L'indennizzo per danno biologico: le tabelle di valutazione
D.ssa Silvana Toriello
Il bene della salute costituisce oggetto di un autonomo diritto primario ed assoluto . Il risarcimento dovuto per effetto della sua lesione non può essere limitato agli effetti sulla sua attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche il cosiddetto danno biologico inteso come la menomazione dell’integrità psico-fisica della persona in quanto incidente sul valore uomo che è una summa di tutte le funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi una rilevanza non meramente reddituale od economica ma anche biologica, culturale sociale ed estetica. Secondo quanto rappresentato dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, n. 2396 del 1983
Cassazione Civile, n. 3367 del 1988) trattasi di danno comportamentale privo di manifestazione esteriore tangibile, caratterizzato dalla riduzione, temporanea o permanente, di una o più funzioni psichiche della persona, la quale, incidendo sul valore uomo globalmente inteso, impedisce alla vittima di attendere in tutto o in parte alle sue ordinarie occupazioni di vita. Da queste decisioni in avanti si delinea la nozione di danno biologico inteso come "menomazione dell'integrità della persona in sé e per sè considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica". In una tale configurazione il danno biologico assorbe dunque tutte quelle specie di danno precedentemente elaborate dalla giurisprudenza come il danno estetico ed il danno alla vita di relazione (si vedano in tal senso ad esempio le pronunce della Cassazione civile n-10762 del 1999 e della Cassazione civile numero 12740 del 1999). La giurisprudenza la quale ha precisato che per danno biologico si debba intendere qualsiasi lesione della integrità psico fisica che abbia riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni ed i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita. Non bisogna riferirsi dunque solo alla sfera produttiva ma anche a quella spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed ogni altro ambito in cui il soggetto svolge e realizza la propria personalità.Il punto di partenza di questa evoluzione dunque è da ricercare nella giurisprudenza dei giudici di merito che hanno progressivamente ampliato la tutela della salute nell’area della responsabilità civile a partire dagli anni ’70 con qualche fondamentale prodromico intervento della Giurisprudenza della Suprema Corte negli anni ’80. Centrale e prioritario riferimento valutativo (e protettivo) è divenuto il danno al lavoratore in termini di ridotta o abolita efficienza fisio-psichica in luogo della ormai inattuale compromessa attitudine lavorativa. La novità di che trattasi ha comportato sostanziali modifiche all’impianto normativo del T.U. 1124/1965.INAIL soprattutto sotto il profilo dei complessi rapporti con le procedure indennitarie, comprensive delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni. All’interno dell’Inail vennero istituite due successive (1991-94; 1995-96) Commissioni di esperti e studiosi nominate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di estendere la tutela assicurativa anche al danno biologico dopo i pronunciamenti sia dela Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione che tanto avevano inciso sulla evoluzione della specifica nozione.Seguì la emanazione della legge 144/99 (collegato ordinamentale alla Finanziaria del ’99) ex art.55, comma 1 nonchè il D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 in attuazione di quanto previsto dalla Legge 144/99.
Entrambe le Commissioni insediate in materia dall’INAIL pervennero alla enunciazione, su specifico mandato, di una medesima nozione di danno biologico di origine professionale, consistente in “tutte le menomazioni dell’integrità psicofisica lesiva della salute in quanto attitudine a compiere qualsiasi attività realizzatrice della persona umana, e, pertanto, ove sussista del pregiudizio dell’attitudineal lavoro”. La prima Commissione espresse il prevalente orientamento (Introna, 1992) che per le loro attuali sovrastime le percentuali di danno tabellate contengano in sé anche il danno biologico. La seconda Commissione (Cimaglia e Rossi, 2000) concluse i lavori ribadendo i principi di automaticità, indennitarietà, predeterminazione dell’indennizzo e tracciando linee (invero poco convincenti) di una possibile soluzione del problema....
LaPrevidenza.it, 20/02/2012