Trib. Palermo, sez. III, 8 maggio 2007, n. 1946 - Tiziana Cantarella
“In caso di decesso non istantaneo della vittima del fatto illecito altrui il periodo di tre ore intercorso tra l’incidente e la morte non costituisce un apprezzabile lasso di tempo e non dà pertanto luogo ad alcun danno biologico o morale trasmissibile iure hereditatis; può invece dar luogo a risarcimento del danno biologico iure proprio se supportato da adeguata certificazione medico legale; può inoltre dar luogo a danno da perdita del rapporto parentale e a danno morale iure proprio in favore dei prossimi congiunti, da liquidarsi congiuntamente onde evitare indebite duplicazioni di poste risarcitorie. In questo caso devono distinguersi le posizioni dei componenti la famiglia “nucleare” e gli altri familiari: ai primi, in ragione del rapporto di convivenza e dell’intensità del vincolo parentale, spetta il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in una misura quantificata in una percentuale oscillante tra la metà e un quarto ........
LaPrevidenza.it, 29/11/2007
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