Riduzione del personale: l'accordo sindacale si estende anche al personale non in esubero
Cassazione civile, Sentenza 1.3.2013 n. 5143
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 6 marzo 2007, accogliendo l'impugnazione proposta da V.A. avverso la decisione del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro del 6.2.2003, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato all'appellante in data 18.11.2001 da Poste Italiane spa a seguito di una procedura di riduzione del personale ai sensi della L. n. 223 del 1991 condannando la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro nonchè al risarcimento del danno nella misura pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegra, oltre gli accessori di legge.
Ad avviso della Corte territoriale il criterio convenzionalmente adottato dalle parti collettive di consentire il licenziamento di coloro che erano in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia presupponeva la individuazione di lavoratori in esubero in relazione alle esigenze tecniche organizzative aziendali non potendo ritenersi legittimi i licenziamenti di quei dipendenti che, seppur in possesso del predetto requisito, tuttavia risultavano estranei alle posizioni lavorative eccedenti, come accaduto nel caso in esame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso le Poste Italiane spa affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso V.A. che ha anche presentato memoria ex art. 378 c.p.c..
LaPrevidenza.it, 13/06/2013