domenica, 04 giugno 2023

Risarcimento per infedeltà coniugale

Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 15.09.2011, n. 18853 - Mariagabriella Corbi

 

La Suprema Corte ha riconosciuto, con sentenza n. 18853/2011, il risarcimento per infedeltà coniugale anche dopo una separazione consensuale. Nella stessa è stato precisato che anche nel tradimento c’è una differenza: il risarcimento compete quando il coniuge che lo richiede ha subito una «lesione di un diritto costituzionalmente garantito» cioè «ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge». Per la Prima Sezione Civile il tradimento è risarcibile se «per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sè insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto».

Tale è l’epilogo di un’odissea giuridica per una donna che, scoperta l’infedeltà del marito con un’altra donna sposata, inizialmente aveva chiesto la separazione con addebito e, successivamente, mutata in consensuale. Nel giugno 2001 aveva citato in giudizio, presso il Tribunale di Savona, il marito per  «risarcimento dei danni (biologico ed esistenziale) causatile dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, dall’obbligo di fedeltà, avvenuto con modalità per lei particolarmente frustranti, stante la notorietà della relazione da lui intrattenuta». A seguito di risposta negativa si era rivolta, 20 maggio 2006, alla Corte d'appello di Genova ottenendo lo stesso esito, nel giugno 2007 promuove ricorso in Cassazione ottenendo il riconoscimento di quanto richiesto perchè «i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura giuridica, come si desume dal riferimento contenuto nell’art. 143 cod. civ. alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto e dall’espresso riconoscimento nell’art. 160 cod. civ. della loro inderogabilità, nonché dalle conseguenze di ordine giuridico che l’ordinamento fa derivare dalla loro violazione, cosicché deve ritenersi che l’interesse di ciascun coniuge nei confronti dell’altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo. Ne deriva che la violazione di quei doveri non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare ai sensi dell’art. 146 cod. civ., l’addebito della separazione, con i suoi riflessi in tema di perdita del diritto all’assegno e dei diritti successori, il divorzio e il relativo assegno, con gl’istituti connessi. Discende infatti dalla natura giuridica degli obblighi su detti che il comportamento di un coniuge non soltanto può costituire una causa di separazione o di divorzio, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile. In proposito si è rilevato che la separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall’ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo; che l’assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale e non risarcitoria; che la perdita del diritto all’assegno di separazione a causa dell’addebito può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto e non quello che deve corrisponderlo. La natura, la funzione ed i limiti di ciascuno dei su detti istituti rendono evidente che essi sono strutturalmente compatibili con la tutela generale dei diritti, tanto più se costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale. La concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. Anche nell’ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono infatti tali, cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. »

Solitamente per  "fedeltà" nella coppia si intende l’osservanza di un insieme di condizioni quali, come: "non avere rapporti sessuali con un’altra persona che non sia il partner", poi, allargando il concetto, si può  definire che essere fedeli implica anche non "pensare" ad un’altra persona che non sia il partner dal punto di vista di desiderio sessuale e/o "romantico"; quindi diciamo che quando si è fedeli non si frequentano altre persone di nascosto del compagno, oppure, il contrario, si rispetta la fedeltà si rimane vicino all’altro qualunque cosa l’altro faccia ecc.

Il concetto di fedeltà è questo ma anche di più. Fedeltà è un concetto che unisce la fede e la volontà dell’azione: fede che la persona scelta per  formare una coppia sia una persona con cui attuare un progetto di vita insieme; volontà di farla; azione: la si fa.

Volendo parafrasare ad es.:nel mentre che siamo impegnati a cucinare ci distraiamo è possibile bruciare tutto il cibo, se, al contrario, noi, stiamo attenti riusciamo a portare in tavola una gustosa pietanza. Questa è un'analogia semplice e realista, ma rende l’idea. La fedeltà è uno dei pilastri del rapporto di coppia perché se abbiamo un intento da raggiungere non possiamo farci distrarre da altre cose o guardare altrove. Tutto ciò richiede ancora una volta consapevolezza e attenzione.

Nel momento in cui "improvvisamente" una persona diversa dal nostro partner ci fa "girare la testa", sia che con essa si intrattengano rapporti sessuali, sia che per motivi di correttezza o di paura non lo si faccia, ebbene il risultato non cambia. Il nostro pensiero è in uno stato di "infedeltà", e quindi… il cibo carbonizzato. Ci si può giustificare adducendo che "non si può governare" o che "non siamo noi a decidere", che semplicemente avviene. Negativo, non avviene mai nulla che non sia determinato dalla nostra volontà, nulla che non ci conduca in modo assertivo a determinate azioni, nulla che sia scevro dalla nostra responsabilità. Pertanto anche la fedeltà non è altro che un prodotto della nostra scelta. Nel momento che si sceglie di non essere fedeli si opta per una serie di comportamenti conseguenziali che difficilmente porta ad agito consapevole e soprattutto non porta a sanare i rapporti interpersonali con il proprio/a coniuge. Non è "morale" ma "spirituale".

Mariagabriella Corbi

 

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LaPrevidenza.it, 21/10/2011

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