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Nota Operativa 19.2.2010 n. 8
Corresponsione per l’anno 2010 della somma aggiuntiva, di cui all’art. 5 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127
Le disposizioni richiamate in oggetto prevedono che, nei confronti dei pensionati che hanno compiuto 64 anni e che abbiano un reddito complessivo individuale pari o inferiore a una volta e mezzo il trattamento minimo Inps (per l’anno 2010 è stato determinato in € 8.988,92 annui a cui corrisponde un importo mensile di € 691,46), venga corrisposta nel mese di luglio, ovvero in quello successivo alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, una somma aggiuntiva al trattamento pensionistico il cui importo è differenziato in funzione dell’anzianità contributiva posseduta. Nel rinviare, per gli aspetti normativi, alle disposizioni impartite in materia (cfr.circolare n. 26 del 25 settembre 2007, note operative n. 30 e n. 33 rispettivamente del 28 settembre e del 25 ottobre 2007 e circolare n. 7 del 3 aprile 2009), con la presente si illustrano i criteri e le modalità operative per la corresponsione della prestazione in esame per l’anno 2010, tenendo conto anche delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 35 del D.L. n. 207/2008 convertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 14 e s.m.i. in materia di determinazione dell’annualità di reddito da considerare per la liquidazione delle prestazioni collegate al reddito. La somma aggiuntiva sarà corrisposta direttamente dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi sulla base delle informazioni acquisite (anzianità contributiva e redditi dichiarati dai pensionati) che dovranno essere inserite, tramite la procedura informatica messa a disposizione a tale scopo, dagli operatori delle Sedi. I pensionati interessati alla corresponsione della c.d. “quattordicesima mensilità” riceveranno, allegato al Cud 2010, una lettera con la quale si invitano gli stessi a presentare alla sede Inpdap competente la dichiarazione reddituale (allegato 1). In particolare per coloro ai quali è stata erogata nel 2009 la somma aggiuntiva, dovranno comunicare, entro il 28 maggio 2010, i redditi individuali relativi all’anno 2009 al fine di percepire, con il rateo di pensione relativo al mese di luglio 2010 l’importo corrispondente, sempreché non siano ovviamente mutate le condizioni di spettanza...
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