
b), del decreto legislativo n. 241 del 1997), non implicano il riscontro
della correttezza degli elementi reddituali
indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei
redditi diversi e delle relative spese di produzione) o valutazioni
di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della
determinazione del reddito o delle imposte dovute. Il rilascio del visto di
conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla
verifica: - della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute,
anche a titolo di addizionali, con quello delle
relative certificazioni esibite; - dell’ammontare delle spese, per le quali spetta la
detrazione del 41% e/o del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di
recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita, e
del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente anche in merito
alla prosecuzione di lavori già iniziati in anni precedenti; - delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti
previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze
della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla
normativa, ai familiari a carico e relativa all’anno 2003; - delle detrazioni d’imposta non eccedenti
le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti
dalla dichiarazione o dalla relativa documentazione esibita; - dei crediti d’imposta
spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e non eccedenti
le misure previste dalla legge. Per il rilascio del visto di
conformità infedele si applica, a carico del responsabile dell’assistenza
fiscale, la sanzione amministrativa da euro 258 a
euro 2582. 3.5 Controlli sulla documentazione Il responsabile dell’assistenza
fiscale del CAF deve verificare la conformità dei dati esposti nella
dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione esibita. Per i controlli che i CAF devono
eseguire, non è necessaria l’esibizione di documentazione relativa
all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es.
certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di
locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d’imposta. Devono, invece, essere esibiti,
anche in copia fotostatica: - la documentazione attestante le ritenute indicate
nella dichiarazione (CUD, certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute
relative a redditi assimilati al lavoro dipendente,
di lavoro autonomo occasionale, ecc.); - le fatture, le ricevute e le quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell’anno 2003,
per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, nonché
altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio: per
gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per l’acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione
principale; per i premi di assicurazione sulla vita, la documentazione
attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione); - gli attestati di versamento degli acconti d’imposta
effettuati direttamente dal contribuente; - l’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il
riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Relativamente
alle spese
sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali
spetta la detrazione d’imposta del 41 e/o del 36 per cento, devono essere
esibiti: - copia della ricevuta postale della raccomandata con la
quale è stata trasmessa al competente Centro di
Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori; - copia dei bonifici bancari; - copia della documentazione relativa
alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario
(pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 ovvero spese relative agli oneri
di urbanizzazione, alle ritenute d’acconto operate sui compensi, all’imposta
di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le
denunce di inizio lavori); - attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali. Se il contribuente ha già esposto
nelle precedenti dichiarazioni spese per il recupero del patrimonio edilizio
e anche nel modello 730/2004 chiede il riconoscimento di una rata in cui era
stato diviso l’onere, il responsabile del CAF non deve richiedere la relativa
documentazione. Deve, invece, essere effettuato il controllo di conformità
quando il contribuente richiede per la prima volta nella dichiarazione
730/2004 il riconoscimento della detrazione per spese per interventi
effettuati per il recupero del patrimonio edilizio, anche se il presupposto
era sorto precedentemente. Il contribuente può documentare
con l’autocertificazione il sostenimento delle spese sanitarie per familiari,
non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto
all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la
ricevuta di pagamento è rilasciata allo stesso familiare. Il contribuente può, se il CAF è
già in possesso di documentazione (es. contratti di mutuo o di assicurazione) perché prodotta in anni precedenti,
attestare con l’autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti. 3.6. La qualità dei servizi resi dai CAF nell’ambito
delle attività di assistenza Nell’Atto di indirizzo
del Ministro dell’Economia e delle Finanze per il conseguimento degli
obiettivi di politica fiscale per gli anni 2004-2006, la semplificazione ed
il miglioramento dei rapporti con i contribuenti sono individuati fra le leve
fondamentali per incrementare l’efficienza del sistema tributario. Tale risultato si dovrà
raggiungere anche attraverso “il monitoraggio del livello dei servizi resi ai
cittadini/utenti ed agli operatori economici”. E’ il segno di una cultura diffusa
di orientamento al cittadino e della consapevolezza
dell’importanza del suo giudizio per indirizzare le scelte strategiche
valutando la qualità dei servizi offerti. L’analisi effettuabile
sull’utenza si basa, sostanzialmente, su due elementi in stretta correlazione:
la qualità dei servizi erogata e la soddisfazione di chi ne
usufruisce. Proprio per poter orientare la
propria azione al costante miglioramento dei servizi resi
l’Agenzia delle Entrate si è dotata di un sistema di monitoraggio di
verifica della qualità dei servizi erogati ai contribuenti, avviando dal 2003
la prima indagine a livello nazionale sulla soddisfazione dei servizi erogati
dagli Uffici Locali. I risultati sono stati più che soddisfacenti, sia per
quel che riguarda la taratura del modello di indagine
e della procedura nel suo complesso, sia come immagine del fenomeno relativo
alla soddisfazione del cliente/utente. Sempre nell’ambito della
strategia di relazione con il cliente è stata realizzata la prima edizione
della Carta dei Servizi dell’Agenzia delle Entrate,
in vigore dal 1° marzo 2004 e già disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.
