Mobilità: esodo finalizzato al licenziamento è legittimo a condizione che si adatti un criterio unico
Cassazione civile sez. lav., sentenza 18 marzo 2011 n. 6283
Con sentenza del 6/2 - 7/6/08 la Corte d'Appello di Perugia rigetto l'impugnazione proposta dalle Poste Italiane s.p.a avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, con la quale era stata accertata illegittimità del licenziamento intimato il 10/12/01 a C. S. a definizione della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 rilevando che, pur non ponendosi in discussione la legittimità del criterio concordato in sede sindacale di privilegiare ai fini dell'esodo del personale la verifica della sussistenza del possesso dei requisiti pensionistici, non da meno il licenziamento di quest'ultima era da considerare illegittimo, posto che la medesima non poteva rientrare nel novero dei dipendenti da porre in mobilità, non essendosi verificata nella Regione Umbria alcuna eccedenza di esuberi nell'area quadri di appartenenza della lavoratrice e non essendo state specificate per le unità produttive le eccedenze del personale di sportelleria, le cui relative mansioni inferiori erano state di fatto espletate da ultimo dalla medesima C.. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane spa, affidando l'impugnazione a due motivi di censura.
Resiste con controricorso la C.. La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
LaPrevidenza.it, 14/10/2011