sabato, 03 giugno 2023

Assegno di maternità e natalità a cittadino straniero, necessario l'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte costituzionale, ordinanza 8.7.2020 -  3.7.2020 n. 152

 

Straniero - Erogazione dell'assegno di natalita' e dell'assegno di  maternita' - Requisiti - Permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di lungo periodo - Denunciata violazione dei principi di  eguaglianza e di ragionevolezza, di quelli a tutela della famiglia,  della maternita' e dell'infanzia, nonche' del diritto all'accesso  alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali  enunciati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  (CDFUE) - Connessione inscindibile tra i principi costituzionali  evocati e la parita' di trattamento tra cittadini di paesi terzi e  cittadini degli Stati membri in cui soggiornano, garantita dal  diritto dell'Unione europea - Necessita' conseguente di  interpretare l'art. 34 CDFUE - Rinvio pregiudiziale alla Corte di  giustizia dell'Unione europea.  - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 125; decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 74.  - Costituzione, artt. 3, 31 e 117, primo comma; Carta dei diritti  fondamentali dell'Unione europea, artt. 20, 21, 24, 33 e 34.

(GU n.32 del 5-8-2020 )

***

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:  Presidente:Marta CARTABIA;  Giudici :Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano  PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  di stabilita' 2015)» e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo  2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia  di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma  dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promossi dalla  Corte di cassazione con ordinanze del 17 giugno 2019, iscritte ai  numeri 175, da 177 a 182 e da 188 a 190 del registro ordinanze 2019 e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 45,  prima serie speciale, dell'anno 2019.  Visti gli atti di costituzione di O. D., di R.I. H.V., di B. O.,  di F. G., di M.K.F. B., di E. S., di N. P., dell'Istituto nazionale  della previdenza sociale (INPS) e di S. E.A., nonche' gli atti di  intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2020 e nella camera di  consiglio dell'8 luglio 2020 il Giudice relatore Silvana Sciarra;  uditi gli avvocati Alberto Guariso per O. D. e altri, Amos  Andreoni per N. P., Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo per l'INPS e  l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio  dei ministri;  deliberato nella camera di consiglio dell'8 luglio 2020.


Considerato in diritto

1.- Questa Corte e' chiamata a pronunciarsi sulla compatibilita'  dell'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e dell'art. 74 del decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni  legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.  53), con gli artt. 3, 31, 117, primo comma, della Costituzione,  quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta  dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a  Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007  (da ora, anche: Carta).  La Corte di cassazione dubita della legittimita' costituzionale  delle previsioni citate, nella parte in cui stabiliscono il requisito  del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per  l'erogazione agli stranieri, rispettivamente, dell'assegno di  natalita' e dell'assegno di maternita'. 

2.- Pur tenendo conto delle peculiarita' delle prestazioni  esaminate e del diverso regime applicabile a ciascuna di esse,  l'omogeneita' delle censure rende opportuna una trattazione unitaria  dinanzi a questa Corte, che inquadri entrambe le questioni nel piu'  ampio orizzonte delle prestazioni sociali agli stranieri, anche alla  luce delle indicazioni offerte dal diritto dell'Unione europea. I  giudizi, pertanto, devono essere riuniti, per essere trattati  congiuntamente. 

3.- Si deve premettere che la Corte di cassazione menziona, a  sostegno delle censure, parametri di matrice nazionale e, in pari  tempo, molteplici previsioni della CDFUE, che ha lo stesso valore  giuridico dei trattati, alla stregua dell'art. 6, paragrafo 1, del  Trattato sull'Unione europea (TUE), nella versione consolidata  successiva al Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007,  entrato in vigore il 1° dicembre 2009. 

