Cassa Previdenza Dottori Commercialisti: illegittimo il contributo di solidarietà sulle pensioni degli iscritti
Cassazione, sez. VI civile, Sentenza 20.6.2012 n. 10280
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività del ricorso, giacchè la sentenza impugnata venne pubblicata il 12 dicembre 2009 ed il ricorso fu consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 10 dicembre 2010; Questa Corte ha infatti già deciso la questione con la sentenza n. 25212 del 30/11/2009, con cui si è affermato "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare - in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" - che è stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati"....
LaPrevidenza.it, 26/08/2012