sabato, 03 giugno 2023

Cumulo con i redditi del beneficiario - Limiti aggiornati al 2023

Articolo 1, comma 41 della legge 8.8.1995 n. 335

 

LIMITI REDDITUALI
Ammmontare dei redditiPercentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il T.M. del FPLD da calcolarsi in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio25% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il T.M. del FPLD da calcolarsi in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio40% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il T.M. del FPLD da calcolarsi in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio50% dell'importo della pensione




LIMITI REDDITUALI - GLI IMPORTI
AnnoAmmmontare dei redditiPercentuale di riduzione
2019Fino a €. 20.007,39Nessuna
Oltre €. 20.007,39 fino a €. 26.676,5225% dell'importo della pensione
Oltre €. 26.676,52 fino a €. 33.345,6540% dell'importo della pensione
Oltre €. 33.345,6550% dell'importo della pensione
2020Fino a €. 20.107,62Nessuna
Oltre €. 20.107,62 fino a €. 26.810,16 25% dell'importo della pensione
Oltre €. 26.80,16 fino a €. 33.512,70 40% dell'importo della pensione
Oltre €. 33.512,70 50% dell'importo della pensione
2021Fino a €. 20.107,62Nessuna
Oltre €. 20.107,62 fino a €. 26.810,16 25% dell'importo della pensione
Oltre €. 26.810,16 fino a €. 33.512,70  40% dell'importo della pensione
Oltre €. 33.512,70 50% dell'importo della pensione
2022Fino a €. 20.489,82Nessuna
Oltre €. 20.489,82 fino a €. 27.319,7625% dell'importo della pensione
Oltre €. 27.319,76 fino a €. 34.149,7040% dell'importo della pensione
Oltre €. 34.149,7050% dell'importo della pensione
2023Fino a €. 21.985,86Nessuna
Oltre €. 21.985,86 fino a €. 29.314,4825% dell'importo della pensione
Oltre €. 29.314,48 fino a €. 36.643,1040% dell'importo della pensione
Oltre €. 36.643,10 50% dell'importo della pensione



(Art. 1, c. 41 legge 8.8.1995 n. 335)

c. 41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.




Invia per email

LaPrevidenza.it, 23/07/2021

MARIA GINEVRA PAOLUCCI
mini sito

Via Santo Stefano 43, 40125, Bologna (BO)

Telefono:

051237192

Cellulare:

3356312148

Professione:

Docente Universitario

Aree di attività:

diritto commerciale, diritto societario, crisi di impresa, procedure concorsuali, diritto dell'arbitrato

DAVIDE BOZZOLI
mini sito

Via Larga Castello N. 4 , 40061, Minerbio (BO)

Telefono:

0513511350

Cellulare:

3470530120

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

diritto civile