Ulteriori precisazioni in merito all’articolo 25 del decreto legislativo n. 151/2001
Inpdap, Nota Operativa 14 dicembre 2009 n. 17
Si fa seguito alle indicazioni contenute nella nota operativa n. 3 del 21 gennaio 2008, concernente le innovazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con specifico riferimento all’articolo 2, comma 504, che testualmente detta: ” Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del (…omissis...) testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.”
Quanto premesso, occorre precisare che il diritto all’accredito figurativo di cui al secondo comma dell’articolo 25 in esame, alla luce della disposizione sopra citata e dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, con particolare riferimento a quanto argomentato dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro nella sentenza n. 7385 del 19/03/2008, deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione temporale dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedono l’accredito figurativo....
LaPrevidenza.it, 21/12/2009