Forze armate e pubblico impiego. Indennità di buonuscita solo per il servizio permanente
Consiglio di Stato, Sentenza 4.5.2012 n. 2584
Il ricorrente è un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, collocato a riposo dall’1/2/2005. Il medesimo ha prestato servizio di leva quale ufficiale di complemento nel ’70, è stato ammesso alla ferma quinquennale ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stato trattenuto di anno in anno sino al 31/12/1980. Infine è stato inserito nei ruoli ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 35 e 36 della legge 574/80, in forza del DM 26/11/1981. L’INPDAP, con delibera del 10/3/2005, gli ha corrisposto l’indennità di buonuscita trattenendo a titolo di riscatto oneroso, la somma di €. 45.213.37, in relazione ai periodi pre-ruolo. Il TAR, investito del vaglio della legittimità del provvedimento, ha deciso con sentenza semplificata ritenendo che l’amministrazione si sia attenuta alle previsioni di cui all’art. 1 del dPR 1032/73 e dell’art. 5 del d.lgs 165/97 che consentono la riscattabilità, ai fini dell’indennità di buonuscita, del periodo di servizio militare volontario anteriore al passaggio in servizio permanente effettivo, con oneri di contribuzione a carico del ricorrente. La pronuncia è gravata. Secondo l’appellante il giudice di prime cure non avrebbe considerato la specificità della propria posizione di ufficiale di complemento trattenuto alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968 n. 371, espressamente equiparata dall’art. 1 ai militari in servizio permanente effettivo ai fini della liquidazione della buonuscita....
LaPrevidenza.it, 21/05/2012