Nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Inpdap, Circolare 28.5.2009 n. 13
L’articolo 71, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133, nel disporre in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede testualmente che, salvo le eccezioni previste, “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.
Come precisato dalla circolare n.8/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la norma in esame prevede che la trattenuta debba applicarsi per ogni giorno di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni nei casi in cui l’assenza si protrae oltre tale termine. In tale ultima ipotesi (ad esempio, malattia di undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono sempre essere assoggettati alle ritenute prescritte, mentre, per i successivi, occorre applicare il regime giuridico – economico previsto dai CCNL e dagli accordi di comparto.
La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell’art.71 opera per tutte la fasce retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro...
LaPrevidenza.it, 30/05/2009