3.1.- Questa Corte ha ribadito anche di recente la propria  competenza a sindacare gli eventuali profili di contrasto delle  disposizioni nazionali con i principi enunciati dalla Carta  (ordinanza n. 117 del 2019, punto 2. del Considerato in diritto).  Quando e' lo stesso giudice rimettente a sollevare una questione  di legittimita' costituzionale che investe anche le norme della  Carta, questa Corte non puo' esimersi dal valutare se la disposizione  censurata infranga, in pari tempo, i principi costituzionali e le  garanzie sancite dalla Carta (sentenza n. 63 del 2019, punto 4.3. del  Considerato in diritto). L'integrarsi delle garanzie della  Costituzione con quelle sancite dalla Carta determina, infatti, «un  concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di  tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni  preclusione» (sentenza n. 20 del 2019, punto  2.3. del Considerato in  diritto).  In quanto giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 del  Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come  modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e  ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, questa Corte - come di  recente ha affermato nell'interpellare la Corte di giustizia -  esperisce il rinvio pregiudiziale «ogniqualvolta cio' sia necessario  per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta; e  potra', all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimita'  costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo cosi' la  stessa dall'ordinamento nazionale con effetti erga omnes» (ordinanza  n. 117 del 2019, punto 2. del Considerato in diritto).  Il rinvio pregiudiziale si colloca «in un quadro di costruttiva e  leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le  Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la  Corte di giustizia [...], affinche' sia assicurata la massima  salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della CDFUE)»  (sentenza n. 269 del 2017, punto 5.2. del Considerato in diritto).  L'intervento chiarificatore che si richiede alla Corte di giustizia  e' funzionale, altresi', alla garanzia di uniforme interpretazione dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto dell'Unione.  3.2.- Pertanto si ritiene necessario, prima di decidere sulle  questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Corte di  cassazione, interrogare la Corte di giustizia sull'esatta  interpretazione delle disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione  europea che incidono sul diritto nazionale.  Questa Corte ravvisa, infatti, una connessione inscindibile tra i  principi e i diritti costituzionali evocati dalla Corte di cassazione  e quelli riconosciuti dalla Carta, arricchiti dal diritto secondario,  tra loro complementari e armonici. Spetta dunque a questa Corte  salvaguardarli in una prospettiva di massima espansione.  In un campo segnato dall'incidenza crescente del diritto  dell'Unione, non si puo' non privilegiare il dialogo con la Corte di  giustizia, in quanto depositaria del «rispetto del diritto  nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati» (art. 19,  paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea). Il divieto di  discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternita' e  dell'infanzia, salvaguardati dalla Costituzione italiana (artt. 3,  primo comma, e 31 Cost.), devono, difatti, essere interpretati anche  alla luce delle indicazioni vincolanti offerte dal diritto  dell'Unione europea (ex artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Sulla  portata e sulla latitudine di tali garanzie, che si riverberano sul  costante evolvere dei precetti costituzionali, in un rapporto di  mutua implicazione e di feconda integrazione, si concentrano le  questioni pregiudiziali che in questa sede si ritiene di sottoporre  al vaglio della Corte di giustizia. 

4.- Occorre, in primo luogo, ricostruire nei suoi tratti salienti  la disciplina nazionale applicabile e le disposizioni pertinenti del  diritto dell'Unione europea, che con la disciplina nazionale si  intersecano. 

5.- Quanto al diritto nazionale, si devono svolgere le seguenti  precisazioni. 

