La contribuzione Inps artigiani non é dovuta dalla socia pensionata che svolge piccole commissioni
Tribunale di Prato sezione lavoro, sentenza 14.7.2020 n. 55
La contribuzione Inps - artigiani non è dovuta se uno dei soci, collocatosi in pensione da diversi anni effettua piccole commissioni per gli altri compartecipanti.
In occasione di una verifica ispettiva presso un'azienda tessile artigiana, l'ispettorato del lavoro ha contestato la mancata iscrizione nella Gestione speciale degli artigiani di uno dei soci che si trovava nei locali aziendali al momento della visita nonostante che l'interessata abbia chiaramente indicato nel verbale di notifica di non svolgere alcuna attività lavorativa dipendente o autonoma bensì di effettuare saltuariamente qualche piccola commissione per gli altri due soci. La presenza all'interno dei locali era correttamente motivata dal fatto che gli stessi sono ubicati nello stesso immobile della sorella.
Ciò nonostante gli ispettori rappresentavano fatti e dichiarazioni che determinavano l'iscrizione obbligatoria all'Inps nel periodo dal 2010 al 2017.
Nel corso del dibattimento è emerso che l'interessata non avendo ben compreso la domanda aveva dapprima genericamente dichiarato "a lavorare siamo in tre" precisando successivamente che tale dichiarazione doveva intendersi riferita allo svolgimento di piccole mansioni (come andare in banca, alla Confartigianato, ecc..) che nulla avevano a che vedere con le specifiche mansioni svolte dalle altre socie (cucire a macchina, confezionare, ecc...) ribadendo che tale modesto impegno faceva risparmiare del tempo.
Il G.d.l., accogliendo le tesi della ricorrente ha dichiarato non docuto il credito preteso dall'Inps.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO Sezione lavoro
La dott.ssa Manuela Granata, in funzione di Giudice del Lavoro, al termine dell'udienza del 14.7.2020, ha pronunciato secondo le modalità previste dall'art. 83, co. 7, lett. h), del d.l. n. 18/2020 (convertito in legge 24.4.2020, n. 27), la seguente
SENTENZA
nella controversia previdenziale iscritta al n. 948/2017 del ruolo generale affari
TRA M.G., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Luca Magni, presso il cui studio in Prato alla via Saccenti nn. 19/21 elettivamente domicilia; RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del Notaio in Roma, dott. Paolo Castellini, dall'avv. Elisa Nannucci ed elettivamente domiciliato in Prato, alla via Valentini, n. 1/B; RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: previa sospensione dell'avviso di addebito n. 436 2017 00017775 17 000, accertare e dichiarare l'illegittimità del medesimo avviso di addebito; per l'effetto, annullare gli effetti dell'avviso di addebito impugnato; ordinare all'Inps la cancellazione della ricorrente dalla Sentenza n. 55/2020 pubbl. il 14/07/2020 RG n. 948/2017
Gestione Commercianti; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. PER L'INPS: rigettare il ricorso; con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1.12.2017, M. Gabriella presentava opposizione avverso il verbale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di Prato n. 2016015403 del 10.10.2016, notificato il 24.10.2017, ed al conseguente avviso di addebito n. 436 2017 00017775 17 000 del 9.10.2017, con il quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di 23.351,25 a titolo di contributi, per il periodo gennaio 2010 dicembre 2017.
Spiegava che all'esito dell'ispezione era stato ritenuto che la ricorrente svolgesse attività lavorativa, in qualità di socia, presso la società Xxx di M. Gabriella e C. snc (d'ora in avanti anche solo XXX), in assenza di copertura assicurativa, risultando cancellata dalla Gestione Artigiani dal 25.11.2010.
Riferiva che al momento dell'accesso la stessa era presente presso la sede della società ma non vi svolgeva alcuna attività lavorativa. Precisava di essere in pensione dall'anno 2010 e di trovarsi di frequente nei locali della società perché posti nello stesso immobile dell'abitazione della sig.ra M.; le altre socie de Xxx , inoltre, erano le sorelle della ricorrente.
