Reati contro l'amministrazione della giustizia. Falsa testimonianza art. 372 c.p.
Avv. Vincenzo Mennea
Falsa testimonianza art. 372 c.p.
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La norma tutela lo specifico interesse alla veridicità e completezza di quel mezzo di prova che è costituito dalla testimonianza, in quanto deposizioni testimoniali false o reticenti possono fuorviare la decisione del giudice.
Si tratta di un reato proprio, poiché soggetto attivo può essere solo chi depone come testimone dinanzi all’Autorità giudiziaria.
Testimone è chi è chiamato nel processo a riferire, normalmente nel contraddittorio tra le parti, quanto a sua conoscenza in ordine a fatti rilevanti nel processo stesso, in una posizione caratterizzata da un obbligo di verità e completezza.
Oltre per testimone deve intendersi un soggetto terzo rispetto alle parti nel giudizio che, ammesso a rendere dichiarazioni di scienza su quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti rilevanti ai fini del decidere, è chiamato a deporre avanti al giudice.
La norma prevede la realizzazione del reato attraverso una forma commissiva l’affermazione del falso o la negazione del vero; o una forma omissiva la reticenza. Le condotte descritte sono penalmente equivalenti, onde è sufficiente la realizzazione anche di una sola di esse perché sussista il reato.
Il reato si consuma non appena il teste ha condotto a termine la sua deposizione e il giudice ne ha preso atto, considerandola definitiva.
Il dolo richiesto è generico, e consiste nella coscienza e volontà di affermare ciò che si sa essere falso o negare il vero oppure tacere in tutto o in parte ciò che si sa.
La falsità deve inoltre essere idonea a trarre in inganno il giudice e ad alterarne il convincimento.
Avv. Vincenzo Mennea
LaPrevidenza.it, 10/09/2014