Anche gli incarichi inerenti ai servizi di architettura e di ingegneria sotto la lente della Corte dei conti
Corte dei Conti Basilicata, Potenza, Deliberazione 1.9.2011 n. 32 - Dario Immordino
Anche i provvedimenti di conferimento di incarichi inerenti ai servizi di architettura e di ingegneria di cui al Codice dei contratti pubblici devono essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, atteso che l’art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che escludeva questa tipologia di incarichi dall’obbligo di invio, deve ritenersi sostituito ed abrogato dalle disposizioni di cui al comma 173 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, che non contemplano alcuna eccezione rispetto all’obbligo di trasmissione.
In particolare tale disposizione impone la trasmissione alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 concernenti studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, senza prevedere alcuna esclusione in relazione all’oggetto o all’attività esternalizzata.
Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 18/10/2011