Rappresentava di aver riferito agli ispettori di essere socia della società e che non era stato accertato che svolgesse alcuna attività lavorativa con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza. Contestava, quindi, la sussistenza in capo alla sig.ra Gabriella M. dei requisiti per l'iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciale disposta dall'Inps. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Prato, in funzione di Giudice del lavoro, l'Inps al fine di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato avviso di addebito e per vedere accogliere le sopra riportate conclusioni.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inps, deducendo che la ricorrente risultava iscritta alla Gestione Artigiani sin dal 1.7.2011, quale socia della società Xxx di M. Gabriella e C. snc e che tale iscrizione era avvenuta d'ufficio a seguito dell'accertamento ispettivo del 27.7.2015. Riferiva che in data 6.5.2016, durante l'accesso, la ricorrente era stata trovata intenta al lavoro insieme alla socia, la sig.ra Sandra M., e che la stessa aveva dichiarato che a lavorare nell'azienda era le tre socie. Spiegava che sulla base di tali determinazioni la ricorrente era stata iscritta alla Gestione Artigiani, nei limiti della prescrizione e cioè a partire dal 1.7.2011. Nel merito, deduceva il valore confessorio delle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente al momento dell'accesso e, dunque, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione d'ufficio della sig.ra M. alla Gestione Commercianti, ammessa anche qualora non siano riscontrati tutti i fattori previsti dall'art. 1, co. 203 della legge n. 662/1996. Rivendicando, infine, l'idoneità delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori ai fini probatori, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, o in ogni caso la condanna della ricorrente al pagamento dei contributi dovuti nella misura indicata nell'avviso di accertamento o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi, all'udienza odierna, visto il provvedimento del Presidente del Tribunale prot. n. 144/2020 del 6.7.2020, visto il provvedimento del Presidente del Tribunale prot. n. 843/2020 del 7.5.2020, visto il decreto con il quale era stato disposto lo scambio e il deposito in telematico di note conclusionali, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento, lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto, la causa veniva decisa come da sentenza pronunciata al termine della camera di consiglio.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento della direzione territoriale del lavoro ed il conseguente avviso di addebito aventi ad oggetto i contributi previdenziali dovuti quale socia lavoratrice della snc Xxx . La sig.ra Gabriella M. ha riferito di aver cessato la propria attività nel 2010, quando ha raggiunto i requisiti per la pensione, e che da quel momento pur essendo socia de Xxx di M.G. e C. snc non vi ha più svolto attività lavorativa e che, pertanto, è illegittima la sua iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata commercianti, sin dal 2011. Nella fattispecie, attesa la natura del giudizio e la posizione assunta dalle parti, in presenza di una specifica eccezione, sarebbe stato onere dell'I.n.p.s. provare gli elementi di fatto e di diritto posti alla base di tale qualificazione giuridica e della pretesa contributiva da essa scaturita (cfr. Cass. n. 12108/2010; n. 22862/2010; ord. n. 16917/2012). Ed invero, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'I.n.p.s. l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'istituto fondi su rapporto ispettivo.
A tal fine il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese dai terzi), restando comunque liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass. Sez. Lavoro n.14965/2012). Va, infatti, ricordato che per costante giurisprudenza dei giudici di legittimità, i verbali di accertamento posti in essere dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso (in tal senso numerose decisioni successive alla sentenza Cass. SS.UU. n. 916/1996; n. 5227/2001; 13449/2004). Nella fattispecie, inoltre, trova applicazione l'art. 1, co. 203 della legge n. 662/1996, e pertanto, deve essere accertato se l'Istituto abbia o meno provato la sussistenza dei requisiti dallo stesso previsti perché sia obbligatoria l'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali (legge 22 luglio 1966, n. 613) e cioè:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Va, quindi, prima di tutto verificato se la sig.ra Gabriella M., a partire dal 2011 e fino al 2017 abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ebbene, in sede di accesso la sig.ra M. ha riferito "a lavorare nell'azienda siamo solo noi tre" riferendosi a sé ed alle sue sorelle, anch'esse socie della medesima società.
