mercoledì, 29 marzo 2023

Lo straordinario puo' essere incluso nella retruibuzione ordinaria se viene provato un accordo in tale senso

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 13 febbraio 2008, n. 3514 - Bellini Gesuele

 

Va incluso nella retribuzione, utile per il calcolo delle mensilita' aggiuntive, il compenso per il lavoro prestato oltre l'orario normale, quando risulti accertato che vi sia stata una "specifica" volonta' delle parti diretta a far rientrare nell'orario normale di lavoro lo straordinario fisso e continuativo, nonche' a trasformare il relativo compenso in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo delle mensilita' aggiuntive.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, 13 febbraio 2008, n. 3514.
La questione ha riguardato un lavoratore che aveva proposto ricorso per chiedere il riconoscimento del diritto al computo nelle mensilita' aggiuntive del compenso per il lavoro straordinario svolto con continuita'.
Il caso dopo due gradi di giudizio giungeva alla'attenzione della Corte di Cassazione, la quale, richiamando una giurisprudenza consolidata che si e' formata sulla scia della pronuncia delle SS.UU. del 13 febbraio 1984 n. 1075, ha affermato che in tema di lavoro straordinario, il fatto che esso sia prestato in maniera fissa e continuativa non a' sufficiente a trasformare la natura della prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale in prestazione ordinaria, a meno che si provi l'esistenza di una specifica volonta' delle parti intesa ad ampliare l'orario normale di lavoro conglobandovi lo straordinario fisso e continuativo, nonche' a trasformare il relativo compenso in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo delle spettanze la cui quantificazione debba essere effettuata con riferimento ad essa.
Invero, continua il Collegio, solo una deroga patrizia specifica e provata puo' ammettere il computo del compenso per il cosiddetto straordinario fisso nel calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie, mensilita' aggiuntive, festivita' e riposi settimanali, in quanto non esiste nel nostro ordinamento un principio generale di onnicomprensivita' della retribuzione.


(Gesuele Bellini, Responsabile della sezione Pubblico Impiego dell'Osservatorio)

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LaPrevidenza.it, 23/06/2008

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