Infortunio in itinere e diniego del risarcimento
Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 11.2.2011 n. 3546
Come recentemente osservato dalle Sezioni Unite della Corte, dato che, a norma dell'art. 390 cod. proc. civ., u.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (sentenza n. 3876/2010)...
LaPrevidenza.it, 13/08/2011