Mantenimento: le spese possono essere richieste unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità
Cassazione civile, Sentenza 20.7.2010 n. 17914
Con ricorso del 4.6.2005 B.P., in proprio e quale genitore esercente la patria potestà sulla figlia M., chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Brescia di dichiarare perquest'ultima la paternità naturale di N.G., all’epoca deceduto, e di sentir condannare gli eredi alla corresponsione di Euro 30.000,00, a titolo di rimborso spese per il mantenimento della minore.
All’esito dell’istruttoria il tribunale concludeva che M. era figlia naturale di N.; che per la domanda di condanna al pagamento delle spese di mantenimento risultava competente il tribunale ordinario; che comunque anche a ritenere diversamente la domanda al giudice minorile sarebbe stata proponibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità; che llesito del giudizio comportava anche la condanna dei convenuti al pagamento delle relative spese processuali. La decisione, impugnata in via principale dagli eredi del N. e in via incidentale da B., veniva modificata esclusivamente per quanto riguarda le spese processuali, compensate integralmente, e la competenza dell’organo deputato alla determinazione delle spese di mantenimento, individuato nel giudice minorile con azione esercitabile a far tempo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale, mentre veniva confermata per il resto....
LaPrevidenza.it, 28/09/2010