5.1.- Per quel che attiene all'assegno di natalita', vengono  anzitutto in rilievo le disposizioni dell'art. 1, comma 125, della  legge n. 190 del 2014.  La norma censurata dispone che, per ogni figlio nato o adottato  tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, «e' riconosciuto un  assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a  decorrere dal mese di nascita o adozione». Tale assegno «e'  corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del  terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione»  e persegue la finalita' «di incentivare la natalita' e contribuire  alle spese per il suo sostegno».  L'assegno e' corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza  sociale (INPS) «a condizione che il nucleo familiare di appartenenza  del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica  corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica  equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, non superiore a 25.000 euro annui».  Allorche' «il nucleo familiare di appartenenza del genitore  richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente  a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del  2013, non superiore a 7.000 euro annui», l'importo annuo di 960,00  euro e' raddoppiato.  L'assegno e' stato concesso anche «per ogni figlio nato o  adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» per il piu'  circoscritto periodo di un anno, «fino al compimento del primo anno  di eta' ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a  seguito dell'adozione» (art. 1, comma 248, della legge 27 dicembre  2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»).  La prestazione e' stata estesa a «ogni figlio nato o adottato dal  1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019», sempre per la durata di un  anno, «fino al compimento del primo anno di eta' ovvero del primo  anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione», e con  una maggiorazione del venti per cento per ogni figlio successivo al  primo (art. 23-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,  convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136).  Da ultimo, l'assegno di natalita' e' stato riconosciuto a  beneficio di «ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31  dicembre 2020», sempre «fino al compimento del primo anno di eta'  ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito  dell'adozione». La prestazione, cosi' delineata, consiste in un  importo variabile in rapporto alle condizioni economiche del nucleo  familiare: «a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza  del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica  corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica  equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, non superiore a 7.000 euro annui; b) 1.440 euro qualora il  nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno  sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE  superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000  euro; c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del  genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica  corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro».  L'ammontare dell'assegno e' aumentato del venti per cento per ogni  figlio successivo al primo (art. 1, comma 340, della legge 27  dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato  per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio  2020-2022»).  Questa Corte si interroga anche sulle proroghe dell'assegno di  natalita', disposte da norme successive rispetto a quella denunciata  dalla Corte di cassazione. Pur nel susseguirsi delle diverse  discipline, che denotano il carattere non strutturale della  provvidenza, permane inalterato - per i cittadini non appartenenti  all'Unione europea - il requisito del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti di lungo periodo, censurato dal rimettente. L'assegno di  natalita', nella versione originaria e nelle proroghe successivamente  disposte dal legislatore, e' riconosciuto, difatti, «per i figli di  cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di  cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui  all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  successive modificazioni, residenti in Italia».  Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di  cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, e' a tempo indeterminato,  e' rilasciato dal questore entro novanta giorni dalla richiesta e  presuppone il «possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di  soggiorno in corso di validita'» e la dimostrazione della  «disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo annuo  dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari,  di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo  29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei  parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di  edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti  di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita'  sanitaria locale competente per territorio».  Il richiedente, inoltre, deve preventivamente superare una prova  di conoscenza della lingua italiana e non deve essere pericoloso per  l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

5.2.- L'assegno di maternita' e' disciplinato dall'art. 74 del  d.lgs. n. 151 del 2001.  L'assegno spetta per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per  ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza  affidamento dalla stessa data, «alle donne residenti, cittadine  italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno», oggi  permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.  L'assegno e' concesso alle donne che non beneficiano della  indennita' di maternita' connessa a rapporti di lavoro subordinato o  autonomo o allo svolgimento di una libera professione (artt. 22, 66 e  70 del d.lgs. n. 151 del 2001) e presuppone il possesso, in capo al  nucleo familiare di appartenenza della madre, di risorse economiche  non superiori «ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella  1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento ai nuclei familiari  con tre componenti». 

6.- Nell'odierno giudizio, sono numerose le disposizioni  rilevanti del diritto dell'Unione europea.  6.1.- La Corte di cassazione ha evocato, tra le molteplici  previsioni della Carta, anche l'art. 34. Quest'ultimo garantisce il  diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, come quella  per la tutela della maternita' (paragrafo 1), e il diritto di «[o]gni  persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione  [...] alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali»,  in conformita' alle previsioni del diritto dell'Unione e alle  legislazioni e alle prassi nazionali (paragrafo 2). 

6.2.- Con riferimento alle prestazioni di sicurezza sociale  spettanti ai cittadini dei paesi terzi, la direttiva 2003/109/CE del  Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di  paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e trasposta con  il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della  direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi  terzi soggiornanti di lungo periodo), garantisce ai soggiornanti di  lungo periodo lo stesso trattamento dei cittadini nazionali per quel  che riguarda, in particolare, le «prestazioni sociali, l'assistenza  sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione  nazionale» (art. 11, paragrafo 1, lettera d). 

