Congedo per maternita' D.Lgs. 151/2001: ulteriori chiarimenti Inps
Inps, Circolare 4.2.2008 n. 16
Con la pubblicazione della circolare n. 16 l'Inps torna ad
affrontare la questione concernente il congedo per maternita' di cui
al D.Lgs. 151/2001.
Nel merito l'istituto precisa quanto segue:
In caso di adozione di minore, il congedo di maternità
di cui al Capo III del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni
legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità)
spetta per un periodo di cinque mesi dall’ingresso del
minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale
il congedo può essere fruito anche durante il periodo di
permanenza all’estero. Nell’ipotesi di affidamento il
congedo spetta per un periodo di tre mesi e può essere
fruito entro cinque mesi dall’affidamento.
Il padre lavoratore può fruire del congedo di cui
sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice,
qualora la stessa non se ne avvalga.
Il congedo parentale di cui al Capo V del D.Lgs. 151/2001
(TU. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della
maternità/paternità) può essere fruito dai
genitori adottivi e affidatari entro otto anni dall’ingresso
del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento
della maggiore età del minore adottato o affidato.
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LaPrevidenza.it, 07/02/2008