Diritto all'immagine
Avv. Vincenzo Mennea
DIRITTO ALL’IMMAGINE
Limitazioni legali alla personale disponibilità del diritto all’immagine derivano da esigenze di natura pubblica e sociale che giustificano la riproduzione dell’immagine: occorre che la notorietà della persona, l’ufficio pubblico dalla stessa ricoperto, la necessità di giustizia, gli scopi culturali o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico siano prevalenti rispetto al diritto della persona.
La pubblicazione e la diffusione dell’immagine altrui è sottoposta ad alcuni limiti: che ci sia un interesse pubblico e non già un fine di lucro privato esclusivo e prevalente rispetto al primo; che non sia violata la sfera intima della vita privata, dovendosi in tal caso reputarsi necessario il consenso della persona ritratta; che non vengono violati i diritti all’onore, al decoro o alla reputazione.
La notorietà del soggetto ritratto non è sufficiente per pubblicare l’immagine senza il suo consenso.
Il consenso può essere prestato anche implicitamente purchè siano individuabili i limiti soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi ( il fine della diffusione) della consentita utilizzazione.
Anche le persone che abbiano acquistato un grado di notorietà conservano sempre ed integro il diritto alla propria immagine ed alla riservatezza relativamente a quella sfera di interessi estranei al soddisfacimento di un pubblico interesse.
Avv. Vincenzo Mennea
LaPrevidenza.it, 28/04/2014