mercoledì, 29 marzo 2023

Fondo per il reddito di ultima istanza per professionisti di enti di diritto privato: autocertificazione

Articolo 34 del decreto-legge 8.4.2020 n. 23

 

Con la pubblicazione del decreto-legge 17 marzo 2020, all'articolo 44 viene istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal visrus COVID-19".

Il comma 2 del medesimo articolo stabiliva che le modalità di erogazione del beneficio fossero individuate e disciplinate mediante emanazione di uno o più decreti, anche congiunti dei Ministri interessati.

Sul tema del reddito di ultima istanza è possibile consultare l'articolo qui pubblicato il 1° aprile scorso.

Con decreto-legge 8 aprile 2020 all'articolo 34 si dispone che "ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui allarticolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30.6.1994 n. 509 e al decreto legislativo 10.2.1996 n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva".

In seguito a tali previsioni lo staff de LaPrevidenza.it ha preparato una bozza di autocertificazione che potrà essere liberamente scaricata dagli utenti.
Allegato: REDDITO ULTIMA ISTANZA - Autocertificazione articolo 34 decreto legge 23 del 2020.pdf
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LaPrevidenza.it, 10/04/2020

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