Mobbing nel Publico impiego: il dipendente deve provare il disegno persecutorio del datore di lavoro
Consiglio di Stato, Sez.V, Decisione 27 maggio 2008, n.2515 - Dott. Valter Marchetti
Con la decisione n.2515 del 27 maggio 2008, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato chiaramente che, ai fini della configurabilità della condotta c.d. mobizzante, il lavoratore deve fornire, inter alios, la prova del disegno criminoso.
In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato come la condotta di mobbing del datore di lavoro è rappresentata da atteggiamenti concreti o provvedimenti caratterizzati da finalità persecutorie e discriminanti, con connotazione “ emulativa e pretestuosa”, senza che ricorra necessariamente la violazione, da parte dello stesso datore di lavoro, di specifici obblighi contrattuali assunti nei confronti del dipendente.
Nella fattispecie de qua non è stato accertato l’elemento soggettivo della condotta mobizzante in quanto il lavoratore non ha provato il disegno persecutorio del datore di lavoro, in particolare non sono state provate condotte personali di quest’ultimo che manifestassero in qualche modo i caratteri della …vessatorietà, delle minacce, della violenza, delle ingiurie...
(Dott. Valter marchetti)
Dott. Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona
LaPrevidenza.it, 14/06/2008