Criteri e limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza alla luce delle nuove disposizioni attuative dell’art

Criteri e limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza alla luce delle nuove disposizioni attuative dell’art. 108, comma 2 del TUIR.

 

 

“Nuovi criteri e limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza”; è questo il titolo dell’articolo n. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19.11.2008 ed entrato in vigore il 15.01.2009; esso costituisce il provvedimento dal titolo “Disposizioni attuative dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di spese di rappresentanza.

Innanzitutto prima di addentrarci all’interno del contenuto del nuovo disposto normativo è opportuno richiamare in via preliminare l’articolo 8, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), nella parte concernente il trattamento, ai fini del reddito d'impresa, delle spese di rappresentanza, il quale nella versione modificata dalla Legge finanziaria del 2008 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire, con apposito decreto, i requisiti di inerenza e congruita' di dette spese di rappresentanza, anche in funzione della natura e della destinazione delle spese stesse, del volume dei ricavi dell'attivita' caratteristica dell'impresa e dell'attivita' internazionale dell'impresa; in più vi è da premettere, anche, che  il terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 108 del Tuir, “… prevede che sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”.

In precedenza, cioè prima di tale nuovo decreto, le spese di rappresentanza erano deducibili parzialmente e in misura forfetaria pari a un terzo dell'importo sostenuto e le spese di pubblicità e propaganda erano interamente deducibili, generando confusioni tali da dover ricorrere spesso al parere del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive ( ora non più esistente ).

In buona sostanza con l’entrata in vigore del  Decreto in questione si consente che le spese di rappresentanza possano essere dedotte integralmente solo ed esclusivamente se rientrano entro i limiti di importo indicati nel comma 2 ( dell’articolo 1 ) del Decreto in questione e calcolati in ragione percentuale in base al volume dei ricavi e proventi vari ( ovvero volume d’affari ) indicati.

Tali spese dovranno essere effettivamente sostenute ed opportunamente documentate e dovranno manifestatamene essere atti a produrre benefici economici per l’impresa.

In effetti il comma 1 ( dell’articolo 1 ), del Decreto Ministeriale sancisce che “… si considerano inerenti, sempreche' effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalita' promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:

a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attivita' promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attivita' caratteristica dell'impresa;

b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festivita' nazionali o religiose;

c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;

d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;

e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma”.

In precedenza, cioè prima di tale nuovo decreto, le spese di rappresentanza erano deducibili parzialmente e in misura forfetaria pari a un terzo dell'importo sostenuto.

Ora, invece, l’importo massimo deducibile è a scaglioni partendo dall’1,3% dei ricavi e proventi  vari ( ovvero volume d’affari ) fino a 10 milioni di euro, allo 0,5 % dei ricavi e proventi vari che vanno dai 10 milioni e fino ai 50 milioni di euro e lo 0,1% dei ricavi e proventi vari superiori ai 50 milioni di euro.

In effetti il comma 2 ( dell’articolo 1 del citato Decreto Ministeriale ) sancisce che “Le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

a) all'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni”.

Se le spese di rappresentanza sono superiori ai limiti ammessi alla deducibilità allora la parte eccedente dovrà essere sottoposta a tassazione dall’impresa.

Le imprese di nuova costituzione possono dedurre le spese di rappresentanza entro i limiti stabiliti purchè vi sia un volume d’affari ( cioè dei ricavi e dei proventi ) con la conseguenza che se non vi sono ricavi, allora, la deduzione la dovranno rinviare ai periodi d’imposta nei quali essi  si conseguiranno. Ciò significa che se l’impresa è sorta nel 2008 ed ha sostenuto spese di rappresentanza anche nel 2009 allora le potrà dedurre nel corso del 2010 e dell’anno successivo, sempre chè non abbiano conseguito ricavi prima e comunque tali spese dovranno essere dedotte secondo i parametri ( cioè le percentuali a scaglioni ) indicati nel Decreto in questione.

A tal proposito il comma 3 ( dell’articolo 1 ) sancisce che “Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.

Sono deducibili per intero i  costi sostenuti per la distribuzione gratuita di beni di valore unitario non superiore a 50 euro. È stato, quindi, aumentato il valore massimo dell'omaggio interamente deducibile, che prima era di 25,82 euro, così come previsto dal comma 4 il quale sancisce che “Ai fini della determinazione dell'importo deducibile di cui al comma 2, non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato art. 108 del Tuir”.

In ultima analisi il decreto enuncia nel comma 5 ( sempre dell’articolo 1 ) le tipologie che non rientrano nelle spese di rappresentanza, il quale, testualmente, sancisce che “Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unita' produttive dell'impresa. Per le imprese la cui attivita' caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. Non sono soggette altresi' ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attivita' caratteristica della stessa. La deducibilita' delle erogazioni e delle spese indicate nel presente comma e', tuttavia, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalita' dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti”.

Infine il comma 6 sancisce che sia l’Agenzia delle Entrate che gli altri organi di controllo competenti possono sempre invitare i contribuenti a rendere conto dei termini e delle modalità con cui hanno usufruito dei contenuti del decreto ciò a buon motivo del fatto che è necessario porre la dovuta attenzione al nuovo trattamento deduttivo delle spese di rappresentanza.

Dott. Rag. Luigi Risolo

 

 

 

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