Ciononostante, durante l'interrogatorio formale la stessa ha precisato di non lavorare per la società, bensì di svolgere solo piccole commissioni per le sig.re Sandra e Lucia M. e di aver riferito quanto riportato per non aver ben compreso la domanda: "all'epoca ho dichiarato che vi lavoravamo solo noi tre ma forse non aveva capito bene la domanda perché io faccio solo delle commissioni non ho mai lavorato a macchina, non ho mai fatto il lavoro che stanno facendo loro adesso; faccio piccole commissioni come andare in banca o all'artigianato per far risparmiare loro tempo". La stessa ha, inoltre, chiarito che al momento dell'accesso non era intenta a lavorare, pur trovandosi presso la sede della società. Tali circostanze sono, inoltre, state confermate dalle sig.re Sandra e Lucia M., escusse come testi, che hanno chiarito che presso Xxx , che si occupa di realizzare asole e bottoni, vi lavoravano solo loro due da quando la ricorrente era andata in pensione; da quel momento quest'ultima, secondo quanto riportato, si occupa solo di piccole commissioni. Entrambe hanno, quindi, spiegato che la sig.ra Gabriella M. non era spesso in laboratorio ma che ciò capitava in quanto lo stesso si trova nel medesimo edificio delle loro abitazioni, ove i garage, l'orto e la zona lavanderia, ai quali si accede anche passando dal laboratorio, sono in comune. La teste Sandra M., presente al momento dell'ispezione, ha poi riferito di aver rappresentato agli ispettori che la sig.ra Gabriella pur essendo socia non lavorava più per la società ma che le sue dichiarazioni non erano state verbalizzate. Dall'altro lato i testi di parte resistente, gli ispettori che hanno eseguito l'accesso, non sono stati in grado di fornire elementi tali da consentire di escludere che le loro conclusioni si siano fondate sulla sola dichiarazione resa dalla ricorrente e non anche su ulteriori elementi accertati al momento dell'ispezione. Nessuno dei due ha, infatti, riferito che la sig.ra Gabriella M. fosse intenta a lavorare al momento dell'accesso ovvero avesse una sua postazione o una divisa ovvero che vi fossero altri elementi dai quali poter dedurre che la stessa svolgesse abitualmente la propria prestazione all'interno del laboratorio. Risulta, quindi, evidente che non sia stata raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti sopra riportati perché la sig.ra Gabriella M. possa essere considerata socia lavoratrice della società Xxx e, quindi, iscritta d'ufficio, per il periodo 2011-2017, alla Gestione Artigiani.
Del resto anche in sede di accesso la stessa ha riferito che il lavoro veniva svolto dalle tre socie ma tale dichiarazione è stata poi smentita al momento dell'interrogatorio formale e, in ogni caso, non può essere da sola considerata idonea per affermare che tale prestazione lavorativa sia avvenuta con i caratteri della abitualità e della prevalenza richiesti dalla legge n. 662/1996 Pertanto, per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della ridotta complessità della materia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
La dott.ssa Manuela Granata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: - in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza degli addebiti formulati nel verbale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di Prato n. 2016015403 del 10.10.2016, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 436 2017 00017775 17 000 del Sentenza n. 55/2020 pubbl. il 14/07/2020 RG n. 948/2017
9.10.2017 e dichiara non dovuto il credito in esso riportato;
- condanna l'I.n.p.s. al pagamento, in favore dell'avv.to Luca Magni dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite che liquida in complessivi 2.886,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario nella misura del 15% nonché al rimborso del contributo unificato pari ad 118,50. Così deciso in Prato, lì 14.7.2020.
Il Giudice Dott.ssa Manuela Granata
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(Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 18/08/2020