mercoled́, 29 marzo 2023

Trascinamento delle giornate per gli agricoli, le modalità applicative

Inps, Circolare 11.2.2021 n. 25

 

Benefici di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.  223. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei  braccianti agricoli valevoli per l'anno 2020

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Con la presente circolare si forniscono le indicazioni sugli adempimenti per la  compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per  l'anno 2020.

1. Premessa

 L'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto "trascinamento di giornate".

Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2020, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro, nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.


2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2020

Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell'anno 2020, per almeno cinque giornate, presso un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004, e che ricada in un'area dichiarata calamitata ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si evidenzia che alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti.

Requisito necessario ai fini del citato "trascinamento" è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.


3. Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate, come di consueto, dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell'apposito servizio, denominato "Dichiarazione di calamità aziende agricole", reperibile nella sezione "Prestazioni e servizi" del sito istituzionale e fruibile con le consuete modalità di accesso.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle strutture dell'Istituto competenti per territorio il modulo "SC95" "Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali" reperibile sul sito dell'Istituto (www.inps.it).

Tale trasmissione dovrà avvenire entro la data del 25 febbraio 2021 per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l'anno 2020. Per la corretta compilazione dell'istanza si rinvia al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.


4. Adempimenti delle Strutture territoriali

Nella Intranet, al percorso "Servizi per l'Agricoltura" > "SUBORDINATI", è disponibile la procedura "DDC" (Dichiarazioni Di Calamità), che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate.

Si ricorda che dall'opzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità", selezionando il campo "Info", l'operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall'azienda. Per la validazione delle domande ai fini del beneficio in oggetto, le Strutture territoriali dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere Regionali che delimitano i territori ai sensi del citato articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006.

L'operatore prende in carico l'istanza e procede all'approvazione o reiezione della stessa selezionando l'opzione "Salva e continua".

In caso di reiezione, per completare l'esito dell'operazione, è obbligatorio compilare il campo "Motivazioni del rigetto".

Le istanze sono consultabili dall'opzione del menu principale, "Consultazione dichiarazione di calamità", da dove è possibile stampare il file PDF dell'esito dell'operazione.

Le operazioni descritte devono essere completate entro il 4 marzo 2021.


Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Invia per email

LaPrevidenza.it, 15/02/2021

SERGIO BENEDETTO SABETTA
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