Responsabilità disciplinare del magistrato nel caso di mancato rispetto della norma di cui all’art. 359, comma 1, c.p.p.: tale comportamento costituisce discredito per l’ordine giudiziario.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 6 maggio 2008, n.11037 - Dott. Valter Marchetti
Il magistrato conferisce ( ad un avvocato) l’incarico di consulenza in questi termini: “ in relazione alla documentazione acquisita ed agli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari, provveda all’analisi degli atti amministrativi adottati dal Comune di Viterbo ai fini della gestione del complesso termale (OMESSO), valuti i contratti e le modifiche contrattuali succedutesi nel tempo, evidenziando eventuali elementi di illegittimità con particolare riferimento all’ipoteca iscritta sul complesso (OMESSO)”.
La posizione delle Sezioni Unite.
Nella fattispecie in esame, osservano le Sezioni Unite, viene meno ai propri doveri il magistrato che , nell’ambito delle attività ritenute necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, ritiene di avvalersi di consulenti le cui specifiche competenze abbiano natura giuridica......
LaPrevidenza.it, 14/06/2008