Il diploma magistrale conseguito prima del 2001 deve essere considerato in via permanente titolo abilitativo all'insegnamento. Il Tribunale di Como conferma il precedente orientamento
Tribunale di Como, Sentenza 3.2.2016 n. 25 - Maurizio Danza
Dopo la sentenza del Tribunale di Como Sez. Lavoro del 21 gennaio 2016, la stessa sezione lavoro ha confermato l’orientamento espresso, pronunciandosi in data 3 febbraio 2016 a favore di una ricorrente , che in possesso di titolo di diploma magistrale abilitante all’insegnamento conseguito anteriormente all’anno 2001-2002, aveva chiesto l’iscrizione nelle graduatorie permanenti.
Anche in detta sede gli Avvocati Leo Condemi e Maurizio Danza hanno sostenuto che “ il diploma magistrale conseguito prima di tale anno andava considerato in via permanente titolo abilitativo all’insegnamento ed insuscettibile di perdere il proprio valore. A fondamento di tale argomentazione i numerosi interventi normativi a partire dalla L. 341/1990 ( art. 3 c. 2 attuato dall’art. 2 c. 1 decreto interministeriale 10 Marzo 1997) fino alla L. 425/1997 a seguito della quale veniva emanato il DPR n° 323/1998 , il cui art. 15 ribadisce il valore abilitante all’insegnamento dei diplomi magistrali conseguiti entro l’anno 2001-2002”.
Con l’accoglimento del ricorso che condanna il Miur, e l’USR della Lombardia,- secondo gli Avv.ti Condemi e Danza che hanno già depositato a tal proposito, in altre sedi giudiziarie analoghi ricorsi in attesa di decisione- il Tribunale del Lavoro di Como consolida un orientamento che rende giustizia a tanti docenti cui veniva negato illegittimamente, il diritto ad utilizzare proficuamente un titolo abilitante,come già riconosciuto dalla giustizia amministrativa .
***
Sentenza n. 25/2016 pubbl. il 03/02/2016 RG n. 1093/2015 N.R.G. 1093/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOMEDELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Il Tribunale di Como in persona del Dott. Andrea Canepa ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EXART.429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 1093/2015promossa da:
********* (C.F./P.IVA **********) elettivamente domiciliata presso l'avv.to *********, con studio in Indirizzo Telematico, che lo assiste e difende come da delega agli atti (Avv. ***************** ) PARTE RICORRENTE contro USR - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO (C.F./P.IVA ), elettivamente domiciliato presso l'avv. ********, con studio in VIA **** MILANO, che lo assiste e difende come da delega
agli atti
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA (C.F./P.IVA 80185250588), elettivamente domiciliato presso l'avv. ****, con studio in VIA *** MILANO, che lo assiste e difende come da delega agli
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F./P.IVA ), elettivamente
domiciliato presso l'avv. ***, con studio in VIA *** MILANO, che lo assiste e difende come da delega agli atti
(Avv. ****** ) PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il DM 235/2014 deve ritenersi illegittimo nella parte in cui impedisce l'iscrizione nelle graduatorie permanenti (ora in esaurimento a seguito dell'intervento legislativo di cui all'art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006) dei docenti in possesso di titolo abilitante all'insegnamento conseguito anteriormente all'anno 2001-2002. E' infatti da rilevare come il diploma magistrale ottenuto prima di tale anno debba considerarsi in via permanente titolo abilitativo all'insegnamento ed insuscettibile di perdere il proprio valore. In tal senso depongono svariati interventi normativi a partire dalla L. 341/1990 (art. 3 c. 2 attuato dall'art. 2 c. 1 decreto interministeriale 10 Marzo 1997) fino alla L. 425/1997 a seguito della quale venne emanato il DPR 323/1998 il cui art. 15 ribadisce il valore abilitante all'insegnamento dei diplomi magistrali conseguiti entro l'anno 2001-2002. Tale granitico impianto normativo non può certamente considerarsi posto in discussione dall'art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006 che, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed imponendo un termine di decadenza al 2008 per l'inserimento in queste ultime dei docenti già in possesso di abilitazione, non può sicuramente ritenersi concernere la posizione dei docenti di cui si discute nel presente processo al cui titolo di studio il legislatore (anche avvalendosi di fonti normative aveva fin da tempi ben più lontani attribuito un inequivocabile valore abilitante permanente. Il ricorso non può pertanto che trovare pieno accoglimento sia sotto il profilo cautelare che nel merito. Considerata la novità della questione giuridica, in relazione alla quale non sussiste uniformità di vedute in giurisprudenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate con riferimento ad entrambe le fasi processuali.
P.Q.M.
1) Condanna parte resistente a consentire a parte ricorrente la presentazione della
domanda per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (III fascia) della
Provincia di Milano.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Como, 03 Febbraio 2016.
Il Giudice
Andrea Canepa
(Maurizio Danza)
LaPrevidenza.it, 17/02/2016