6.3.- Quanto alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica  di domanda per il rilascio di un permesso unico, essa interviene a  estendere tali prestazioni agli stranieri titolari del permesso unico  di lavoro. 

6.3.1.- Tale direttiva ha quale base giuridica l'art. 79,  paragrafo 2, lettere a) e b), TFUE e deve essere ricondotta all'art.  34 della Carta. Essa - come chiarisce il considerando n. 8 - «non  dovrebbe riguardare i cittadini di paesi terzi che hanno acquisito lo  status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva  2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status  dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo  periodo», in quanto tali cittadini, muniti di un tipo specifico di  permesso di soggiorno, possono rivendicare uno «status piu'  privilegiato».  La direttiva 2011/98/UE si prefigge di «garantire l'equo  trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano  regolarmente nel territorio degli Stati membri» (considerando n. 2),  di dare ulteriore impulso a «una politica di immigrazione coerente» e  di «ridurre la disparita' di diritti tra i cittadini dell'Unione e i  cittadini di paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato  membro» (considerando n. 19), creando, anche per tale via, i  presupposti dell'integrazione economica dei cittadini di paesi terzi.  In questa prospettiva si inquadra la scelta di «definire un  insieme di diritti al fine, in particolare, di specificare i settori  in cui e' garantita la parita' di trattamento tra i cittadini di uno  Stato membro e i cittadini di paesi terzi che non beneficiano ancora  dello status di soggiornanti di lungo periodo», in modo da «creare  condizioni di concorrenza uniformi minime nell'Unione» e da  «riconoscere che tali cittadini di paesi terzi contribuiscono  all'economia dell'Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di  imposte» (considerando n. 19).  Lo scrutinio di questa Corte concerne il diritto alla parita' di  trattamento nel settore della sicurezza sociale, come definito «dal  regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di  sicurezza sociale» (considerando n. 24 della direttiva). Gli Stati,  nell'organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale e nel  fissare «le condizioni per la concessione delle prestazioni di  sicurezza sociale nonche' l'importo di tali prestazioni e il periodo  durante il quale sono concesse» (considerando n. 26), devono  osservare tali prescrizioni. 

6.3.2.- In questo contesto si colloca l'art. 12 della direttiva,  richiamato dalla Corte di cassazione nel sollevare le questioni di  legittimita' costituzionale. A tale disposizione hanno fatto  riferimento sia le Corti d'appello che hanno pronunciato le sentenze  impugnate, sia tutte le parti dei giudizi, anche se con valutazioni  contrastanti.  I «cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato  membro a fini diversi dall'attivita' lavorativa a norma del diritto  dell'Unione o nazionale, ai quali e' consentito lavorare e che sono  in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE)  n. 1030/2002» (art. 3, paragrafo 1, lettera b) e «i cittadini di  paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini  lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale» (art. 3,  paragrafo 1, lettera c) beneficiano dello stesso trattamento  riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per  quanto concerne, in particolare, «i settori della sicurezza sociale  definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004» (art. 12, paragrafo 1,  lettera e).  L'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, nel  delimitarne l'ambito di applicazione ratione materiae, stabilisce che  le previsioni dello stesso si applichino a tutte le legislazioni  relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti «le prestazioni  di maternita' e di paternita' assimilate» (lettera b) e «le  prestazioni familiari» (lettera j), che l'art. 1, lettera z), del  medesimo regolamento definisce come «tutte le prestazioni in natura o  in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione  degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di  nascita o di adozione menzionati nell'allegato I». 

6.3.3.- L'art. 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva  dispone che il diritto alla parita' di trattamento nel settore della  sicurezza sociale possa essere limitato dagli Stati membri e che,  tuttavia, non possa essere ristretto «per i lavoratori di paesi terzi  che svolgono o hanno svolto un'attivita' lavorativa per un periodo  minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati».  Con riguardo ai sussidi familiari, gli Stati membri possono,  inoltre, decidere di non applicare il principio di parita' di  trattamento «ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a  lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non  superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati  ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui e'  consentito lavorare in forza di un visto». 

