Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni in tema di pensioni con il Gabon
Inps, Messaggio 12.2.2021 n. 629
Premessa
Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, sottoscritte sulla base del modello di Convenzione OCSE, regolano la potestà impositiva fra gli Stati contraenti disciplinando il regime impositivo applicabile ai redditi posseduti dai propri residenti.
L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, applica le suddette convenzioni in presenza dei requisiti previsti dalla normativa tributaria vigente, in base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.
1. Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Gabon
Con la legge 13 ottobre 2020, n. 146, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, si è proceduto alla ratifica ed esecuzione nel nostro ordinamento della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con annesso Protocollo.
In particolare, si possono distinguere i diversi regimi impositivi applicabili in base alla tipologia di pensione percepita dai residenti degli Stati contraenti secondo quanto di seguito rappresentato.
1.1 Pensioni della Gestione previdenziale dei lavoratori privati
L'articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con il Gabon prevede per le pensioni della Gestione previdenziale dei lavoratori privati che: "Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato ".
Pertanto, in base al menzionato articolo 18, le domande di esenzione relative alle prestazioni della Gestione previdenziale dei lavoratori privati, ai fini dell'accoglimento, dovranno essere complete anche di idonea documentazione attestante il possesso della residenza fiscale nel paese di residenza estero per la verifica della sussistenza dei peculiari requisiti previsti per ottenere l'esenzione del reddito da pensione in Italia dall'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta.
1.2 Pensioni della Gestione previdenziale dei lavoratori pubblici
L'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con il Gabon prevede per le pensioni della Gestione previdenziale dei lavoratori pubblici che: "a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da cui derivano le pensioni ". Pertanto, in base al citato articolo 19, le domande di esenzione relative a prestazioni della Gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, ai fini dell'accoglimento, dovranno essere complete anche di idonea documentazione attestante il possesso della nazionalità esclusiva del paese di residenza estero per la verifica della sussistenza dei peculiari requisiti previsti per ottenere l'esenzione del reddito da pensione in Italia dall'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta.
1.3 Pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo
Per quanto concerne le pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo in linea generale, ai fini dell'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, occorre fare riferimento - come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 35/2019 - all'articolo della convenzione rubricato "Altri redditi", per verificare il peculiare regime impositivo sancito dagli Stati contraenti in riferimento a elementi di reddito non espressamente disciplinati nei Trattati internazionali. In particolare, nella convenzione entrata in vigore con il Gabon, all'articolo 22, paragrafo 1, si prevede che: "Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato".
Pertanto, per le pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo nell'Accordo in esame viene sancito il regime della tassazione esclusiva nel paese di residenza estero.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
LaPrevidenza.it, 19/02/2021