Dirigenti generali a riposo ante 1983 non percepiscono benefici legge 869/82
Corte dei Conti Liguria, Sentenza 24 maggio 2004 n° 524
La qualifica di dirigente generale, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, della legge 24.5.1970, n. 336, ottenuta all'atto del pensionamento, in data anteriore al 1/1/1983 non consente il ricalcolo del trattamento di pensione (con l’attribuzione del beneficio di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 27.9.1982, n. 681, convertito dalla L. 20.11.1982, n. 869, il quale prevede in caso di passaggio alla qualifica superiore che lo stipendio iniziale della nuova posizione sia aumentato deLla metà dell’incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza) stante la chiara volontà espressa dal Legislatore nell'escludere tale beneficio ai pensionati prima del gennaio 1983. (Ludovico Adalberto De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 08/09/2004