6.3.4.- Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40  (Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica  di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai  cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di  uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di  Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro), lo  Stato italiano ha disciplinato il permesso unico che consente ai  cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di  uno Stato membro e non si e' avvalso in maniera espressa della  facolta' di introdurre le deroghe indicate dalla direttiva. Quanto  all'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, lo Stato  italiano ha ritenuto di non farne oggetto di una specifica  disposizione di recepimento. 

6.4.- La Corte di giustizia ha affrontato il tema della  compatibilita' del diritto nazionale con le prescrizioni dell'art. 12  della direttiva 2011/98/UE con riguardo all'assegno ai nuclei  familiari con almeno tre figli minori, disciplinato dall'art. 65  della legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza  pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», e concesso agli  stranieri a condizione che siano titolari di un permesso per  soggiornanti UE di lungo periodo (sentenza 21 giugno 2017, nella  causa C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva).  La Corte di giustizia ha affermato che l'assegno in esame e'  riconducibile alle prestazioni di sicurezza sociale, perche'  attribuito in base a criteri obiettivi che prescindono da ogni  valutazione individuale o discrezionale delle esigenze personali, e  perche' costituisce «una prestazione in denaro destinata, attraverso  un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri  derivanti dal mantenimento dei figli» (punto 24.).  La Corte di giustizia, anche in considerazione del mancato  esercizio della facolta' di deroga da parte dello Stato italiano, ha ritenuto che «l'articolo 12 della direttiva 2011/98 deve essere  interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come  quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale il  cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi  dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, non puo' beneficiare  di una prestazione come l'ANF [assegno ai nuclei familiari con almeno  tre figli minori], istituito dalla legge n. 448/1998» (punto 32.). 

6.5.- Non ha attinenza alcuna con le questioni qui sollevate la  causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia (causa C-302/19). La  Corte di cassazione ha chiesto se sia compatibile con l'art. 12 della  direttiva 2011/98/UE una legislazione nazionale che, nel computo  degli appartenenti al nucleo familiare, al fine del calcolo del  diverso istituto dell'assegno per il nucleo familiare, esclude i  familiari del lavoratore titolare del permesso unico ed appartenente  a Stato terzo, qualora gli stessi risiedano presso il paese terzo  d'origine. 

7.- Alla luce del quadro normativo che si e' tratteggiato, questa  Corte ritiene necessario sollecitare alla Corte di giustizia un  chiarimento sulle seguenti disposizioni del diritto dell'Unione, che  incidono sulla soluzione delle questioni di legittimita'  costituzionale devolute all'esame di questa Corte e che sono state  oggetto del contraddittorio fra le parti lungo tutto il dipanarsi dei  giudizi.  7.1.- Occorre chiedere alla Corte di giustizia se l'art. 34 della  Carta debba essere interpretato nel senso che nel suo ambito di  applicazione rientrino l'assegno di natalita' e l'assegno di  maternita', in base all'art. 3, paragrafo 1, lettere b) e j), del  regolamento (CE) n. 883/2004, richiamato dall'art. 12, paragrafo 1,  lettera e), della direttiva 2011/98/UE, e se, pertanto, il diritto  dell'Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una  normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del  permesso unico di cui alla medesima direttiva le provvidenze sopra  citate, gia' concesse agli stranieri titolari di permesso di  soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

