Il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore ad ottenere il riconoscimento del figlio naturale.
Cassazione, sez. I civile, del 03.01.2008 n° 4 - Cruciani Cesira
L’interesse del figlio minore infrasedicenne al riconoscimento della paternità naturale, di cui all’art. 250 cod. civ., è definito dal complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, ed in particolare, dal diritto alla identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione psicofisica.
Pertanto, in caso di opposizione al riconoscimento da parte dell’altro genitore, che lo abbia già effettuato, il mancato riscontro di un interesse del minore non costituisce ostacolo all’esercizio del diritto del genitore richiedente, questo è quanto stabilisce la Suprema Corte, sez. I Civile con la sentenza del 3.01.2008, n° 4, precisando altresì che, il sacrificio totale della....
(Dott.ssa Cesira Cruciani)
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LaPrevidenza.it, 23/01/2008