E’ auspicabile, pertanto, che i
Centri di Assistenza Fiscale prestino attenzione al
livello di soddisfazione del cliente-utente, partendo dalla elaborazione di
un documento che descriva le modalità “standard” di erogazione dei servizi
offerti. In tale contesto
l’Agenzia delle Entrate intende promuovere la costituzione, nell’ambito della
Direzione Centrale Gestione Tributi, di un “laboratorio” aperto alla
partecipazione dei Centri di Assistenza Fiscale con lo scopo di:
fornire le linee guida per realizzare indagini di customer
satisfaction secondo un modello condiviso che tiene
conto dell’esperienza dell’Agenzia;
valorizzare le esperienze che verranno realizzate;
sistematizzare le conoscenze disponibili;
progettare, in un contesto di reciproca
collaborazione, gli opportuni processi di miglioramento. Coloro che fossero interessati ad approfondire le tematiche legate allo sviluppo ed alla sperimentazione di
soluzioni per migliorare la relazione tra servizi propri del settore fiscale
e cittadini potranno inviare specifiche richieste all’indirizzo di posta
elettronica dc.gt.cafeinter 4. Conguagli 4.1 Modalità e termini I sostituti d’imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese
di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni
modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che
hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza
fiscale entro il 30 giugno 2004. I sostituti devono inoltre tener
conto di eventuali risultati contabili rettificati o
integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2004.
E’ opportuno che i sostituti
verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano im Il debito o il credito
risultante dal modello 730-3 o dal modello 730-4 deve essere,
rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato anche se
d’importo uguale o inferiore a euro 10,33. Qualora si
verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo
d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto
di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di
sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve
effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli. Conguagli a credito
Se il risultato contabile della
dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono
avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti,
determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel
singolo mese nei confronti di tutti i percipienti,
compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del
credito da rimborsare. Se alla fine dell’anno
non è stato possibile effettuare il rimborso, il
sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all'interessato,
utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali
lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa
certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal
contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile
presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di
esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione
nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante
dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici
dell’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione
delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti. Conguagli a debito
Le somme risultanti a debito dal
modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni
corrisposte nel mese di luglio 2004. Se è stata chiesta la rateizzazione il sostituto calcola l’importo delle
singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile
previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi
corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio ne l mese di luglio il sostituto ripartisce il debito in
un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente. Nel caso in cui la retribuzione
corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente
per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta
dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2004.
Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione
dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso
dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Se
la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo
rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la
rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al
differito pagamento. Il sostituto deve tener conto di
un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4,
ricevuto da un CAF in tempo utile per effettuare il
conguaglio a rettifica entro l’anno 2004 e applicare su eventuali
tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente. Dalla retribuzione corrisposta
nel mese di novembre 2004 è trattenuto l'importo dell'unica o della
seconda rata di acconto per l’ Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel
mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40
per cento. L'importo trattenuto per
conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici
tributo stabiliti se si utilizza il modello F24 o l’apposito capitolo se il versamento
è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. Se entro la fine dell’anno
non è stato possibile trattenere l’intera somma, per insufficienza delle
retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro
il mese di dicembre 2004, gli importi ancora dovuti, utilizzando le
stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata
dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di
gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di
gennaio, con le modalità previste per i versamenti
relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Gli enti che erogano pensioni
effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima
rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e
versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle
ritenute. I
conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre
. 4.2 Situazioni particolari Cessazione del rapporto di
lavoro e assenza di retribuzione
Se prima dell’effettuazione o
del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta cessazione del
rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione
o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito
e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla
dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. I contribuenti che si trovano
nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa,
redditi assimilati di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R., modificato con il d.lgs
12 dicembre 2003, n. 344), possono scegliere di richiedere la trattenuta
della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento
mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito,
il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti
cessati o privi di retribuzione,
Decesso del contribuente
Il
decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto
di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti
dal modello 730. Se il decesso è avvenuto prima
dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito
il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3,
l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere
versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli
acconti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97,
sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749. Nel caso di un conguaglio a credito,
il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute
nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione. Tale credito potrà essere
computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente
deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi, in alternativa,
possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602. Se gli eredi rilevano delle
incongruenze nel modello 730 possono presentare il
modello UNICO 2004 persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in
tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati
in tutto o in parte. Se il deceduto
è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta
come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione
tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare
secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3. Il debito dovuto dal coniuge
superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le
sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella
successiva dichiarazione. Per tutte le situazioni
particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello
730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti. ASSISTENZA FISCALE 2004
ISTRUZIONI PER LA
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MOD. 730-4
1 – Note a carattere generale. Sulla
base dell’evoluzione del proprio sistema informativo per realizzare
rapidamente una serie di servizi fruibili in modalità
multicanale (internet, telefono-call
center, intranet), a cittadini, imprese, enti locali, associazioni di