7.1.1.- Quanto all'assegno di natalita', esso non e'  riconducibile all'assegno speciale di nascita o di adozione  menzionato nell'Allegato I del regolamento indicato, in cui si  elencano in maniera tassativa le prestazioni escluse dall'ambito  applicativo ratione materiae del regolamento. Nessuna prestazione  italiana vi figura.  Ne' ricorre l'ipotesi dell'anticipo sugli assegni alimentari,  corrispondenti agli «anticipi recuperabili, intesi a compensare  l'incapacita' di un genitore ad adempiere al proprio obbligo  giuridico di mantenere la sua prole, che e' un obbligo derivante dal  diritto di famiglia» (considerando n. 36). L'assegno di natalita'  differisce da tale fattispecie, esclusa dall'ambito applicativo del  regolamento, per la dirimente ragione che non consiste in anticipi  recuperabili e non si correla all'incapacita' di un genitore di  adempiere agli obblighi di mantenimento della prole.  Poiche' nessuna delle ipotesi tipiche di esclusione ricorre nel  caso in esame, si deve, dunque, accertare se la prestazione citata si  possa qualificare come prestazione familiare.  A questa Corte e' nota la copiosa giurisprudenza della Corte di  giustizia, che annovera tra le prestazioni ricomprese ratione  materiae nell'ambito applicativo del regolamento (CE) n. 883/2004  tutte quelle prestazioni attribuite ai beneficiari, «prescindendo da  ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze  personali, in base ad una situazione definita ex lege» e riferibili  «ad uno dei rischi espressamente elencati nell'articolo 3, paragrafo  1, del regolamento n. 883/2004» (fra le piu' recenti, sentenza 2  aprile 2020, nella causa C-802/18, Caisse pour l'avenir des enfants,  punto 36.). In tale valutazione, sono ininfluenti le denominazioni  adottate dal legislatore nazionale, le modalita' di finanziamento  delle singole prestazioni o il meccanismo giuridico cui lo Stato  membro fa ricorso per attuarle (sentenza 24 ottobre 2013, nella causa  C-177/2012, Lachheb, punto 32.), poiche' occorre piuttosto  considerare il contenuto e le finalita' delle prestazioni.  Quanto alle prestazioni familiari di cui al citato art. 1,  lettera z), del regolamento, la Corte di giustizia UE ha gia' precisato che consistono in «un contributo pubblico al bilancio  familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal  mantenimento dei figli» (fra le molte, la gia' citata sentenza 21  giugno 2017, nella causa C-447/17, e sentenza del 19 settembre 2013,  nelle cause C-216/12 e C-217/12, Hliddal e Bornand, punto 55.).  L'assegno di natalita', anche in ragione delle rilevanti  innovazioni che ha registrato nel volgere degli ultimi anni, presenta  tuttavia aspetti inediti rispetto alle prestazioni familiari gia'  vagliate dalla Corte di giustizia, come l'assegno ai nuclei familiari  con almeno tre figli minori, esaminato nella sentenza 21 giugno 2017,  nella causa C-449/16. Proprio su tale peculiarita' si fonda la scelta  di ricorrere alla Corte di giustizia con un procedimento in via  pregiudiziale.  Il beneficio in esame, inizialmente riconosciuto per tre anni e  poi per un solo anno, e' oggi ancorato a criteri oggettivi definiti  per legge, strutturato in termini universali e modulato in base a  scaglioni di reddito. Riconducibile al novero delle prestazioni di  sicurezza sociale, esso rivela una pluralita' di funzioni, che  potrebbero renderne incerta la qualificazione come prestazione  familiare.  Si coglierebbe, in primo luogo, una funzione premiale, desumibile  dallo stesso dettato normativo (art. 1, comma 125, della legge n. 190  del 2014), che enuncia «il fine di incentivare la natalita'», e  segnalata dalla difesa dello Stato e dall'INPS. Tale finalita'  sarebbe confermata dall'evoluzione della disciplina, che ha  configurato in termini universali la prestazione e ha previsto una  maggiorazione per i figli successivi al primo.  Peraltro, il fatto che la stessa formulazione originaria della  legge individuasse nel reddito del nucleo familiare il presupposto di  concessione dell'assegno parrebbe conferire rilievo alle condizioni  di disagio della famiglia beneficiaria, associando alla finalita' di  incentivare la natalita' quella di «contribuire alle spese per il suo  sostegno». Tali elementi potrebbero dare rilevanza alla ulteriore  finalita' di sostenere il nucleo familiare in condizioni economiche  precarie e di assicurare ai minori le cure essenziali. Tale finalita'  potrebbe emergere anche dalle recenti modifiche normative che, pur  configurando l'assegno come provvidenza universale, ne modulano  l'importo in ragione delle diverse soglie di reddito e, dunque, del  diverso grado di bisogno.  Alla luce di tali considerazioni, il carattere premiale non  parrebbe esclusivo, a fronte del concorrente obiettivo di offrire un  contributo pubblico al bilancio della famiglia, secondo i tratti  distintivi delle prestazioni familiari di cui all'art. 1, lettera z),  del regolamento (CE) n. 883/2004. 

