Le sanzioni disciplinari
Elaborato in tema di diritto del lavoro a cura dell'avvocato Vincenzo Mennea
SANZIONI DISCIPLINARI
Diritto del lavoro
Il potere disciplinare è riconosciuto al datore di lavoro dall’art. 2106 c.c. secondo il quale l’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 2104 e 2105 c.c, precisamente l’inosservanza del dovere di diligenza, di obbedienza e dell’obbligo di fedeltà, può dar luogo nei confronti del lavoratore, all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione.
Le modalità concrete dell’esercizio del potere disciplinare è fissato dall’art. 7 dello statuto dei lavoratori, che subordina l’adozione della sanzione ad uno specifico procedimento, che è finalizzato a garantire l’effettività del diritto di difesa del lavoratore.
Il codice disciplinare deve essere portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione accessibile a tutti i lavoratori.
L’affissione non può avvenire con mezzi equipollenti, e in mancanza di valida affissione, il datore di lavoro non può sanzionare il lavoratore, pertanto la prima garanzia procedimentale è costituita dalla pubblicità del codice disciplinare, che è diretta a far conoscere al lavoratore le possibili condotte illecite e le relative sanzioni che possono essere irrogate.
Le sanzioni possono essere:
-il rimprovero verbale;
-la sospensione dal servizio;
-il rimprovero scritto;
-il licenziamento con preavviso;
-la multa;
-il licenziamento senza preavviso.
Ulteriore garanzia procedimentale è costituita dalla necessaria contestazione dell’addebito al lavoratore. Il datore di lavoro non può adottare nessun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza avergli dato la possibilità di essere sentito a sua difesa, in mancanza la contestazione è nulla.
La contestazione dell’addebito deve essere tempestiva, il datore di lavoro deve procedere alla contestazione dell’addebito tempestivamente, né può ritardarla in modo da rendere difficoltoso per il lavoratore la sua difesa, ma deve effettuarla in immediata connessione temporale con il fatto addebitato al dipendente, cioè l’immediatezza deve essere valutata con riferimento al momento della commissione o della conoscenza del fatto contestato.
La contestazione deve essere puntuale e specifica in modo da consentire al lavoratore una efficace difesa, pertanto deve contenere i dati e gli aspetti essenziali del fatto addebitato, la stessa non deve essere generica o sommaria. L’inosservanza di tali obblighi comporta la nullità della contestazione. Deve altresì contenere eventuali indicazioni di eventuali episodi precedenti, ove il datore di lavoro intende far pesare nella valutazione complessiva anche tale circostanza.
A seguito della contestazione dell’addebito avente forma scritta, il lavoratore può entro cinque giorni, presentare le sue giustificazioni scritte od orali. Il lavoratore nell’esporre le proprie ragioni, può farsi assistere da un rappresentante sindacale cui aderisce o conferire mandato.
Una volta trascorso il termine di cinque giorni previsto dall’art. 7 il datore di lavoro può adottare la sanzione disciplinare.
In conformità dell’art. 2106 c.c. la sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità del fatto, sono vietate tra le altre multe per importi superiori a 4 ore di retribuzione base, o sospensione dal servizio e dalla retribuzione per periodi superiori a 10 giorni.
La stessa sanzione può essere impugnata da parte del lavoratore sia in sede giudiziaria sia in via arbitrale nel termine di 20 giorni dalla sua applicazione.
Avv. Vincenzo Mennea
LaPrevidenza.it, 10/08/2011