Assegnazione della casa coniugale: provvedimento di revoca e condanna al rilascio dell'immobile. La Cassazione chiarisce l'efficacia del titolo esecutivo
Cass. civ., sez. III, sentenza 31 gennaio 2012 n. 1367 - Avv. Daniela Carbone
Con sentenza n. 1367 del 31 gennaio 2012 la Corte di Cassazione ha ribadito un principio che, seppur avrebbe dovuto essere scontato, nella realtà dei fatti non lo è. La fattispecie riguarda il caso (frequentissimo nella pratica forense) in cui venga revocata l’assegnazione della casa coniugale e l’altro coniuge non affidatario intenda riprendere possesso della casa coniugale. I provvedimenti di revoca dell’assegnazione spesso e volentieri non contengono mai una vera e propria condanna al rilascio della casa bensì si limitano, per l’appunto, a “revocare l’assegnazione”. Ed è qui che iniziano le diatribe poiché in mancanza di una formale decisione di condanna, ci si scontra con la (frequente) eccezione degli ufficiali giudiziari prima (con impossibilità di eseguire il provvedimento di revoca) o della controparte in seguito, in sede di opposizione all’esecuzione (ove si sia riusciti a superare lo scoglio appena citato), per cui mancherebbe in tali casi il titolo esecutivo per poter procedere all’attuazione della revoca dell’assegnazione della casa coniugale, con impossibilità di fatto di poter procedere all’esecuzione a meno che non si intenti un’autonoma causa con azione di condanna.La recente decisione, di cui non constano precedenti editi, fa chiarezza su un punto controverso affermando l’efficacia di titolo esecutivo alla sentenza che preveda la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, senza contenere un’esplicita condanna al rilascio. E ciò in quanto “il provvedimento o sentenza con cui il diritto è attribuito, contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell’altro coniuge; attribuzione e rilascio non si pongono su due piani distinti: il rilascio non si pone come consequenziale all’attribuzione, ma come coessenziale per la nascita stessa del diritto. Conseguente è l’irrilevanza dell’esistenza o meno dell’espresso ordine di rilascio nel provvedimento-sentenza attributivi del diritto e l’idoneità del titolo, contenente anche solo l’espressa attribuzione del diritto, all’esecuzione. ……proprio perché la condanna è implicita, in quanto connaturale al diritto, sia quando viene attribuito, sia quando viene revocato”.Ciò significa che la sentenza di revoca dell’assegnazione della casa coniugale potrà essere portata in esecuzione, in caso di mancato spontaneo rilascio dell’abitazione da parte del coniuge non più assegnatario, dopo la notifica della sentenza con formula esecutiva e del precetto per rilascio di immobile.
Avv. Daniela Carbone
LaPrevidenza.it, 23/05/2012