La giurisprudenza di merito sulla ricomprensione degli emolumenti occasionali nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e sulla normativa applicabile
Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Tribunale di Bari 26 ottobre 2009, n. 19125
In tema di trattamento di fine rapporto, ed in particolare sulla formazione della relativa base di calcolo 19125.09 statuisce che la lettura dell'art. 2120 c.c. rende evidente che l’autonomia collettiva può comprimere la base retributiva del calcolo del TFR. Sul punto la giurisprudenza ha sostenuto che la nozione legale di retribuzione – da porre a base del calcolo del TFR (ai sensi dell’art. 2120 c.c., come novellato dalla l. n. 297/1982) - comprende tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, fatta salva la diversa previsione contenuta nei contratti collettivi successivi alla legge istitutiva di detto trattamento, che possono derogare, anche in peius, alla nozione legale di retribuzione (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. sent. n. 130101 del 5.9.3003; id., n. 13043/1997; sul principio secondo cui la contrattazione....
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 29/01/2010