categoria, Patronati, Caf, professionisti, ecc,
l’INPS riceve dai CAF il risultato contabile delle dichiarazioni mod. 730-4
esclusivamente in modalità telematica via Internet. Come
indicato al punto 3.3 della circolare dell’Agenzia delle Entrate del
Ministero delle Finanze n. 11 del 18 marzo 2004, (Modalità
di svolgimento dell’assistenza fiscale prestata dai CAF), l’INPS adotta in
via esclusiva il sistema di trasmissione telematica per l’invio
da parte dei CAF dei modelli 730-4, ordinari e integrativi. Tale
sistema di comunicazione ha permesso, nel corso dell’anno 2003, la
trasmissione all’INPS, via INTERNET, di oltre 3,5
milioni di dichiarazioni, da parte dei CAF, consentendo all’Istituto di
operare tempestivamente negli adempimenti propri di sostituto d’imposta. L’invio
telematico dei modelli 730-4/2004, L’Istituto
mette, inoltre, a disposizione il programma di controllo delle forniture dei
modelli 730-4/2004 che i CAF devono installare sulle
proprie stazioni di lavoro e utilizzare per la verifica propedeutica degli
invii telematici; per evitare errori nelle
operazioni di conguaglio, la procedura non permetterà la validazione
dei files in cui siano presenti almeno due
posizioni con crediti Irpef superiori a 52.000 €
(pari a oltre 100 milioni di lire) o con crediti di addizionale regionale o
comunale superiori a 5.200 € (pari a 10 milioni di lire). Il
programma in argomento è abilitato per il controllo
degli invii destinati dai CAF ad altri sostituti d’imposta che aderiscono al
sistema di trasmissione telematica del risultato contabile dell’assistenza fiscale
(Ministero del Tesoro, Ente Ferrovie s.p.a., Trenitalia s.p.a., Poste s.p.a., INPDAP). La
documentazione e il programma di controllo necessari
per l’operazione sono disponibili per i CAF nella pagina dedicata
all’assistenza fiscale, pubblicata nella sezione “Assistenza
fiscale (730-4): istruzioni e software“ del sito web www.inps.it. 2
– Indicazioni tecnico-organizzative. Si
ricorda ai CAF che le risposte agli invii telematici
sono di due tipi: una ricevuta di trasmissione, che notifica in tempo
reale l’avvenuta ricezione del file inviato, e una ricevuta applicativa,
differita di ventiquattro ore dalla data di comunicazione, che notifica lo
stato e l’esito delle elaborazioni delle posizioni contenute all’interno della fornitura. Si
raccomanda, pertanto, ai CAF di verificare lo stato elaborativo
corrispondente alla forniture trasmesse via
Internet, accedendo con le consuete modalità in sicurezza alle pagine
dedicate ai risultati applicativi. Il
riscontro e il prelievo dei risultati delle elaborazioni nelle relative
pagine web costituiscono a tutti gli effetti la “ricevuta
di consegna” dei modelli 730-4, (punto 3.3 della circolare 11), e, per le
posizioni non abbinate, la restituzione di modelli 730-4 relativi a
persone non sostituite dall'Istituto, (punto 4.1 della circolare 11). Sulla
base dei risultati applicativi prelevati dal sito web, i CAF devono adottare
tutte le azioni necessarie per la verifica e per l’eventuale sistemazione
delle posizioni che non sono gestibili dall'Istituto a seguito delle
elaborazioni centrali (mancati abbinamenti per sostituto diverso dall’INPS e
per non corrispondenza del codice fiscale), in
accordo e in collaborazione con le Sedi e le Agenzie dislocate sul
territorio. Si ribadisce che i CAF ricevono comunicazioni sullo stato
delle posizioni trasmesse unicamente dalle pagine web: per agevolare gli
utenti, l’INPS mette a disposizione una guida e un manuale operativo dedicati
alla lettura e alle gestione delle risposte applicative. Nel
caso in cui risultino trasmesse più dichiarazioni
per lo stesso soggetto da CAF diversi, viene elaborata soltanto quella
pervenuta cronologicamente per prima, mentre le successive sono
scartate: per modificare tale situazione, il contribuente o il CAF deve
presentare istanza scritta presso una struttura territoriale dell’Istituto,
richiedendo l’annullamento della dichiarazione non valida. Con
le medesime modalità è possibile richiedere
l’annullamento di modelli 730-4 già trasmessi, in tutti quei casi in cui il
CAF ha la necessità di richiedere la cancellazione di posizioni inviate. Gli
eventi individuati dalle elaborazioni dei pacchetti inviati, sono notificati
alla struttura decentrata del CAF trasmittente (in pratica all’utente che
trasmette le dichiarazioni in modalità telematica). In
ogni caso è necessario, soprattutto nel rispetto delle scadenze
normative, che i CAF si avvalgano dell’assistenza e della collaborazione
delle Sedi e delle Agenzie dell’INPS presenti sul territorio, al fine di
individuare le cause, ed eventualmente rimuoverle, per le situazioni in cui
le elaborazioni automatiche notifichino posizioni non abbinate con alcuna
prestazione in corso d’erogazione. Per
agevolare i CAF in questa attività, sarà disponibile
sul sito web www.inps.it, per ogni
