Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente - Dott. SAMBITO Maria Giovanna - Consigliere - Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere - Dott. ACIERNO Maria - Consigliere - Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20694/2016 R.G. proposto da: M.L., rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Borrelli, con domicilio eletto in Roma, corso Trieste, n. 87, presso lo studio dell'Avv. Arturo Antonucci; - ricorrente - contro F.T. e M.C., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità nei confronti dei minori F.G., F.C. e F.M.; - intimati - avverso il decreto della Corte d'appello di Ancona depositato il 9 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2018 dal Consigliere Dr. Guido Mercolino.
Fatto
Che M.L., nonno materno dei minori F.G., F.C. e F.M., ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso il decreto del 9 marzo 2016, con cui la Corte d'appello di Ancona ha rigettato il reclamo da lui interposto avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Ancona l'8 giugno 2015, che aveva rigettato la richiesta di adozione dei provvedimenti necessari a tutelare il diritto dei minori a conservare un significativo rapporto affettivo con il ricorrente;
che F.T. e M.C., genitori dei minori, non hanno svolto attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell'ordinanza sia redatta in forma semplificata.
Diritto
In ordine all'ammissibilità dell'impugnazione, che, come recentemente affermato da questa Corte, i provvedimenti ablativi, modificativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto adottati all'esito di un procedimento che, pur non avendo natura prettamente contenziosa, non esclude la presenza di parti in conflitto tra loro, ed incidenti su diritti di natura personalissima di primario rango costituzionale, con conseguente idoneità ad acquistare efficacia di giudicato rebus sic stantibus, salva la sopravvenienza di fatti nuovi (cfr. Cass., Sez. 1, 21/11/2016, n. 23633);
che tra i predetti provvedimenti dev'essere annoverato anche quello adottato, ai sensi dell'art. 317-bis c.c., come sostituito dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 42, sul ricorso proposto dagli ascendenti a tutela del loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, trattandosi di una posizione soggettiva che, a differenza di quella precedentemente prevista dall'art. 115 c.c., comma 1, ed ora trasfusa nell'art. 337-ter c.c., comma 1, introdotto dal D.Lgs. n. 154, art. 55, è attribuita agli ascendenti non già in via indiretta, come riflesso della tutela accordata all'interesse del minore nell'ambito della crisi dell'unione tra i genitori, ed ha consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, essendo tutelata in via principale, indipendentemente dalla predetta crisi ed anche nei confronti di una volontà comune dei genitori, sia pure subordinatamente ad una valutazione dell'interesse del minore;
che con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 29 e 111 Cost., dell'art. 8 della CEDU e degli artt. 317-bis e 330 c.c., sostenendo che, nel rifiutare di consentirgli la frequentazione dei minori, quanto meno attraverso incontri protetti, il decreto impugnato ha negato valore alla relazione affettiva esistente con gli stessi, abdicando alla funzione di mediazione spettante al giudice in materia familiare e legittimando le condotte ostative dei genitori, senza considerare che gli ascendenti vantano un diritto autonomamente azionabile alla conservazione dei rapporti con i nipoti, la cui subordinazione all'interesse del minore non esclude la necessità di sottoporre tale interesse ad un'accurata valutazione;
che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 115,116 e 191 c.p.c., osservando che, nella valutazione dell'interesse dei minori, il decreto impugnato si è limitato a dare credito alle dichiarazioni rese dalle nipoti, trascurando l'età che le stesse avevano all'epoca in cui si erano verificati gli episodi di violenza da loro riferiti e la definitiva assoluzione di esso ricorrente dai reati ascrittigli, ed omettendo di verificare se i timori manifestati dai minori nei suoi confronti costituissero il frutto di manipolazioni e condizionamenti da parte dei genitori;
che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati;
che l'art. 317-bis c.c., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l'esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno od entrambi i genitori, ad una valutazione del giudice avente di mira l`"esclusivo interesse del minore", ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote;
che tale coinvolgimento, costituente il presupposto indispensabile per un fruttuosa cooperazione degli ascendenti all'adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori, è stato nella specie escluso dal decreto impugnato, con ampia e congrua motivazione, in virtù dell'accertata riluttanza dei nipoti ad intrattenere relazioni con il nonno materno, in conseguenza dell'impressione negativa suscitata dal comportamento inopportuno ed inquietante di quest'ultimo, solito appostarsi nei luoghi da loro frequentati e seguirli con l'autovettura, nonchè dell'incapacità, in tal modo manifestata dal ricorrente, di cogliere il disagio dei minori e di far prevalere il loro bisogno di serenità sulla propria esigenza d'interessarsi alla loro vita quotidiana;
che, nel contestare il predetto apprezzamento, puntualmente giustificato in base alle risultanze dell'audizione personale delle prime due nipoti, il ricorrente non è in grado d'individuare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dal decreto impugnato, ma si limita a prospettare l'eventualità di condizionamenti o manipolazioni da parte dei genitori e la possibilità d'incontri protetti, argomentatamente escluse dalla Corte territoriale, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le anomalie motivazionali sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 6, 16/07/2014, n. 16300; 9/06/2014, n. 12928);
che, alla stregua dell'accertamento compiuto dalla Corte di merito, non può condividersi il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui l'impegno degli Stati contraenti ad astenersi da ingerenze arbitrarie nella vita privata e familiare, previsto dall'art. 8 della CEDU, comprende obblighi positivi, concernenti il rispetto della vita familiare anche nelle relazioni tra gli individui, tra cui quello di predisporre un arsenale giuridico adeguato e sufficiente a garantire i diritti legittimi degli interessati, tale da consentire allo Stato di adottare misure idonee a riunire il figlio minore al genitore ed anche ai nonni, nonchè di adottare tutte le misure preparatorie che consentano di pervenire a tale risultato (cfr. Corte EDU, sent. 7/12/ 2017, Beccarini e Ridolfi c. Italia; 21/01/2015, Manuello e Nevi c. Italia; 2/11/2010, Nistor c. Romania; 9/06/1998, Bronda c. Italia);
che, nell'enunciare il predetto principio, la Corte EDU ha infatti precisato che l'obbligo per le autorità nazionali di adottare misure volte ad assicurare la riunione tra il figlio e il genitore non è assoluto, dovendo le stesse tenere conto degli interessi e dei diritti e delle libertà di tutte le persone interessate, in particolare degli interessi del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall'art. 8 della Convenzione (cfr. Corte EDU, sent. 29/06/2004, Volesky c. Repubblica Ceca; 22/11/2005, Reigado Ramos c. Portogallo);
che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl'intimati;
che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.