Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di 23 del 2019, registro generale proposto da - OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ubaldo Lopardi, Alessia Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ubaldo Lopardi in L'Aquila, via Antica Arischia 185/E; contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regione Abruzzo - Uff III Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego di accesso al servizio educativo per la scuola dell'infanzia, emesso in data 3.1.2019 e notificato in pari data, Prot. n. -OMISSIS-, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Istituto comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado; - nonché ogni altro atto, provvedimento presupposto, connesso e conseguente, e allo stato sconosciuto; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- l'art. 1 del D.L. 07/06/2017, n. 73, convertito nella legge L. 31 luglio 2017, n. 119, ha reso obbligatorie alcune vaccinazioni per i minori di età compresa tra zero e sedici anni al dichiarato fine "di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale", oltre che al fine del "rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale";
- ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. 07/06/2017, n. 73, convertito nella legge 31 luglio 2017, n. 119, la presentazione della sopracitata documentazione, prevista dal comma 1, "costituisce requisito di accesso" dei minori ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie;
ritenuto che la presentazione all'istituto scolastico della formale richiesta alla Asl competente della richiesta delle vaccinazioni obbligatorie quale documento alternativo al certificato vaccinale è prevista dall'art. 3 del D.L. 73/2017 come documentazione idonea ai soli fini dell'"atto di iscrizione", che ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 2, rientra tra la documentazione che "deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione";
rilevato, peraltro, che la tesi dei genitori ricorrenti in ordine alla mancata risposta della Asl alla propria formale richiesta di vaccinazione risulta smentita dalla documentazione depositata in giudizio dall'Amministrazione, dalla quale risulta che la Asl convocava i genitori odierni ricorrenti a mezzo lettera raccomandata per fornire le informazioni necessarie ai vaccini, precisando, altresì, che le vaccinazioni avrebbero potuto comunque essere effettuate presso gli ambulatori;
considerato che non sussistono i presupposti di "fumus" per l'accoglimento dell'invocata misura cautelare, atteso che le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito di accesso alla scuola dell'infanzia e, quindi, la mancata effettuazione delle stesse, in disparte le conseguenze sanzionatorie per i genitori previste dall'art. 1, comma 4, del D.L. 73/2017, preclude la frequenza della scuola da parte dei minori non vaccinati secondo le previsioni del calendario ministeriale vaccinale;
ritenuto, altresì, quanto al pregiudizio grave ed irreparabile prospettato, che:
- il legislatore, a fronte dei due interessi contrapposti, quali il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia ed il diritto alla salute pubblica, perseguito attraverso il raggiungimento di un livello di sicurezza epidemiologica ovvero della c.d. "immunità di gregge" ha inteso privilegiare quest'ultimo, anche a tutela di quei minori che, per particolari situazioni patologiche, non hanno la possibilità di vaccinarsi;
- il diritto all'educazione del minore e il riferito pregiudizio economico prospettato dalla madre, derivante dalla ridotta capacità di svolgere la propria attività lavorativa a cagione delle necessità di accudimento della bambina esclusa dal servizio scolastico è recessivo a fronte del preminente interesse pubblico alla tutela della salute della collettività e della comunità scolastica e a fronte dell'interesse della stessa bambina non vaccinata, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (ex multis, in materia di vaccinazioni: Corte costituzionale n. 258 del 1994);
visto l'art. 57 c.p.a. le spese di fase seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 600,00, oltre oneri e accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Paola Anna Gemma Di Cesare, Presidente FF, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario
Maria Colagrande, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 FEB. 2019.