struttura dell'Istituto, l'indicazione degli uffici locali abilitati alle
operazioni dell’assistenza fiscale. Al
fine del miglioramento del servizio di
comunicazione, si ritiene utile l’adozione di particolari accorgimenti
tecnici che, alla luce dell’esperienza dell’anno precedente, hanno conseguito
apprezzabili risultati sul piano organizzativo, quali: - la
segnalazione dei dati dell’ufficio periferico del CAF nei campi da 16 a 21
del record di tipo “0” della fornitura inviata (record di testa); -
la differenziazione dei file di trasmissione per
area geografica di provenienza dei modelli 730-4; A
carattere più generale, si consiglia agli utenti del servizio telematico l’adozione del sistema di trasmissione
decentrato, che ha dato i risultati migliori risultati per i CAF che operano
con tale modalità. Si
raccomanda inoltre particolare attenzione al fine di evitare la spedizione
ripetuta di file contenenti le stesse posizioni già precedentemente
trasmesse: tale fenomeno, piuttosto ricorrente per questa e altre
applicazioni web, denota un utilizzo non corretto dello strumento di comunicazione
e delle procedure da parte degli utenti, un’occupazione inutile di spazio
fisico sul server di ricezione e un appesantimento del processo di
elaborazione delle dichiarazioni. Le conseguenze di questo modo di operare,
oltre che incrementare i costi sostenuti dall’INPS per l’operazione,
determinano un sensibile degrado del servizio. A tal
fine si invitano i CAF a seguire le seguenti
indicazioni: -
utilizzare l’invio di forniture di modelli 730-4 ordinari di tipo normale
(campo 5 = “7304O” e campo 6 = 0 nel record di tipo “0”) esclusivamente per
il primo invio del risultato contabile; posizioni
già inviate in precedenza e ritrasmesse con identica indicazione (campo
5 = “7304O” e campo 6 = 0 nel record di tipo “0”), sono automaticamente
scartate come duplicate; pertanto, per le posizioni riferite allo stesso
soggetto, non sono ammessi plurimi invii senza la connotazione di fornitura rettificativa nel campo 6 del record di tipo “0”; - utilizzare
esclusivamente forniture di rettifica (campo 6 del record di tipo “0” = 1)
per l’invio di posizioni contenenti variazioni nei dati di conguaglio
fiscale; -
le posizioni inviate come rettifiche, per essere ammesse, devono avere un
precedente invio trasmesso come modello 730-4 ordinario di tipo normale. 3 – Scadenze e operazioni di conguaglio. La
citata circolare dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze n. 11
del 18 marzo 2004, al punto 4.1, dispone che i sostituti d'imposta,
per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a
partire dal mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle
dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli
730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di
assistenza fiscale entro il 30 giugno 2004. Gli
enti che erogano pensioni effettuano le
operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese
di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti
per il versamento delle ritenute I
sostituti devono inoltre tener conto di eventuali
risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per
effettuare i conguagli entro l'anno 2004.. In
tal senso si ribadisce che, con riferimento ai
soggetti pensionati, l’ultima rata di pagamento dell’anno, compresa la
tredicesima mensilità, viene erogata alla scadenza del primo giorno del mese
di dicembre. Pertanto,
gli invii del risultato contabile da parte dei CAF, comprese le forniture di
rettifica e di integrazione, devono necessariamente
pervenire prima di tale scadenza, oltre la quale non è più possibile
effettuare ulteriori operazioni di conguaglio venendo meno qualsiasi effetto
di pagamento nel corso dell’anno 2004. Si
ritiene utile un richiamo alla scrupolosa osservanza delle scadenze
previste, in particolare: -
30 giugno 2004, data entro la quale il CAF deve comunicare al
sostituto d’imposta il risultato della dichiarazione “Mod.
730-4” per le conseguenti operazioni di conguaglio; -
15 novembre 2004, data entro la quale il CAF deve far pervenire il “Mod. 730-4 - integrativo” al sostituto d’imposta per il
conguaglio a credito sulla pensione erogata nel mese di dicembre.
SEDE DI
………….. INDIRIZZO CAP
CITTA’ PROV.
Cognome e Nome
Pensionato
Indirizzo
Cap Comune Prov.
Gentile
Signore (Signora), a seguito delle operazioni di assistenza fiscale, riportate nel
modello 730-3 relativo ai redditi del 2003 (che Le è stato inviato dal
soggetto al quale si è rivolto (rivolta)) risultano a Suo carico conguagli
che assorbono l’intero importo netto del Suo trattamento (dei Suoi
trattamenti). Per
questo motivo spiace comunicarLe che la pensione
spettante (le pensioni spettanti) per il mese di agosto non verrà posta (non
verranno poste) in pagamento. Le
ricordo che gli uffici dell’INPS sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento. IL DIRETTORE |