La valutazione dell'inabilità da lavoro secondo il T.U. 1124/65
D.ssa Silvana Toriello
La nozione giuridica di infortunio sul lavoro ruota intorno a tre elementi fondamentali : l’occasione di lavoro, la causa violenta e da ultimo il danno subito dal lavoratore assicurato in conseguenza dell'evento che lo ha colpito in occasione di lavoro. Con l'art. 13 D.L.vo 23 febbraio 2000 n. 38 è stato completamente innovato il sistema di indennizzo dei danni a carattere permanente conseguenti ad infortunio o a tecnopatia attraverso il superamento del tradizionale concetto di «inabilità », intesa come riduzione dell’attitudine generica al lavoro caposaldo del sistema di assicurazione obbligatoria (artt. 2, 68 e 74 T.U. 1965). Detta nozione è stata sostituita da quella di « danno biologico di origine professionale », da intendersi quale lesione dell’integrità psico-fisica della persona, da accertarsi attraverso una valutazione medico legale e risarcibile a prescindere dai suoi effetti sulla capacità di produrre reddito.
LaPrevidenza.it, 06/02/2012