Riconoscimento normativo dell'infortunio
Articolo Dott.ssa Cesira Cruciani
L’infortunio in itinere sulle vie del lavoro, viene oggi
disciplinato dagli artt. 2 e 210 del T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965,
così come modificati dall’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 28 febbraio
2000, si è giunti dopo diversi decenni di attesa, alla previsione
normativa della protezione previdenziale degli infortuni che i
lavoratori assicurati subivano “durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante
il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore
ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di
mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti”. La
copertura assicurativa dell’infortunio in itinere viene garantita a
prescindere dal mezzo di locomozione utilizzato dal lavoratore....
(Dott.ssa Cesira Cruciani) – Condizioni
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LaPrevidenza.it, 23/04/2008