Segretari comunali: il diritto di rogito non e' pensionabile
Corte dei conti Toscana, sentenza 8.5.2008 n. 346
Ciò premesso, per quanto attiene alla richiesta formulata dal ricorrente, si osserva che la natura accessoria dei diritti di rogito, dell'indennità di direttore generale (ex art.44 CCNL 16.5.2001) e della maggiorazione della retribuzione di posizione (ex art.41, comma 4, CCNL 16.5.2001) osta alla loro computabilità in quota A. Pertanto, appare legittimo il calcolo operato dall'Inpdap di Firenze, che ha considerato gli emolumenti suddetti nella quota B.
Al riguardo, può osservarsi che nella c.d. quota A sono da considerare, in particolare, ai sensi del primo comma dell'art. 15 della l. n. 1077/59 gli “…emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto”.
Risulta del tutto evidente che i diritti di rogito, di importo incerto ed eventuale nell'an e nel quantum, non possiedono assolutamente tali indicate caratteristiche, poiché si tratta di quote derivanti dalla riscossione di diritti, dovuti per l'attività di rogito dei contratti dell'Ente, privi del carattere della continuità nel tempo e della fissità nel suo ammontare, trattandosi di somme il cui ammontare è legato al numero dei contratti stipulati.
Per quanto attiene alla indennità di direttore generale, che il ricorrente dichiara di avere percepito nelle ultime due sedi di servizio (i Comuni di Pontassieve e di Figline Val d'Arno), si tratta di emolumenti riconosciuti nella fattispecie solo dal 5.5.1997, data in cui il sig. Pota risulta appunto trasferito nel primo dei due Comuni. Ne consegue che, poiché l'indennità in parola è stata percepita in data successiva al 31.1.1992, deve essere computata in quota B ratione temporis, non rientrando nel trattamento fondamentale, non sussistendo alcuna norma che imponga il suo calcolo in modo diverso nella quota A, come invece è stato previsto per la retribuzione di posizione (art.1 legge 334/97).....
LaPrevidenza.it, 12/06/2008