In tema di lavoro straordinario, prestazione fissa e continuativa - natura giuridica
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 13.2.2008 n° 3514
Con un accertamento di fatto, logicamente corretto e quindi incensurabile in questa sede, il giudice di appello ha provveduto ad analizzare compiutamente il testo della conciliazione ed ha tenuto conto che essa era intervenuta in relazione ad un precedente giudizio avente un diverso oggetto ed altre ragioni di credito ("maggiorazioni per il lavoro di turno nonché per lavoro reso nella zona di Lufrano ed in galleria percepite in maniera fissa e continuativa"), mentre il presente giudizio riguarda non solo un periodo in buona parte diverso, ma anche una diversa ragione di credito ossia il computo nelle mensilità aggiuntive del compenso per lo straordinario fisso e continuativo.
2. Con il secondo motivo, nel denunziare vizi di motivazione circa un punto decisivo, osserva l'A. che il giudice di appello ha immotivatamente assimilato il regime contrattuale delle due mensilità aggiuntive, nonostante che dal testo delle clausole richiamate emergesse una diversa descrizione della base di calcolo per ciascuna delle due.
3. Con il terzo motivo, nel denunziare violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 segg. cc., rileva la ricorrente che l'interpretazione della regolamentazione interna non sarebbe avvenuta in maniera rispettosa dei canoni ermeneutica. Ed infatti, posto che la tredicesima mensilità va calcolata sulla base della "retribuzione globale del mese di dicembre", la conseguenza è che bisognerebbe tener conto solo di quanto in tale mese viene corrisposto al lavoratore, con la conseguenza che, da un lato, non sarebbe possibile l'inclusione....
LaPrevidenza.it, 20/06/2008