Se l'azienda è in crisi è legittimo licenziare il dipendente e sostituirlo con un apprendista
Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24.2.2012 n. 2874
Con ricorso notificato in data 18 luglio 2008 N.G. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 257/08, pubblicata in data 22 maggio 2008, con cui la Corte respingeva l'appello proposto dal medesimo N. avverso la sentenza n. 829/07, emessa in data 14.11.2007 dal Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, confermando integralmente la decisione di primo grado. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto così come il Tribunale - l'illegittimità del licenziamento intimato dalla F.C.E. Forniture Componenti Elettronici di N.G. nei confronti di V.S., non sussistendo i presupposti del dedotto giustificato motivo oggettivo del recesso, tenuto conto che la lavoratrice era stata sostituita con un'apprendista per lo svolgimento delle medesime mansioni, al fine di risparmiare sul costo della manodopera. Di conseguenza la ditta datrice di lavoro veniva condannata al pagamento della indennità sostitutiva della reintegra - come richiesto - in misura pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con gli accessori come per legge, oltre al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino alla data di pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra, con gli accessori di legge e regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre N.G. con tre motivi. Resiste V.S. con controricorso....
LaPrevidenza.it, 21/03/2012