7.1.2.- Quanto all'assegno di maternita', si chiede alla Corte di  giustizia se esso debba essere incluso nella garanzia dell'art. 34  CDFUE, letto alla luce del diritto secondario, che mira ad assicurare  «uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parita' di  trattamento con i cittadini dello Stato membro» a tutti i cittadini  di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati  membri, vincolando questi ultimi all'indicato obiettivo.  8.- In base all'art. 105 del regolamento di procedura della Corte  di giustizia del 25 settembre 2012, si richiede che il presente  rinvio pregiudiziale sia deciso con procedimento accelerato.  Dalle questioni sottoposte all'odierno vaglio di questa Corte e  ampiamente dibattute nella giurisprudenza, non e' da escludere che  traggano origine numerosi ulteriori rinvii pregiudiziali da parte dei  giudici comuni.  L'ampiezza del contenzioso pendente attesta un grave stato di  incertezza sul significato da attribuire al diritto dell'Unione.  L'orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito, che  attribuisce efficacia diretta alle previsioni dell'art. 12 della  direttiva 2011/98/UE, non e' seguito dall'amministrazione competente  a erogare le provvidenze, mentre la Corte di cassazione, chiamata a  garantire l'uniforme interpretazione del diritto nazionale, si e'  rivolta a questa Corte per ottenere una pronuncia con effetti erga  omnes.  L'incertezza, che e' necessario dirimere in maniera sollecita, e'  tanto piu' grave in quanto riguarda sia il settore nevralgico della politica comune dell'immigrazione dell'Unione europea nello spazio di  liberta', sicurezza e giustizia, sia il tema della parita' di  trattamento tra cittadini dei paesi terzi e cittadini degli Stati  membri in cui soggiornano, che di tale politica rappresenta elemento  qualificante e propulsivo.  La risposta al quesito posto da questa Corte e' destinata a  incidere sulla erogazione di prestazioni a tutela della maternita' e  dei bisogni dei minori. 

Visti gli artt. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea, e 3 della legge 13 marzo 1958, n. 204, recante «Ratifica ed  esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il  17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della  Comunita' economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della Corte  di giustizia della Comunita' economica europea; c) Protocollo sui  privilegi e sulle immunita' della Comunita' europea dell'energia  atomica; d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della  Comunita' europea dell'energia atomica (stralcio: protocolli  Euratom)».

per questi motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione  europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul  funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2  del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge  2 agosto 2008, n. 130, la seguente questione pregiudiziale:  se l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione  europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a  Strasburgo il 12 dicembre 2007, debba essere interpretato nel senso  che nel suo ambito di applicazione rientrino l'assegno di natalita' e  l'assegno di maternita', in base all'art. 3, paragrafo 1, lettere b)  e j), del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi  di sicurezza sociale, richiamato dall'art. 12, paragrafo 1, lettera  e), della direttiva 2011/98/UE, del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di  domanda per il rilascio di un permesso unico, e se, pertanto, il  diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso di non  consentire una normativa nazionale che non estende agli stranieri  titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva le  provvidenze sopra citate, gia' concesse agli stranieri titolari di  permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) chiede che le questioni pregiudiziali siano decise con  procedimento accelerato; 

3) sospende i giudizi sino alla definizione delle suddette  questioni pregiudiziali; 

4) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza,  unitamente agli atti dei giudizi, alla cancelleria della Corte di  giustizia dell'Unione europea.  Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,  Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2020.

F.to:  Marta CARTABIA, Presidente  Silvana SCIARRA, Redattore  Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2020.

Il Cancelliere  F.to: Roberto MILANA
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LaPrevidenza.it, 06/08/2020

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